• C. 1658-A EPUB (richiesta autorizzazione a riferire oralmente il 20 ottobre 2016); POLLASTRINI Barbara, Relatore

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Atto a cui si riferisce:
C.1658 [Definizione di un sistema stabile di accoglienza per i minori non accompagnati] Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati
approvato con il nuovo titolo
"Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati"


Frontespizio Pareri Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1658-A


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
ZAMPA, CARFAGNA, ANTIMO CESARO, GOZI, DALL'OSSO, FRATOIANNI, MANTERO, D'AGOSTINO, DELLAI, FORMISANO, GALGANO, IORI, MARAZZITI, OLIARO, SBROLLINI, SCUVERA, SOTTANELLI, VEZZALI, RAMPI, DE ROSA, AMODDIO, BENI, BRUNO BOSSIO, CAPONE, CARNEVALI, COSTANTINO, GIUSEPPE GUERINI, KRONBICHLER, MIGLIORE, NICCHI, PICCIONE, PILOZZI, QUARANTA
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati
Presentata il 4 ottobre 2013
(Relatrice: POLLASTRINI)

NOTA: La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 20 ottobre 2016, ha deliberato di riferire in senso favorevole sulla proposta di legge n. 1658. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
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PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

      La II Commissione,

          esaminato il provvedimento in oggetto;

          condiviso l'obiettivo del provvedimento di stabilire una disciplina unitaria organica relativa ai minori stranieri non accompagnati, che al contempo rafforzi gli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento e cerchi di assicurare maggiore omogeneità nell'applicazione delle disposizioni in tutto il territorio nazionale;

          ritenuto che, come stabilito dall'articolo 1, i minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea e che vi è l'esigenza di una disciplina particolare in ragione della condizione di maggiore vulnerabilità dei minori stranieri non accompagnati;

          rilevato che opportunamente si prevede il divieto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati, stabilendo che questo può essere disposto solo nei casi in cui sia nel loro superiore interesse e sia finalizzato al riaffidamento ai familiari;

          condivisa, sulla base dell'attuale assetto dell'organizzazione giurisdizionale, la scelta di attribuire al tribunale per i minorenni la competenza in caso di espulsione di un minore straniero, prevedendo che tale provvedimento può essere adottato in ogni caso a condizione che esso non comporti «un rischio di danni irreparabili per il minore»;

          rilevato che nella procedura di identificazione del minore, che costituisce il passaggio fondamentale per l'accertamento della minore età, si prevede – dopo una prima fase in cui il personale qualificato della struttura di prima accoglienza svolge, sotto la direzione dei servizi dell'ente locale competente e coadiuvato ove possibile dalle organizzazioni specializzate, un colloquio, in cui il minore è assistito da un mediatore culturale e dopo una seconda fase che viene effettuata in caso di dubbio sull'età dichiarata da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, coadiuvata da mediatori culturali – che nel caso in cui continuino a permanere dubbi in merito all'età, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni o il giudice tutelare possono disporre esami sociosanitari;

          considerato che appare opportuno concentrare la competenza di disporre ulteriori accertamenti in capo ad un unico organo giudiziario ed, in particolare, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, anche in considerazione del fatto che il provvedimento di attribuzione adottato dell'età all'esito del procedimento di identificazione del minore può essere impugnato nel termine di trenta giorni davanti al tribunale per i minorenni;

          osservato che l'articolo 9 sposta la competenza all'adozione dei provvedimenti di rimpatrio assistito dalla Direzione generale dell'immigrazione del Ministero del lavoro al tribunale per i minorenni competente;

          condiviso l'articolo 8 laddove prevede che gli enti locali promuovono la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza;

          ritenuto opportuno prevedere, così come previsto dall'articolo 18, a favore del minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale il diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o i legali rappresentanti delle comunità di accoglienza, e di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento;

          rilevato che l'autorizzazione, di cui all'articolo 22, agli enti ed alle associazioni che svolgono attività a favore dell'integrazione sociale degli stranieri, registrate presso il Ministero del lavoro come previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo n. 286 del 1998, ad intervenire nei giudizi riguardanti i minori stranieri non accompagnati e a ricorrere per l'annullamento di atti illegittimi in sede di giustizia amministrativa, rappresenta un ulteriore strumento volto a rafforzare la posizione del minore nel processo,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente osservazione:

          la Commissione di merito valuti l'opportunità, all'articolo 6, comma 1, capoverso «Art. 31-bis», comma 4, di limitare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni la competenza a disporre esami socio-sanitari nel caso in cui, nella procedura di identificazione del minore, continuino a permanere dubbi in merito all'età, escludendo, quindi, la competenza concorrente del giudice tutelare.

      (Parere espresso il 12 novembre 2014)

*    *    *
PARERE FAVOREVOLE

      (Parere espresso il 19 ottobre 2016)


PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

      La III Commissione,

          esaminata la proposta di legge recante «Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati», nel testo risultante dall'esame degli emendamenti approvati presso la Commissione di merito;

          apprezzato l'obiettivo complessivo del provvedimento, relativo al riordino della disciplina della materia ai fini del rafforzamento degli strumenti di tutela dei minori stranieri non accompagnati, da conseguire anche attraverso un'omogenea applicazione delle norme su tutto il territorio nazionale;

          richiamati il corpus di diritto umanitario internazionale ed europeo di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dell'infanzia e in particolare dei minori non accompagnati, che costituisce parte integrante dell'ordinamento del nostro Paese;

          sottolineato il ruolo centrale assolto fino ad oggi da organizzazioni non governative nella protezione e gestione dei minori stranieri non accompagnati presenti in territorio italiano, come pure da organizzazioni internazionali quali l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM);

          apprezzato l'ampliamento della nozione di minore straniero non accompagnato, inclusiva della fattispecie del minore richiedente asilo, finora escluso dalla definizione normativa;

          apprezzata la priorità assicurata all'interesse esclusivo del minore nelle decisioni sui respingimenti alla frontiera, nella gestione di servizi dedicati all'infanzia per la prima accoglienza, nonché nelle nuove procedure per l'identificazione e l'accertamento dell'età del minore straniero non accompagnato;

          valutata positivamente la necessità che il rimpatrio del minore straniero non accompagnato sia assistito e volontario, dovendosi tale volontà desumere da manifestazioni espresse;

          valutato, altresì, positivamente l'inserimento dell'obbligo di informazione del minore rispetto al suo diritto a chiedere la protezione internazionale, unitamente alla previsione di mediatori culturali nelle delicate fasi procedurali finalizzate alla tutela di diritti fondamentali del minore straniero non accompagnato, quali il diritto alla salute, allo studio, all'ascolto nei procedimenti e all'assistenza legale;

          considerata opportuna la norma relativa alla possibile esclusione della collaborazione con le autorità diplomaticoconsolari del Paese di provenienza ai fini dell'identificazione o dell'attribuzione di età se il

presunto minore abbia espresso la volontà di chiedere protezione internazionale ovvero quando una possibile esigenza di protezione internazionale emerga a seguito del colloquio iniziale con il minore o quando sussistano pericoli di persecuzione e nei casi in cui il minore dichiari di non volersi avvalere dell'intervento dell'autorità diplomatico-consolare;

