• C. 1945 EPUB Proposta di legge presentata il 10 gennaio 2014

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Atto a cui si riferisce:
C.1945 Istituzione del Sistema nazionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente e ordinamento delle funzioni dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ad esso relative
approvato con il nuovo titolo
"Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale"


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1945


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
DE ROSA, SEGONI, BUSTO, MANNINO, ZOLEZZI, TERZONI, DAGA
Istituzione del Sistema nazionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente e ordinamento delle funzioni dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ad esso relative
Presentata il 10 gennaio 2014


      

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Onorevoli Colleghi! Sebbene la tutela dell'ambiente appaia ormai da più parti come condizione irrinunciabile al perseguimento di una politica di sviluppo sostenibile, negli anni troppe inefficienze nel sistema dei controlli hanno permesso il proliferare di situazioni di forte inquinamento ambientale, tanto da spingere il Governo a presentare, nella sola legislatura corrente, due decreti-legge (decreto-legge n. 61 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2013 e decreto-legge n. 136 del 2013) volti a intervenire sui numerosi e sempre più preoccupanti casi emergenziali distribuiti in tutto il territorio nazionale. Un Paese che voglia guardare con fiducia al futuro non può esimersi dall'attuazione di una corretta ed efficace politica ambientale, la quale non può prescindere da un sistema di soggetti istituzionali, il sistema delle agenzie, autorevole dal punto di vista scientifico, autonomo rispetto alle diverse istanze burocratiche e indipendente rispetto a interessi industriali e politici. La presente proposta di legge esprime, pertanto, la necessità di un complessivo riordino del sistema delle agenzie, nell'ottica di un sostanziale accrescimento del livello di efficienza del sistema. Attraverso la presente proposta di legge il sistema viene chiamato a:

          a) raccogliere dati significativi provenienti da mirati piani di monitoraggio e

ricerca, da utilizzare per la redazione dei piani di controllo dello stato dell'ambiente;

          b) effettuare una comunicazione efficace e puntuale ai cittadini, in modo da soddisfare le loro esigenze di conoscenza sulla vivibilità e salubrità degli ambienti di vita;

          c) eseguire controlli adeguati ed efficaci sia per la valutazione delle ricadute ambientali sia per l'attuazione degli interventi correttivi da parte dei soggetti controllati;

          d) eliminare o minimizzare inutili e frequenti sovrapposizioni.

      All'inizio della passata legislatura, con il decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, è stato istituito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al quale sono state assegnate le funzioni e le risorse dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) e dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM).
      L'accorpamento in un unico organismo dei tre principali enti che si occupavano di ambiente non ha però risolto alcune importanti problematiche che sono emerse in questi venti anni di attività. Da tempo, infatti, il sistema delle agenzie, comprese quelle regionali, sta evidenziando la necessità di una riforma organica del settore con l'obiettivo di raggiungere una maggiore efficienza e di creare una struttura più funzionale e con un efficace sistema di condivisione delle informazioni ambientali.
      Accanto alla necessità di rendere le attività delle agenzie sempre più omogenee ed efficaci, sono emerse esigenze di riforma istituzionale, dovute all'aumento della domanda di controllo e di prestazioni tecniche rivolta alle agenzie e alla conseguente opportunità di definire un nuovo sistema di finanziamento. Una legge di riforma organica del sistema delle agenzie deve quindi intervenire su alcune questioni di grande rilievo.
      La presente proposta di legge, all'articolo 1, sancisce formalmente l'istituzione del Sistema nazionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente, composto dall'ISPRA, quale polo nazionale, e dalle agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente, di seguito «agenzie», quali centri regionali e territoriali. L'obiettivo è quello di dotare il Paese di una vera e propria rete nazionale di soggetti tecnici che assicurino omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico dell'ambiente, a supporto delle politiche di protezione ambientale e di sostenibilità.
      L'articolo 2 contiene una serie di definizioni funzionali alla migliore comprensione del testo. In particolare viene puntualizzata la definizione di Sistema nazionale, inteso come l'insieme dell'ISPRA e delle agenzie, quale rete che attua i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), disciplinati dall'articolo 7.
      Le funzioni del Sistema sono previste dall'articolo 3, che contiene un dettagliato elenco dei compiti ad esso attribuiti.
      L'articolo 4 disciplina l'ISPRA, attribuendogli la personalità giuridica di diritto pubblico, disciplinandone i profili di autonomia e sottoponendola alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito «Ministero» (comma 1). Il comma 2 prevede che l'ISPRA adegui la propria struttura organizzativa e tecnica al perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla legge e, a tale fine, prevede l'adozione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito «Ministro», dei nuovi regolamenti di funzionamento e di organizzazione dell'ISPRA.
      L'articolo 5, come anticipato, disciplina le funzioni di indirizzo e di coordinamento affidate all'ISPRA al fine di rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema. Tali funzioni sono svolte con il contributo e la partecipazione di tutte le componenti del Sistema.
      L'articolo 6, comma 1, attribuisce, anche alle agenzie la personalità giuridica di

