• C. 3-35-182-358-551-632-718-746-747-749-876-894-932-998-1025-1026-1116-1143-1401-1452-1453-1514-1657-1794-1914-1946-1947-1977-A-quater EPUB presentata il 30 gennaio 2014. LA RUSSA Ignazio, Relatore di minoranza

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Atto a cui si riferisce:
C.1657 Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica


Frontespizio Relazione Testo Articoli
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3-35-182-358-551-632-718-746-747-749-876-894-932-998-1025-1026-1116-1143-1401-1452-1453-1514-1657-1794-1914-1946-1947-1977-A-quater


RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)
presentata alla Presidenza il 30 gennaio 2014
(Relatore: LA RUSSA, di minoranza)
sulle
PROPOSTE DI LEGGE
n. 3, D'INIZIATIVA POPOLARE
Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e reintroduzione del voto di preferenza
Presentata alla Camera dei deputati nella XVI legislatura il 26 gennaio 2009 e mantenuta all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del Regolamento
n. 35, d'iniziativa del deputato CIRIELLI
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali
Presentata il 15 marzo 2013

NOTA: Per il testo delle proposte di legge nn. 3, 35, 182, 358, 551, 632, 718, 746, 747, 749, 876, 894, 932, 998, 1025, 1026, 1116, 1143, 1401, 1452, 1453, 1514, 1657, 1794, 1914, 1946, 1947 e 1977, si vedano i relativi stampati.

n. 182, d'iniziativa del deputato PISICCHIO
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica
Presentata il 15 marzo 2013
n. 358, d'iniziativa dei deputati
BERSANI, FRANCESCHINI, SPERANZA, BRESSA
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali
Presentata il 20 marzo 2013
n. 551, d'iniziativa del deputato FRANCESCO SAVERIO ROMANO
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di introduzione del voto di preferenza per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
Presentata il 26 marzo 2013
n. 632, d'iniziativa dei deputati
MIGLIORE, VENDOLA, BOCCADUTRI, DI SALVO, KRONBICHLER, PIAZZONI, PILOZZI, AIELLO, AIRAUDO, FRANCO BORDO, COSTANTINO, DURANTI, CLAUDIO FAVA, FERRARA, FRATOIANNI, GIANCARLO GIORDANO, LACQUANITI, LAVAGNO, MARCON, MATARRELLI, MELILLA, NARDI, NICCHI, PAGLIA, PALAZZOTTO, PANNARALE, PELLEGRINO, PIRAS, PLACIDO, QUARANTA, RAGOSTA, RICCIATTI, SCOTTO, SMERIGLIO, ZAN
Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
Presentata il 3 aprile 2013
n. 718, d'iniziativa del deputato LENZI
Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e ripristino dell'efficacia delle disposizioni preesistenti, con modificazioni
Presentata il 10 aprile 2013
n. 746, d'iniziativa dei deputati
ZAMPA, MARZANO
Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
Presentata il 15 aprile 2013
n. 747, d'iniziativa dei deputati
ZAMPA, GHIZZONI
Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e delega al Governo per la disciplina dello svolgimento di elezioni primarie per la designazione dei candidati nei collegi uninominali
Presentata il 15 aprile 2013
n. 749, d'iniziativa del deputato MARTELLA
Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361
Presentata il 15 aprile 2013
n. 876, d'iniziativa del deputato FRANCESCO SANNA
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati
Presentata il 3 maggio 2013
n. 894, d'iniziativa dei deputati
BOBBA, MARTELLA, GIACOBBE, VERINI, PICCOLI NARDELLI, COCCIA, RAMPI, QUARTAPELLE PROCOPIO, GARAVINI, CARRA, MARCO DI MAIO, SBERNA
Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e ripristino dell'efficacia delle disposizioni preesistenti
Presentata il 7 maggio 2013
n. 932, d'iniziativa dei deputati
GIACHETTI, BONACCORSI, DI SALVO, GANDOLFI, GENTILONI SILVERI, GOZI, MARZANO, REALACCI
Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e ripristino dell'efficacia delle disposizioni preesistenti
Presentata il 13 maggio 2013
n. 998, d'iniziativa dei deputati
GIORGIA MELONI, CIRIELLI, CORSARO, LA RUSSA, MAIETTA, NASTRI, RAMPELLI, TAGLIALATELA, TOTARO
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché disposizioni concernenti l'espressione dei voti di preferenza e lo svolgimento di elezioni primarie
Presentata il 17 maggio 2013
n. 1025, d'iniziativa dei deputati
RIGONI, GOZI, RUBINATO
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533. Introduzione del sistema elettorale maggioritario a doppio turno con ballottaggio per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
Presentata il 22 maggio 2013
n. 1026, d'iniziativa dei deputati
RIGONI, GINATO, GINOBLE, OLIVERIO, QUARTAPELLE PROCOPIO, RUBINATO
Modifiche ai testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
Presentata il 22 maggio 2013
n. 1116, d'iniziativa dei deputati
NICOLETTI, AMATO, BARGERO, BARUFFI, BAZOLI, BERLINGHIERI, BINDI, BORGHI, BRUNO BOSSIO, CARNEVALI, CENSORE, COVA, DEL BASSO DE CARO, FOLINO, GANDOLFI, GIUSEPPE GUERINI, KRONBICHLER, LEVA, MADIA, MANCIULLI, MIOTTO, MONACO, MORETTI, MOSCA, NARDUOLO, PAOLUCCI, PICCIONE, PICCOLI NARDELLI, PREZIOSI, QUARTAPELLE PROCOPIO, ROTTA, RUBINATO, FRANCESCO SANNA
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533. Introduzione del doppio turno di coalizione per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
Presentata il 30 maggio 2013
n. 1143, d'iniziativa dei deputati
MARTELLA, PELUFFO, NARDELLA, GINEFRA, AMENDOLA, IMPEGNO, PARRINI, QUARTAPELLE PROCOPIO, GIACHETTI, MISIANI, GOZI, BRAGA
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernenti l'introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario a doppio turno per l'elezione della Camera dei deputati, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali
Presentata il 4 giugno 2013
n. 1401, d'iniziativa del deputato VARGIU
Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e ripristino dell'efficacia delle disposizioni preesistenti
Presentata il 19 luglio 2013
n. 1452, d'iniziativa dei deputati
BURTONE, ALBANELLA, BATTAGLIA, CANI, CARDINALE, COVA, D'INCECCO, FIORONI, GINOBLE, GRASSI, MARROCU, MURA, OLIVERIO, SALVATORE PICCOLO, GIOVANNA SANNA, SBROLLINI
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, per l'introduzione del voto di preferenza nelle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
Presentata il 31 luglio 2013
n. 1453, d'iniziativa dei deputati
BALDUZZI, BOMBASSEI, CAPUA, CATANIA, CAUSIN, ANTIMO CESARO, CIMMINO, DAMBRUOSO, GALGANO, LIBRANDI, MATARRESE, MOLEA, OLIARO, RABINO, SOTTANELLI, VARGIU, VEZZALI, VITELLI, ZANETTI
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali
Presentata il 31 luglio 2013
n. 1514, d'iniziativa del deputato VARGIU
Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e ripristino dell'efficacia delle disposizioni preesistenti, nonché norme e deleghe al Governo in materia di disciplina delle elezioni primarie per la designazione dei candidati a cariche pubbliche elettive
Presentata l'8 agosto 2013
n. 1657, d'iniziativa dei deputati
TONINELLI, AGOSTINELLI, ALBERTI, ARTINI, BALDASSARRE, BARBANTI, BARONI, BASILIO, BATTELLI, BECHIS, BENEDETTI, MASSIMILIANO BERNINI, PAOLO BERNINI, NICOLA BIANCHI, BONAFEDE, BRESCIA, BRUGNEROTTO, BUSINAROLO, BUSTO, CANCELLERI, CARIELLO, CARINELLI, CASO, CASTELLI, CECCONI, CHIMIENTI, CIPRINI, COLLETTI, COLONNESE, COMINARDI, CORDA, COZZOLINO, CRIPPA, CURRÒ, DA VILLA, DADONE, DAGA, DALL'OSSO, D'AMBROSIO, DE LORENZIS, DE ROSA, DEL GROSSO, DELLA VALLE, DELL'ORCO, DI BATTISTA, DI BENEDETTO, LUIGI DI MAIO, MANLIO DI STEFANO, DI VITA, DIENI, D'INCÀ, D'UVA, FANTINATI, FERRARESI, FICO, FRACCARO, FRUSONE, GAGNARLI, GALLINELLA, LUIGI GALLO, SILVIA GIORDANO, GRANDE, GRILLO, CRISTIAN IANNUZZI, L'ABBATE, LIUZZI, LOMBARDI, LOREFICE, LUPO, MANNINO, MANTERO, MARZANA, MICILLO, MUCCI, NESCI, NUTI, PARENTELA, PESCO, PETRAROLI, PISANO, PRODANI, RIZZETTO, RIZZO, PAOLO NICOLÒ ROMANO, ROSTELLATO, RUOCCO, SARTI, SCAGLIUSI, SEGONI, SIBILIA, SORIAL, SPADONI, SPESSOTTO, TACCONI, TERZONI, TOFALO, TRIPIEDI, TURCO, VACCA, SIMONE VALENTE, VALLASCAS, VIGNAROLI, VILLAROSA, ZOLEZZI
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica
Presentata il 4 ottobre 2013
n. 1794, d'iniziativa dei deputati
ZACCAGNINI, FURNARI, LABRIOLA
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, con introduzione del voto di preferenza per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
Presentata il 12 novembre 2013
n. 1914, d'iniziativa dei deputati
VALIANTE, LUCIANO AGOSTINI, BOSSA, CARDINALE, DEL BASSO DE CARO, D'INCECCO, D'OTTAVIO, FIORIO, FIORONI, FOLINO, GALPERTI, GASBARRA, GENOVESE, GINOBLE, GRASSI, GULLO, MISIANI, ROSTAN
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione delle circoscrizioni elettorali
Presentata il 20 dicembre 2013
n. 1946, d'iniziativa del deputato LAURICELLA
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533. Introduzione del doppio turno di coalizione per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
Presentata il 14 gennaio 2014
n. 1947, d'iniziativa del deputato MICHELE BORDO
Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361
Presentata il 14 gennaio 2014
n. 1977, d'iniziativa dei deputati
MARCO MELONI, LATTUCA, ASCANI, CULOTTA, MARCO DI MAIO, QUARTAPELLE PROCOPIO, COMINELLI, NARDUOLO, VENTRICELLI, BONOMO, LODOLINI, GIUDITTA PINI, RACITI, ORFINI, GRIBAUDO, PORTA, COCCIA, CRIMÌ, BASSO
Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 in materia di esercizio del diritto di voto da parte degli studenti fuori sede nell'ambito del territorio nazionale
Presentata il 21 gennaio 2014

