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Atto a cui si riferisce:
S.1/00661 premesso che: le politiche in tema di immigrazione e asilo hanno rilevanti implicazioni sul contesto sociale e sul governo del territorio e sono strettamente connesse all'interesse dello...



Atto Senato

Mozione 1-00661 presentata da PAOLO ARRIGONI
martedì 25 ottobre 2016, seduta n.707

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI - Il Senato,

premesso che:

le politiche in tema di immigrazione e asilo hanno rilevanti implicazioni sul contesto sociale e sul governo del territorio e sono strettamente connesse all'interesse dello Stato al controllo e alla gestione dei flussi migratori, la cui tutela è associata alla protezione di altri beni pubblici di rilievo costituzionale;

dunque, la disciplina in materia di ingresso e permanenza dello straniero nello Stato, a qualsiasi titolo, necessita non solo di una disciplina rigorosa, ma anche di un costante controllo sul rispetto della normativa e di un'attenta ponderazione anche per gli effetti a lungo termine delle politiche adottate;

considerato che:

secondo gli ultimi dati del Ministero dell'interno, dei 145.128 immigrati che hanno fatto ingresso illegalmente via mare nel territorio italiano, dal 1° gennaio al 14 ottobre 2016, solo il 56 per cento ha presentato una richiesta di protezione internazionale e di queste richieste è stato rigettato ben il 58 per cento;

sempre secondo i dati forniti dal Ministero, risulta che il riconoscimento dello status di rifugiato, ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra, rispetto alle domande avanzate è passato dal 13 per cento nel 2013 al 5 per cento nel 2016 e, in generale, il numero delle domande accolte, ossia alle quali è stata riconosciuta una delle tre forme di protezione (status di rifugiato, protezione sussidiaria e umanitaria) è drasticamente diminuito, passando dal 60,9 per cento nel 2013 al 38 per cento registrato nel 2016;

nonostante la diminuzione del numero delle domande accolte, invece, gli immigrati richiedenti protezione internazionale presenti nel sistema di accoglienza sono passati da 22.118 nel 2013 a 165.177 solo al 14 ottobre 2016;

con riguardo alla loro distribuzione, il numero maggiore degli immigrati presenti nel sistema accoglienza sono allocati nelle strutture "temporanee", dove al 14 ottobre 2016 sono registrate ben 127.721 presenze rispetto alle 656 degli hot spot, alle 13.829 dei centri di prima accoglienza ed infine alle 22.971 del circuito SPRAR;

il costo per l'accoglienza è passato da 1.356 milioni di euro del 2013 (di cui solo 101 quale contributo dall'Unione europea) a 4.227 milioni di euro nel 2016 (di cui 112 dalla UE);

valutato che:

allo straniero in possesso del permesso di soggiorno provvisorio per richiesta di asilo può essere riconosciuta, come una forma della convivenza anagrafica prevista dall'articolo 6, comma 2, del regolamento anagrafico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, anche la permanenza in un centro di accoglienza, purché sia accertata entro 45 giorni come dimora abituale;

stando a quanto si afferma nella nota del 17 agosto 2016 del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, l'iscrizione all'anagrafe ottenuta con la concessione del permesso di soggiorno sarebbe titolo sufficiente per reclamare anche il rilascio della carta d'identità;

all'iscrizione anagrafica dello straniero richiedente asilo consegue però anche l'accesso ai servizi sociali erogati dai Comuni, in aggiunta, dunque, a quelli già forniti nell'ambito del servizio di accoglienza;

diverse disposizioni rallentano la cancellazione o il rigetto del rinnovo della dichiarazione di dimora abituale, con incombenze onerose per i Comuni quali costi e impegno di personale, posto che l'accertamento di irreperibilità implica almeno un anno di tentativi falliti di trovare lo straniero al suo indirizzo presunto, mentre, in caso di scadenza del permesso di soggiorno, il lasso di tempo per pervenire alla cancellazione è di almeno 7 mesi dal suo spirare;

l'attivazione delle procedure implica per i Comuni un impegno economico e di personale e in questo lungo arco di tempo, lo straniero può lasciare il territorio nazionale o entrare in una condizione di clandestinità, senza per questo perdere i benefici e i servizi in suo favore che vengono dalla sua iscrizione ad un'anagrafe di un Comune del nostro Paese;

a seguito dell'incremento delle domande per l'iscrizione anagrafica e alla luce anche del numero degli immigrati presenti nel sistema di accoglienza, le casse dei Comuni, già in difficoltà, sono destinate, in breve, al tracollo, soprattutto quelle dei piccoli Comuni dove sono stati alloggiati dalle Prefetture il maggior numero di immigrati nell'ambito dell'accoglienza temporanea;

viste le legittime istanze e proteste di numerosi sindaci, sui quali di fatto viene scaricato, in ultima analisi, il costo dell'accoglienza, con conseguente danno e riduzione dei servizi erogati alla cittadinanza,

impegna il Governo:

1) ad intervenire sulla normativa vigente, al fine di evitare il rilascio della carta d'identità ai richiedenti asilo, in attesa dell'esito positivo della procedura per l'esame della richiesta di protezione internazionale;

2) a disporre in capo al gestore del centro di accoglienza l'obbligo di comunicare immediatamente al Comune l'irreperibilità o la cessata permanenza presso la struttura dei soggetti ivi allocati, con particolare riguardo a quelli che hanno già ottenuto l'iscrizione all'anagrafe comunale;

3) a prevedere una procedura accelerata che consenta ai Comuni la cancellazione immediata dall'anagrafe comunale dell'immigrato qualora lo stesso sia irreperibile o abbia cessato la permanenza presso il centro di accoglienza ove è ospitato;

4) a provvedere affinché gli immigrati accolti nei centri di accoglienza non debbano gravare sul bilancio del Comune ove il centro di accoglienza ha sede, in particolare con riguardo ai servizi di welfare offerti dai Comuni;

5) a stabilire che gli immigrati accolti nei centri di accoglienza e iscritti all'anagrafe comunale non debbano essere sommati al numero della popolazione storica del Comune, al fine di evitare un incremento dell'onere che il Comune deve pagare per i servizi offerti in modo associato in ragione della popolazione residente;

6) in attesa delle opportune modifiche legislative al decreto legislativo n. 142 del 2015, ad intervenire in tempi rapidi, nel caso ricorrendo anche allo strumento della circolare ministeriale, onde consentire ai sindaci di decidere in modo legittimo ed autonomamente se rilasciare la carta di identità ai richiedenti protezione internazionale ospitati presso i centri di accoglienza, a seguito di istanza avanzata personalmente dagli stessi, ovvero dal gestore del centro di accoglienza, in linea anche con le competenze riconosciute in materia di tutela dell'ordine pubblico e sicurezza del territorio che amministrano.

(1-00661)