• Testo DDL 2532

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Atto a cui si riferisce:
S.2532 Norme per l'elezione della Camera dei deputati. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali della Camera dei deputati


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2532
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori FORNARO, PEGORER, GOTOR, MIGLIAVACCA, GUERRA, CORSINI, LAI, SONEGO, RICCHIUTI, D’ADDA, LO MORO, MUCCHETTI, GATTI, LO GIUDICE, DIRINDIN, TOCCI, MANASSERO, BROGLIA, CASSON, SPOSETTI e MANCONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 SETTEMBRE 2016

Norme per l'elezione della Camera dei deputati. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali

Onorevoli Senatori. -- In questi ultimi anni, la democrazia sta vivendo un autentico paradosso: mai nella storia recente è stato così alto il consenso verso questa forma di governo fondata sulla sovranità popolare, ma al tempo stesso, da tempo, giungono dalle urne preoccupanti e rilevanti segnali di disagio e di critica al funzionamento delle istituzioni della democrazia rappresentativa.

Accorciare la distanza tra i cittadini e i loro rappresentanti ricostruendo un clima di fiducia verso la politica e i rappresentanti nelle istituzioni è, nei tempi difficili che stiamo vivendo, uno degli obiettivi prioritari da perseguire con determinazione e visione di lungo periodo, se non si vogliono correre rischi seri per il futuro delle democrazie contemporanee.

I sistemi elettorali, quindi, non possono e non devono essere una materia riservata ai soli esperti ma, al contrario, devono diventare oggetto di un confronto democratico aperto e partecipato al fine di trovare soluzioni efficaci per favorire una democrazia che veda gli elettori protagonisti e non semplici spettatori.

La ricerca di un sistema elettorale in grado di aiutare la «ricucitura» territoriale, favorire la coesione nazionale e garantire una adeguata rappresentatività parlamentare, rappresenta un obiettivo da conseguire per rafforzare la democrazia italiana, a maggior ragione pensando alla riforma costituzionale che prevede una sola Camera che dà la fiducia e rafforza il ruolo del Governo nel processo legislativo

Nell'attuale fase storica l'obiettivo da conseguire è, in estrema sintesi, quello di trovare un corretto equilibrio tra le esigenze della governabilità e quelle della rappresentanza, recuperando nel contempo quel rapporto democraticamente fecondo tra eletto ed elettore che si è andato colpevolmente perdendo con l'introduzione nell'ordinamento delle cosiddette liste bloccate con la legge 21 dicembre 2005, n. 270.

Guardando alle esperienze del passato in materia di leggi elettorali, è indubbio che la dimensione del collegio -- su cui era, ad esempio, fondata la legge 4 agosto 1993, n. 277 -- abbia dimostrato di rispondere meglio all'esigenza di accorciare le distanze tra eletto ed elettore, oltre a garantire un significativo contenimento dei costi delle campagne elettorali e quella riconoscibilità dei candidati negata in radice da cosiddetti listini bloccati circoscrizionali.

Fermi restando i 12 eletti nella circoscrizione Estero, si propone quindi che il territorio nazionale sia suddiviso in 26 circoscrizioni e in 475 collegi uninominali, nei quali è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti con un sistema elettorale maggioritario.

Nessuno dei due generi può superare il 60 per cento dei candidati di ogni partito o coalizione di partiti a livello circoscrizionale.

Per meglio rispondere alla evoluzione del sistema politico rispetto a quando venne approvata la ricordata legge elettorale del 1993, i restanti 143 seggi sono cosi attribuiti:

-- 90 al partito/coalizione, i cui candidati nei collegi uninominali abbiano ottenuto sul territorio nazionale il maggior numero di voti validi;

-- 30 al partito/coalizione, i cui candidati nei collegi uninominali abbiano ottenuto il secondo miglior risultato per numero di voti validi;

-- 23 ai partiti/coalizioni che abbiano superato la soglia del 2 per cento nel complesso dei 475 collegi, a condizione che ciascuno di essi abbia un numero di candidati eletti nei collegi uninominali inferiore a 10.

