• C. 261-1037-2647-2705-3597-3629-3738-3818-3829-3872-3912-3933 e 4048-A EPUB BOCCUZZI Antonio, Relatore - GIAMMANCO Gabriella, Relatore

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Atto a cui si riferisce:
C.2705 Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio
approvato con il nuovo titolo
"Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale"


Frontespizio Pareri Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 261-1037-2647-2705-3597-3629-3738-3818-3829-3872-3912-3933-4048-A


PROPOSTE DI LEGGE
n. 261, d'iniziativa del deputato FUCCI
Delega al Governo per l'adozione di norme volte a garantire il possesso dei requisiti di professionalità e di capacità psico-attitudinale da parte del personale educativo degli asili-nido
Presentata il 15 marzo 2013
    
n. 1037, d'iniziativa dei deputati
GIAMMANCO, BOSCO, CALABRIA, CENTEMERO, LAFFRANCO, MOTTOLA, PAGANO, VITO, BIANCOFIORE, GARNERO SANTANCHÈ, CASTIELLO, BRAMBILLA, BIASOTTI, GREGORIO FONTANA, GULLO, PALMIZIO, RAVETTO, SANDRA SAVINO
Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio
Presentata il 22 maggio 2013

NOTA: Le Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato), il 13 ottobre 2016, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 261-1037-2647-2705-3597-3629-3738-3818-3829-3872-3912-3933-4048. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente. Per i testi delle proposte di legge si vedano i relativi stampati.
n. 2647, d'iniziativa dei deputati
DE GIROLAMO, BERNARDO, BOSCO, CALABRÒ, GAROFALO, MINARDO, PICCONE, SALTAMARTINI, SAMMARCO, SCOPELLITI, TANCREDI, VIGNALI
Disposizioni in materia di requisiti di idoneità psico-attitudinale dei docenti delle scuole dell'infanzia e primarie e del personale degli asili nido
Presentata il 26 settembre 2014
n. 2705, d'iniziativa dei deputati
VEZZALI, CARRESCIA, FABRIZIO DI STEFANO, FITZGERALD NISSOLI, PORTA
Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio
Presentata il 5 novembre 2014
n. 3597, d'iniziativa del deputato MINARDO
Abrogazione dell'articolo 571 e modifiche all'articolo 572 del codice penale, in materia di maltrattamenti contro familiari e conviventi, nonché disposizioni concernenti l'installazione di dispositivi di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia
Presentata l'11 febbraio 2016
n. 3629, d'iniziativa dei deputati
DE GIROLAMO, GULLO, VITO
Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio e altre disposizioni in materia di requisiti di idoneità psico-attitudinale del personale scolastico e sanitario
Presentata il 24 febbraio 2016
n. 3738, d'iniziativa dei deputati
SBROLLINI, IORI, ARGENTIN, ROSTELLATO
Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture
Presentata il 12 aprile 2016
n. 3818, d'iniziativa della deputata ROCCELLA
Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture ricreative pubbliche e private destinate ai minori e istituzione del Garante comunale dell'infanzia vulnerabile
Presentata l'11 maggio 2016
n. 3829, d'iniziativa dei deputati
INVERNIZZI, MOLTENI, FEDRIGA, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, BUSIN, CAPARINI, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, GIANLUCA PINI, RONDINI, SALTAMARTINI, SIMONETTI
Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio
Presentata il 12 maggio 2016
n. 3872, d'iniziativa dei deputati
RAMPELLI, CIRIELLI, LA RUSSA, MAIETTA, GIORGIA MELONI, NASTRI, PETRENGA, RIZZETTO, TAGLIALATELA, TOTARO
Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio
Presentata il 31 maggio 2016
n. 3912, d'iniziativa dei deputati
MARTI, CHIARELLI, ALTIERI, PALESE, CIRACÌ, FUCCI, LATRONICO, DISTASO
Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio
Presentata il 17 giugno 2016
n. 3933, d'iniziativa dei deputati
GIAMMANCO, OCCHIUTO, SISTO, RAVETTO, BIANCOFIORE, CALABRIA, DE GIROLAMO, CRIMI, GELMINI
Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio
Presentata il 27 giugno 2016
e
n. 4048, d'iniziativa dei deputati
CHIMIENTI, BRESCIA, DI BENEDETTO, LUIGI GALLO, MARZANA, VACCA, SIMONE VALENTE, CECCONI, COZZOLINO, DADONE, DIENI, NUTI, TONINELLI, SILVIA GIORDANO, COLONNESE, DI VITA, GRILLO, LOREFICE, MANTERO, NESCI, CIPRINI, COMINARDI, DALL'OSSO, LOMBARDI, TRIPIEDI
Modifiche alle leggi 8 novembre 2000, n. 328, e 6 dicembre 1971, n. 1044, e al decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, in materia di requisiti e reclutamento del personale addetto ai servizi socio-assistenziali e agli asili-nido e del personale docente della scuola dell'infanzia
Presentata il 21 settembre 2016
(Relatori: GIAMMANCO, per la I Commissione;
BOCCUZZI, per l'XI Commissione)
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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 261 e abbinate, adottato dalle Commissioni riunite I e XI come testo base per il seguito dell'esame;