diritto pubblico e l'autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile.
      L'articolo 7 disciplina la determinazione dei LEPTA, che costituiscono il livello minimo omogeneo in tutto il territorio nazionale delle attività di cui all'articolo 3 che il Sistema è tenuto a garantire, anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva previsti dai livelli essenziali di tutela sanitaria. Al comma 4 si prevede l'aggiornamento annuale dei LEPTA al fine di elevare costantemente il livello delle prestazioni verso i massimi standard internazionali.
      L'articolo 8 norma la procedura di programmazione delle attività di predisposizione, da parte dell'ISPRA (previo parere vincolante del Consiglio del Sistema di cui all'articolo 11), del programma triennale delle attività del Sistema individuando le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA nell'intero territorio nazionale. Inoltre regolamenta l'attività di approvazione del programma triennale, con decreto del Ministro, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito «Conferenza Stato-regioni», che costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attività delle singole agenzie.
      L'articolo 9 affida all'ISPRA, avvalendosi di poli territoriali costituiti da punti focali regionali (PFR), il compito di provvedere alla realizzazione e alla gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) gestiti dalle agenzie territorialmente competenti. SINA, SIRA e PFR costituiscono la rete informativa SINANET. Il comma 3 prevede l'obbligo di trasmissione a SINANET di tutti i dati ambientali raccolti da amministrazioni dello Stato, altri enti pubblici e società concessionarie, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Il comma 4 prevede il libero accesso da parte dei cittadini a tutti i dati raccolti dal Sistema in ottemperanza alle previsioni della Convenzione di Aarhus, ratificata ai sensi della legge n. 108 del 2001.
      L'articolo 10 prevede l'istituzione di una rete nazionale di laboratori accreditati, tenuti ad applicare i metodi ufficiali di analisi approvati dal Sistema al fine di armonizzare i sistemi di conoscenza, monitoraggio e controllo delle matrici ambientali. Tra le funzioni di indirizzo e coordinamento affidate all'ISPRA sono indicati anche la promozione e il coordinamento della rete nazionale dei laboratori accreditati. Al comma 3 viene data priorità all'utilizzo dei laboratori interni o appartenenti ad enti pubblici. Il comma 4 prevede la deroga all'obbligo di utilizzo di CONSIP Spa per gli acquisti centralizzati qualora si certifichi con documentazione inoppugnabile una possibilità di risparmio a parità di qualità dei prodotti.
      L'articolo 11 istituisce il Consiglio del Sistema (presieduto dal Presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie e dal direttore generale dell'ISPRA), con funzioni: consultive (parere obbligatorio su tutti gli atti di indirizzo o coordinamento per il governo del Sistema, compreso il programma triennale); di segnalazione, al Ministero e alla Conferenza Stato-regioni, dell'opportunità di interventi, anche legislativi, per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla legge. Il comma 4 prevede che il Consiglio si doti di un regolamento per il proprio funzionamento e che questo non preveda alcun compenso aggiuntivo, neanche a titolo di rimborso spese, diaria o indennità per i componenti dell'organo.
      L'articolo 12 disciplina la nomina del Presidente dell'ISPRA che avviene in seduta congiunta delle Commissioni ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati e della Commissione territorio, ambiente, beni ambientali del Senato della Repubblica. Il Presidente è scelto tra una rosa di candidati, proposti dal Ministero, dalle agenzie, da comitati di cittadini e da associazioni di protezione ambientale nazionali o internazionali legalmente riconosciute. Il Presidente dura in carica cinque anni e il suo incarico può essere rinnovato una sola volta. Inoltre il comma 3 prevede che il ruolo di presidenza dell'ISPRA è incompatibile con altre cariche pubbliche e private ed è motivo di incandidabilità a cariche elettive.
      L'articolo 13 demanda a un apposito regolamento l'individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema (nonché dei criteri di svolgimento delle ispezioni), favorendo i princìpi della meritocrazia e della rotazione del personale al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo.
      L'articolo 14 prevede le seguenti modalità di finanziamento dell'ISPRA e delle agenzie: all'ISPRA è concesso un contributo statale, per le spese relative alle funzioni previste dalla legge. Tale contributo, aggiuntivo rispetto a quello ordinario, è quantificato periodicamente in relazione alle previsioni del piano annuale delle attività. Alle agenzie deve essere destinata annualmente una quota non inferiore all'1 per cento del fondo sanitario regionale o della provincia autonoma in relazione ai LEPTA da raggiungere nell'anno di riferimento; le attività istituzionali ulteriori rispetto a quelle necessarie al raggiungimento per il LEPTA sono invece oggetto di specifici finanziamenti da parte del Ministero, in favore dell'ISPRA, e da parte delle regioni e delle province autonome, in favore delle agenzie.
      I commi 5, 6 e 7 disciplinano la copertura delle spese relative al rilascio di pareri e ai successivi controlli mediante tariffazione a carico dei gestori degli impianti o delle opere. La determinazione delle tariffe nazionali è demandata a un apposito decreto del Ministro, da emanare entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della legge. È altresì prevista l'emanazione di un ulteriore decreto del Ministro, di natura non regolamentare, volto a disciplinare l'assegnazione alle agenzie degli introiti derivanti dalla tariffazione e dalle sanzioni comminate nei casi di inottemperanza alla normativa ambientale.
      Ai sensi dell'articolo 14, restano attribuite all'ISPRA e alle agenzie le risorse economiche e le strutture tecniche di cui dispongono alla data di entrata in vigore della legge. Sono altresì fatte salve, sino alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge, le vigenti disposizioni regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Sistema nazionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente).

