• Testo DDL 2560

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Atto a cui si riferisce:
S.2560 Disposizioni in materia di soppressione dei vitalizi dei parlamentari


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2560
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
d’iniziativa dei senatori ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, AIROLA, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DONNO, FATTORI, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MONTEVECCHI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA e TAVERNA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 OTTOBRE 2016

Disposizioni in materia di soppressione dei vitalizi parlamentari

Onorevoli Senatori. -- L'articolo 69 della Costituzione dispone che i membri del Parlamento ricevano esclusivamente un'indennità stabilita dalla legge. Ciononostante, attraverso l'adozione di regolamenti interni delle Camere, si è istituito altresì un regime speciale -- di tipo previdenziale -- per i deputati ed i senatori.

Il vitalizio parlamentare, non connesso alla somma contributiva versata da ciascun parlamentare cessato dalla carica, risulta un privilegio non più sostenibile dalla finanza pubblica: sia in termini economico-finanziari, sia in termini di etica pubblica e di equità sociale.

Si consideri, infatti, che ogni anno la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica erogano circa 240 milioni di euro, esclusivamente per il pagamento di vitalizi a parlamentarti cessati dal mandato.

Poiché la razionalizzazione dei costi di funzionamento del Parlamento non solo si rivela urgente sotto il profilo strettamente «contabile», ma si rende assolutamente necessaria per tentare di riavvicinare i cittadini alla istituzione parlamentare, in armonia con l'andamento sociale ed economico del Paese, si rende assolutamente urgente l'approvazione del presente disegno di legge costituzionale.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. I vitalizi, comunque denominati, conseguenti a funzioni pubbliche elettive sono soppressi. I trattamenti in essere sono ricalcolati in base al sistema contributivo previsto dalla normativa in materia di previdenza sociale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.