            rilevato che:

        sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

            il provvedimento presenta un contenuto omogeneo, in quanto, sulla base delle specifiche finalità di tutela indicate all'articolo 1, reca, all'articolo 2, disposizioni volte a conferire una delega al Governo in materia di valutazione attitudinale nell'accesso alle professioni educative e di cura, nonché di formazione iniziale e permanente del personale degli asili nido, delle scuole dell'infanzia e delle strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani e disabili e, all'articolo 3, provvede a disciplinare le modalità di utilizzo dei sistemi di videosorveglianza nelle medesime strutture; a tali disposizioni si accompagnano la previsione della trasmissione da parte del Governo di una relazione annuale al Parlamento per la verifica dell'attuazione della disciplina proposta (articolo 4) e la clausola di neutralità finanziaria (articolo 5);

        sul piano della chiarezza e della proprietà della formulazione e del coordinamento interno al testo:

            con riferimento al computo dei termini per l'esercizio della delega, il testo unificato, all'articolo 2, comma 1, prevede che la delega al Governo debba essere esercitata nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge all'esame; al riguardo, il comma 2 prevede che qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, tale termine sia prorogato per un periodo di novanta giorni, sulla base di un meccanismo, la cosiddetta «tecnica dello scorrimento», che non permette di individuare il termine per l'esercizio della delega in modo univoco; a tale proposito, si segnala che, secondo una costante linea di indirizzo, il Comitato per la legislazione, nei propri pareri, ha sempre segnalato che «appare opportuno individuare univocamente i termini per l'esercizio della delega principale e di quelle integrative e correttive, rinunziando alla ‘tecnica dello scorrimento’» e che, in alcune circostanze, a seguito dell'espressione di rilievi in tal senso, sono stati approvati emendamenti volti a prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi;

            il testo unificato, all'articolo 2, comma 2, quinto periodo, nel disporre che, ai fini del pronunciamento definitivo degli organi parlamentari sullo schema di decreto legislativo, le Commissioni competenti per materia «possono esprimersi sulle osservazioni del

Governo», reca una formulazione che non appare coerente con quanto previsto dal precedente secondo periodo, che individua l'oggetto della deliberazione parlamentare in termini di parere sullo schema di decreto;

            la clausola di invarianza finanziaria è ripetuta con disposizione di tenore sostanzialmente analogo sia nell'articolo 2, comma 3, con esclusivo riferimento all'attuazione della delega, sia all'articolo 5, con riguardo all'attuazione della legge;

            infine, il titolo del testo unificato non contiene un riferimento alla disposizione di delega, in difformità dunque rispetto a quanto prescritto dal paragrafo 1, lettera a), n. 1, della Circolare del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi;

            ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            per quanto detto in premessa, al fine di meglio individuare il termine ultimo per l'esercizio della delega principale, all'articolo 2, comma 2, si valuti la soppressione del terzo periodo, che consente il ricorso alla «tecnica dello scorrimento» del termine per l'esercizio della delega, contestualmente individuando in modo univoco, al comma 1, il termine ultimo per il suo esercizio.