      1. Al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica, è istituito il Sistema nazionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente, di seguito denominato «Sistema nazionale», del quale fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente, di seguito denominate «agenzie».
      2. Il Sistema nazionale concorre al perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, di salvaguardia e di promozione della qualità dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali, anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute umana, mediante lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche di cui alla presente legge.

Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge si intende per:

          a) «Sistema nazionale»: l'insieme composto dall'ISPRA, istituito ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dalle agenzie istituite in attuazione dell'articolo 03 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni,

dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, quale rete che attua i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), di cui all'articolo 7, nel rispetto della presente legge e delle leggi regionali e delle province autonome vigenti in materia;

          b) «stato dell'ambiente»: la qualità di tutte le componenti delle matrici ambientali;

          c) «pressioni sull'ambiente»: le cause specifiche degli impatti sull'ambiente dovute alle attività antropiche, quali le emissioni in aria, acqua, suolo e sottosuolo, nonché gli agenti fisici e biologici, i rifiuti, l'uso e il consumo di risorse naturali;

          d) «impatti»: effetti sull'ambiente e sulla salute pubblica determinati dall'alterazione delle qualità ambientali;

          e) «livello essenziale di prestazione»: standard qualitativo e quantitativo di attività che deve essere garantito in modo omogeneo a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, di cui i LEPTA costituiscono l'applicazione in materia di ambiente;

          f) «punti focali regionali (PFR)»: i poli regionali del Sistema nazionale che costituiscono il riferimento per il relativo livello territoriale. In accordo con il Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), i PFR sono indicati dalle regioni e province autonome e, in attuazione dei programmi definiti e concordati a livello nazionale, con modalità concordate nell'ambito della rete nazionale SINANET.