      

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Onorevoli Colleghi! – La critica che muoviamo a questo provvedimento, così come formulato dal relatore di maggioranza, è una eccezione di incostituzionalità, posto che riteniamo il testo adottato dalla Commissione molto più incostituzionale del porcellum, che abbiamo visto avere avuto una sentenza di incostituzionalità da parte della Corte.
      Quali sono gli elementi? Innanzitutto, le liste bloccate. Nella scorsa legislatura c'era un disegno di legge, a prima firma Giorgia Meloni, a cui mi ero associato, che prevedeva di correggere il testo del porcellum esattamente come ha detto poi la Corte costituzionale, inserendo le preferenze e modificando il livello di soglia per ottenere il premio di maggioranza.
      Noi riteniamo che le liste bloccate non siano la soluzione. Io vorrei le preferenze per tutti i candidati. Avrei capito se avessero trovato un meccanismo parziale, per esempio: i primi della lista bloccati, gli altri con le preferenze o con i collegi, che a me non piacciono, ma comunque almeno si sarebbe detto che non c’è la lista bloccata. No, i segretari dei grossi partiti preferiscono che siano loro a scegliere chi entra in Parlamento e chi no. Questo è, oltre che sbagliato, incostituzionale e non lo può sanare la finta che ci sono i sei nomi sulla scheda perché tutti sanno che è il primo, o forse chissà il secondo, di quella lista, ma solo in rari casi che ha la possibilità concreta di essere eletto e quello è scelto dal partito.
      L'altra questione di costituzionalità riguarda proprio le soglie; ciò che è incostituzionale è immaginare – e forse non tutti ci hanno riflettuto – che, senza bisogno di arrivare al ballottaggio, senza che un partito raggiunga il 35, il 36 o il 37 per cento (al momento nel testo c’è il 35 per cento, ma fosse il 37 non cambierebbe niente), se lo raggiunge la coalizione, quella coalizione prende il 53 per cento dei seggi. Se, infatti, una coalizione avrà un partito che supera il 20 per cento e tutti gli altri che non arrivino al 5, allora, secondo questa legge, il partito che ha avuto poco più magari del 20 per cento otterrà il 53 per cento dei seggi. E ci lamentavamo del Porcellum che almeno consentiva ai partiti della coalizione anche sotto il 2 per cento di avere una rappresentanza! Inoltre, chiediamo che chi non potrà accedere alla ripartizione dei seggi in forza della relativa soglia non possa essere neanche conteggiato nel numero della coalizione.
      C'e’, infine, un altro livello di probabile incostituzionalità: la questione della rappresentanza. Il testo base prevede che sia necessario il 12 per cento dei voti perché una coalizione possa accedere alla distribuzione dei seggi. Quattro partiti, quattro per quattro sedici, tre per quattro dodici. Quindi, se quattro partiti o anche tre si mettono insieme e nessuno arriva al 5 o al 4,5 per cento, che sia, superano il 12 per cento, ma neanche un seggio va a quella coalizione.
      Quello che ha messo in difficoltà la governabilità in Italia, vogliamo dire la verità – io che ho fatto parte anche del maggior partito, come ampiezza, che ci sia mai stato – non sono mai stati i piccoli partiti, o quasi mai. Il vero problema è che nei grandi partiti un bel numero di deputati quasi in tutte le legislature a un certo punto prende baracca e burattini e se ne va nel lato opposto a quello in cui lo avevano mandato i propri elettori. Più grande è il partito, più facile è che ci siano i cosiddetti non «franchi tiratori» ma «franchi traditori», cioè che vanno a fare altri partiti che si pongono nel lato opposto all'emiciclo politico.
TESTO ALTERNATIVO DEL RELATORE DI MINORANZA
Art. 1.
(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati).