        Il Comitato osserva altresì che:

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            per quanto detto in premessa, si valuti la congruità del riferimento alle «osservazioni del Governo» quale oggetto della deliberazione parlamentare di cui all'articolo 2, comma 2, quinto periodo.


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

        esaminato il testo unificato in esame oggetto,

        rilevato che:

            la ratio del provvedimento è da ravvisare nella necessità di tutelare categorie di soggetti particolarmente vulnerabili come i bambini ospitati negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché i

disabili e gli anziani ospitati nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, anche alla luce dell'emersione negli ultimi tempi di casi di maltrattamenti perpetrati a danno di costoro;

            il provvedimento prevede le seguenti misure: a) una delega in materia di formazione del personale degli asili nido, delle scuole dell'infanzia e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità finalizzata alla definizione di modalità della valutazione attitudinale nell'accesso alle professioni educative e di cura (articolo 2); b) le linee guida sulle modalità di visita nelle strutture socio-sanitarie (articolo 2-bis); c) la regolamentazione dell'utilizzo di sistemi di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità (articolo 3);

            l'articolo 1, che definisce le finalità del testo, appare restrittivo, in considerazione della ratio del fare esclusivo riferimento ai reati in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, apparendo preferibile ancorare la finalità del provvedimento nel suo complesso alla più generica finalità di prevenzione di condotte di maltrattamento o di abuso anche di natura psicologica;

            per le ragioni di cui sopra, all'articolo 2-bis dovrebbe essere fatto riferimento a tale tipologia di condotta, giustificandosi così la competenza esclusiva del Ministro della salute, anziché il concerto con il Ministro della giustizia, nell'emanazione delle linee guida sulle modalità di visita nelle strutture socio-sanitarie;

            l'articolo 3 disciplina la regolamentazione dell'utilizzo di sistemi di videosorveglianza negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, prevedendo al comma 2 un procedimento speciale, rispetto a quanto previsto dal codice di procedura penale in materia di indagini giudiziarie, secondo cui l'accesso alle registrazioni delle videocamere è consentito solo al pubblico ministero e, su sua delega, alla polizia giudiziaria, per lo svolgimento di indagini su reati in danno dei minori o delle persone ospitate nelle strutture, anche a seguito di denunce relative ai medesimi reati. Nei casi di urgenza la polizia giudiziaria, anche a seguito di segnalazione, può accedere alle registrazioni dandone immediata comunicazione al pubblico ministero;

            la disposizione di cui sopra appare condivisibile nella parte in cui prevede indirettamente il divieto di accesso ai filmati a soggetti diversi da quelli che svolgono le indagini giudiziarie, mentre suscita forti perplessità la previsione di un procedimento speciale in materia di indagini giudiziarie, le quali, secondo quanto previsto dal codice di procedura penale, sono svolte dalla polizia giudiziaria su delega dell'autorità giudiziaria ovvero su propria iniziativa;

            appare pertanto opportuno prevedere all'articolo 3, comma 2, da un lato il divieto di accesso ai filmati e, dall'altro, il richiamo agli

articoli del codice di procedura penale che regolano l'attività di iniziativa della polizia giudiziaria e l'attività del pubblico ministero,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:

        all'articolo 1, comma 1, ed all'articolo 2-bis, comma 1, siano sostituite le parole «i reati» con le seguenti: «condotte di maltrattamento o di abuso anche di natura psicologica»;

        l'articolo 3, comma 2, sia sostituito dai seguenti:

            «2 L'accesso alle registrazioni dei sistemi di cui al comma 1 è vietato, salvo quanto previsto dal comma 2-bis.