Art. 3.
(Funzioni del Sistema nazionale).

      1. Nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il Sistema nazionale svolge le seguenti funzioni:

          a) monitoraggio dello stato dell'ambiente, del consumo di suolo, delle risorse

ambientali e della loro evoluzione in termini quantitativi e qualitativi, avvalendosi di reti di osservazione e di strumenti modellistici;

          b) controllo dei fattori di inquinamento delle matrici ambientali e delle pressioni sull'ambiente derivanti da processi territoriali, da fenomeni di origine antropica o naturale anche di carattere emergenziale e dei relativi impatti, mediante attività di campionamento, analisi e misura, sopralluogo e ispezione, inclusa la verifica delle forme di autocontrollo previste dalla normativa vigente;

          c) attività di ricerca, sviluppo delle conoscenze e produzione, promozione e pubblica diffusione dei dati tecnico-scientifici e delle conoscenze sullo stato dell'ambiente e sulla sua evoluzione, sui fattori di inquinamento, sulle pressioni ambientali, sui relativi impatti, sui rischi naturali e ambientali, nonché trasmissione sistematica delle stesse ai diversi livelli istituzionali preposti al governo delle tematiche ambientali e diffusione al pubblico dell'informazione ambientale ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Gli elementi conoscitivi di cui alla presente lettera costituiscono riferimento ufficiale e vincolante per le attività di competenza delle pubbliche amministrazioni;

          d) redazione di convenzioni con enti pubblici competenti del sistema della ricerca nazionale, quali le università, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), laboratori pubblici, che concorrono alla costruzione dei saperi in campo ambientale, per l'acquisizione di specifiche conoscenze necessarie all'assolvimento dei propri compiti di prevenzione, controllo e monitoraggio dell'ambiente;

          e) supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni competenti all'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale o dalla cui attuazione possano derivare conseguenze sull'ambiente, mediante la redazione di istruttorie tecniche

e l'elaborazione di proposte sulle modalità di attuazione nell'ambito di procedimenti autorizzativi e di valutazione, l'esecuzione di prestazioni tecnico-scientifiche analitiche e di misura e la formulazione di pareri e valutazioni tecniche anche nell'ambito di conferenze di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

          f) supporto tecnico alle amministrazioni e agli enti competenti con particolare riferimento alla caratterizzazione dei determinati ambientali degli effetti sanitari, anche ai fini di cui all'articolo 7-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

          g) collaborazione con istituti scolastici e universitari per la predisposizione e per l'attuazione di programmi di divulgazione e di educazione ambientali nonché di formazione anche universitaria e post universitaria e di aggiornamento del personale di enti e di organismi pubblici operanti in campo ambientale;

          h) capacità autonome di predisporre anche sanzioni amministrative in seguito a comprovati danni ambientali, nel rispetto delle competenze delle attività degli altri enti di vigilanza e avvalendosi di tali attività;

          i) partecipazione, anche attraverso azioni di integrazione dei sistemi conoscitivi e di erogazione di servizi specifici, ai sistemi nazionali e regionali preposti agli interventi di protezione civile, sanitaria e ambientale nonché collaborazione con gli organismi aventi compiti di vigilanza e ispezione;

          l) ispezione e controllo in situ, in casi di necessità e su richiesta, per conto di enti dello Stato e nelle materie di sua specifica competenza;

          m) attività di monitoraggio degli effetti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di opere infrastrutturali di interesse nazionale o locale, anche attraverso la collaborazione con gli osservatori ambientali eventualmente istituiti;

          n) funzioni di supporto tecnico allo sviluppo e all'applicazione di procedure di

certificazione di qualità ecologica dei prodotti e dei sistemi di produzione.
Art. 4.
(ISPRA).