I 90 seggi costituiscono un premio di maggioranza espresso in numero fisso, sufficiente a favorire la governabilità senza però eccedere nella deformazione della rappresentatività del partito/coalizione vincitore delle elezioni, che in ogni caso, sommando gli eletti nei collegi e il premio di maggioranza, non potrà comunque superare il numero di 350 deputati.

I 30 seggi assegnati al secondo partito/coalizione consentono, invece, di aumentare la consistenza parlamentare del «migliore» tra i perdenti e ottenere quindi un minimo di bilanciamento del rilevante premio di maggioranza assegnato al partito/coalizione vincente.

I rimanenti 23 seggi consentono, infine, di garantire il diritto di tribuna ai partiti minori.

Per l'individuazione dei 143 eletti, viene stilata, per ogni partito/coalizione, una graduatoria nazionale dei collegi in cui il candidato ad esso/essa collegato, non abbia ottenuto il seggio, in ordine decrescente sulla base del rapporto percentuale tra i voti ottenuti e il totale dei voti validi espressi nel collegio stesso. In caso di parità al secondo decimale, verrà preso in considerazione il numero di voti assoluti.

Viene, altresì, inserita una norma per favorire l'effettuazione di primarie di partito/coalizione per l'individuazione del candidato di collegio, al fine di rafforzare la rappresentanza dei territori e favorire la partecipazione degli elettori al processo di selezione dei futuri deputati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La legge 6 maggio 2015, n. 52, e gli articoli 1, 2 e 6 della legge 21 dicembre 2005, n. 270, sono abrogati. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005, n. 270, con le modificazioni introdotte dalla presente legge. Sono fatte salve le disposizioni relative all'elezione dei dodici deputati nella circoscrizione Estero di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459.

2. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005, n. 270, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. -- 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico.

3. Nell'ambito delle circoscrizioni elettorali di cui al comma 2, 475 seggi sono attribuiti in altrettanti collegi uninominali, nei quali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.

4. Fatti salvi i 12 seggi attribuiti nella circoscrizione Estero, i restanti 143 seggi sono attribuiti con le modalità previste dall'articolo 83»;

b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. -- 1. L'individuazione dei collegi uninominali nell'ambito delle circoscrizioni di cui alla tabella A allegata al presente testo unico è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi»;

c) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. -- 1. Il voto è un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.

2. Ogni elettore dispone di un voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, da esprimere su apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun candidato accompagnati da uno o più contrassegni ai sensi dell'articolo 18, comma 1. Nella scheda, lo spazio complessivo riservato a ciascun candidato, accompagnato da uno o più contrassegni, deve essere uguale»;

d) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 14. -- 1. I partiti o i gruppi politici che intendano presentare candidature nei collegi uninominali possono svolgere, singolarmente o con altri partiti o gruppi politici, elezioni primarie per la designazione del candidato, a cui partecipano gli iscritti e i sostenitori dei medesimi. Le elezioni primarie, ove previste, devono essere effettuate prima del deposito dei contrassegni di cui al comma 2. Ai fini dello svolgimento delle elezioni primarie, l'organo direttivo di ciascun partito, anche mediante delega all'organo direttivo territoriale, provvede alla nomina delle commissioni elettorali. In caso di coalizione tra più gruppi o partiti politici, le commissioni elettorali sono individuate d’intesa tra i rispettivi organi direttivi, garantendo la presenza dei rappresentanti di ciascun partito o gruppo politico. Le commissioni elettorali provvedono a compilare l'elenco dei candidati, nel rispetto dell'alternanza di genere, e a verificare le domande di partecipazione, corredate del certificato di nascita e del certificato di iscrizione alle liste elettorali. Nessuno può presentare la propria candidatura in più di una elezione primaria. I comuni, ove richiesto, mettono a disposizione i locali o gli spazi pubblici per l’effettuazione delle operazioni connesse allo svolgimento delle elezioni primarie.