      1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è sostituito dal seguente:
      «Art. 1. – 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali.
      2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella «A» allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita nei collegi plurinominali indicati nella tabella «B» allegata al presente testo unico. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al trentacinque per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83»;

      2. All'articolo 2 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è aggiunto in fine il seguente comma:
      «2. La circoscrizione Trentino-Alto Adige è costituita in otto collegi uninominali determinati ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277. La restante quota di seggi spettanti alla circoscrizione è attribuita con il metodo del recupero proporzionale, secondo le norme contenute nel titolo VI del presente testo unico».
      3. L'articolo 3 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è sostituito dal seguente:
      «Art. 3. – 1. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi.
      2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 è determinato, per ciascuna circoscrizione, il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali di cui alla Tabella «B» sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno;
      3. Salvo quanto disposto dall'articolo 2, i seggi spettanti alla circoscrizione ai sensi del comma 1 sono assegnati in collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi non inferiore a sei e non superiore a dodici, fatti salvi gli eventuali aggiustamenti in base ad esigenze derivanti dal rispetto di criteri demografici e di continuità territoriale.
      4. Fatto salvo quanto stabilito ai sensi del comma 3, i collegi plurinominali sono costituiti nell'ambito di ciascuna circoscrizione sulla base dei criteri e dei principi direttivi recati dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, avendo comunque come prioritario il criterio che ciascun collegio sia costituito rispettando l'ambito della provincia;

      4. All'articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma: «3. Ogni elettore può esprimere, sulle apposite righe stampate accanto al contrassegno della lista prescelta, uno o due voti di preferenza scrivendo il cognome o il nome e cognome di non più di due candidati. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza».
      5. All'articolo 11 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il decreto stabilisce che l'eventuale ballottaggio dovrà tenersi nella seconda domenica successiva a quella di convocazione dei comizi»;
      6. L'articolo 13 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è sostituito dal seguente:
      «Art. 13. Presso la Corte d'appello o il Tribunale nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo della regione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal Presidente della Corte d'appello o del Tribunale».

      7. all'articolo 14, comma primo del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo le parole «liste di candidati» sono aggiunte le seguenti «nei collegi plurinominali»;

          b) le parole «le liste medesime nelle singole circoscrizioni» sono sostituite dalle seguenti «le liste medesime nei singoli collegi plurinominali»;

      8. dopo l'articolo 14-bis del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è aggiunto il seguente: «Art. 14-ter. 1. In caso di ballottaggio, fra il primo turno di votazione e il ballottaggio non sono consentiti ulteriori apparentamenti fra liste o coalizioni di liste presentate al primo turno con le due liste o coalizioni di liste che hanno accesso al ballottaggio medesimo».
      9. All'articolo 18-bis del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il primo periodo del comma 1, è sostituito dal seguente: «La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali deve essere sottoscritta da almeno 1500 e da non più di 2000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nei medesimi collegi, o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi».

          a-bis) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: «Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi.»

          b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
      «3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. La lista è formata da un numero di candidati pari almeno alla metà del numero di seggi assegnati al collegio plurinominale e non superiore al numero di seggi assegnati al collegio plurinominale. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento, con arrotondamento all'unità superiore, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali non possono esservi più di due candidati consecutivi del medesimo genere».

      10. Soppresso.
      11. Al comma 1 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica

n. 361 del 1957, le parole: «Le liste dei candidati» sono sostituite dalle seguenti: «Le liste dei candidati nei collegi plurinominali» e le parole «indicati nella Tabella A, allegata al presente testo unico,» sono sostituite dalle seguenti: «del capoluogo della regione»;
      12. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, numero 3) le parole da «riduce al limite prescritto» sino a fine periodo sono sostituite dalle seguenti: «riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis, cancellando gli ultimi nomi e dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis o quelle che non presentano i requisiti di cui al terzo periodo del medesimo comma».

          b) al comma 1, dopo il numero 7) è aggiunto il seguente:
      «7-bis) comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista all'Ufficio centrale nazionale, il quale verifica la presenza di candidati inclusi in più liste e comunica i loro nomi agli Uffici centrali circoscrizionali; ai sensi dell'articolo 19, gli uffici centrali circoscrizionali contattano immediatamente i delegati di ciascuna lista interessata ai fini dell'accertamento e procedono ai sensi dell'articolo 22 per le eventuali modifiche nella composizione delle liste dei collegi plurinominali»;

      13. All'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, numero 2), secondo periodo, dopo le parole: «I contrassegni di ciascuna lista,» sono aggiunte le seguenti: «e i nominativi dei relativi candidati»;

          b) al comma 1, numero 4) sostituire le parole: «alla prefettura capoluogo della circoscrizione» con le parole: «alla prefettura del comune capoluogo di regione»;

      14. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A destra di ciascun contrassegno sono tracciate, all'interno del relativo rettangolo, due linee orizzontali per l'espressione del voto di preferenza».

          b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. In caso di svolgimento del ballottaggio, nella scheda unica nazionale sono riprodotti i contrassegni delle liste collegate o delle singole liste ammesse al ballottaggio in due distinti rettangoli».