      1. L'ISPRA è persona giuridica di diritto pubblico dotata di autonomia tecnico-scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, patrimoniale e contabile, sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
      2. L'ISPRA, fermi restando i compiti e le funzioni ad esso attribuiti dalla normativa vigente, adegua la propria struttura organizzativa e tecnica al perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono adottati i nuovi regolamenti di funzionamento e di organizzazione dell'ISPRA.
      3. L'ISPRA svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente, sia a supporto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sia in via diretta tramite attività di monitoraggio, di valutazione, di controllo, di ispezione e di gestione dell'informazione ambientale nonché di coordinamento del Sistema nazionale.
      4. L'ISPRA adotta, anche con il concorso delle agenzie, norme tecniche in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale, per assicurare l'armonizzazione, l'efficacia e l'efficienza nonché il continuo aggiornamento, in coerenza con il quadro normativo nazionale e sovranazionale, delle modalità operative del Sistema nazionale e delle attività degli altri soggetti tecnici operanti in materie ambientali.
      5. Per il più efficace espletamento delle proprie attribuzioni, l'ISPRA opera in una logica di rete, assicurando il pieno raccordo

con gli altri soggetti competenti e favorendo le più ampie sinergie.
      6. I componenti degli organi dell'ISPRA, individuati ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, durano in carica per quattro anni e possono essere riconfermati per un solo mandato. Il contratto che regola il rapporto del direttore generale dell'ISPRA ha una durata di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta.
Art. 5.
(Funzioni di indirizzo e di coordinamento dell'ISPRA).

      1. Le funzioni di indirizzo, controllo, ispezione e di coordinamento tecnico dell'ISPRA sono finalizzate a rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale e sono svolte con il contributo e la partecipazione di tutte le componenti del Sistema. Tali funzioni comprendono:

          a) la definizione delle procedure tecniche per la determinazione dei LEPTA, che costituiscono parametro di riferimento obbligatorio per la definizione dei piani di attività delle agenzie al fine di garantire l'omogenea attività del Sistema nazionale;

          b) la definizione di procedure ufficiali, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, relative alle specifiche attività che l'ISPRA è chiamato a svolgere a supporto o in collaborazione con le agenzie, nel territorio di competenza delle agenzie stesse;

          c) la definizione degli strumenti, delle modalità operative e dei criteri di periodicità e di omogeneità per l'esecuzione delle attività di controllo, tali da garantire una valutazione costante dell'andamento periodico dei dati esaminati, nonché la definizione di metodologie per le attività di raccolta, valutazione e analisi dei dati ambientali e per la valutazione degli stessi;

          d) la promozione e il coordinamento della rete nazionale dei laboratori accreditati di cui all'articolo 10;

          e) la realizzazione di un sistema interno di controlli interlaboratorio sulla riproducibilità dei dati analitici;

          f) lo sviluppo e la gestione del sistema nazionale di qualità dei dati di monitoraggio ambientale, in conformità agli standard europei, a completamento e in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, e dagli articoli da 76 a 79 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

          g) l'elaborazione di criteri e di standard uniformi per lo svolgimento dell'attività conoscitiva nell'ambito della difesa del suolo e della pianificazione di bacino e realizzazione del sistema informativo di cui all'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

          h) il rilevamento, l'aggiornamento e la pubblicazione della carta geologica nazionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera g), della legge 11 marzo 1988, n. 67, e l'aggiornamento dell'inventario dei fenomeni franosi in Italia in collaborazione con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano;

          i) le ricerche, i controlli e gli studi applicativi per la conoscenza delle risorse dell'ambiente terrestre e marittimo nazionale e per la prevenzione dei rischi geologici, con particolare attenzione al dissesto idrogeologico;

          l) la realizzazione, la gestione e la pubblica fruizione del SINA come strumento atto a garantire una divulgazione libera e accessibile agli enti della pubblica amministrazione, agli enti e ai laboratori di ricerca, ai professionisti e, in generale, ai cittadini;

          m) le attività di coordinamento con l'Agenzia europea dell'ambiente e con gli organismi europei e internazionali competenti in materia ambientale, con specifico riferimento all'attività di trasferimento dei

dati ambientali e al fine di uniformarsi ai medesimi standard internazionali.
Art. 6.
(Agenzie).