          richiamato il ruolo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nella promozione delle opportune iniziative, d'intesa con i Paesi interessati, al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti;

          apprezzata la previsione di un programma specifico di assistenza per i minori vittime di tratta, che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età e un'adeguata assistenza in giudizio per il risarcimento del danno;

          rilevata, tuttavia, l'assenza di un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale al Tavolo tecnico di coordinamento nazionale, di cui all'articolo 23, chiamato ad elaborare linee di indirizzo e strategiche per le politiche di protezione e di tutela dei minori stranieri non accompagnati e a periodiche consultazioni con rappresentanti dei minori stranieri non accompagnati;

          apprezzata, infine, la norma di cui al successivo articolo 24 relativa alla promozione da parte dell'Italia della più stretta cooperazione europea internazionale, in particolare attraverso lo strumento degli accordi bilaterali e il finanziamento di programmi di cooperazione allo sviluppo nei Paesi di origine, al fine di armonizzare la regolamentazione giuridica, internazionale e nazionale, del sistema di protezione dei minori stranieri non accompagnati, favorendo un approccio integrato delle pratiche per garantire la piena tutela del superiore interesse dei minori,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente osservazione:

          con riferimento all'articolo 23 del provvedimento in titolo, valuti la Commissione di merito l'inserimento di un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale al Tavolo tecnico di coordinamento nazionale.

      (Parere espresso il 21 ottobre 2014)

*    *    *

      La III Commissione,

          esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 1658 Zampa, recante «Disposizioni in materia di

protezione dei minori stranieri non accompagnati», nel testo risultante dagli emendamenti approvati presso la Commissione di merito;

          rilevato che il testo in esame mantiene l'impostazione caratterizzante il precedente articolato, rispetto al quale la III Commissione aveva espresso, il 21 ottobre 2014, un parere favorevole con un'osservazione, riferita ad una disposizione, relativa ad un tavolo tecnico di coordinamento nazionale, non più presente nel testo in esame;

          richiamati gli apprezzamenti alle finalità del provvedimento e preso atto delle modifiche alla normativa vigente nel frattempo intervenute;

          ribadita l'opportunità di richiamare gli strumenti di diritto umanitario internazionale ed europeo a tutela dell'infanzia e, in particolare, dei minori non accompagnati, che costituiscono parte integrante dell'ordinamento del nostro Paese,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      (Parere espresso il 18 ottobre 2016)


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

      La VII Commissione,

          esaminato il progetto di legge recante «Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati»;

      premesso che;

          tutti i minori stranieri, anche se privi di permesso di soggiorno, sono soggetti all'obbligo scolastico e hanno diritto di essere iscritti a scuola (di ogni ordine e grado) nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani, in qualunque periodo dell'anno scolastico;

          le particolari condizioni dei minori non accompagnati, tuttavia, non consentono sempre una frequenza regolare, e rendono necessarie misure specifiche di sostegno e accompagnamento alla scolarizzazione e allo studio;

      premesso altresì che;

          sono necessarie misure di semplificazione, al fine del completamento dei cicli di istruzione e del conferimento dei relativi titoli, anche al compimento della maggiore età,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente osservazione:

          al fine di rafforzare le iniziative dirette a favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico per i minori non accompagnati, si potenzi l'utilizzo, oltre che dei mediatori culturali, anche dei docenti specializzati nell'insegnamento dell'Italiano L2.

      (Parere espresso il 22 ottobre 2014)

*    *    *

      La VII Commissione,

          visto il nuovo testo unificato della proposta di legge C.1658 recante «Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati»;

          udito il dibattito svolto nelle giornate del 18 e 19 ottobre 2016;

          premesso che:

              il provvedimento delinea una disciplina unitaria organica sui minori stranieri non accompagnati, rafforzando gli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento;

              le norme assicurano una maggiore omogeneità nell'applicazione delle disposizioni in tutto il territorio nazionale;

              il numero dei minori non accompagnati all'interno del flusso migratorio in ingresso in Italia è in costante aumento;

          considerato che:

              nell'articolo 14 è previsto, tra l'altro, che le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e le istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano adottino opportune misure per favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142, e formativo da parte dei minori stranieri non accompagnati, anche attraverso la predisposizione di progetti specifici che prevedano, ove possibile, l'utilizzo o il coordinamento dei mediatori culturali, nonché di convenzioni volte a promuovere specifici programmi di apprendistato,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti osservazioni:

          a) si valuti l'opportunità di prevedere, nella disposizione di cui all'articolo 14, comma 3, che le misure volte a favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico, nonché la loro formazione professionale, siano attivate sin dal momento dell'inserimento del minore nelle strutture di accoglienza;

          b) si consideri la possibilità di specificare che l'assolvimento dell'obbligo scolastico per i minori non accompagnati debba considerarsi assicurato:

              prevedendo presso le strutture di accoglienza lo svolgimento di percorsi di lingua italiana e di alfabetizzazione;

              garantendo l'inserimento dei minori stranieri nella scuola ordinaria o nei Centri provinciali d'istruzione di adulti (CPIA) in tempi rapidi;

              prevedendo, altresì, il potenziamento dei corsi destinati a minori, in particolare di Italiano L2, nei CPIA, anche valutando la possibilità di reperire nuove risorse per l'attuazione di tali programmi.

      (Parere espresso il 19 ottobre 2016)


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

      La XI Commissione,

          esaminato il nuovo testo, risultante dall'esame degli emendamenti, della proposta di legge n. 1658, recante «Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati»;

          espresso apprezzamento per il contenuto della proposta, che intende assicurare un sistema organico ed efficace di tutela dei diritti dei minori stranieri non accompagnati presenti nel nostro Paese;

          osservato che nell'ambito di tale nuovo sistema assume particolare rilievo il ruolo di coordinamento svolto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, presso il quale sono istituiti il Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati, di cui all'articolo 10 del provvedimento, nonché il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, di cui all'articolo 23, comma 11, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

          rilevata, in questo contesto, l'opportunità che anche il Tavolo tecnico di coordinamento nazionale, di cui all'articolo 23 del provvedimento, competente ai fini dell'elaborazione delle linee di indirizzo e strategiche per le politiche di protezione e di tutela dei minori stranieri non accompagnati, sia costituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in relazione al carattere degli interventi da coordinare e programmare,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente osservazione:

          con riferimento all'articolo 23, comma 1, primo periodo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire le parole: «Presso il Ministero dell'interno» con le seguenti: «Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

      (Parere espresso il 21 ottobre 2014)

*    *    *

      La XI Commissione,

          esaminato, per quanto di competenza, l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge Atto Camera n. 1658, recante «Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati»;

          condivise le finalità del provvedimento, che, secondo quanto indicato dall'articolo 1, comma 1, intende garantire ai minori stranieri non accompagnati i diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea;

          apprezzate le modifiche alla normativa vigente disposte dal testo in esame, che intendono rendere effettiva l'esigibilità di tali diritti da parte dei minori privi di protezione che giungono sul territorio italiano;

          richiamato il parere espresso il 21 ottobre 2014 sul nuovo testo della medesima proposta di legge,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE.

