• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
S.3/00693 COTTI, BLUNDO, CAMPANELLA, CASTALDI, MARTON, MOLINARI, PEPE, SIMEONI, VACCIANO, BIGNAMI, SERRA - Al Ministro della difesa - Premesso che: in data 23 febbraio 2002, durante una missione...



Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-00693 presentata da ROBERTO COTTI
giovedì 30 gennaio 2014, seduta n.180

COTTI, BLUNDO, CAMPANELLA, CASTALDI, MARTON, MOLINARI, PEPE, SIMEONI, VACCIANO, BIGNAMI, SERRA - Al Ministro della difesa - Premesso che:

in data 23 febbraio 2002, durante una missione in acque internazionali della nave "Maestrale", si verificò un problema di malfunzionamento dell'impianto di trattamento delle acque oleose di sentina, ovvero dei liquidi provenienti dall'apparato motore della nave;

in luogo del ricovero della nave in porto per consentire l'intervento di un'impresa specializzata, così come prevede la normativa in materia, l'ufficiale direttore di macchina dispose lo scarico fuori bordo delle acque di sentina, ordinando così l'operazione al tenente di vascello David Grassi;

l'ufficiale di marina David Grassi, essendosi opposto a tale manovra per evitare danni all'ambiente marino, anche minacciando di presentare denunce qualora lo scarico fosse stato effettivamente compiuto, fu punito con 15 giorni di consegna di rigore per decisione assunta dal comandante della nave "Maestrale", 2 giorni dopo i fatti;

successivamente all'accaduto, fu redatta una scheda di valutazione del servizio prestato dall'ufficiale David Grassi, fino al luglio 2002, in cui venne attribuita una qualifica "nella media", inferiore a quella riportata nella precedente valutazione, in ragione della sanzione disciplinare irrogatagli il 25 febbraio 2002;

considerato che:

sulla base di tale ricostruzione dei fatti, non contraddetta dall'amministrazione militare, il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, con sentenza n. 00128/2014, ha riconosciuto la piena legittimità dell'operato dell'ufficiale di marina David Grassi, che non avrebbe "apertamente violato il dovere di obbedienza nei confronti dei superiori gerarchici" poiché "la sua condotta si era concretizzata, invece, in una ferma azione preventiva intesa ad evitare che potessero essere scaricati rifiuti in mare, anziché conferirli, come doveroso, presso gli impianti portuali di raccolta", impedendo così "un episodio di ingiustificabile danneggiamento dell'ambiente marino";

la sentenza del T.A.R. evidenzia che non è risultato in alcuna circostanza che l'ufficiale di marina David Grassi "avesse adottato modalità relazionali incompatibili con il rapporto gerarchico, ovvero dato luogo a comportamenti suscettibili di costituire esempio negativo per gli altri militari";

la sanzione disciplinare, ritenuta illegittima, è stata annullata dal T.A.R. Liguria;

rilevato infine che il T.A.R. Liguria ha altresì stabilito che "l'illegittimità della sanzione disciplinare si è riflessa anche sul provvedimento susseguente (di valutazione del servizio), inficiandolo per illegittimità derivata e rendendolo meritevole di annullamento giurisdizionale",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto, se siano stati presi provvedimenti o si intenda avviare azioni nei confronti di coloro i cui atti sono stati ritenuti illegittimi con la sentenza emessa dal T.A.R. Liguria;

se si possa escludere, tassativamente, la violazione della normativa in vigore sullo smaltimento dei rifiuti e delle acque di sentina contaminate da parte del naviglio militare in navigazione, ovvero se intenda promuovere una più attenta azione di sensibilizzazione al fine di evitare che tentativi di sversamento illegittimi di rifiuti, come quelli scongiurati dall'allora tenente di vascello David Grassi, abbiano a ripetersi in futuro;

quali strumenti di garanzia e ricorso sussistano all'interno delle forze armate per il riconoscimento delle ragioni dei militari ingiustamente sanzionati.

(3-00693)