• C. 4009 EPUB Proposta di legge presentata il 2 agosto 2016

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Atto a cui si riferisce:
C.4009 Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di depenalizzazione della coltivazione e della produzione della cannabis per uso personale
approvato con il nuovo titolo
"Disposizioni concernenti la coltivazione e la somministrazione della cannabis a uso medico"


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4009


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
CIVATI, ARTINI, BALDASSARRE, BECHIS, BRIGNONE, ANDREA MAESTRI, MATARRELLI, PASTORINO, SEGONI, TURCO
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di depenalizzazione della coltivazione e della produzione della cannabis per uso personale
Presentata il 2 agosto 2016


      

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Onorevoli Colleghi! — Siamo convinti sostenitori della legalizzazione della cannabis. Lo indicano con chiarezza la presentazione di una nostra proposta in materia (atto Camera n. 2015) e la nostra attiva partecipazione all'intergruppo parlamentare per la legalizzazione della cannabis, con la conseguente sottoscrizione della proposta di legalizzazione presentata dallo stesso.
      Ora, le dichiarazioni di molti esponenti della maggioranza e le difficoltà che sembrano riscontrarsi nella legalizzazione consigliano di individuare anche una soluzione «minima» (suggerita anche da «Dolce vita» in un articolo pubblicato sulla rivista on line il 12 maggio scorso), volta quantomeno a depenalizzare la coltivazione e la produzione della cannabis per uso personale.
      Infatti, se l'uso personale è già escluso dalla sanzionabilità penale, in considerazione della bassa tossicità e di una possibilità d'insorgenza di dipendenza inferiore anche all'uso di sostanze legalmente vendute come alcool e tabacco, sembra perfino incoerente sanzionare penalmente la produzione domestica, per uso esclusivamente personale, della stessa. In effetti, secondo un filone giurisprudenziale, culminato nella sentenza della Corte di cassazione (sez. VI, 10 maggio 2007, n. 17983), anche la coltivazione sarebbe stata da ricondurre, in via interpretativa, nell'area dell'irrilevanza penale, attraverso la sua inclusione nell'espressione – di cui all'articolo 75, sugli illeciti amministrativi – «comunque detiene». Tale indirizzo non è stato poi avvalorato dalla stessa Cassazione, a sezioni unite, che, con le sentenze 10 luglio 2008, nn. 28605 e 28606, ha ritenuto che la coltivazione – compresa nelle norme penali di cui all'articolo 73 – non potesse essere derubricata, attraverso la suddetta interpretazione, ad illecito amministrativo. Ciò tuttavia, secondo quanto affermato da questa giurisprudenza, avviene soltanto per una scelta discrezionale (e ispirata a un intento fortemente repressivo) del legislatore, come evidenziato anche dalla Corte costituzionale nella recente sentenza n. 109 del 2016.
      È proprio questa impostazione del legislatore che riteniamo debba essere superata.
      In effetti, è tutta la normativa sulle droghe leggere, a nostro avviso, a dover essere rivista, dati i suoi esiti fallimentari, e ciò è particolarmente vero per quanto riguarda gli strumenti sanzionatori della coltivazione e della produzione. Per queste, infatti, sono previste, ancora oggi, sanzioni penali (e non amministrative come per il consumo), con la conseguenza che, da un lato, si alimenta il traffico illecito, consentendo pertanto alla criminalità organizzata di lucrare enormi profitti derivanti dalla vendita illegale, e dall'altro si costringe la giustizia penale a occuparsi di questioni di davvero minimo rilievo, legate al consumo personale, già depenalizzato in quanto tale, che davvero non ha alcun senso che giunga in quelle aule di giustizia, dove altre sono le questioni di cui è necessario occuparsi. Senza considerare, poi, la possibilità che siano costrette in carcere – con la situazione carceraria presente in Italia – persone per avere coltivato due piantine per uso personale della cannabis, senza comprarla alimentando il traffico illecito.
      Per tali ragioni, la presente proposta di legge compie un'operazione semplice: esclude espressamente – con l'introduzione di una modifica all'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 – la rilevanza penale della coltivazione e in generale della produzione della cannabis, per uso personale, e sanziona queste condotte in via amministrativa attraverso un'integrazione dell'articolo 75 del medesimo testo unico (in piena conformità con quanto previsto dalla decisione quadro 25 ottobre 2004/757/GAI, decisione quadro del Consiglio riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti).
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Esclusione di ogni rilevanza penale per la coltivazione, produzione, fabbricazione, estrazione o raffinazione della cannabis per uso personale).

      1. All'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «, salvo quanto previsto dal comma 4-bis»;

          b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

          «4-bis. In ogni caso, nessuna delle sanzioni previste ai commi precedenti si applica qualora la condotta consista nella coltivazione, produzione, fabbricazione, estrazione o raffinazione della cannabis per uso personale».

Art. 2.
(Sanzioni amministrative per la coltivazione, produzione, fabbricazione, estrazione o raffinazione della cannabis per uso personale).

      1. All'articolo 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1.1. Alle medesime sanzioni amministrative di cui al comma 1 è sottoposto, per un periodo da uno a tre mesi, chiunque coltivi, produca, fabbrichi, estragga o raffini la cannabis per uso personale».