      (Parere espresso il 19 ottobre 2016)


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

      La XII Commissione,

          esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 1658 Zampa, recante «Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati»;

          considerato che nella proposta in esame appaiono centrati gli obiettivi di stabilire una disciplina unitaria organica sui minori stranieri

non accompagnati, di garantirne la tutela degli stessi, di omogeneizzare le applicazioni delle disposizioni in tutto il territorio nazionale;

          considerata positivamente la riorganizzazione delle misure di prima accoglienza con particolare riguardo al divieto di respingimento e alla soppressione delle necessità per l'ingresso del visto per le adozioni internazionali (articolo 3);

          considerato favorevolmente il fatto che si riconosce il diritto alle organizzazioni umanitarie, autorizzate dal Ministero dell'interno attraverso le Prefetture, di essere presenti alle procedure di prima assistenza e accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (articolo 4);

      considerato:

          che è garantito il servizio di prima accoglienza e di accompagnamento in una struttura «destinata ai minori, anche prima e indipendentemente dalla conclusione delle operazioni di identificazione e anche in luoghi diversi da quelli identificati come valichi di frontiera» (articolo 4);

          che è compito del Ministero del lavoro di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con i Comuni e le Regioni emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto con l'elenco dei servizi di cui all'articolo 4;

          che l'inserimento dell'articolo 31-bis nel Testo unico sull'immigrazione (articolo 6) introduce una procedura che standardizza alcuni principi, prevede in successione graduale gli interventi da compiere ai fini dell'identificazione e stabilisce alcune garanzie procedurali e sostanziali a tutela dei minori ivi compresa l'impugnativa del provvedimento di attribuzione dell'età trasferendola al Tribunale per i minorenni;

          che l'introduzione dell'articolo 31-ter nel Testo unico sulle immigrazioni (articolo 7) prevede la possibilità di un'attivazione immediata delle indagini familiari, introducendo un criterio di preferenza in base al quale, qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato, tale soluzione deve essere sempre preferita al collocamento del minore in comunità;

          valutata di particolare rilievo l'istituzione presso il Ministero del lavoro del sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati con la conseguente compilazione della cartella sociale del minore straniero non accompagnato ad opera del personale qualificato della struttura di accoglienza e relativa trasmissione ai servizi sociali del comune di destinazione e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minori (articolo 10);

          considerato che con l'articolo 13 si inseriscono i minori di cui all'articolo 2 della presente proposta di legge nell'ambito del Sistema di protezione dei richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 416 del 1989, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e che con il comma 3 si istituisce

un sistema di monitoraggio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali d'intesa con le regioni e con il Governo;

          rilevato altresì che all'articolo 15 viene garantita ai minori stranieri non accompagnati l'immediata iscrizione al Servizio sanitario nazionale in ottemperanza al diritto alla salute, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno;

          considerato infine che all'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 4 (servizi di informazione e di prima assistenza e accoglienza) e dall'articolo 13 (sistema di protezione per richiedenti asilo rifugiati e minori stranieri non accompagnati) si provvede con le risorse del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 23, comma 11, quinto periodo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      (Parere espresso il 22 ottobre 2014)

*    *    *

      La XII Commissione,

          esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 1658 Zampa, recante «Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati»;

          ravvisata l'opportunità dell'approvazione di una legge organica sul diritto di asilo;

          considerato che nella proposta di legge in esame appare centrato l'obiettivo di introdurre una disciplina unitaria organica in materia di minori stranieri non accompagnati, che al tempo stesso rafforzi gli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento, cercando di assicurare una maggiore omogeneità nell'applicazione delle disposizioni in tutto il territorio nazionale;

          tenuto conto dell'entità del fenomeno, che negli ultimi anni ha coinvolto oltre diecimila minori non accompagnati, con un'alta percentuale di costoro che risultano irreperibili;

          valutato favorevolmente l'articolo 4, riguardante le strutture di prima assistenza e accoglienza per i minori stranieri non accompagnati, in quanto prevede il principio di separatezza delle strutture riservate ai minori rispetto a quelle degli adulti, il fatto che le operazioni di identificazione debbano concludersi entro 10 giorni, la riduzione da 60 a 30 giorni del termine massimo di trattenimento dei minori nelle strutture di prima accoglienza;

          espresso apprezzamento per il contenuto dell'articolo 5, in quanto disciplina espressamente le modalità di svolgimento del colloquio tra il personale qualificato della struttura di prima accoglienza e il minore, con la partecipazione, ove possibile, di organizzazioni, enti o associazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori e la presenza di un mediatore culturale, oltre a prevedere il beneficio della presunzione della minore età fino a che permanga il dubbio sull'età, nonché le modalità di accertamento dell'età medesima, nel caso in cui permangano fondati dubbi, mediante esami socio-sanitari disposti dalle autorità giudiziarie competenti, disciplinati anch'essi in modo dettagliato;

          valutata di particolare rilievo la disposizione di cui all'articolo 9, attuativa all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 142 del 2015, che prevede la registrazione dei dati anagrafici e sociali dichiarati dal minore straniero non accompagnato, finalizzata a tutelare il suo superiore interesse e i suoi diritti, attraverso la predisposizione della cartella sociale da parte del personale qualificato della struttura di accoglienza;

          considerato altresì l'articolo 12, ai sensi del quale tutti i minori non accompagnati, indipendentemente dalla richiesta di protezione internazionale, possono accedere al Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), di cui viene opportunamente modificata la denominazione (Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati);

          valutate positivamente, inoltre, le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, concernenti rispettivamente il diritto alla salute mediante l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale per i minori non accompagnati; il diritto all'ascolto di questi ultimi nei procedimenti, garantendo loro l'assistenza affettiva e psicologica, assicurata anche dalla presenza di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore di persone idonee indicate dal minore, nonché del mediatore culturale; il diritto del minore straniero non accompagnato di partecipare per mezzo di un suo rappresentante legale a tutti i procedimenti che lo riguardano e ad essere ascoltato nel merito,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      (Parere espresso il 19 ottobre 2016)


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

      La XIV Commissione,

          esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1658 Zampa, recante «Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio

1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati»;

          richiamati i contenuti della Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2013 sulla situazione dei minori non accompagnati nell'UE (2012/ 2263(INI)) e ricordata, tra le altre, la Raccomandazione n. 27, che esorta gli Stati membri a prevedere l'obbligo, per le autorità pubbliche, di adottare misure a favore dei minori non accompagnati costretti a elemosinare e sottolinea la necessità di evitare a qualunque costo lo sfruttamento dei minori costretti a elemosinare;

          rilevato che il provvedimento in esame rappresenta un'avanguardia anche rispetto al contesto europeo e, in particolare, rilevata l'importanza rappresentata dall'istituzione del Fondo nazionale, cui va assicurata operatività e continuità, anche al fine di sostenere gli Enti locali nell'espletamento di servizi a sostegno dei minori stranieri non accompagnati,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      (Parere espresso il 22 ottobre 2014)