2. I partiti o i gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature nei collegi uninominali debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere tali candidature. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato.

3. I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare un contrassegno che riproduca tale simbolo.

4. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti. Costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento.

5. Non è ammessa, altresì, la presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di precluderne surrettiziamente l'uso ad altri soggetti politici interessati a farvi ricorso.

6. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore.

7. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi»;

e) dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

«Art. 14-bis. - 1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono collegarsi tra loro in coalizione. Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche.

2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all’articolo 14

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 sono effettuati dai soggetti di cui all’articolo 15, primo comma.

4. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l’elenco dei contrassegni ammessi, con i relativi esemplari, all’Ufficio centrale nazionale che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno antecedente quello della votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei collegamenti ammessi»;

f) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Art. 18. -- 1. La presentazione delle candidature nei singoli collegi è fatta per singoli candidati, i quali si collegano al partito o al gruppo politico, o ai partiti o ai gruppi politici tra loro collegati in coalizione, a cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompaganata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all’articolo 17, incaricato di effettuare il deposito delle candidature, attestante la conoscenza di eventuali collegamenti con altri partiti o gruppi politici. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

2. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla.

3. Per ogni candidato nei collegi uninominali deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, il collegio per il quale è presentato e il contrassegno o i contrassegni tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno con cui si intende contraddistinguerlo, nonché il partito o il gruppo politico, ovvero i partiti o i gruppi politici tra loro collegati in coalizione, ai quali il candidato si collega.

4. A pena di inammissibilità delle candidature, ciascun partito o gruppo politico, ovvero ciascuna coalizione di partiti o gruppi politici, garantisce l'alternanza di genere nel complesso delle candidature nei collegi uninominali della circoscrizione. Nessun partito o gruppo politico, ovvero nessuna coalizione di partiti o gruppi politici, può superare, su base nazionale, il limite del 60 per cento dei candidati dello stesso sesso. I candidati, all’atto dell’accettazione della candidatura, possono scegliere se indicare il proprio cognome solo o con l’aggiunta di quello acquisito attraverso il matrimonio o l’unione civile tra persone dello stesso sesso.

5. La dichiarazione di presentazione dei candidati deve essere sottoscritta da almeno 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella circoscrizione.

6. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

7. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della citata legge n. 53 del 1990. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

8. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi»;

g) l'articolo 31 è sostituito dal seguente:

«Art. 31. -- 1. Le schede sono di carta consistente; sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nella tabella A-bis, allegata al presente testo unico, e riproducono in facsimile, accanto al nome e cognome del candidato, la denominazione del partito o della coalizione di partiti cui il candidato è collegato, con i rispettivi contrassegni.

2. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate»;

h) l'articolo 77 è sostituito dal seguente:

«Art. 77. -- 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;

2) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascun partito o coalizione di partiti. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dai candidati collegati al medesimo partito o coalizione di partiti nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione, moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei votanti nella circoscrizione;

3) determina, ai fini dell'articolo 84, la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali non proclamati eletti disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre. La cifra individuale di ciascun candidato non proclamato eletto è determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei votanti nel collegio uninominale. A parità di cifre individuali prevale il più anziano di età;

4) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, i dati di cui ai numeri 2) e 3).

2. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato al deputato proclamato e dà immediata notizia alla segreteria della Camera dei deputati, nonché alla prefettura o alle prefetture della regione, perché, a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori»;

i) l'articolo 83 è sostituito dal seguente:

«Art. 83. -- 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascun partito o coalizione di partiti. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dai partiti o coalizioni di partiti aventi i medesimi contrassegni;

2) individua i partiti o le coalizioni che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi;

3) tra i partiti o le coalizioni di cui al numero 2) procede al riparto dei 143 seggi di cui all'articolo 1, comma 4, sulla seguente base:

3.1) 90 seggi al partito o alla coalizione di partiti che abbia ottenuto complessivamente la cifra elettorale nazionale più alta;