      1. Le agenzie sono persone giuridiche di diritto pubblico, dotate di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile.
      2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle rispettive agenzie, nel rispetto dei LEPTA e tenendo conto delle disposizioni contenute nel programma triennale delle attività di cui all'articolo 8.
      3. All'articolo 03, comma 4, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le procedure a evidenza pubblica per il reclutamento dei direttori generali delle agenzie e, in particolare, i requisiti per l'ammissione attestanti il possesso di elevata professionalità e qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore ambientale, assenza di altri incarichi retribuiti, assenza di possibili conflitti di interesse, assenza di condanne definitive o interdizioni dai pubblici uffici, nonché i criteri di valutazione e le modalità per la nomina dei vincitori. Sono altresì definite le procedure per l'istituzione e per il costante aggiornamento di un'anagrafe dei direttori delle agenzie, che contenga le informazioni sullo stato patrimoniale dei direttori, nonché per la predisposizione, da parte degli stessi, di una relazione periodica sulle attività delle agenzie stesse».
      4. Le agenzie svolgono le attività istituzionali, tecniche e di controllo obbligatorie

necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei rispettivi territori di competenza.
      5. Le agenzie possono svolgere attività istituzionali obbligatorie ulteriori rispetto a quelle individuate ai sensi degli articoli 7 e 8 nonché attività istituzionali non obbligatorie, espressamente previste da norme nazionali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano, a valere sugli specifici finanziamenti di cui all'articolo 14, comma 4, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA.
      6. Le agenzie possono svolgere, altresì, attività ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 5, in favore di soggetti pubblici o privati, sulla base di specifiche previsioni normative, di accordi o di convenzioni, applicando tariffe definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA.
      7. Le attività di cui al comma 6 devono in ogni caso essere compatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e di controllo; in particolare, sono vietate le attività rese in favore di soggetti privati che presuppongono prestazioni di consulenza su tematiche soggette a vigilanza da parte del Sistema nazionale.
      8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano apportano alle leggi istitutive delle rispettive agenzie le modifiche necessarie ad assicurare il rispetto del presente articolo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 7.
(LEPTA).

      1. I LEPTA costituiscono il livello minimo omogeneo in tutto il territorio nazionale delle attività di cui all'articolo 3 che il Sistema nazionale è tenuto a garantire, anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva

previsti dai livelli essenziali di tutela sanitaria.
      2. I LEPTA, nell'intento di raggiungere alti livelli di efficienza e di avanguardia a livello nazionale, fissano gli standard funzionali, operativi, programmatici, strutturali, quantitativi e qualitativi delle prestazioni delle agenzie. I relativi aspetti organizzativi, gestionali e finanziari, riferibili a costi standard per tipologia di prestazione, sono definiti tramite l'adozione di un Catalogo nazionale dei servizi.
      3. I LEPTA sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale dell'ISPRA, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il medesimo decreto definisce le modalità di adozione del Catalogo nazionale dei servizi.
      4. Al fine di elevare costantemente verso i massimi standard internazionali i livelli tecnico-scientifici, i LEPTA sono aggiornati annualmente, sentito il parere delle agenzie, in funzione delle emergenze e delle esigenze specifiche del territorio nazionale emerse dall'annuario dei dati ambientali redatto dall'ISPRA.
      5. Il Sistema nazionale è tenuto a prevedere prioritariamente nella pianificazione delle proprie attività il raggiungimento dei LEPTA.
Art. 8.
(Programmazione delle attività).

      1. L'ISPRA, sentito il parere del Consiglio del Sistema nazionale di cui all'articolo 11, predispone il programma triennale delle attività del Sistema nazionale individuando le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA nell'intero territorio nazionale.


      2. Il programma triennale, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attività dalle singole agenzie.
      3. Il Presidente dell'ISPRA, previo parere del Consiglio del Sistema nazionale, entro il secondo trimestre di ciascun anno, trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, alle Camere e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un rapporto sull'attività svolta nell'anno precedente dal Sistema nazionale.
Art. 9.
(SINA).

