Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
Atto a cui si riferisce:
C.4/14619 per il tesseramento di un calciatore italiano dilettante maggiorenne da parte della Federazione italiana giuoco calcio (Figc), i soli documenti richiesti sono, oltre al certificato medico...
Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-14619presentato daBENI Paolotesto diLunedì 24 ottobre 2016, seduta n. 697
BENI, CARNEVALI, CHAOUKI, FOSSATI, GIUSEPPE GUERINI, PATRIARCA e GIUDITTA PINI. —
Al Presidente del Consiglio dei ministri
. — Per sapere – premesso che:
per il tesseramento di un calciatore italiano dilettante maggiorenne da parte della Federazione italiana giuoco calcio (Figc), i soli documenti richiesti sono, oltre al certificato medico di idoneità, i dati anagrafici, il codice fiscale e il certificato anagrafico di cittadinanza e residenza;
se il calciatore maggiorenne è straniero, i documenti richiesti variano a seconda se sia comunitario o extracomunitario;
in particolare, se si tratta di un extracomunitario, viene richiesta copia del permesso di soggiorno con validità fino al 31 gennaio dell'anno in cui si conclude la stagione sportiva per cui si effettua il tesseramento o copia dell'avvenuta richiesta di rinnovo dello stesso;
stando alle disposizioni previste per il tesseramento, ne verrebbero di fatto esclusi gli atleti e le atlete stranieri in attesa del primo rilascio del permesso di soggiorno, i titolari di permesso di soggiorno con scadenza anteriore al 31 gennaio che non ne hanno ancora richiesto il rinnovo, in quanto la legge permette di farlo a partire da 60 giorni prima della scadenza, i titolari di permesso di soggiorno temporaneo in quanto richiedenti di protezione internazionale in attesa di esito della domanda;
in caso di minori stranieri, alla documentazione richiesta per il tesseramento devono essere allegati, oltre al permesso di soggiorno di entrambi i genitori, anche i documenti che attestano il lavoro degli stessi, richiesta a giudizio degli interroganti arbitraria in quanto esclude i figli di stranieri che, pur non lavorando, possono essere in possesso di un regolare permesso di soggiorno, come ad esempio i richiedenti di protezione internazionale in attesa di esito della domanda;
la legge 20 gennaio 2016, n. 12, all'articolo 1, comma 1, dispone che «i minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani e che risultano regolarmente residenti nel territorio italiano almeno dal compimento del decimo anno di età possono essere tesserati presso società sportive appartenenti alle federazioni nazionali o alle discipline associate o presso associazioni ed enti di promozione sportiva con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani»;
da sempre la pratica sportiva rappresenta un efficace strumento di integrazione e di promozione dei principi di solidarietà e rispetto reciproco, oltre che una condizione necessaria al sano sviluppo psicofisico dei giovani, e per tale ragione l'accesso allo sport deve essere garantito e reso possibile a tutti –:
se non ritenga opportuno assumere iniziative, anche normative, affinché vengano rimosse le restrizioni riscontrate negli adempimenti burocratici per il tesseramento di calciatori e calciatrici stranieri che di fatto generano vere e proprie discriminazioni, in aperta contraddizione con i principi sottesi alla citata legge n. 12 del 2016. (4-14619)