Testo DDL 2549
Atto a cui si riferisce:
S.2549 Disposizioni in materia di corresponsione forfettaria delle imposte sul reddito delle navi iscritte al Registro internazionale
Senato della Repubblica | XVII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 OTTOBRE 2016
Disposizioni in materia di corresponsione forfettaria delle imposte
sul reddito delle navi iscritte al registro internazionale
Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge propone di alzare la soglia massima di forfettizzazione delle imposte sul reddito dovute dalle navi iscritte nel registro internazionale; si tratta della Tonnage Tax. Il disegno di legge propone infatti di portare all'80 per cento l'attuale limite del 50 per cento stabilito dall'articolo 155 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n, 917 (TUIR).
La Tonnage Tax italiana fu molto utilmente introdotta nell'ordinamento dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, e nel 2015 l'Italia è stata autorizzata dalla Commissione europea a prorogare l'operatività delle disposizioni sino al 2023.
Secondo i dati statistici forniti dalle autorità italiane il nuovo regime tributario ha fatto crescere il tonnellaggio della flotta mercantile nazionale di oltre il 70 per cento e l'occupazione di marittimi UE/SEE è più che raddoppiata.
La Tonnage Tax italiana, similmente a quella di altri Paesi dellâUnione europea, è dunque una storia di successo che dà soddisfazione al prodotto interno lordo, al gettito tributario e contributivo nonché all'impiego poiché ha fatto crescere la marineria tricolore in modo significativo.
Proprio quel successo sta provocando una crisi di crescita. Accade infatti che vi siano primarie compagnie di shipping di diritto italiano che abbiano quasi del tutto esaurito il margine di forfettizzazione del 50 per cento previsto dall'articolo 155 del TUIR e si trovino conseguentemente di fronte al seguente dilemma:
a) rinunciare a ulteriore crescita in presenza del vigente ostacolo del 50 per cento;
b) scegliere di voler proseguire la crescita decidendo di iscriversi al più favorevole registro internazionale di altro Stato dellâUnione europea non potendolo fare in Italia.
Tanto la prima che la seconda opzione implicano conseguenze negative per il PIL, il gettito tributario e contributivo, l'occupazione.
Il presente disegno di legge ha lo scopo di consentire che la flotta italiana iscritta al registro internazionale possa crescere ancora godendo di presupposti di competitività tributaria corrispondenti a quelli medi europei. Di seguito la tabella 1 che indica i più significativi regimi di Tonnage Tax presenti in Europa.
Tabella 1.
Paese | Navi ammesse di diritto al regime della tonnage tax | Restante quota di navi time charter ammesse al regime di tonnage tax |
---|---|---|
Danimarca | Navi di proprietà e in bare boat. Navi in time charter con contratto di durata minima di un anno e massima di sette anni con opzione d'acquisto a favore del charterer | Le restanti navi in time charter sono ammesse al regime di tonnage tax se il loro tonnellaggio lordo non supera di 4 volte il tonnellaggio lordo delle navi ammesse di diritto al regime agevolato |
Finlandia | Navi dì proprietà o in bare boat | Navi in time charter il cui tonnellaggio netto non sia superiore al 75 per cento di quello complessivamente utilizzato |
Francia | Navi di proprietà o in bare boat. Navi in time charter | |
Germania | Navi di proprietà e in time charter registrate in Germania | Le navi in time charter non registrate in Germania accedono alla tonnage tax se il loro tonnellaggio netto non supera di 3 volte il tonnellaggio netto del navi registrate in Germania |
Italia | Navi di proprietà o in bare boat | Navi in time charter il cui tonnellaggio netto non sia superiore al 50 per cento di quello complessivamente utilizzato |
Olanda | Navi di proprietà , in bare boat e in time charter | Non ci sono limiti posto che ci sia almeno una nave in proprietà o co-proprietà |
Regno Unito | Navi di proprietà o in bare boat | Navi in time charter il cui tonnellaggio netto non sia superiore al 75 per cento di quello complessivamente utilizzato |
Malta | Navi di proprietà o in bare boat e navi in time charter | |
Belgio | Navi di proprietà o in bare boat | Le navi in time charter sono ammesse al regime di tonnage tax nel rapporto di 3:1 rispetto alle navi di proprietà o in bare boat |
Norvegia | Navi di proprietà o in bare boat e navi in time charter | |
Cipro | Navi di proprietà o in bare boat | Navi in time charter il cui tonnellaggio netto non sia superiore al 75 per cento di quello complessivamente utilizzato |
Irlanda | Navi di proprietà o in bare boat | Navi in time charter il cui tonnellaggio netto non sia superiore al 75 per cento di quello complessivamente utilizzato |
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Allâarticolo 155, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «non sia superiore al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non sia superiore all'80 per cento».
2. Lâefficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata alla preventiva notifica alla Commissione europea e allâautorizzazione da parte della stessa, ai sensi dellâarticolo 108 del Trattato sul funzionamento dellâUnione europea.