*    *    *
PARERE FAVOREVOLE

      (Parere espresso il 18 ottobre 2016)


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

      La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

          esaminato il nuovo testo, risultante dagli emendamenti approvati, della proposta di legge C. 1658 Zampa ed altri, recante «Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati»;

      rilevato che:

          le disposizioni della proposta di legge sono prevalentemente riconducibili alle materie «diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea», «immigrazione» e «ordinamento civile e penale», che, rispettivamente, le lettere

a), b) ed l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

          diverse disposizioni peraltro incidono anche sulla materia dei servizi sociali (articolo 4, commi 4 e 5; articolo 6, capoverso «articolo 31-bis»; articolo 10, comma 2; articolo 13, articolo 14) o sulla materia della formazione professionale e dell'apprendistato (articolo 8, capoverso «comma 1-bis»; articolo 12 e articolo 16), che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha ricondotto alla competenza legislativa residuale delle regioni, ai sensi del quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione;

          l'articolo 4, comma 5, prevede un coinvolgimento delle regioni e dei comuni nell'adozione del decreto ministeriale di determinazione dell'elenco dei servizi di prima assistenza necessari per assicurare il soddisfacimento dei bisogni primari dei minori stranieri non accompagnati; analogamente l'articolo 13, comma 3, prevede il coinvolgimento delle regioni e dei comuni nell'adozione del decreto ministeriale che deve garantire il monitoraggio sul Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati;

          l'articolo 23 prevede che presso il Ministero dell'interno sia costituito un Tavolo tecnico di coordinamento nazionale, cui partecipano anche rappresentanti della Conferenza delle regioni,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti osservazioni:

          a) all'articolo 4, comma 5, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire le parole «d'intesa con le regioni e i comuni» con le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali» ovvero «previa intesa con le regioni e con i comuni interessati»;

          b) all'articolo 12, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che la formazione dei tutori volontari debba avvenire – anziché da parte dei Garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza – con le modalità che dovranno essere stabilite con normative regionali;

          c) all'articolo 13, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire il primo periodo del comma 3 con il seguente: «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali, sono stabilite le modalità per garantire, anche avvalendosi di associazioni operanti nel settore, un sistema di monitoraggio dell'attuazione del Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati»;

          d) all'articolo 16, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire le parole «ove possibile» con le seguenti «ove necessario» e di prevedere per l'attività di mediazione culturale

una priorità di destinazione a valere sulle risorse finanziarie previste dall'articolo 25.

      (Parere espresso il 22 ottobre 2014)

*    *    *

      La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

          esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1658 Zampa, recante «Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

          rilevato che le disposizioni della proposta di legge sono prevalentemente riconducibili alle materie «diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea», «immigrazione» e «ordinamento civile e penale», che, rispettivamente, le lettere a), b) ed l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

          considerato che diverse disposizioni incidono peraltro anche sulle materie «istruzione» e «tutela della salute», di competenza concorrente tra Stato e Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.), nonché sulle materie «politiche sociali» e «formazione professionale», spettanti alla competenza legislativa delle Regioni (art. 117, quarto comma, Cost.),

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti osservazioni:

          a) all'articolo 11, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che la formazione dei tutori volontari debba avvenire – anziché da parte dei Garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza – con le modalità che dovranno essere stabilite con normative regionali;

          b) all'articolo 14, comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire le parole «ove possibile» con le seguenti: «ove necessario».

      (Parere espresso il 20 ottobre 2016)


TESTO
della proposta di legge
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TESTO
della Commissione
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati
Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati
Art. 1.
(Ambito di applicazione).
Art. 1.
(Ambito di applicazione).

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai minori stranieri non accompagnati nonché ai minori stranieri non accompagnati cittadini di Paesi membri dell'Unione europea che si trovano nel territorio nazionale, fatte salve le disposizioni di maggior favore applicabili in ragione della loro cittadinanza di un Paese membro dell'Unione europea.

      1. I minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea.
      2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai minori stranieri non accompagnati, in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità.

      2. Sono fatte salve le disposizioni di maggior favore in materia di protezione dei minori, applicabili a tutti i minori presenti nel territorio dello Stato.

Art. 2.
(Definizione).
Art. 2.
(Definizione).

      1. Ai fini di cui alla presente legge, per minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato s'intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano, anche se convivente con parenti entro il quarto grado che non hanno i requisiti previsti dall'articolo 28, comma 1, lettera a-bis), del regolamento di cui al

      1. Ai fini di cui alla presente legge, per minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato s'intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.

decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.  
Art. 3.
(Divieto di respingimento).
Art. 3.
(Divieto di respingimento).

      1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato «testo unico» sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico:

          a) dopo il comma 1 dell'articolo 19 è inserito il seguente:

          a) identico:

          «1-bis. In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati, salvo non sia disposto nel loro superiore interesse il loro riaffidamento ai familiari»;

          «1-bis. In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati»;

          b) al comma 4 dell'articolo 31, dopo le parole: «il provvedimento è adottato», sono inserite le seguenti: «a condizione comunque che il provvedimento stesso non comporti un rischio di danni irreparabili per il minore».

          b) al comma 4 dell'articolo 31, dopo le parole: «il provvedimento è adottato», sono inserite le seguenti: «a condizione comunque che il provvedimento stesso non comporti un rischio di danni gravi per il minore», ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il tribunale per i minorenni decide tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni».

      2. Il comma 1 dell'articolo 33 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      2. Identico.

          «1. Ai minori che non sono muniti di visto di ingresso rilasciato ai sensi dell'articolo 32 della presente legge che non sono accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado, si applicano le disposizioni dell'articolo 19, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

Art. 4.
(Servizi di informazione e di prima assistenza e accoglienza).
Art. 4.
(Strutture di prima assistenza e accoglienza per i minori stranieri non accompagnati).

      1. Al comma 6 dell'articolo 11 del testo unico, e successive modificazioni, dopo le

      1. All'articolo 19, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto

parole: «a tre mesi» sono inserite le seguenti: «nonché ai minori stranieri non accompagnati».

2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

          a) dopo le parole: «di prima accoglienza» sono inserite le seguenti: «a loro destinate»;

 

          b) le parole: «a sessanta giorni, alla identificazione» sono sostituite dalle seguenti: «a trenta giorni, alla identificazione, che si deve concludere entro dieci giorni,»;

      2. Al decreto del Ministro dell'interno 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2001, sono apportate le seguenti modificazioni:

      Soppresso.

          a) al comma 1 dell'articolo 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché ai minori stranieri non accompagnati»;

          b) al comma 2 dell'articolo 3, dopo le parole: «e i suoi rappresentanti» sono inserite le seguenti: «nonché i rappresentanti delle organizzazioni umanitarie autorizzate dal Ministero dell'interno attraverso le prefetture – uffici territoriali del Governo» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e con i minori stranieri non accompagnati»;

          c) al comma 1 dell'articolo 4, dopo le parole: «status di rifugiato» sono inserite le seguenti: «e di minore straniero non accompagnato».