      15. Il comma 1 dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è sostituito dal seguente:
«1. Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano, previa esibizione del certificato elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune. I rappresentanti delle liste votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori del collegio plurinominale. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni del collegio plurinominale, dove sono proposti, presentando il certificato elettorale. Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico».
      15-bis. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo comma è sostituito dal seguente: « 2. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta e può esprimere il voto o i voti di preferenza nei limiti indicati dall'articolo 59, secondo comma. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla. Di queste operazioni

il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione.»
      15-ter. All'articolo 59, del « decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è aggiunto, in fine, il seguente comma: «L'elettore può manifestare una o due preferenze soltanto per i candidati della lista da lui votata».
      15-quater. Dopo l'articolo 59 del «decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è aggiunto il seguente: «Art. 59-bis – 1. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, sulle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella medesima lista. In caso di identità di cognome tra candidati devono essere scritti sempre il nome e il cognome e, ove occorra, la data e il luogo di nascita. 2. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scrivere solo uno dei due. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confusione tra più candidati. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non è designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista. 3. Sono comunque valide le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato che si riferiscono a candidati della lista votata. 4. Le preferenze espresse per candidati compresi in liste di altri collegi non sono valide. Sono, altresì, non valide le preferenze espresse per candidati compresi in una lista diversa da quella votata, anche se facente parte della stessa coalizione. 5. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che ha votato la lista alla quale appartengono i candidati. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista appartenente alla medesima coalizione, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati. Nel caso in cui I contrassegni votati facciano parte di coalizioni diverse è nullo sia il voto di lista che quello di preferenza. 6. Le preferenze in eccedenza al numero stabilito sono nulle e rimangono valide le prime preferenze espresse».
      15-quinquies. L'articolo 68 del « decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è sostituito dal seguente: «Art. 68 – 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista cui è attribuito il voto e il cognome dei candidati ai quali è stata data la preferenza. Passa, quindi, la scheda a un altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza. 2. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o nella scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda viene subito impresso il timbro della sezione e sono apposte le firme del presidente e di due altri componenti dell'ufficio di sezione. 3. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non è stata posta nella cassetta o nella scatola, dopo lo spoglio del voto. 4. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio. 5. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale con il numero degli iscritti, dei votanti, dei voti di lista validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche e delle schede contenenti voti di lista contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura. 6. Tutte le operazioni previste dal presente articolo devono essere compiute nell'ordine ivi indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.
      15-sexies. All'articolo 70, del decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo comma è sostituito dal seguente: «Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 58, 59, 59-bis e 62, sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.»
      15-septies. All'articolo 71, del « decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957», sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, il numero 2) è sostituito dal seguente: « 2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio dà atto del numero dei voti di lista e dei voti di preferenza contestati e assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati ai fini dell'ulteriore esame da compiere da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del numero 2), del primo comma, dell'articolo 76»; b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «I voti contestati devono essere raggruppati, per le singole liste e per i singoli candidati, a seconda dei motivi di contestazione che devono essere dettagliatamente descritti».
      15-octies. All'articolo 74, del «decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957», il secondo comma è sostituito dal seguente: « Nel verbale deve essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dal presente testo unico e deve essere fatta menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati, siano o non siano attribuiti provvisoriamente alle liste o ai candidati, delle decisioni del presidente, nonché delle firme e dei sigilli».
      15-novies. All'articolo 76, del « decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957», il numero 1), del primo comma, è sostituito dal seguente: « 1) fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni in conformità all'articolo 73, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 59, 59-bis, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74 e 75».
      15-decies. All'articolo 77, del « decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957», dopo il numero 1), del comma 1, è inserito il seguente: « 1-bis. Determina, per ciascun collegio plurinominale, la cifra individuale di ciascun candidato nelle liste del collegio. Tale cifra è data dalla somma dei voti di preferenza conseguiti dal candidato della lista nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale. Determina, altresì, la graduatoria dei candidati della medesima lista disponendoli nell'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale il più anziano di età.»;
      16. All'articolo 83 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, i numeri da 1) a 9) sono sostituiti dai seguenti:

              «1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno, esclusi i voti espressi in favore di candidati nei collegi uninominali della Valle d'Aosta e del Trentino Alto Adige secondo le modalità stabilite dal titolo VI;

              2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate che si siano presentate almeno in un quarto del totale dei collegi plurinominali, con arrotondamento all'unità inferiore, »e che abbiano raggiunto sul piano nazionale la percentuale di voti validi indicata al punto 3, lettera a), del presente articolo per le liste collegate nonché la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista non collegata ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;

              3) individua quindi:

          a) le coalizioni di liste la cui cifra elettorale nazionale sia pari ad almeno il

10 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata in uno dei collegi plurinominali compresi in una delle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 30 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima;

       b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi nonché le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in collegi plurinominali in una delle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 30 per cento dei voti validi espressi nel complesso dei collegi plurinominali della regione medesima, nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in circoscrizioni comprese in una delle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 30 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima;

              4) tra le coalizioni di liste di cui al numero 3) lettera a), e le liste di cui al numero 3), lettera b), procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, escluso il seggio corrispondente al collegio uninominale della Valle d'Aosta, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

              5) verifica poi se la cifra elettorale nazionale della coalizione di liste o della singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale individuata ai sensi del numero 2) corrisponda ad almeno il 35 per cento del totale dei voti validamente espressi;

              6) individua quindi, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi, nonché le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel collegio plurinominale;

              7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo e la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 1 non abbia già conseguito una percentuale di seggi, sul totale di 617, pari almeno alla percentuale della relativa cifra elettorale nazionale sul totale dei voti validamente espressi aumentata di 18 punti percentuali, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza, ma in ogni caso non più di quanti

siano sufficienti per arrivare al totale di 340 seggi. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta coalizione di liste o singola lista;

              8) l'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 617 e il totale dei seggi assegnati alla coalizione di liste o singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del numero 7), tra le altre coalizioni di liste e singole liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

              9) l'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4);

              10) Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1, numero 6), l'Ufficio procede quindi alla distribuzione dei seggi assegnati alle varie liste di cui al numero 3, lettera b) e al numero 6) prima nelle singole circoscrizioni e poi nei collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione. A tale fine, l'Ufficio procede come segue:

          a) per ogni circoscrizione, somma le cifre elettorali circoscrizionali delle sole liste ammesse al riparto ottenendo così la cifra elettorale circoscrizionale di lista; divide quindi il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di lista per il numero dei seggi spettanti alla circoscrizione, aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale;

          b) per ogni circoscrizione, divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ed assegna ad ogni lista il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnarsi a norma della successiva lettera e);

          c) determina quindi la cifra elettorale residuale di ogni lista, pari alla differenza tra la rispettiva cifra elettorale circoscrizionale ed il prodotto del quoziente elettorale circoscrizionale per il numero di seggi assegnati ai sensi delle lettere a), e b). Sono da considerare cifra elettorale residuale anche le cifre elettorali circoscrizionali di liste che non abbiano conseguito seggi ai sensi delle lettere a) e b);

          d) verifica, per ciascuna lista, il numero di seggi assegnati a quoziente intero nelle singole circoscrizioni ai sensi delle lettere a) e b). Se tale numero supera

quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni di cui al numero 4) per le liste singole e di cui al numero 7) per le liste collegate in coalizione, toglie i seggi in eccedenza; i seggi eccedenti sono sottratti alle liste a partire da quelle circoscrizioni che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l'ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, la sottrazione è a carico della lista che ha riportato un numero di voti validi inferiore in cifra assoluta. I seggi così recuperati sono assegnati come seggi residui, secondo le disposizioni di cui alla lettera e);