            2-bis. In caso di notizia di reato, l'accesso alle registrazioni dei sistemi di cui al comma 1 è disciplinato dal libro V (Indagini preliminari e udienza preliminare), Titoli IV (attività a iniziativa della polizia giudiziaria) e V (attività del pubblico ministero) del codice di procedura penale».


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

        La VII Commissione,

            visto il testo unificato delle proposte di legge C. 261 e abbinate, adottato nella seduta delle Commissioni riunite I e XI del 28 settembre 2016;

            considerato che:

                nell'articolo 1 si dichiara che la finalità della legge sarebbe quella di innalzare il livello della tutela penale dei minori affidati a strutture per l'infanzia e di persone residenti in strutture assistenziali. Si specifica, infatti, che lo scopo della legge è di «prevenire e contrastare i reati in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani e disabili, a carattere residenziale o semiresidenziale, nonché di favorire la raccolta di dati utilizzabili a fini probatori in sede di accertamento di tali reati»;

                a tal fine – nell'articolo 3 – si prevede la possibilità di installare nelle aule degli asili nido e delle scuole dell'infanzia telecamere a circuito chiuso per sorvegliare l'operato dei docenti e degli educatori. Tale possibilità sarebbe subordinata all'accordo delle organizzazioni sindacali e poi, in caso di mancato raggiungimento

dell'accordo, alle determinazioni dell'Ispettorato del lavoro; e le modalità di funzionamento dei sistemi di videosorveglianza sarebbero comunque rimesse a un provvedimento dell'autorità Garante per i dati personali;

                il testo non specifica su istanza di chi la possibilità può essere esperita. Vi si precisa solo che le immagini sarebbero criptate e a disposizione della polizia giudiziaria e del pubblico ministero;

                peraltro, il testo prevede – all'articolo 5 – la clausola di invarianza finanziaria a carico del pubblico erario, sicché il costo delle telecamere dovrebbe essere posto a carico delle istituzioni scolastiche o delle famiglie, con il rischio sia di aggravare le precarie condizioni di equilibrio economico delle scuole; sia che le scuole frequentate da famiglie abbienti si avvalgano della possibilità mentre le altre non potrebbero permetterselo;

            ritenuto altresì che:

                la videosorveglianza è un mezzo tipicamente rivolto a situazioni di rischio e di stringente necessità di garantire la sicurezza di persone e cose, che per esperienza sono esposte ad abuso o violenza;

                è certamente vero che ripetuti episodi di cronaca hanno rivelato che i minori affidati ad asili nido e scuole dell'infanzia sono stati oggetto di maltrattamenti;

                è parimenti vero che situazioni di rischio analogo concernono – per esempio – il buon andamento e la trasparenza della pubblica amministrazione rispetto all'endemico fenomeno della corruzione nei pubblici uffici; oppure la sicurezza pubblica, in moltissime città italiane, rispetto allo spaccio di stupefacenti o – per esempio – al triste fenomeno della paranza o stesa in diversi quartieri di Napoli (per non parlare delle zone del Paese in cui – purtroppo – vige il ferreo controllo del territorio delle associazioni di tipo mafioso). Sicché auspicare la videosorveglianza preventiva e generalizzata, solo in ragione del pericolo di reati e a prescindere da specifiche ragioni di sospetto, significherebbe invocare la medesima drastica misura in via sistematica in tutti i casi citati;

                un simile approccio sarebbe del tutto in contrasto con i princìpi della Costituzione repubblicana, che pone la persona e i suoi diritti inviolabili (articoli 2, 3, secondo comma, 13 e 14) al centro dell'elaborazione giuridica e chiama in causa i poteri preventivi e repressivi dello Stato solo in casi enumerati e per motivate circostanze specifiche;

                in definitiva, la videosorveglianza disposta come mezzo di controllo preventivo, senza alcun legame con situazioni reali, di indizio o di sospetto, si risolverebbe nel sacrificio totale della dignità della persona;

                del resto, equiparare per legge gli ambienti educativi e d'istruzione a luoghi ritenuti a priori teatro di illeciti penali costituirebbe

