• Testo DDL 2519

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Atto a cui si riferisce:
S.2519 Disposizioni in materia di procedibilità d'ufficio nei delitti contro i minori


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2519
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori PADUA, ALBANO, ASTORRE, BIANCO, CANTINI, CARDINALI, COCIANCICH, CUCCA, CUOMO, DE BIASI, DI GIORGI, DIRINDIN, FABBRI, FASIOLO, FAVERO, Elena FERRARA, GIACOBBE, GINETTI, GRANAIOLA, GUERRA, IDEM, LEPRI, LUMIA, LUCHERINI, Mauro Maria MARINO, MATTESINI, MATURANI, MIRABELLI, MORGONI, MOSCARDELLI, ORRÚ, PAGLIARI, PARENTE, PEZZOPANE, SILVESTRO, SOLLO, TONINI, VALDINOSI, VALENTINI, ZANONI, ZAVOLI, CONTE, MASTRANGELI, STEFANO e ZIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 SETTEMBRE 2016

Disposizioni in materia di procedibilità d'ufficio nei delitti sessuali
contro i minori

Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge si propone di modificare l'articolo 609-septies del libro II, capo III, sezione II del codice penale (Dei delitti contro la libertà personale), in materia di querela di parte.

La disciplina vigente prevede la querela di parte, in via generale, per i reati di violenza sessuale (articolo 609-bis), circostanze aggravanti (articolo 609-ter) e atti sessuali con minorenni (articolo 609-quater), con deroghe stabilite all’articolo 609-septies, comma 4.

La procedibilità d'ufficio, infatti, è assicurata, ai sensi dell’articolo 609-septies, quarto comma, del codice penale, nei casi in cui: la violenza sessuale sia commessa nei confronti di una persona che al momento del fatto non abbia compiuto diciotto anni (numero 1); il fatto sia compiuto da un ascendente, da un genitore, anche adottivo, dal coniuge o convivente di essi, dal tutore o da chiunque altro affidatario del minore per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia (articolo 1, paragrafo 2); il fatto sia commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni (numero 3), o sia connesso con altro delitto per cui si procede d'ufficio (numero 4), o si tratti, in fine, di atti sessuali con un minore che non abbia compiuto dieci anni (numero 5).

Da una parte, la procedibilità d'ufficio nei casi in cui vi sia violenza sessuale nei confronti di un minore è sempre assicurata, dall'altra, è indispensabile la querela di parte, che è irrevocabile, nelle ipotesi di atti sessuale con minorenne, di cui all'articolo 609-quater, esclusa quella in cui in tali atti sia coinvolto un adolescente che non abbia compiuto dieci anni. Vi sono casi, però, nei quali ottenere la querela della parte offesa è particolarmente difficoltoso, come nel caso di un genitore, tutore, rappresentante legale o di chi eserciti la responsabilità genitoriale che, per le più eterogenee ragioni non sporge denuncia (si pensi alle ipotesi che vanno dal timore della persona coinvolta nei fatti o quelle in cui possa prevalere un vero e proprio interesse, come nel caso in cui si reputi che l'onta subita dalla diffusione pubblica della notizia possa prevaricare l'obiettivo di assicurare e la punibilità del fatto delittuoso).

In tali circostanze, non possedendo il minore la capacità giuridica d'agire, il delitto di cui all'articolo 609-quater può restare, nei fatti, impunito, con la conseguente lesione, tra gli altri, dei diritti enunciati all'articolo 2 della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia, approvata dall'Assemblea generale Onu il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176. Essa prevede (comma 2) che gli Stati parti adottino «tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari».

Tra l'altro, per i minori stranieri non accompagnati, tale situazione risulta essere aggravata, considerati anche i numeri in costante crescita dei fenomeni migratori. Secondo un rapporto dell'Unicef, nei primi 5 mesi del 2016, i minori stranieri non accompagnati giunti nel nostro Paese sono stati oltre 7.000, mentre, secondo un report del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'incremento numerico, nel periodo di tempo che va da fine 2013 a fine 2015, è quasi raddoppiato (da 6.300 circa a 11.900 circa). Al 30 giugno 2016 si è giunti alla cifra di 12.240 unità (con prevalenza assoluta del genere maschile, quasi al 95 per cento) e quasi mille di questi ragazzi sono ricompresi nella fascia d'età che va dai 7 ai 14 anni.

Vale la pena ricordare come a qualsiasi minorenne straniero che entri in Italia, anche se in modo illegale, siano riconosciuti tutti i diritti garantiti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, la quale afferma ancora, tra i suoi principi, che in tutte le decisioni sul minore deve essere considerato prioritariamente «il superiore interesse» del ragazzo.

Nel caso in cui il reato di atti sessuali con minorenne sia perpetrato a danno di uno tali ragazzi, in special modo nella fascia d'età che va dai 10 ai 14 anni (perché al raggiungimento di quest'ultima età è assicurata la procedibilità d'ufficio dal delitto di prostituzione minorile di cui all'articolo 600-bis del codice penale), è praticamente impossibile giungere alla querela di parte, in quanto il minore non può farlo e la nomina da parte del giudice, su richiesta del pubblico ministero, di un curatore speciale, nel caso in cui non sia possibile rintracciare i genitori, è questione assolutamente laboriosa e pur nulla veloce. Tutto questo conduce, spesse volte, alla sostanziale non punibilità del fatto criminoso.

Per tale ragione, ottemperando, tra l'altro, a quanto disposto in materia di «supremo interesse del minore», gli obiettivi del presente disegno di legge sono: modificare l'articolo 609-septies del codice penale al fine di estendere la procedibilità d'ufficio nei casi di alcune delle circostanze aggravanti (articolo 609-ter, numeri 1, 5 e 5-sexies) che riguardano i minori per fatti relativi al delitto di violenza sessuale (articolo 609-bis); allargare il perimetro delle ipotesi delittuose previste dall'articolo 609-quater (atti sessuali con minorenne), includendo, oltre al numero 5 (già inserito), anche i numeri 1 e 2, in modo da ricomprendere una fascia d'età, 10-14 anni, finora maggiormente vulnerabile.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 609-septies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole: «609-ter e 609-quater» sono sostituite dalle seguenti: «609-ter, primo comma, numeri 2), 3), 4), 5-bis), 5-ter), 5-quater), 5-quinquies)»;

b) al quarto comma, il numero 5) è sostituito dal seguente:

«5) se il fatto è commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609-ter, numeri 1), 5), e 5-sexies) e 609-quater, primo comma, numeri 1) e 2), e ultimo comma».