      3. A ogni minore straniero non accompagnato sono immediatamente garantiti un servizio di prima assistenza e l'accompagnamento in una struttura di prima accoglienza, anche prima e indipendentemente dalla conclusione delle operazioni di identificazione e anche in luoghi diversi da quelli identificati come valichi di frontiera.

      Soppresso.

      4. Ai fini di cui alla presente legge:

      Soppresso.

          a) per servizio di prima assistenza si intende l'offerta di beni e di servizi necessari a soddisfare i bisogni primari dei minori stranieri non accompagnati, comprese l'informazione legale e la mediazione culturale;

          b) per struttura di prima accoglienza si intende una struttura autorizzata a svolgere attività di accoglienza, anche temporanea, o per il tempo strettamente necessario a concludere le operazioni di identificazione e a individuare la migliore soluzione di lungo periodo nell'interesse del minore, e comunque, non oltre le 72 ore dall'arrivo dello stesso minore presso la struttura.

      5. L'elenco dei servizi e delle strutture di cui al comma 4, nonché dei requisiti essenziali che essi devono possedere è determinato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, sentiti le regioni e i comuni.

      Soppresso.

Art. 5.
(Obbligo di segnalazione).

      1. All'articolo 33 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

      Soppresso

          a) il comma 4 è abrogato;

          b) al comma 5, dopo le parole: «al di fuori delle situazioni consentite,» sono inserite le seguenti: «gli uffici di frontiera».

Art. 6.
(Identificazione).
Art. 5.
(Identificazione dei minori stranieri non accompagnati).

      1. Dopo l'articolo 31 del testo unico, come modificato dalla presente legge è inserito il seguente:

      1. Dopo l'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, è inserito il seguente:

          «Art. 31-bis. – (Disposizioni concernenti i minori stranieri non accompagnati). – 1. Nel momento in cui il minore straniero non accompagnato è entrato in contatto o è stato segnalato alle autorità di polizia, ai servizi sociali o ad altri rappresentanti dell'ente locale o dell'autorità giudiziaria, gli uffici competenti, sotto la direzione del giudice tutelare competente e coadiuvati, ove possibile, dalle organizzazioni specializzate, svolgono un colloquio con il minore

          «Art. 19-bis. – (Identificazione dei minori stranieri non accompagnati). – 1. Nel momento in cui il minore straniero non accompagnato è entrato in contatto o è stato segnalato alle autorità di polizia, ai servizi sociali o ad altri rappresentanti dell'ente locale o dell'autorità giudiziaria, il personale qualificato della struttura di prima accoglienza svolge, sotto la direzione dei servizi dell'ente locale competente e coadiuvato, ove possibile, da organizzazioni,

volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione, secondo la procedura stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al colloquio è garantita la presenza di un mediatore culturale.

enti o associazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori, un colloquio con il minore volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione, secondo la procedura stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al colloquio è garantita la presenza di un mediatore culturale.

          2. Al termine del colloquio di cui al comma 1 il giudice tutelare competente impartisce le opportune disposizioni per il proseguimento della procedura di identificazione e di accoglienza.

          Soppresso

          3. Nei casi di dubbi relativi all'età dichiarata dal minore si applicano le disposizioni dei commi 4 e seguenti. In ogni caso, nelle more dell'esito delle procedure di identificazione, l'accoglienza del minore è garantita dalle apposite strutture di prima accoglienza previste dalla legge.

          2. Nei casi fondati di dubbi relativi all'età dichiarata dal minore si applicano le disposizioni dei commi 3 e seguenti. In ogni caso, nelle more dell'esito delle procedure di identificazione, l'accoglienza del minore è garantita dalle apposite strutture di prima accoglienza per minori previste dalla legge e si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le previsioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24.

          4. L'identità di un minore straniero non accompagnato è accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali, solo dopo che è stata garantita allo stesso minore un'immediata assistenza umanitaria. Qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari. L'intervento della rappresentanza diplomatico-consolare non deve essere richiesto nei casi in cui il presunto minore abbia espresso la volontà di chiedere protezione internazionale ovvero quando una possibile esigenza di protezione internazionale emerga a seguito del colloquio previsto dal comma 1. Tale intervento non è altresì esperibile qualora da esso possano derivare pericoli di persecuzione e nei casi in cui il minore dichiari di non volersi avvalere dell'intervento dell'autorità diplomatico-consolare. Il Ministero

          3. L'identità di un minore straniero non accompagnato è accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali, alla presenza del tutore o del tutore provvisorio se già nominato, solo dopo che è stata garantita allo stesso minore un'immediata assistenza umanitaria. Qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari. L'intervento della rappresentanza diplomatico-consolare non deve essere richiesto nei casi in cui il presunto minore abbia espresso la volontà di chiedere protezione internazionale ovvero quando una possibile esigenza di protezione internazionale emerga a seguito del colloquio previsto dal comma 1. Tale intervento non è altresì esperibile qualora da esso possano derivare pericoli di persecuzione e nei casi in cui il minore dichiari di non volersi avvalere dell'intervento

degli affari esteri e il Ministero dell'interno promuovono le opportune iniziative, d'intesa con i Paesi interessati, al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma.

dell'autorità diplomatico-consolare. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'interno promuovono le opportune iniziative, d'intesa con i Paesi interessati, al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma.

          5. Nel caso permangano dubbi fondati in merito all'età dichiarata da un minore straniero non accompagnato il giudice tutelare competente può disporre esami socio-sanitari volti all'accertamento della stessa.

          4. Nel caso permangano dubbi fondati in merito all'età dichiarata da un minore straniero non accompagnato, la procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni o il giudice tutelare competente possono disporre esami socio-sanitari volti all'accertamento della stessa.

          6. Lo straniero è informato, in una lingua che possa capire e in conformità al suo grado di maturità e di alfabetizzazione, del fatto che la sua età può essere determinata mediante l'ausilio di esami socio-sanitari, del tipo esami a cui deve essere sottoposto, dei possibili risultati attesi e delle eventuali conseguenze di tali risultati, nonché di quelle derivanti da un suo eventuale rifiuto di sottoporsi a tali esami. Tali informazioni devono essere fornite, altresì, alla persona che, anche temporaneamente, esercita i poteri tutelari nei confronti del presunto minore.

          5. Lo straniero è informato, con l'ausilio di un mediatore culturale, in una lingua che possa capire e in conformità al suo grado di maturità e di alfabetizzazione, del fatto che la sua età può essere determinata mediante l'ausilio di esami socio-sanitari, del tipo di esami a cui deve essere sottoposto, dei possibili risultati attesi e delle eventuali conseguenze di tali risultati, nonché di quelle derivanti da un suo eventuale rifiuto di sottoporsi a tali esami. Tali informazioni devono essere fornite, altresì, alla persona che, anche temporaneamente, esercita i poteri tutelari nei confronti del presunto minore.