la negazione stessa della natura delle scuole e del patto educativo che ivi si stringe;

                inoltre, la massa di videoregistrazioni che si produrrebbe rischierebbe di costituire materiale difficilmente gestibile e potenziale preda di malintenzionati, quali per esempio hackers e pedofili, in grado di aggirare i meccanismi di criptazione, con conseguente immissione nella rete di tale materiale;

                i princìpi di attitudine e preparazione professionale di docenti ed educatori sono già oggetto della delegazione legislativa contenuta nella legge n. 107 del 2015 in ordine allo zero-sei, cui peraltro l'articolo 2 del testo in esame fa riferimento, e tale previsione legislativa, unitamente alla sua attuazione, parrebbe sufficiente ad affrontare i problemi posti dall'atto C. 261,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) l'articolo 1 sia modificato nel senso di ispirare la finalità della legge alla regolamentazione rigorosa dell'uso di sistemi di ripresa visiva;

            2) l'articolo 3 sia riscritto prevedendo che l'uso della strumentazione di videoripresa sia sempre preceduto non solo dalla contrattazione sindacale, ma anche dal pieno coinvolgimento e dal consenso delle famiglie, rimettendo la relativa disciplina di dettaglio a un decreto ministeriale, vietando comunque in ogni caso l'uso delle web-cameras;

            3) sia disciplinato compiutamente, nei percorsi di verifica periodica dell'idoneità all'insegnamento e alla cura dei minori, il ricollocamento del personale cosiddetto in burn-out, anche attraverso l'azione preventiva attuata dalle équipes psico-pedagogiche territoriali previste dalla citata delega sullo zero-sei.
(Parere espresso l'11 ottobre 2016)

        La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

            visto il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 261 e abbinate, come risultante dall'approvazione degli emendamenti;

            preso atto del recepimento delle condizioni poste nel parere espresso nella seduta dell'11 ottobre 2016;

            ribadite le considerazioni ivi svolte e la necessità che il patto educativo sia alla base di qualunque scelta interna agli asili nido e alle scuole dell'infanzia e alla sua conduzione,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE
(Parere espresso il 13 ottobre 2016)

                 


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
NULLA OSTA


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 261 e abbinate, recante misure per prevenire e contrastare i reati in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani e disabili;

            apprezzata, in termini generali, la finalità ultima del provvedimento in titolo, ravvisabile nell'intento di predisporre una particolare tutela dei soggetti particolarmente deboli e vulnerabili quali i minori che frequentano asili nido o scuole dell'infanzia, le persone con disabilità e gli anziani ospitati in apposite strutture;

            evidenziato tuttavia che, nonostante la predetta finalità appaia condivisibile, non altrettanto può dirsi in ordine alle misure previste per il suo raggiungimento, in particolare per quanto concerne l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza, in quanto si ritiene che esse non siano idonee rispetto all'obiettivo che si intende conseguire, dovendosi promuovere piuttosto forme di controllo sociale e di maggior coinvolgimento dei familiari dei soggetti che si trovano in una condizione di vulnerabilità per età o per condizione personale, al fine di prevenire il compimento dei reati nei confronti di costoro nelle strutture alle quali sono affidati;

            rilevato, inoltre, che le disposizioni contenute all'articolo 2, prevedendo il conferimento di una delega al Governo in materia di «valutazione attitudinale nell'accesso alle professioni educative e di cura, nonché di formazione iniziale e permanente del personale» delle strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani e disabili, incidono sulla disciplina relativa all'accesso e alla formazione professionale continua del personale del Servizio sanitario nazionale;

            osservato, in particolare, che i principi e i criteri direttivi di cui al comma 1, lettere a) e b), del citato articolo 2, prevedendo che gli operatori socio-sanitari, gli infermieri e gli altri soggetti che operano con mansioni di assistenza diretta presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie, a carattere residenziale o semiresidenziale, siano in possesso di adeguati requisiti di idoneità psico-attitudinale, da verificare

