• Testo DDL 2561

link alla fonte  |  scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
S.2561 Modifica all'articolo 59 della Costituzione, concernente l'abolizione dell'istituto dei senatori a vita di nomina presidenziale


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2561
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
d’iniziativa dei senatori ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, AIROLA, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DONNO, FATTORI, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MONTEVECCHI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA e TAVERNA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 OTTOBRE 2016

Modifica all'articolo 59 della Costituzione, concernente l'abolizione „dell'istituto dei senatori a vita di nomina presidenziale

Onorevoli Senatori. -- Il vigente articolo 59 della Costituzione prevede la figura dei senatori a vita di nomina presidenziale e quella dei senatori di diritto e a vita, in quanto ex Presidenti della Repubblica. Diverse proposte di abolizione di tali figure si sono registrate nel corso delle ultime legislature e da parte di schieramenti diversi, tutte concordanti sul superamento di un retaggio storico che oggi non appare più necessario né giustificabile, anche per i costi che tali scranni comunque comportano in relazione alla scarsa partecipazione ai lavori parlamentari che tali figure hanno -- con rare eccezioni -- tradizionalmente assicurato.

L'opportunità o la valenza di specifiche nomine presidenziali sono poi state oggetto di dibattito e numerosi dubbi sono stati avanzati in merito ai requisiti di taluni dei nominati. Il presente disegno di legge costituzionale, tenendo conto del principio secondo il quale le Camere devono essere elette direttamente dal popolo a suffragio universale e diretto e non è più opportuno consentire la permanenza a vita di una persona in Parlamento, elimina ogni riferimento in Costituzione ai senatori a vita di nomina presidenziale, abrogando il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione (Articolo 1).

In tal modo, si ribadisce per la rappresentanza parlamentare la necessità di una legittimazione democratica piena, derivante dal collegamento con il popolo, in quanto corpo elettorale, unico detentore della sovranità. L'articolo 2, invece, concerne la disciplina transitoria stabilendo che i senatori a vita in carica saranno dichiarati decaduti all'entrata in vigore della modifica costituzionale. Se ne auspica un celere e favorevole iter, anche tenendo conto del consenso trasversale che in passato analoghe proposte avevano suscitato.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione concernente l'abolizione dell'istituto dei senatori a vita di nomina presidenziale)

1. Il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

Art. 2.

(Disposizione transitoria)

1. I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale sono dichiarati decaduti.