      1. L'ISPRA provvede alla realizzazione e alla gestione del SINA, avvalendosi di poli territoriali costituiti da cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) e la cui gestione è affidata alle agenzie territorialmente competenti. Il SINA, i PFR e i SIRA costituiscono la rete informativa nazionale ambientale denominata SINANET.
      2. Nella gestione integrata della rete SINANET di cui al comma 1, l'ISPRA, in raccordo con le agenzie, pone in essere collaborazioni con le amministrazioni statali, con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano al fine di garantire l'efficace raccordo con le iniziative poste in essere da tali soggetti nella raccolta e nell'organizzazione dei dati nonché il mantenimento coerente dei flussi informativi tra i soggetti titolari delle medesime iniziative e la rete SINANET.
      3. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché gli enti pubblici e le società per azioni operanti in regime di concessione esclusiva a livello nazionale che comunque raccolgono dati nel settore ambientale, sono tenuti a

trasmetterli alla rete SINANET secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, e di cui all'articolo 23, comma 12-quaterdecies, del decreto-legge 7 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
      4. In attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, resa esecutiva in Italia dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, e del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, chiunque, senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, può accedere ai dati organizzati all'interno della rete SINANET e può utilizzarli liberamente ai fini di analisi scientifica, statistica ovvero per la raccolta, l'organizzazione o la diffusione.
Art. 10.
(Rete nazionale dei laboratori accreditati).

      1. Il Sistema nazionale organizza i propri laboratori che si occupano di analisi ambientali in una rete nazionale di laboratori accreditati per armonizzare i sistemi di conoscenza, di monitoraggio e di controllo delle matrici ambientali, anche al fine di assicurare economie nelle attività laboratoristiche che presentino natura di elevata complessità e specializzazione.
      2. I laboratori che appartengono alla rete nazionale dei laboratori accreditati sono tenuti ad applicare i metodi elaborati e approvati dal Sistema nazionale come metodi ufficiali di riferimento.
      3. Il Sistema nazionale ricorre per le proprie attività ordinarie e straordinarie in via prioritaria alla rete nazionale di laboratori interni; qualora si rendano necessarie urgenti prestazioni esterne, ai fini di una coerente organizzazione e di una gestione economica oculata, si predilige il ricorso a laboratori di enti pubblici, in

conformità alle indicazioni dell'articolo 3, comma 1.
      4. Il Sistema nazionale può derogare all'utilizzo di Consip Spa per gli acquisti centralizzati di prodotti e di macchinari e, comunque, di ogni altra necessità, fornendo prova del minor costo sostenuto attraverso un qualsiasi altro canale di approvvigionamento, a parità di qualità del prodotto acquistato.
Art. 11.
(Consiglio del Sistema nazionale).

      1. Al fine di promuovere e di indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del Sistema nazionale è istituito il Consiglio del Sistema nazionale, presieduto dal Presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie e dal direttore generale dell'ISPRA. Il Consiglio non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica o dei bilanci delle agenzie, rientrando l'attività dei componenti del Consiglio tra le mansioni ordinarie previste dai rispettivi ruoli.
      2. Il Consiglio del Sistema nazionale esprime parere obbligatorio su tutti gli atti di indirizzo o di coordinamento per il governo del medesimo Sistema, tra i quali il programma triennale di cui all'articolo 8, comma 1.
      3. Il Consiglio del Sistema nazionale segnala al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano l'opportunità di interventi, anche legislativi, ai fini del perseguimento delle finalità di cui alla presente legge.
      4. Il Consiglio del Sistema nazionale si dota di un regolamento per il proprio funzionamento. Nel regolamento è espressamente stabilito che, per lo svolgimento delle loro attività, ai componenti del Consiglio non spetta alcun compenso aggiuntivo, neanche a titolo di rimborso di spese, diaria o indennità.

Art. 12.
(Presidente dell'ISPRA).