all'atto dell'assunzione e durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, pongono una serie di problemi, connessi principalmente all'incongruità di prevedere test psicologici solo per alcuni professionisti sanitari e non per altri – previsione che potrebbe porsi in contrasto con il principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione – nonché alla difficoltà di individuare quali siano gli «altri soggetti» che operano con mansioni di assistenza diretta presso le predette strutture;

            fatto presente, inoltre, che, per quanto riguarda i criteri di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 2, non si comprende la finalità della formazione ivi prevista, considerato che per i professionisti sanitari già esiste il sistema di formazione continua obbligatoria, nell'ambito della quale possono essere senz'altro individuate eventuali nuove e specifiche esigenze formative;

            precisato che l'articolo 3, nella parte in cui disciplina l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani e disabili, non tiene conto della specificità delle strutture sanitarie quali luoghi di assistenza e di cura organizzati con reparti di terapia intensiva, sale operatorie, reparti di pronto soccorso e sottoposti a una propria normativa, per cui esse non possono affatto essere ricondotte nell'ambito di applicazione del provvedimento in esame,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) sia soppresso, ovunque ricorra nel testo, il riferimento alle strutture sanitarie, stante la loro peculiarità, a livello normativo e organizzativo, che le rende del tutto estranee alle tematiche oggetto del provvedimento in titolo;

            2) all'articolo 1, si preveda che le disposizioni recate dal provvedimento in esame si applichino alle strutture socio-sanitarie pubbliche e private;

            3) all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sia soppresso il riferimento alla verifica del possesso di adeguati requisiti di idoneità psico-attitudinale da parte degli operatori socio-sanitari, degli infermieri e degli altri soggetti che operano con mansioni di assistenza diretta presso le strutture socio-sanitarie, all'atto dell'assunzione e durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, in quanto verrebbe a crearsi un'incongruenza ingiustificabile, anche con riguardo al principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, tra le predette categorie di lavoratori e gli altri soggetti che, pur operando nel medesimo settore, svolgono mansioni diverse;

            4) all'articolo 2, comma 1, lettera c), sia soppresso il riferimento alla formazione ivi prevista, considerato che per i professionisti sanitari esiste già il sistema di formazione continua obbligatoria,

nell'ambito della quale possono essere senz'altro individuate eventuali nuove e specifiche esigenze formative;

            5) all'articolo 3, sia riformulato il comma 1, prevedendo che l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso sia disciplinato attraverso un apposito decreto ministeriale di natura non regolamentare, che escluda espressamente la possibilità di installare webcam nelle strutture socio-sanitarie, disciplini le modalità degli accordi da stipulare con le organizzazioni sindacali e preveda che l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza sia consentito solo nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 24 febbraio 2009, n. 18;

            6) all'articolo 3, si preveda che l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza in stanze individuali o piccole unità ove risiedono gli utenti delle strutture socio-sanitarie sia obbligatoriamente condizionato all'assenso delle persone interessate o, in caso di incapacità di queste ultime, dei loro legali rappresentanti;

        e con la seguente osservazione:

            si introduca una disposizione volta a promuovere il progressivo ampliamento degli orari di accesso alle strutture socio-sanitarie, in modo tale che la prevenzione e il contrasto dei reati nei confronti di soggetti particolarmente vulnerabili si realizzi attraverso il controllo sociale e il maggior coinvolgimento dei familiari dei soggetti che si trovano in una condizione di vulnerabilità per età o per condizione personale.
(Parere espresso l'11 ottobre 2016)

        La XII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 261 e abbinate, recante «Misure per prevenire e contrastare i reati in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità», quale risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito;

            preso atto che sono state sostanzialmente recepite dalle Commissioni di merito le condizioni e l'osservazione contenute nel parere espresso dalla Commissione Affari sociali, in sede consultiva, nella seduta dell'11 ottobre 2016, sul testo unificato delle predette proposte di legge, prima dell'approvazione degli emendamenti,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE
(Parere espresso il 13 ottobre 2016)

                 


