• C. 1663 EPUB Proposta di legge presentata il 7 ottobre 2013

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Atto a cui si riferisce:
C.1663 Modifiche all'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, in materia di confezionamento di latte crudo


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1663


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
L'ABBATE, BENEDETTI, MASSIMILIANO BERNINI, GAGNARLI, GALLINELLA, LUPO, PARENTELA, LOMBARDI, SIBILIA, SEGONI
Modifiche all'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, in materia di confezionamento di latte crudo
Presentata il 7 ottobre 2013


      

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Onorevoli Colleghi! Le difficoltà in cui versa il comparto primario, in particolare il settore lattiero-caseario, sono purtroppo note; la crisi che colpisce gli allevatori italiani assume i contorni di una vera e propria emergenza nella misura in cui i costi di produzione sono nettamente superiori ai ricavi, un'emergenza destinata ad aggravarsi con l'imminente fine del regime delle quote latte prevista per il 2015.
      Per venire incontro alle esigenze dei consumatori italiani, sempre più alla ricerca di un prodotto genuino e legato al proprio territorio e alle necessità degli allevatori, penalizzati dall'obbligo di contingentare la propria produzione, la presente proposta di legge favorisce la vendita, esclusivamente nell'ambito dei circuiti di filiera corta, di latte crudo.
      Ad oggi, la vendita di latte crudo, infatti, è autorizzata unicamente per mezzo di erogatori o distributori, sia in sede di produzione sia presso i punti vendita, il cui costo risulta eccessivamente oneroso per i piccoli produttori e tale da rendere antieconomica la vendita del prodotto. In alternativa, in caso di cessione diretta di latte crudo dal produttore al consumatore finale, il produttore è tenuto a informare il consumatore con idonei mezzi sulla necessità di consumare il prodotto previa bollitura; è comunque vietata la vendita presso gli esercizi commerciali, i locali o gli spacci aziendali sprovvisti di erogatore o distributore.
      Posto che per trasferire il latte dalla cisterna di accumulo agli erogatori si è costretti a movimentarlo e che il cliente o il venditore stesso, al momento dell'erogazione, deve riempire le bottiglie o altri recipienti manualmente, è evidente come l'obbligo di utilizzo dell'erogatore o distributore appaia inutile ai fini del rispetto delle prescrizioni sulla salvaguardia igienica del prodotto. Il rispettare le corrette modalità di manipolazione, mantenimento e confezionamento (temperature, sanificazioni, controlli microbiologici sulla materia prima e sulle superfici a contatto, etichettatura eccetera) risulta, infatti, un obbligo forzato e le eccessive manipolazioni alle quali il latte è sottoposto, nei trasferimenti dalla cisterna all'erogatore e a bottiglia, aumentano l'esposizione a criticità igieniche.
      Pertanto, con la presente proposta di legge si propone di disciplinare (così come è già severamente disciplinato il controllo del latte negli erogatori) la vendita di latte crudo, esclusivamente nell'ambito dei circuiti di filiera corta, senza l'obbligo di uso degli erogatori o distributori, in modo da poter incentivarne la commercializzazione con importanti ricadute per gli allevatori e i produttori; resta fermo, comunque, l'obbligo di indicazione in etichetta della necessità di consumare il prodotto previa bollitura.
      L'articolo 1 modifica l'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, in materia di confezionamento di latte crudo, introducendo i commi da 9-bis a 9-quater.
      Con il comma 9-bis si permette agli operatori commerciali che vendono direttamente latte crudo nell'ambito dei circuiti di filiera corta di procedere al confezionamento dello stesso utilizzando contenitori sterili idonei al trasporto. Le confezioni di latte crudo, etichettate conformemente alle disposizioni degli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro della salute 12 dicembre 2012, devono essere ritirate dal punto vendita entro le 48 ore successive alla consegna.
      Con il comma 9-ter, ai fini del comma 9-bis, si definiscono l'ambito e le caratteristiche della filiera corta.
      Con il comma 9-quater viene demandata a un decreto interministeriale la definizione dei requisiti igienico-sanitari e delle attrezzature che devono possedere gli stabilimenti di produzione che procedono al confezionamento del latte crudo, nonché delle modalità di confezionamento, di trasporto e di ritiro dai punti vendita delle confezioni di latte crudo.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Dopo il comma 9 dell'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono inseriti i seguenti:
      «9-bis. L'operatore commerciale che vende direttamente il latte crudo nell'ambito dei circuiti di filiera corta può procedere al confezionamento dello stesso utilizzando contenitori sterili idonei al trasporto. Le confezioni di latte crudo, etichettate conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro della salute 12 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 2013, devono essere ritirate dal punto vendita entro le 48 ore successive alla consegna.
      9-ter. Ai fini del comma 9-bis, per filiera corta si intende una filiera produttiva caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali e nella quale l'area di produzione è posta a una distanza non superiore a 50 chilometri dal luogo di vendita e, comunque, compresa nell'ambito territoriale di competenza dell'azienda sanitaria locale alla quale fa capo l'allevamento.
      9-quater. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti igienico-sanitari e le attrezzature che devono essere posseduti dagli stabilimenti di produzione che procedono al confezionamento di latte crudo, nonché le modalità di confezionamento, di trasporto e di ritiro dai punti vendita delle confezioni di latte crudo».