          e) dispone in un'unica graduatoria nazionale decrescente le cifre elettorali residuali di cui alla lettera c), e ripartisce tra le liste i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, fino a raggiungere per ciascuna lista il numero di seggi assegnati ai sensi del numero 4) ovvero del numero 7). L'assegnazione dei seggi residui viene condotta a partire dalla lista ammessa al riparto dei seggi con la minor cifra elettorale nazionale. Qualora a seguito delle predette operazioni non vengano ripartiti tutti i seggi spettanti a ciascuna lista, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi assegnati ad ogni circoscrizione, a partire dalla circoscrizione in cui la lista abbia ottenuto il minor numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria crescente del numero dei voti validi riportati dalla stessa lista nelle altre regioni;

          f) determina il numero dei seggi spettanti complessivamente ad ognuna delle liste in ciascuna circoscrizione, sommando per ciascuna i seggi già assegnati ai sensi della lettera b) e i seggi residui spettanti ai sensi della lettera e). Qualora la circoscrizione sia costituita da un unico collegio plurinominale, per ciascuna lista il numero di seggi così determinato corrisponde a quello infine assegnato nella circoscrizione medesima;

          g) qualora la circoscrizione sia costituita da più di un collegio plurinominale, distribuisce i seggi assegnati alle liste ai sensi della lettera f) tra i collegi plurinominali della circoscrizione. A tal fine, per ciascuna lista divide la cifra elettorale circoscrizionale per il numero di seggi spettanti, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale di lista. Per ogni collegio plurinominale divide quindi la cifra elettorale della lista nel collegio plurinominale per il quoziente elettorale circoscrizionale di lista, ed assegna alla lista medesima il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi residui sono attribuiti alla lista nei collegi plurinominali della circoscrizione in cui corrispondono, nell'ordine, le rispettive cifre residuali più alte, date dalla differenza tra la cifra elettorale circoscrizionale ed il prodotto del quoziente elettorale circoscrizionale di lista per il numero di seggi già assegnati alla lista medesima a quoziente intero.

        «11) Qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo e la coalizione di liste o la singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale abbia già conseguito ai sensi del numero 4) una quota di seggi superiore a 340 si procede direttamente all'attribuzione dei seggi ai sensi dei numeri 7-ter), 8) e 9;

          b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
      «2. Qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 1 abbia conseguito più di 340 seggi in seguito all'attribuzione del premio di maggioranza, ad essa viene sottratto il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tale caso l'Ufficio assegna 340 seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista e ripartisce proporzionalmente i restanti 277 seggi tra le altre coalizioni di liste e liste di cui al comma 1, numero 3). A tal fine procede ai sensi del comma 1, numeri 7), 8), 9) e 10)».

          c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
      «3. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 5) abbia dato esito negativo, si

procede ad un turno di ballottaggio fra le liste o le coalizioni di liste che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali nazionali, calcolate ai sensi del comma 1, numeri 1) e 2). I seggi vengono assegnati secondo le seguenti modalità:

          1) alla lista o coalizione di liste che abbia ottenuto il maggior numero di voti al turno di ballottaggio viene assegnata una quota di seggi pari a 327 seggi. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta coalizione di liste o singola lista. Divide quindi la cifra elettorale nazionale della coalizione o della singola lista per il nuovo totale dei seggi assegnati, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza;

          2) l'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti 290 seggi, tra le altre coalizioni di liste e singole liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

          3) l'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto con le modalità di cui al comma 1, numero 9); a tal fine si considerano i seggi di cui al comma 3, numero 1) e numero 2);

          4) ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1, numero 6), l'Ufficio procede infine ai sensi del comma 1, numero 10). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio e il quoziente elettorale nazionale di minoranza per le altre coalizioni di liste o singole liste.

          d) i commi 4 e 5 sono abrogati;

          e) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista nei collegi plurinominali della circoscrizione».

      16-bis. All'articolo 84, comma 1, del « decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957», le parole: « secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: « secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, numero 1-bis».
      17. All'articolo 86, del « decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957», il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti secondo la graduatoria redatta ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1-bis)».
      18. La rubrica del TITOLO VI è sostituita dalla seguente: «Disposizioni speciali per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige».
      19. All'articolo 92, comma primo, numero 3) è aggiunto in fine il seguente periodo: «qualora i presentatori intendano effettuare il collegamento della candidatura in coalizione ai sensi dell'articolo 14-bis, il deposito del contrassegno e la dichiarazione di collegamento sono effettuati nei termini e con le modalità di cui, rispettivamente, agli articoli 14 e 14-bis.»;
      20. all'articolo 93, dopo il comma terzo, è aggiunto il seguente: «Ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), l'Ufficio

centrale elettorale comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale di ciascun candidato e il totale dei voti validi nel collegio.»;

      21. dopo l'articolo 93, sono inseriti i seguenti:
      «Art. 93-bis 1. Con il decreto di cui all'articolo 3 è determinato il numero dei seggi spettanti alla regione Trentino-Alto Adige non assegnati nei collegi uninominali.
      2. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati i quali si collegano ad una lista circoscrizionale che concorre alla assegnazione dei seggi in ragione proporzionale, alla quale gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega. Nella dichiarazione di collegamento il candidato indica il contrassegno che accompagna il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla. Nessuna candidatura nei collegi uninominali può essere collegata a più di una lista circoscrizionale. Per ogni candidato nei collegi uninominali deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e, il contrassegno tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno che lo contraddistingue, nonché la lista circoscrizionale alla quale il candidato si collega ai fini del comma 2 dell'articolo 93-quater. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.
      3. I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste circoscrizionali che concorrono alla assegnazione dei seggi in ragione proporzionale, debbono collegarsi ad una candidatura in uno o più collegi uninominali. Nessuna lista può essere collegata a più di una candidatura nel medesimo collegio uninominale. All'atto della presentazione della lista i presentatori indicano il contrassegno, ovvero i contrassegni delle candidature uninominali cui la lista è collegata e la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato che la presenta.
      4. La dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali che concorrono alla assegnazione dei seggi in ragione proporzionale deve essere sottoscritta da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella circoscrizione. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a due terzi e non superiore al numero dei seggi di cui al comma 1. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della lista è ridotto della metà. La dichiarazione di presentazione delle candidature nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni del collegio.
      5. La presentazione delle liste circoscrizionali e delle candidature nei collegi uninominali è effettuata insieme al deposito del relativo contrassegno, presso la cancelleria della corte d'appello di Trento. Insieme con le liste dei candidati o le candidature nei collegi uninominali devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione delle candidature nei collegi uninominali e della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori; alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui al comma 2.
      6. Qualora i presentatori delle liste circoscrizionali intendano effettuare il collegamento della candidatura in coalizione

ai sensi dell'articolo 14-bis, le dichiarazioni di collegamento sono effettuati nei termini e con le modalità di cui, rispettivamente, agli articoli 14 e 14-bis.»;

      «Art. 93-ter 1. L'elettore esprime un unico voto per il candidato prescelto nel collegio uninominale. Il voto espresso in favore del candidato nel collegio uninominale è un voto espresso anche in favore della lista circoscrizionale a questo collegata.
      2. Il modello di scheda per l'elezione nei collegi uninominali della circoscrizione Trentino-Alto Adige è quello previsto dalla tabella G allegata alla legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni;
      3. L'elettore vota tracciando un unico segno sul nome del candidato nel collegio uninominale, ovvero sul relativo contrassegno.