3.2) 30 seggi al partito o alla coalizione di partiti che abbia ottenuto complessivamente la seconda cifra elettorale nazionale più alta;

3.3) 23 seggi agli altri partiti o coalizioni di partiti che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi e con un numero di eletti nei collegi inferiore a 18. Tali seggi sono ripartiti fra i partiti o coalizioni di partiti in proporzione alla cifra conseguita. Nel caso in cui nessun altro partito o coalizione di partiti abbia raggiunto sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi conseguendo un numero di eletti nei collegi inferiore a 18, i seggi di cui al presente numero sono proporzionalmente riattribuiti ai partiti o coalizioni di partiti, rispettivamente, con la seconda e la terza cifra elettorale nazionale più alta;

4) a ciascun partito o coalizioni di partiti, tenuto conto dei seggi uninominali conseguiti, a seguito della ripartizione di cui al numero 3), può attribuire non più di 350 seggi complessivi. In caso di superamento di tale soglia, i seggi eccedentari sono detratti dalla quota di seggi di cui al numero 3.1), fino a concorrenza della stessa, e proporzionalmente riattribuiti ai partiti o coalizioni di partiti che abbiano superato il 2 per cento dei voti validi;

5) determina la graduatoria nazionale dei candidati di ciascun partito o coalizione di partiti di cui al numero 2), che non siano stati proclamati eletti ai sensi dell'articolo 77 e abbiano ottenuto la più alta cifra elettorale individuale e, sulla base della ripartizione dei seggi ai sensi dei numeri 3) e 4), procede all'assegnazione dei relativi seggi. In caso di parità fra più candidati prevale il candidato che ha conseguito più voti validi.

2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali i dati di cui al comma 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale proclama quindi eletti i candidati in numero corrispondente ai seggi attribuiti dall'Ufficio centrale nazionale. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato al deputato proclamato e dà immediata notizia alla segreteria della Camera dei deputati, nonché alla prefettura o alle prefetture della regione, perché, a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori.

3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale è redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, l'altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».

Art. 2.

1. Al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 17, primo comma, le parole: «e della lista dei candidati» sono soppresse;

b) l'articolo 18-bis e l'articolo 19 sono abrogati;

c) all'articolo 20:

1) il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Le candidature nei collegi uninominali devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria della Corte di appello o del tribunale indicati nella tabella A, allegata al presente testo unico, dalle ore 8 del 35º giorno alle ore 20 del 34º giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria della Corte di appello o del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

Insieme con le candidature nei collegi uninominali devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione delle candidature nei collegi uninominali firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori; alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 18»;

2) al terzo comma, le parole: «l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione, e, per le candidature nei collegi uninominali,» sono soppresse;

3) i commi quinto, sesto e settimo sono sostituiti dai seguenti:

«La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il nome, cognome, data e luogo di nascita del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno o i contrassegni del partito o coalizione di partiti cui il candidato si collega, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una candidatura di collegio uninominale.

Nella dichiarazione di presentazione della candidatura nei collegi uninominali deve essere specificato con quale contrassegno o con quali contrassegni depositati presso il Ministero dell'interno la candidatura stessa intenda distinguersi»;

4) l’ottavo comma è abrogato;

d) all'articolo 21, secondo comma, le parole: «e della lista dei candidati presentata» e le parole: «e a ciascuna lista» sono soppresse;

e) all'articolo 22:

1) al primo comma, alinea, le parole: «e delle liste dei candidati» sono soppresse;

2) al primo comma, numero 1), le parole: «e le liste» sono soppresse;

3) al primo comma, numero 2), le parole: «e le liste» sono soppresse;

4) al primo comma, numero 3), le parole: «e le liste» e le parole: «riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 2 dell'articolo 18-bis, cancellando gli ultimi nomi;» sono soppresse;

5) al primo comma, numero 4), le parole: «e cancella dalle liste i nomi dei candidati» sono soppresse e le parole: «per i quali» sono sostituite dalle seguenti: «per le quali»;