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 261 ed abbinate, recante «Misure per prevenire e contrastare i reati in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

            considerato che il contenuto del provvedimento risulta riconducibile ad una pluralità di ambiti materiali, tra cui, in particolare, le materie «ordine pubblico e sicurezza» e «ordinamento civile», attribuite alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettere h) ed l), Cost.), le materie «istruzione», «professioni» e «tutela della salute», ascritte alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.) e la materia «formazione professionale», spettante alla competenza delle Regioni (articolo 117, quarto comma, Cost.);

            ricordato che, in base alla consolidata giurisprudenza costituzionale, l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili, titoli abilitanti ed ordinamenti didattici, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni unicamente la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale (sentenza n. 138/2009; nello stesso senso, ex plurimis, sentenze n. 98/2013, n. 300/2010, n. 131/2010, n. 328/2009, n. 57/2007, n. 424/2006 e n. 153/2006);

            rilevato che:

                l'articolo 2, comma 1, lettera c), reca un principio di delega relativo alla previsione di percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori di cui alla lettera a) (operatori socio-sanitari, infermieri ed altri soggetti che operano con mansioni di assistenza diretta presso strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali a carattere residenziale o semiresidenziale, personale docente e non docente degli asili nido e delle scuole dell'infanzia) che valorizzino le migliori pratiche sviluppate nelle diverse realtà operanti nel territorio nazionale, assicurando il coinvolgimento delle famiglie, degli operatori e degli enti territoriali;

                secondo la Corte costituzionale, la competenza regionale in materia di «formazione professionale» non esclude la possibilità di un intervento del legislatore nazionale sulla base della competenza in altre materie, quali l’«ordinamento civile», purché la relativa normativa sia articolata «in modo da rispettare la competenza legislativa delle Regioni a disciplinare il concreto svolgimento sul loro territorio delle attività di formazione professionale, e in particolare prevedere

strumenti idonei a garantire al riguardo una leale collaborazione fra Stato e Regioni» (sentenza n. 50 del 2005);

            rilevato altresì che l'articolo 2-bis prevede l'emanazione da parte del Ministro della salute, «previa intesa con le Regioni», di linee guida sulle modalità di visita nelle strutture socio-sanitarie, laddove, trattandosi di linee guida che devono assicurare un'uniformità di trattamento sul territorio nazionale, appare necessario prevedere un'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

            1) all'articolo 2, comma 1, lettera c), dopo la parola: «previsione» siano aggiunte le seguenti: «, nel rispetto delle competenze regionali,»;

            2) all'articolo 2-bis, comma 1, le parole: «previa intesa con le Regioni» siano sostituite dalle seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome».

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TESTO UNIFICATO delle Commissioni
Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale
Art. 1.
(Finalità)

      1. La presente legge, fermi restando il patto educativo e l'alleanza terapeutica, ha la finalità di prevenire e contrastare, in ambito pubblico e privato, condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semi-residenziale o diurno, nonché di disciplinare la raccolta di dati utilizzabili a fini probatori in sede di accertamento di tali condotte.

Art. 2.
(Delega al Governo in materia di formazione del personale degli asili nido, delle scuole dell'infanzia e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità).

      1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino al termine della scuola dell'infanzia, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la definizione di modalità della valutazione

attitudinale per l'accesso alle professioni educative e di cura, nonché delle modalità della formazione obbligatoria iniziale e permanente del personale delle strutture di cui all'articolo 1, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) previsione che gli operatori socio-sanitari, gli infermieri e gli altri soggetti che operano con mansioni di assistenza diretta presso strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nonché il personale docente e non docente degli asili nido e delle scuole dell'infanzia siano in possesso di adeguati requisiti che integrino l'idoneità professionale con una valutazione attitudinale, da verificare in sede di accreditamento o di convenzione o nell'ambito delle procedure concorsuali;

          b) previsione che la sussistenza dei requisiti di idoneità di cui alla lettera a) sia verificata al momento dell'assunzione e, successivamente, con cadenza periodica, anche in relazione al progressivo logoramento psico-fisico derivante dall'espletamento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità;