      «Art. 93-quater 1. L'ufficio elettorale regionale procede, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:

          a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

          b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali;

          c) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti nei collegi uninominali dai candidati collegati con la lista ai sensi del comma 2 dell'articolo 93-bis che non siano proclamati eletti ai sensi del comma 2.

      2. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.
      3. Per l'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale, l'ufficio elettorale regionale divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per uno, due, ... sino alla concorrenza del numero dei deputati da eleggere, scegliendo quindi, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale ai senatori da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati alle liste in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.
      4. L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni lista, i candidati della lista medesima secondo l'ordine in cui essi si succedono.
      5. Ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), l'Ufficio centrale elettorale comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale, la cifra elettorale di ciascun candidato nei collegi uninominali e il totale dei voti validi nella circoscrizione. I voti espressi in favore di un candidato nel collegio uninominale che sono computati nella cifra elettorale della lista circoscrizionale cui la candidatura è collegata, non sono computati in sede nazionale in favore di alcuna lista, anche se contraddistinta con il medesimo contrassegno.
      6. I seggi attribuiti nella circoscrizione Trentino-Alto Adige sono computati, secondo le rispettive assegnazioni, nei numeri che ai sensi dell'articolo 83 determinano l'assegnazione del premio di maggioranza».

      22. Per le prime elezioni successive all'entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 anche ai partiti o ai gruppi politici costituitisi in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 31 dicembre 2013.

Art. 2.
(Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica).

      1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 533 del 1993», il comma 2 è sostituito dai seguenti:
      «2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella «A» allegata al presente testo unico corrispondenti al territorio delle regioni. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna regione è ripartita nei collegi plurinominali indicati nella tabella «B» allegata al presente testo unico. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto ai commi 3 e 4, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste sul territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma dell'articolo 16, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza a seguito del primo turno di votazione, qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al trentacinque per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi del medesimo articolo 16.
      2-bis. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole regioni è effettuata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono determinati, per ciascuna circoscrizione, il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali di cui alla Tabella «B», con le medesime modalità di cui al primo periodo.
      2-ter. Salvo quanto disposto dall'articolo 2, i seggi spettanti alla circoscrizione ai sensi del comma 1 sono attribuiti in collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a sei, fatti salvi gli eventuali aggiustamenti in base ad esigenze derivanti dal rispetto di criteri demografici e di continuità territoriale.
      2-quater. Fatto salvo quanto stabilito ai sensi del comma 3, i collegi plurinominali sono costituiti nell'ambito di ciascuna circoscrizione sulla base dei criteri e dei principi direttivi recati dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 276, avendo comunque come prioritario il criterio che ciascun collegio sia costituito rispettando l'ambito della provincia»;

      2. All'articolo 2 del decreto legislativo n. 533 del 1993 le parole «nelle circoscrizioni regionali» sono sostituite con le seguenti: «nei collegi plurinominali di ciascuna regione».
      3. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è inserito il seguente: «Art. 7-bis. 1. Presso la Corte di Cassazione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio elettorale centrale nazionale, composto da un Presidente di sezione e quattro consiglieri scelti dal Primo presidente.».
      4. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il primo periodo del secondo comma è sostituito dal seguente: «La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali deve essere sottoscritta da almeno 1000 e da non più di 1500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nei medesimi collegi, o in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi».

          a-bis) il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: «Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi

politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi.»

          b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
      «4. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati pari almeno alla metà del numero di seggi assegnati al collegio plurinominale e non superiore al numero di seggi assegnati al collegio plurinominale. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento, con arrotondamento all'unità superiore e, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali non possono esservi più di due candidati consecutivi del medesimo genere».

      5. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, lettera a), dopo le parole «I contrassegni di ciascuna lista» sono aggiunte le seguenti: «e i cognomi e i nomi dei relativi candidati»;

          b) al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole «recanti i contrassegni delle liste» sono aggiunte le seguenti: «e il cognome e il nome dei relativi candidati»;

          c) al comma 3, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole «e i nominativi dei relativi candidati»;

          d) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «2-bis. In caso di svolgimento del ballottaggio, nella scheda, unica a livello nazionale, sono riprodotti, in due distinti rettangoli, i contrassegni delle liste collegate e delle singole liste non collegate ammesse al ballottaggio.

      6. L'articolo 15 è sostituito dal seguente: «Art. 15. 1. L'ufficio centrale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

          1) determina la cifra elettorale regionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali dei collegi plurinominali della circoscrizione;

          2) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista, nonché il totale dei voti validi espressi nei singoli collegi plurinominali e nella circoscrizione regionale».

      7. La Rubrica del Titolo VI è sostituita dalla seguente: «Delle operazioni dell'ufficio elettorale nazionale».
      8. L'articolo 16 del testo unico del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:
      «1. L'Ufficio centrale elettorale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

          1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno, esclusi i voti espressi in favore di candidati nel collegio uninominale della Valle d'Aosta e nel Trentino Alto Adige;

          2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste che compongono la coalizione stessa che si siano presentate almeno in un quarto del totale dei collegi plurinominali, con arrotondamento all'unità inferiore, e che abbiano raggiunto sul piano nazionale la percentuale

di voti validi indicata al punto 3, lettera a), del presente articolo per le liste collegate, nonché la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista non collegata ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;

          3) individua quindi:

              a) le coalizioni di liste la cui cifra elettorale nazionale sia pari ad almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente nei collegi plurinominali di regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 30 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima;

              b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente nei collegi plurinominali di regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 30 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima, nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente nei collegi plurinominali di regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 30 per cento dei voti validi espressi nel complesso dei collegi plurinominali della regione;

          4) tra le coalizioni di liste di cui al numero 3) lettera a), e le liste di cui al numero 3), lettera b), procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, escluso il seggio corrispondente al collegio uninominale della Valle d'Aosta, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

          5) verifica poi se la cifra elettorale nazionale della coalizione di liste o della singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale individuata ai sensi del numero 2) corrisponda ad almeno il 35 per cento del totale dei voti validamente espressi;