6) al primo comma, numero 5), le parole: «e cancella dalle liste i nomi» sono soppresse;

7) al primo comma, il numero 6) è abrogato;

8) al secondo comma, le parole: «e di ciascuna lista» e le parole: «e delle modificazioni da questo apportate alla lista» sono soppresse;

9) al terzo comma, le parole: «e delle liste contestate o modificate» sono soppresse;

f) all'articolo 23:

1) al primo comma, le parole: «e di lista» sono soppresse;

2) al secondo comma, le parole: «di liste o» e le parole: «e di lista» sono soppresse;

g) all'articolo 24, primo comma:

1) al numero 1), le parole: «e delle liste» sono soppresse;

2) al numero 2), le parole: «e delle liste» e le parole: «analogamente si procede per la stampa delle schede e del manifesto delle liste e dei relativi contrassegni;» sono soppresse;

3) al numero 3), le parole: «di lista e» sono soppresse;

4) al numero 4), le parole: «e le liste» sono soppresse;

5) al numero 5), le parole: «su distinti manifesti riproducenti» sono sostituite dalle seguenti: «su un manifesto riproducente», le parole: «e delle liste» sono soppresse e le parole: «di essi» sono sostituite dalle seguenti: «di esso»;

h) all'articolo 25:

1) al primo comma, le parole: «e all'articolo 20» e le parole: «o della lista» sono soppresse;

2) all'ultimo comma, le parole: «e di lista», le parole: «e delle liste dei candidati», le parole: «e di lista» e le parole: «e delle liste» sono soppresse;

i) all'articolo 26, primo comma, le parole: «e di ogni lista di candidati» sono soppresse;

l) all'articolo 30:

1) al numero 4), le parole: «e tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione» sono soppresse;

2) al numero 6), le parole: «e di lista» sono soppresse;

m) all'articolo 40, terzo comma, le parole: «e di lista» sono soppresse;

n) all'articolo 41:

1) al primo comma, le parole: «e delle liste dei candidati» sono soppresse;

2) al secondo comma, le parole: «di liste» sono soppresse;

o) all'articolo 42:

1) al quarto comma, le parole: «e di lista» sono soppresse;

2) al settimo comma, le parole: «due copie del manifesto contenente le liste dei candidati, nonché» sono soppresse;

p) all'articolo 45, l'ottavo comma è abrogato;

q) all'articolo 48, primo comma, le parole: «delle liste e» e le parole: «o della circoscrizione» sono soppresse;

r) all'articolo 53, primo comma, le parole: «di lista e» sono soppresse;

s) all'articolo 58, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla rispettiva cassetta o scatola la scheda per l'elezione del candidato del collegio uninominale e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa.

L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando, con la matita, sulla scheda per l'elezione del candidato un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il cognome e nome del candidato preferito ovvero nel rettangolo contenente il contrassegno o i contrassegni relativi. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in esse tracciate e chiuderla. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione»;

t) l'articolo 59 è sostituito dal seguente:

«Art. 59. -- 1. Una scheda valida rappresenta un voto valido ai fini di cui agli articoli 77 e 83»;

u) all'articolo 67, primo comma:

1) al numero 2), le parole: «e delle liste dei candidati» sono soppresse;

2) al numero 3), la parola: «rispettive» è soppressa;

v) l'articolo 68 è sostituito dal seguente:

«Art. 68. -- 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il cognome e il nome del candidato al quale è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascun candidato.

2. Il segretario proclama ad alta voce i voti espressi. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

3. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

4. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio. Terminato lo scrutinio delle schede, il totale dei voti conseguiti da ciascun candidato è riportato nel verbale e nelle tabelle di scrutinio sia in cifre che in lettere.

5. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

6. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale»;

z) all'articolo 71:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il presidente, udito il parere degli scrutatori:

1) pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'articolo 87 concernente i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione, nonché sulla nullità dei voti;

2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti per i candidati nel collegio uninominale contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del numero 2) del primo comma dell'articolo 76»;

2) al secondo comma, le parole: «o per le singole liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale» sono soppresse;

aa) all'articolo 72:

1) il secondo comma è abrogato;

2) al terzo comma, le parole: «e di lista» sono soppresse;

bb) all'articolo 73, terzo comma, le parole: «e di lista» sono soppresse;

cc) all'articolo 74:

1) al primo comma, le parole: «e delle liste» sono soppresse;

2) al secondo comma, le parole: «alle liste o» sono soppresse;

dd) all'articolo 75, primo comma, le parole: «e delle liste» sono soppresse;

ee) all’articolo 79:

1) al quinto comma, le parole: «e delle liste dei candidati» sono soppresse;

2) al sesto comma, le parole: «e delle liste dei candidati» sono soppresse;

ff) all'articolo 81, primo comma, le parole: «e di lista» sono soppresse;

gg) gli articoli 84 e 85 sono abrogati;

hh) all'articolo 86:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 83 che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito nell'ambito del medesimo partito o coalizione di partiti al candidato che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo della graduatoria di cui al medesimo articolo 83, comma 1, numero 5)»;

2) il comma 5 è abrogato;

ii) dopo la tabella A è inserita la tabella A-bis allegata alla presente legge.

Art. 3.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali nell’ambito di ciascuna circoscrizione elettorale di cui all’articolo 1, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituito dall’articolo 1, comma 2, lettera a), della presente legge, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, né dividere il territorio comunale, salvo il caso delle città metropolitane e dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest’ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell’ambito della medesima città metropolitana o del medesimo comune. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi ed ai criteri indicati nella presente lettera, deve tener conto dell’esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione di non oltre il dieci per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi uninominali compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera a) per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del quindici per cento, in eccesso o in difetto.

2. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, dalla Commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali, nominata dai Presidenti delle Camere, composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dei pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di cui al comma 2, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia; laddove lo schema si discosti dalle proposte della Commissione di cui al comma 2, il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere è espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto stesso, deve inviare al Parlamento una relazione contenente una adeguata motivazione.

4. Si prescinde dai pareri di cui al comma 3 qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.

5. Il Governo è delegato altresì ad adottare, entro lo stesso termine di cui al comma 1, un decreto legislativo con cui sono apportate al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le modifiche strettamente conseguenti alle disposizioni di cui alla presente legge.

6. All'inizio di ogni legislatura i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedono alla nomina della Commissione di cui al comma 2 secondo le modalità ivi previste. Dopo ogni censimento generale, e ogni qualvolta ne avverta la necessità, la Commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce ai Presidenti delle Camere. Alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali in Italia e all'estero si procede, altresì, con norme di legge, nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari o in conseguenza di una nuova disciplina sull'esercizio del voto da parte degli italiani all'estero.

Allegato

(Articolo 2, comma 1, lettera ii))

«Tabella A-bis

(Articolo 31, comma 1)

PARTE IPARTE IIPARTE IIIPARTE IV
Nome Cognome
candidato
Nome partito/coalizione +contrassegniNome partito/coalizione +contrassegniNome partito/coalizione +contrassegni
Nome Cognome
candidato
Nome partito/coalizione +contrassegniNome partito/coalizione +contrassegniNome partito/coalizione +contrassegni
Nome Cognome
candidato
Nome partito/coalizione +contrassegniNome partito/coalizione +contrassegniNome partito/coalizione +contrassegni
Nome Cognome
candidato
Nome partito/coalizione +contrassegniNome partito/coalizione +contrassegniNome partito/coalizione +contrassegni
Nome Cognome
candidato
Nome partito/coalizione +contrassegniNome partito/coalizione +contrassegniNome partito/coalizione +contrassegni
Nome Cognome
candidato
Nome partito/coalizione +contrassegniNome partito/coalizione +contrassegniNome partito/coalizione +contrassegni
Nome Cognome
candidato
Nome partito/coalizione +contrassegniNome partito/coalizione +contrassegniNome partito/coalizione +contrassegni

».