• Testo DDL 2565

link alla fonte  |  scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
S.2565 Modifica all'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente le sedi dell'ente "Parco nazionale Gran Paradiso"


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2565
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa del senatore CONSIGLIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2016

Modifica all'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n.289, concernente le sedi dell'ente «Parco nazionale Gran Paradiso»

Onorevoli Senatori. -- Con il regio decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1584, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, fu disposta la costituzione di un «Parco nazionale» presso il gruppo del «Gran Paradiso» nelle Alpi Graie.

La norma era stata emanata allo scopo di conservare la fauna e la flora e di preservarne le speciali formazioni geologiche, nonché la bellezza del paesaggio dei terreni compresi nell'allora riserva di caccia del Gran Paradiso e in tal senso i terreni furono dichiarati «Parco nazionale».

Per la fissazione delle norme atte alle migliori conservazione e gestione del Parco, il regio decreto-legge n. 1584 del 1922 aveva disposto la costituzione di una Commissione denominata «Commissione reale del Parco nazionale del Gran Paradiso», con sede in Torino.

Successivamente, con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, ratificato ai sensi della legge 17 aprile 1956, n. 561, è stato istituito l'ente «Parco nazionale Gran Paradiso», avente sede in Torino e un ufficio distaccato ad Aosta. L'ente ha assunto la gestione del Parco nazionale Gran Paradiso, costituito con il predetto regio decreto-legge n. 1584 del 1922.

Attualmente, le norme concernenti la disciplina sulle aree protette, stabilite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 «legge quadro sulle aree protette», dispongono che all'istituzione di enti parco si provvede sulla base di un apposito provvedimento legislativo e che la sede legale e amministrativa degli enti parco deve essere ubicata nel territorio del Parco interessato.

L'articolo 35 della legge n. 394 del 1991, sulle norme transitorie, prevede al comma 1 che «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, si provvede all'adeguamento ai princìpi della presente legge (....) della disciplina del Parco nazionale d'Abruzzo, del Parco nazionale del Gran Paradiso, previa intesa con la regione a statuto speciale Val d'Aosta e la regione Piemonte, tenuto conto delle attuali esigenze con particolare riguardo alla funzionalità delle sedi ed alla sorveglianza».

Sia per questioni di funzionalità e di coerenza e sia per motivi di carattere economico-gestionale appare necessario ubicare le sedi dell'ente parco del Gran Paradiso all'interno del perimetro del Parco stesso, ed in particolare una in un comune situato nel versante piemontese e una in un comune situato nel versante valdostano, eliminando la sede attuale di Torino e quella distaccata di Aosta. Tale obiettivo si potrebbe perseguire con l'adozione del previsto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ma per conformità gerarchica alle norme che disciplinano l'istituzione degli enti parco si ritiene appropriato prevederlo con una norma di rango legislativo.

La questione della localizzazione delle sedi del Parco è da tempo oggetto di confronto tra l'ente «Parco nazionale Gran Paradiso», le comunità locali e le regioni Valle d'Aosta e Piemonte, al fine di individuare una soluzione che consenta di avvicinare l'amministrazione dell'ente al territorio e alle comunità che risiedono all'interno del Parco.

Il testo proposto è quello approvato dalla Camera dei deputati nella scorsa legislatura, che non ha potuto concludere l'iter parlamentare per la conclusione della legislatura medesima, e intende raccogliere i risultati del confronto avvenuto all'interno della comunità del Parco e gli accordi raggiunti su una proposta di modifica legislativa che, garantendo le sedi nel territorio dell'area protetta e nel rispetto del principio di rappresentanza di entrambe le regioni interessate, lasci aperta la possibilità di definirne, con successivi atti amministrativi, le funzioni e la puntuale ubicazione.

Si auspica un esame celere del disegno di legge che, nella scorsa legislatura, ha riscontrato il consenso di tutti i gruppi parlamentari, con lo scopo di raggiungere un positivo contributo da parte del Parlamento per una più efficiente gestione del Parco del Gran Paradiso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica all'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di sedi del Parco nazionale Gran Paradiso)

1. Al comma 25 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «In deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Parco nazionale Gran Paradiso ha sede legale in Torino, e una sede amministrativa ad Aosta, come già previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561» sono sostituite dalle seguenti: «Il Parco nazionale Gran Paradiso ha una sede in un comune situato nel versante piemontese e una sede in un comune situato nel versante valdostano del medesimo Parco».

Art. 2.

(Disposizioni finanziarie)

1. Al personale dell'ente «Parco nazionale Gran Paradiso» trasferito dalle attuali sedi di servizio presso le sedi individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, non è dovuto alcun emolumento aggiuntivo rispetto al trattamento in essere.

2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.