          7. L'accertamento socio-sanitario dell'età deve essere svolto in un ambiente idoneo con un approccio multidisciplinare da professionisti, adeguatamente formati, utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e psichica della persona. Non devono essere eseguiti esami socio-sanitari che possono compromettere lo stato psico-fisico della persona. Si applicano le disposizioni dell'articolo 33-bis.

          6. L'accertamento socio-sanitario dell'età deve essere svolto in un ambiente idoneo con un approccio multidisciplinare da professionisti, adeguatamente formati, e ove necessario in presenza di un mediatore culturale, utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e psichica della persona. Non devono essere eseguiti esami socio-sanitari che possono compromettere lo stato psico-fisico della persona.

          8. Il risultato dell'accertamento socio-sanitario è comunicato allo straniero in modo congruente con la sua età, con la sua maturità e con il suo livello di alfabetizzazione, in una lingua che comprende. Sulla relazione finale deve essere sempre indicato il margine di errore.

          7. Il risultato dell'accertamento socio-sanitario è comunicato allo straniero in modo congruente con la sua età, con la sua maturità e con il suo livello di alfabetizzazione, in una lingua che comprende, all'esercente la responsabilità genitoriale e all'autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento. Sulla relazione finale deve essere sempre indicato il margine di errore.

          9. Qualora, anche dopo la perizia, permangano dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto di legge.

          8. Qualora, anche dopo l'accertamento socio-sanitario, permangano dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto di legge.

          10. Il provvedimento di attribuzione dell'età è notificato allo straniero e, contestualmente, all'esercente i poteri tutelari, ove nominato, e può essere impugnato nel termine di trenta giorni davanti al tribunale ordinario.

          9. Il provvedimento di attribuzione dell'età è notificato allo straniero e, contestualmente, all'esercente i poteri tutelari, ove nominato, e può essere impugnato in sede di reclamo ai sensi degli articoli 737 e successivi del codice di procedura civile. In caso di impugnazione, il giudice decide in via d'urgenza entro dieci giorni e ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne è sospeso fino alla decisione. Il provvedimento è altresì comunicato alle Forze di polizia ai fini del completamento delle procedure di identificazione».

          11. Le operazioni di identificazione si concludono con il foto-segnalamento che, comunque, in caso di un minore, non comporta il suo inserimento nel sistema di identificazione dattiloscopica europea European dactyloscopie (EURODAC)».

          Soppresso

 

      2. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 7.
(Indagini familiari).
Art. 6.
(Indagini familiari).

      1. Dopo l'articolo 31-bis del testo unico, introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:

          «Art. 31-ter. – (Indagini familiari). – 1. Al fine di garantire il diritto all'unità familiare dei minori stranieri non accompagnati il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della giustizia e con il Ministero degli affari esteri, stipula apposite convenzioni con associazioni, enti e organizzazioni non governative per lo svolgimento delle indagini relative agli eventuali familiari dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio italiano, in altri Paesi membri dell'Unione europea e in Paesi terzi.

      1. All'articolo 19, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo le parole: «il Ministero dell'interno» sono inserite le seguenti: «, sentiti il Ministero della giustizia e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».
      2. Dopo l'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

          «7-bis. Nei cinque giorni successivi al colloquio di cui all'articolo 19-bis, comma 1, se non sussiste un rischio per il minore straniero non accompagnato o per i suoi familiari, previo consenso informato dello stesso minore ed esclusivamente nel suo

          2. Nei cinque giorni successivi al colloquio di cui all'articolo 31-bis, comma 1, se non sussiste un rischio per il minore straniero non accompagnato o per i suoi familiari, previo consenso informato dello stesso minore ed esclusivamente nel suo superiore interesse, l'esercente la potestà genitoriale, anche in via temporanea, invia una relazione all'ente convenzionato che attiva immediatamente le indagini.

          3. Il risultato delle indagini di cui al comma 2 è trasmesso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che è tenuto ad informare tempestivamente il minore.

          4. Qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato, tale soluzione deve essere preferita al collocamento in comunità».

superiore interesse, l'esercente la potestà genitoriale, anche in via temporanea, invia una relazione all'ente convenzionato che attiva immediatamente le indagini.

          7-ter. Il risultato delle indagini di cui al comma 7 è trasmesso al Ministero dell'interno, che è tenuto ad informare tempestivamente il minore, l'esercente la responsabilità genitoriale, nonché il personale qualificato che ha svolto il colloquio di all'articolo 19-bis, comma 1.

          7-quater. Qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato, tale soluzione deve essere preferita al collocamento in comunità».

      3. Sino alla nomina di un tutore, i compiti relativi alla richiesta di permesso di soggiorno o di protezione internazionale possono essere svolti dal responsabile della struttura di prima accoglienza.

Art. 8.
(Affidamento).
Art. 7.
(Affidamento familiare).

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      1. Identico:

          «1-bis. Gli enti locali promuovono la compilazione di elenchi di affidatari adeguatamente formati per accogliere minori stranieri non accompagnati, al fine di favorirne l'affidamento familiare in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza».

          «1-bis. Gli enti locali promuovono la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza.».

Art. 9.
(Rimpatrio assistito).
Art. 8.
(Rimpatrio assistito e volontario).

      1. I provvedimenti di rimpatrio assistito di un minore straniero non accompagnato sono adottati dal tribunale per i minorenni competente.

      1. Identico.

      2. All'articolo 33 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

      2. Identico:

          a) al comma 2-bis, al primo periodo, le parole: «dal Comitato di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dal tribunale

          a) identica;

per i minorenni competente» e il secondo periodo è soppresso;

 

          b) il comma 3 è abrogato.

          b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

 

          «3. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Art. 10.
(Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati. Cartella sociale).
Art. 9.
(Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati. Cartella sociale).

      1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati.

      1. In attuazione dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati.

      2. In seguito al colloquio previsto dall'articolo 31-bis, comma 1, del testo unico, introdotto dalla presente legge, l'assistente sociale compila un'apposita cartella sociale e dà indicazioni utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo migliore nel superiore interesse del minore straniero non accompagnato. La cartella sociale è trasmessa alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

      2. In seguito al colloquio di cui all'articolo 19-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, introdotto dalla presente legge, il personale qualificato, della struttura di accoglienza compila unapposita cartella sociale, evidenziando elementi utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo migliore nel superiore interesse del minore straniero non accompagnato. La cartella sociale è trasmessa ai servizi sociali del comune di destinazione e alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

      3. La registrazione dei dati anagrafici e sociali dichiarati dal minore straniero non accompagnato è finalizzata a tutelare il suo superiore interesse e i suoi diritti e, in particolare, il suo diritto alla protezione.

      3. Identico.

      4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

      4. Identico.

 

      5. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente

 

e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Art. 11.
(Permessi di soggiorno per minori stranieri per i quali sono vietati il respingimento o l'espulsione).
Art. 10.
(Permessi di soggiorno per minori stranieri per i quali sono vietati il respingimento o l'espulsione).