          c) previsione, nel rispetto delle competenze regionali, di percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori di cui alla lettera a) che valorizzino le migliori pratiche sviluppate nelle diverse realtà operanti nel territorio nazionale, assicurando il coinvolgimento delle famiglie, degli operatori e degli enti territoriali;

          d) previsione di incontri periodici e regolari di équipe degli operatori, allo scopo di verificare precocemente l'insorgenza di eventuali criticità e di individuare le possibili soluzioni innanzitutto all'interno del gruppo di lavoro, favorendo la condivisione e la crescita professionale del personale;

          e) previsione di colloqui individuali o di incontri collettivi tra famiglie e operatori o educatori, finalizzati a potenziare l'alleanza educativa-accuditiva come principale

strumento per migliorare il benessere delle persone destinatarie di interventi educativi o di cura, oltre a rafforzare il coinvolgimento e la fiducia dei familiari nelle relazioni con il personale educativo e di cura;

          f) previsione di adeguati percorsi di sostegno e ricollocamento del personale dichiarato non idoneo allo svolgimento delle mansioni nelle strutture di cui all'articolo 1, prevedendo in particolare, con riferimento all'ambito educativo, un'azione preventiva attuata da équipe psico-pedagogiche territoriali.

      2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi entro il termine di quindici giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.


      3. All'attuazione della delega di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 3.
(Linee guida sulle modalità di visita nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali).

      1. Al fine di favorire la prevenzione delle condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, di cui all'articolo 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di concerto con le organizzazioni sindacali interessate, emana linee guida sulle modalità di accesso nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per garantire, ove possibile, le visite agli ospiti lungo l'intero arco della giornata.

Art. 4.
(Regolamentazione dell'utilizzo di sistemi di videosorveglianza negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità).

      1. Per assicurare il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, nelle strutture di cui al medesimo articolo possono essere installati sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, le cui immagini sono cifrate, al momento dell'acquisizione all'interno delle telecamere, attraverso un sistema a doppia chiave asimmetrica.
      2. L'accesso alle registrazioni dei sistemi di cui al comma 1 è vietato, salvo quanto previsto dal comma 3.
      3. In caso di notizia di reato, l'accesso alle registrazioni dei sistemi di cui al comma 1 è disciplinato dal libro V, Titoli IV e V, del codice di procedura penale.


      4. I sistemi di cui al comma 1 possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali ovvero, laddove queste non siano costituite, dalle rappresentanze sindacali territoriali. In alternativa, nel caso di strutture con sedi ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, i sistemi di cui al comma 1 possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.
      5. La presenza dei sistemi di cui al comma 1 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata.
      6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce con proprio decreto le modalità per assicurare il necessario coinvolgimento delle famiglie interessate nella disciplina dei sistemi di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia.
      7. Nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali di cui all'articolo 1, l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza è consentito nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e previo consenso degli interessati o dei loro tutori se minorenni o incapaci.
      8. Il Garante per la protezione dei dati personali, con proprio provvedimento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione all'installazione dei sistemi di cui al comma 1 e al trattamento dei dati personali effettuato mediante i medesimi sistemi.

          9. Nelle strutture di cui all'articolo 1 è vietato l'utilizzo di webcam.
      10. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo o del provvedimento adottato ai sensi del comma 8, si applicano le sanzioni di cui al titolo III della parte III del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 5.
(Relazione alle Camere).

      1. Il Governo trasmette alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attuazione della presente legge, nella quale dà conto anche dei dati rilevati dal Ministero della giustizia e dal Ministero dell'interno, nell'ambito delle rispettive competenze, in ordine all'andamento, nell'anno di riferimento, dei reati commessi in danno dei minori e delle persone ospitate nelle strutture di cui all'articolo 1, nonché dei relativi procedimenti giudiziari.

Art. 6.
(Clausola di neutralità finanziaria).

      1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7.
(Clausola di salvaguardia).

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.