          6) individua quindi, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in circoscrizioni comprese in una delle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima;

          7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo e la coalizione di liste o la singola lista che ha

ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi dei numeri 1) e 2) non abbia già conseguito una percentuale di seggi, sul totale di 308, pari almeno alla percentuale della relativa cifra elettorale nazionale sul totale dei voti validamente espressi aumentata di 18 punti percentuali, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza, ma in ogni caso non più di quanti siano sufficienti per arrivare al totale di 169 seggi. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta coalizione di liste o singola lista;

          8) l'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 308 e il totale dei seggi assegnati alla coalizione di liste o singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del numero 7), tra le altre coalizioni di liste e singole liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

          9) L'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4);

          10) Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1, numero 6), l'Ufficio procede quindi alla distribuzione dei seggi assegnati alle varie liste di cui al numero 3, lettera b) e al numero 6) prima nelle singole regioni e poi nei collegi plurinominali di ciascuna regione. A tale fine, l'Ufficio procede come segue:

              a) per ogni regione, somma le cifre elettorali circoscrizionali delle sole liste ammesse al riparto ottenendo così la cifra elettorale regionale di lista; divide quindi il totale delle cifre elettorali regionali di lista per il numero dei seggi spettanti alla regione, aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale regionale;

              b) per ogni regione, divide la cifra elettorale regionale di ogni lista per il quoziente elettorale regionale, ed assegna ad ogni lista il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnarsi a norma della successiva lettera e);

              c) determina quindi la cifra elettorale residuale di ogni lista, pari alla differenza tra la rispettiva cifra elettorale regionale ed il prodotto del quoziente elettorale regionale per il numero di seggi assegnati ai sensi delle lettere a), e b).

Sono da considerare cifra elettorale residuale anche le cifre elettorali regionali di liste che non abbiano conseguito seggi ai sensi delle lettere a) e b);

              d) verifica, per ciascuna lista, il numero di seggi assegnati a quoziente intero nelle singole regioni ai sensi delle lettere a) e b). Se tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni di cui al numero 4) per le liste singole e di cui al numero 7) per le liste collegate in coalizione, toglie i seggi in eccedenza; i seggi eccedenti sono sottratti alle liste a partire da quelle regioni che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l'ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, la sottrazione è a carico della lista che ha riportato un numero di voti validi inferiore in cifra assoluta. I seggi così recuperati sono assegnati come seggi residui, secondo le disposizioni di cui alla lettera e);

              e) dispone in un'unica graduatoria nazionale decrescente le cifre elettorali residuali di cui al comma 5, lettera c), e ripartisce tra le liste i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni regione, fino a raggiungere per ciascuna lista il numero di seggi assegnati ai sensi del numero 4) ovvero del numero 7). L'assegnazione dei seggi residui viene condotta a partire dalla lista ammessa al riparto dei seggi con la minor cifra elettorale nazionale. Qualora a seguito delle predette operazioni non vengano ripartiti tutti i seggi spettanti a ciascuna lista, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi assegnati ad ogni regione, a partire dalla regione in cui la lista abbiano ottenuto il minor numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria crescente del numero dei voti validi riportati dalla stessa lista nelle altre regioni;

              f) determina il numero dei seggi spettanti complessivamente ad ognuna delle liste in ciascuna regione, sommando per ciascuna i seggi già assegnati ai sensi della lettera b) e i seggi residui spettanti ai sensi della lettera e). Qualora la regione sia costituita da un'unica circoscrizione, per ciascuna lista il numero di seggi così determinato corrisponde a quello infine assegnato nella circoscrizione medesima.

              g) qualora la regione sia costituita da più di un collegio circoscrizionale, distribuisce i seggi assegnati alle liste ai sensi della lettera f) tra i collegi circoscrizionali della regione. A tal fine, per ciascuna lista divide la cifra elettorale regionale per il numero di seggi spettanti, ottenendo così il quoziente elettorale regionale di lista. Per ogni collegio plurinominale divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale della lista per il quoziente elettorale regionale di lista, ed assegna alla lista medesima il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi residui sono attribuiti alla lista in quelle circoscrizioni della regione cui corrispondono nell'ordine le rispettive cifre residuali più alte, date dalla differenza tra la cifra elettorale circoscrizionale ed il prodotto del quoziente elettorale regionale di lista per il numero di seggi già assegnati alla lista medesima a quoziente intero.

          11) Qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo e la coalizione di liste o la singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale abbia già conseguito ai sensi del numero 4) una quota di seggi superiore a 169 si procede direttamente all'attribuzione dei seggi ai sensi dei numeri 7) e 8);

      2. Qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 1 abbia conseguito più di 169 seggi in seguito all'attribuzione del premio di maggioranza, ad essa viene sottratto il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tale caso l'Ufficio assegna 169 seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista e ripartisce proporzionalmente i restanti 139 seggi tra le altre coalizioni di liste e liste di cui al comma

1, numero 3). A tal fine procede ai sensi del comma 1, numeri 7), 8), 9) e 10).
      3. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 5) abbia dato esito negativo, si procede ad un turno di ballottaggio fra le liste o le coalizioni di liste che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali nazionali, calcolate ai sensi del comma 1, numeri 1) e 2). I seggi vengono assegnati secondo le seguenti modalità:

          1) alla lista o coalizione di liste che abbia ottenuto il maggior numero di voti al ballottaggio viene assegnata una quota di seggi pari a 163 seggi. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta coalizione di liste o singola lista. Divide quindi la cifra elettorale nazionale della coalizione o della singola lista per il nuovo totale dei seggi assegnati, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza;

          2) l'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti 145 seggi, tra le altre coalizioni di liste e singole liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

          3) l'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto con le modalità di cui al comma 1, numero 9); a tal fine si considerano i seggi di cui al comma 3, numero 1) e numero 2);

          4) ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1, numero 6), l'Ufficio procede infine ai sensi del comma 1, numero 10). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio e il quoziente elettorale nazionale di minoranza per le altre coalizioni di liste o singole liste.»

      4. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici elettorali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati, per ciascuna circoscrizione della relativa regione, a ciascuna lista.
      5. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è rimesso alla Segreteria generale del Senato la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».

      9. L'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:
      «1. Il presidente dell'ufficio elettorale nazionale proclama eletti, per ciascun collegio plurinominale della regione e nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione.
      2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati nel collegio plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti, l'ufficio elettorale nazionale assegna i seggi nella medesima circoscrizione regionale alla lista, facente parte della stessa coalizione, che abbia la cifra residuale più alta tra quelle di cui al comma 1, numero 8), lettera g), ultimo periodo, non già utilizzata per l'attribuzione di seggi. Qualora due o più liste abbiano una uguale cifra residuale, si procede mediante sorteggio».