      1. Quando la legge dispone il divieto di respingimento o di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno:

      1. Identico:

          a) per minore età, salvo l'iscrizione del minore di anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. In caso di minore straniero non accompagnato, rintracciato nel territorio nazionale e segnalato alle autorità competenti, il permesso di soggiorno per minore età è rilasciato, su richiesta dello stesso minore, direttamente o attraverso l'esercente la potestà genitoriale, anche prima della nomina del tutore ai sensi dell'articolo 346 del codice civile, ed è valido fino al compimento della maggiore età;

          a) per minore età. In caso di minore straniero non accompagnato, rintracciato nel territorio nazionale e segnalato alle autorità competenti, il permesso di soggiorno per minore età è rilasciato, su richiesta dello stesso minore, direttamente o attraverso l'esercente la potestà genitoriale, anche prima della nomina del tutore ai sensi dell'articolo 346 del codice civile, ed è valido fino al compimento della maggiore età;

          b) per motivi familiari, per il minore di quattordici anni affidato, anche ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano, ovvero per il minore ultraquattordicenne affidato, anche ai sensi del medesimo articolo 9, comma 4, della legge n. 184 del 1983, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di un cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale o di un cittadino italiano.

          b) per motivi familiari, per il minore di quattordici anni affidato, anche ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano con lo stesso convivente, ovvero per il minore ultraquattordicenne affidato, anche ai sensi del medesimo articolo 9, comma 4, della legge n. 184 del 1983, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di un cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale o di un cittadino italiano con lo stesso convivente.

Art. 12.
(Tutela).
Art. 11.
(Elenco dei tutori volontari).

      1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso ogni tribunale ordinario è istituito un elenco dei tutori volontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, in base alla

      1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso ogni tribunale per i minorenni è istituito un elenco dei tutori volontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da

procedura definita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 31-bis, comma 1, del testo unico, introdotto dalla presente legge, da parte dei garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle. Appositi protocolli d'intesa tra i garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza e i presidenti dei tribunali ordinari sono stipulati per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari. Nelle regioni in cui il garante non è ancora stato nominato, all'esercizio di tali funzioni provvede temporaneamente l'ufficio del Garante nazionale con il supporto di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori. 

parte dei garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle. Appositi protocolli d'intesa tra i garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza e i presidenti dei tribunali per i minorenni sono stipulati per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari. Nelle regioni in cui il garante non è ancora stato nominato, all'esercizio di tali funzioni provvede temporaneamente l'ufficio del Garante nazionale con il supporto di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori.

      2. Si applicano le disposizioni di cui al libro primo, titolo IX, del codice civile.

      2. Identico.

Art. 13.
(Sistema nazionale di accoglienza).
Art. 12.
(Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati).

      1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Sistema nazionale di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, di seguito denominato «Sistema».

      1. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

          a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «I minori non accompagnati sono accolti nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ed in particolare nei progetti specificatamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili. La capienza del Sistema è commisurata alle effettive presenze dei minori non accompagnati sul territorio nazionale»;

 

          b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

 

          «2-bis. Nella scelta del posto, tra quelli disponibili, in cui collocare il minore, si deve tenere conto delle esigenze e delle caratteristiche dello stesso minore risultanti dal colloquio di cui all'articolo 19-bis, comma 1, in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura di accoglienza. Le strutture nelle quali vengono accolti i minori stranieri non accompagnati devono soddisfare, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza forniti dalle strutture residenziali per minorenni ed essere autorizzate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia. La non conformità alle dichiarazioni rese ai fini dell'accreditamento comporta la cancellazione della struttura di accoglienza dal Sistema».

 

          c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «il minore si trova» sono inserite le seguenti: «, fatta salva la possibilità di trasferimento del minore in un altro comune,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tenendo in considerazione prioritariamente il superiore interesse del minore».

 

      2. La rubrica dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39 e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente: «Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati».

      2. Il Sistema garantisce l'individuazione della soluzione di lungo periodo migliore nel superiore interesse del minore. Qualora il minore straniero non accompagnato debba essere affidato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, si procede all'individuazione del luogo in cui collocarlo attraverso la consultazione di un sistema informativo e informatizzato delle comunità di accoglienza per minori accreditate che segnala i posti di accoglienza disponibili a livello nazionale. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con le regioni, garantisce un sistema di

      Soppresso.

monitoraggio, anche avvalendosi di organizzazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 42 del testo unico, e successive modificazioni, con comprovata esperienza nella tutela e nella protezione dei minori. La non conformità con le dichiarazioni rese ai fini dell'accreditamento comporta la cancellazione della struttura di accoglienza dal sistema informatizzato.

 

      3. Nella scelta del posto, tra quelli disponibili, in cui collocare il minore, si deve tenere conto delle esigenze e delle caratteristiche dello stesso minore risultanti dal colloquio di cui all'articolo 31-bis del testo unico, introdotto dalla presente legge, in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura di accoglienza.

      Soppresso.

      4. Qualora dal colloquio di cui al comma 3 emerga un fondato dubbio rispetto alla qualificazione del minore quale vittima di tratta o richiedente protezione internazionale, lo stesso è collocato in una struttura prevista dal programma di assistenza di cui all'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, come modificato dalla presente legge, o in una comunità del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR).

      Soppresso.

      5. Le regioni stabiliscono specifici requisiti organizzativi, tra i quali il servizio di mediazione culturale e il servizio di assistenza legale gratuito, per le comunità per minori che accolgono minori stranieri non accompagnati.

      Soppresso.

Art. 14.
(Misure di accompagnamento verso la maggiore età e misure di integrazione di lungo periodo).
Art. 13.
(Misure di accompagnamento verso la maggiore età e misure di integrazione di lungo periodo).

      1. Al comma 1-bis dell'articolo 32 del testo unico, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il mancato rilascio del parere richiesto non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. Si applica l'articolo 20, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni».

      1. Identico.

      2. Quando un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso

      2. Quando un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso

di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia, il tribunale per i minorenni può disporre, con decreto motivato, il proseguimento dell'accoglienza presso una delle strutture di cui all'articolo 13 e l'affidamento ai servizi sociali non oltre, comunque, il compimento del ventunesimo anno di età.

di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia, il tribunale per i minorenni può disporre, anche su richiesta dei servizi sociali, con decreto motivato, l'affidamento ai servizi sociali non oltre, comunque, il compimento del ventunesimo anno di età.

Art. 15.
(Diritto alla salute).
Art. 14.
(Diritto alla salute e all'istruzione).

      1. Al comma 1 dell'articolo 34 del testo unico è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

      1. Identico.

          «b-bis) i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale».

      2. In caso di minori non accompagnati, l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale è richiesta dall'esercente, anche in via temporanea, la potestà genitoriale.

      2. In caso di minori non accompagnati, l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale è richiesta dall'esercente, anche in via temporanea, la potestà genitoriale o dal responsabile della struttura di prima accoglienza.

      Si veda Art. 16.

      3. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e le istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano adottano opportune misure per favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142, e formativo da parte dei minori stranieri non accompagnati, anche attraverso la predisposizione di progetti specifici che prevedano, ove possibile, l'utilizzo o il coordinamento dei mediatori culturali, nonché di convenzioni volte a promuovere specifici programmi di apprendistato.

 

      4. In caso di minori stranieri non accompagnati, i titoli conclusivi dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono rilasciati ai medesimi minori con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione, anche quando gli

 

stessi hanno compiuto la maggiore età nelle more del completamento del percorso di studi.

Art. 16.
(Diritto all'istruzione).

      1. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e le istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano adottano opportune misure per favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo da parte dei minori stranieri non accompagnati, anche attraverso la predisposizione di convenzioni volte a promuovere specifici programmi di apprendistato.

      Si veda Art. 14, commi 3 e 4.

      2. In caso di minori stranieri non accompagnati, i titoli conclusivi dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono rilasciati ai medesimi minori con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione, anche quando gli stessi hanno compiuto la maggiore età nelle more del completamento del percorso di studi.

Art. 17.
(Diritto all'ascolto dei minori nei procedimenti).
Art. 15.
(Diritto all'ascolto dei minori stranieri non accompagnati nei procedimenti).

      1. Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3 dell'articolo 28, le parole: «e riguardanti i minori» sono soppresse;

          b) al titolo IV è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

          «Art. 33-bis. – (Superiore interesse del minore). – 1. In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali riguardanti i minori deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il loro superiore interesse, conformemente a quanto previsto dall'articolo 28, comma 3.

          2. L'assistenza affettiva e psicologica dei minori stranieri non accompagnati è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza di persone idonee

      1. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono inseriti i seguenti:

          «2-bis. L'assistenza affettiva e psicologica dei minori stranieri non accompagnati è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza di persone idonee indicate dal minore, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai minori stranieri e iscritti nel registro di cui all'articolo 42, previo consenso del minore, e ammessi dall'autorità giudiziaria o amministrativa che procede.

          2-ter. Il minore straniero non accompagnato ha diritto a partecipare per mezzo di un suo rappresentante legale a tutti i

indicate dal minore, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai minori stranieri e iscritti nel registro di cui all'articolo 42, previo consenso del minore, e ammessi dall'autorità giudiziaria o amministrativa che procede.

          3. Il minore straniero non accompagnato ha diritto a partecipare per mezzo di un suo rappresentante legale a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano e ad essere ascoltato nel merito. A tale fine è assicurata la presenza di un mediatore culturale».

procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano e ad essere ascoltato nel merito. A tale fine è assicurata la presenza di un mediatore culturale».

Art. 18.
(Diritto all'assistenza legale).
Art. 16.
(Diritto all'assistenza legale).

      1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentazioni in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      1. Identico:

          «4-quater. Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la potestà genitoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento».

          «4-quater. Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la potestà genitoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Art. 19.
(Minori vittime di tratta).
Art. 17.
(Minori vittime di tratta).

      1. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Particolare tutela deve essere garantita nei confronti dei minori stranieri non accompagnati, predisponendo un programma specifico di assistenza che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età».

      1. Identico.

      2. In caso di minori vittime di tratta si applicano, in ogni stato e grado del procedimento, le disposizioni dell'articolo 33-bis del testo unico e dell'articolo 76, comma 4-quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, introdotti dalla presente legge, anche al fine di garantire al minore un'adeguata assistenza per il risarcimento del danno.

      2. In caso di minori vittime di tratta si applicano, in ogni stato e grado del procedimento, le disposizioni dell'articolo 18, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e dell'articolo 76, comma 4-quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 anche al fine di garantire al minore un'adeguata assistenza per il risarcimento del danno.

 

      3. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 20.
(Minori richiedenti protezione internazionale).
Art. 18.
(Minori richiedenti protezione internazionale).

      1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico:

          a) dopo il comma 3 dell'articolo 4 è inserito il seguente:

          soppressa.

          «3-bis. Presso ogni Commissione territoriale è istituita una sezione specializzata nell'ascolto dei minori stranieri non accompagnati richiedenti protezione internazionale. Ove necessario tali sezioni possono essere composte anche da membri onorari, con comprovata esperienza nell'ascolto dei

minori. La presenza dei membri onorari è disciplinata con apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;

 

          b) al comma 3 dell'articolo 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 33-bis, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

          a) al comma 3 dell'articolo 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142»;

          c) al comma 1 dell'articolo 16 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i minori stranieri non accompagnati si applicano le disposizioni dell'articolo 76, comma 4-quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115»;

          b) identica;

          d) al comma 5 dell'articolo 26, dopo le parole: «Il tutore» sono inserite le seguenti: «, ovvero il responsabile della struttura di accoglienza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni».

          c) identica.

Art. 21.
(Minori coinvolti in attività illecite).

      1. Il comma 6 dell'articolo 18 del testo unico è sostituito dal seguente:

      Soppresso

          «6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo è altresì rilasciato, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, nonché allo straniero ammesso alla misura della messa alla prova o a una misura alternativa o sostitutiva della detenzione per reati commessi durante la minore età, al fine di partecipare a un programma di assistenza e integrazione sociale».

Art. 22.
(Intervento in giudizio delle associazioni di tutela).
Art. 19.
(Intervento in giudizio delle associazioni di tutela).

      1. Le associazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 42 del testo unico, e successive modificazioni, possono intervenire nei giudizi riguardanti i minori stranieri non accompagnati e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.

      Identico.

Art. 23.
(Tavolo tecnico di coordinamento nazionale).

      1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è costituito un Tavolo tecnico di coordinamento nazionale che, di concerto con l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, elabora linee di indirizzo e strategiche per le politiche di protezione e di tutela dei minori stranieri non accompagnati. Il Tavolo tecnico è composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia, della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, dell'Unione delle province d'Italia e dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, nonché da rappresentanti delle comunità di accoglienza per minori e delle organizzazioni di tutela e di promozione dei diritti dei minori.

      Soppresso

      2. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 garantisce, altresì, periodiche consultazioni con rappresentanti dei minori stranieri non accompagnati.

Art. 24.
(Cooperazione internazionale).
Art. 20.
(Cooperazione internazionale).

      1. L'Italia promuove la più stretta cooperazione internazionale, in particolare attraverso lo strumento degli accordi bilaterali e il finanziamento di programmi di

      Identico.

cooperazione allo sviluppo nei Paesi di origine, al fine di armonizzare la regolamentazione giuridica, internazionale e nazionale, del sistema di protezione dei minori stranieri non accompagnati, favorendo un approccio integrato delle pratiche per garantire la piena tutela del superiore interesse dei minori.

 

Art. 25.
(Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati).

      1. Ai fini del finanziamento delle attività e degli interventi di cui alla presente legge, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. La dotazione del Fondo è pluriennale ed è stabilita dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

      Soppresso

Art. 26.
(Disposizione finanziaria).
Art. 21.
(Disposizioni finanziarie).
 

      1. All'attuazione delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 12 si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 23, comma 11, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

      1. All'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo la parola: «rifugiati» sono inserite le seguenti: «e ai minori stranieri non accompagnati».

      2. Identico.

 

      3. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 27.
(Disposizioni di adeguamento).
Art. 22.
(Disposizioni di adeguamento).

      1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie ai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 1999, n. 535.

      Identico.