      10. L'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 533 del 1993 è abrogato.


      11. All'articolo 19, comma 2, le parole «nell'ambito della stessa circoscrizione ai sensi dell'articolo 17, comma 8» sono sostituite con le seguenti: «nell'ambito dello stesso collegio plurinominale o della stessa regione con le modalità di cui all'articolo 17».
Art. 3.
(Disposizioni in materia di elezioni primarie).

      1. Le elezioni primarie rappresentano lo strumento obbligatorio per la selezione dei candidati di ciascun partito politico o coalizione di partiti nelle consultazioni elettorali nel caso di selezione dei candidati alle assemblee rappresentative di livello nazionale per le quali è prevista l'elezione nell'ambito di collegi uninominali con formula maggioritaria, nonché delle medesime candidature nel caso in cui sia previsto un sistema elettorale di natura diversa che non contempli il voto di preferenza.
      2. Non sono ammesse alle predette competizioni elettorali liste politiche presentate da partiti che non si siano avvalsi delle elezioni primarie come strumento di selezione delle candidature.
      3. Le elezioni primarie sono indette dall'ufficio elettorale competente che ne stabilisce la data e le sedi in cui devono tenersi, sentiti il prefetto e i sindaci dei comuni interessati, non oltre il centocinquantesimo giorno antecedente la data prevista per lo svolgimento della competizione elettorale.
      4. Le elezioni primarie devono aver luogo non oltre il novantesimo giorno antecedente la data prevista per il rinnovo degli organi interessati.
      5. L'ufficio elettorale competente provvede a dare comunicazione ai cittadini della data e delle modalità di svolgimento delle elezioni primarie mediante affissioni pubbliche. Le medesime comunicazioni sono altresì pubblicate nel sito internet istituzionale del Ministero dell'interno e nel sito ufficiale dei partiti politici o della coalizione di partiti che partecipano alle elezioni primarie.
      6. In caso di elezioni anticipate, il decreto di convocazione dei comizi elettorali stabilisce la data delle elezioni anteponendo un periodo di almeno quarantacinque giorni a quello previsto dalle disposizioni vigenti per gli adempimenti relativi alla presentazione delle liste e allo svolgimento della campagna elettorale, al fine di consentire l'espletamento delle elezioni primarie che devono tenersi entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni.
      7. Al fine di disciplinare lo svolgimento delle elezioni primarie, gli organi deliberativi del partito politico approvano a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto un regolamento che deve essere depositato unitamente al simbolo del partito politico o della coalizione di partiti almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per le elezioni primarie. In caso di coalizione di partiti, il medesimo regolamento deve essere ratificato nella stessa formulazione dagli organi deliberativi dei singoli partiti politici aderenti alla coalizione.
      8. Il regolamento stabilisce le condizioni per la presentazione delle candidature e assicura pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle candidature e può prevedere che la prerogativa di sottoscrivere le candidature sia riservata ai soli iscritti o agli elettori del collegio ovvero sia attribuita, in via comunque non esclusiva, a un numero qualificato di componenti degli organismi dirigenti.
      9. La presentazione delle candidature alle elezioni primarie deve aver luogo non oltre il trentesimo giorno antecedente lo svolgimento delle stesse elezioni primarie e almeno centoventi giorni prima della data fissata per la tornata elettorale.
      10. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente legge o dal regolamento di cui al comma 3 si applicano alle elezioni primarie le disposizioni vigenti in materia di elezioni e di reati elettorali, in quanto compatibili.
      11. Al fine di consentire lo svolgimento delle elezioni primarie, gli organi direttivi centrali di ciascun partito politico, anche in

caso di coalizione di partiti, almeno quaranta giorni prima della data fissata per il loro svolgimento, provvedono alla nomina della commissione elettorale centrale, in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze.
      12. La commissione elettorale centrale accerta la regolarità delle candidature ed esclude quelle che non presentano i requisiti necessari, nomina gli scrutatori, sovrintende alla regolarità delle elezioni, procede alla proclamazione dei vincitori, decide insindacabilmente sui reclami relativi alla mancata iscrizione nelle liste elettorali, su quelli concernenti l'esclusione delle candidature, nonché su quelli relativi alla regolarità delle operazioni elettorali e alla proclamazione dei vincitori, ferma restando in ogni caso la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria in ordine a fattispecie che integrano ipotesi di reato.
      13. Le direzioni delle articolazioni territoriali dei partiti politici o delle coalizioni di partiti provvedono con i medesimi criteri di cui al comma 11 alla nomina delle commissioni elettorali relative agli ambiti territoriali di loro competenza, entro il trentacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni primarie.
      14. L'elettorato attivo per le elezioni primarie è riconosciuto agli iscritti al partito politico residenti nell'ambito territoriale interessato dal procedimento elettorale e ai sostenitori non iscritti a nessun partito politico.
      15. Gli elenchi degli iscritti sono depositati ogni anno, a cura del responsabile territoriale del partito politico o della coalizione di partiti, presso la cancelleria del tribunale competente per territorio. Le liste dei sostenitori sono compilate a cura della commissione elettorale territoriale competente, e sono depositate dal presidente della stessa entro il quindicesimo giorno antecedente la data delle elezioni primarie presso la medesima cancelleria nella quale sono stati depositati gli elenchi degli iscritti.
      16. È vietato far parte di liste di sostenitori di due o più partiti politici o coalizioni di partiti.
      17. Entro due giorni dal ricevimento delle liste, al fine di garantire il rispetto del divieto di cui al comma 3 del presente articolo, la cancelleria del tribunale provvede d'ufficio alla verifica delle stesse, nonché degli elenchi degli iscritti al partito politico, e procede all'eliminazione dei nominativi di coloro che risultano iscritti o sostenitori in più partiti politici o coalizioni di partiti, dandone comunicazione alla commissione elettorale territoriale competente di cui all'articolo 5, comma 3.
      18. Gli elenchi degli iscritti ai partiti politici o alla coalizione di partiti sono tutelati ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e sono accessibili ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
      19. Le elezioni primarie hanno luogo in un unico giorno.
      20. Il voto è libero e segreto.
      21. I regolamenti di cui al comma 3 determinano i criteri per la durata dell'apertura delle urne e per garantire la segretezza del voto.
      22. Ciascun elettore ha il diritto di votare per un solo candidato per ogni consultazione elettorale.
      23. Chiuse le operazioni di voto, si procede allo spoglio immediato delle schede, allo scrutinio dei voti espressi e alla verbalizzazione dei risultati.
      24. I regolamenti di cui all'comma 3 determinano, in caso di parità di voti, i criteri di prevalenza.
      25. Le presenti disposizioni si applicano a partire dalla prima tornata elettorale successiva a quella dell'entrata in vigore della presente legge.».
Art. 4.
(Modifiche all'articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18).

      1. All'articolo 4, comma primo, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, le parole «25 anno di età» sono sostituite dalle parole «18 anno di età».

LA RUSSA