      1. Il Presidente dell'ISPRA ne ha la legale rappresentanza ed esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dall'ordinamento dell'Istituto.
      2. Il Presidente dell'ISPRA è scelto tra soggetti aventi comprovata esperienza, alta qualificazione scientifica, indubbie capacità di merito e competenza e professionalità adeguate nel settore ambientale. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti per materia, espresso a maggioranza assoluta dei loro componenti.
      3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare formula la propria proposta motivata previa valutazione delle segnalazioni eventualmente presentate, unitamente al curriculum del soggetto segnalato e alla documentazione relativa al possesso dei prescritti requisiti, a seguito di invito pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, dai seguenti soggetti:

          a) le agenzie;

          b) associazioni di protezione ambientale nazionali o internazionali legalmente riconosciute.
      4. Il Presidente dell'ISPRA dura in carica cinque anni, L'incarico può essere rinnovato una sola volta, nelle forme previste dai commi 2 e 3.
      5. La carica di Presidente dell'ISPRA è incompatibile con ogni altra carica o ufficio pubblico, con la titolarità di incarichi di amministrazione e di controllo presso enti o società private e con rapporti di impiego pubblico o di lavoro dipendente o autonomo. I dipendenti pubblici sono collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le disposizioni degli ordinamenti di appartenenza. I dipendenti privati hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro.


      6. Il Presidente dell'ISPRA, nel periodo di svolgimento dell'incarico, non può essere candidato a cariche pubbliche elettive.
Art. 13.
(Disposizioni sul personale ispettivo).

      1. L'ISPRA, con il contributo delle agenzie, elabora, basandosi su princìpi di meritocrazia, uno schema di regolamento che stabilisce le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema nazionale, ai sensi della vigente normativa ambientale nazionale, regionale e dell'Unione europea, le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive, favorendo il principio di rotazione del medesimo personale al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo.
      2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. In attuazione del regolamento di cui ai commi 1 e 2, il Presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle agenzie individuano il rispettivo personale incaricato degli interventi ispettivi.
      4. Il personale di cui al comma 3 può accedere agli impianti e alle sedi di attività oggetto di ispezione e ottenere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni stesse; alle richieste non può essere opposto il segreto industriale.
      5. Il Presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle agenzie possono individuare e nominare, tra il personale di cui al presente articolo, i soggetti che, nell'esercizio delle loro funzioni, operano con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

Art. 14.
(Modalità di finanziamento).

      1. Il finanziamento delle funzioni dell'ISPRA previste dalla presente legge è garantito con un contributo dello Stato quantificato, con cadenza annuale, in relazione alle previsioni del piano annuale delle attività dell'ISPRA, a integrazione del fondo ordinario previsto per lo svolgimento delle altre attività istituzionali.
      2. Le agenzie, in considerazione del preminente concorso alle funzioni di tutela e di prevenzione della salute pubblica che la loro attività persegue, sono finanziate mediante una quota del fondo sanitario regionale o della provincia autonoma.
      3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono annualmente la destinazione di una quota, non inferiore all'1 per cento del proprio fondo sanitario alle agenzie, determinando l'importo di tale finanziamento in relazione ai LEPTA da raggiungere nell'anno di riferimento.
      4. Le attività istituzionali, obbligatorie o non obbligatorie, ulteriori rispetto a quelle necessarie per il raggiungimento dei LEPTA sono oggetto di specifici finanziamenti da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in favore dell'ISPRA e da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in favore delle rispettive agenzie.
      5. Le spese relative al rilascio dei pareri sulle domande di autorizzazione ambientale e allo svolgimento dei successivi controlli programmati relativi a impianti e opere soggetti alle vigenti tipologie di valutazione ambientale, compresi gli impianti a rischio di incidente rilevante, nonché alle convalide delle indagini analitiche prodotte dai soggetti tenuti alle procedure di bonifica e di messa in sicurezza di siti inquinati, sono poste a carico dei gestori stessi, sulla base di tariffe nazionali approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro centocinquanta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      6. Nelle more dell'approvazione delle tariffe nazionali di cui al comma 5 si applicano le tariffe delle agenzie, approvate dalle rispettive regioni e province autonome.
      7. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalità di assegnazione alle agenzie degli introiti conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, nonché le modalità di compartecipazione delle agenzie a parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative comminate dalle medesime agenzie nei casi di mancata ottemperanza alle disposizioni previste dalla normativa ambientale vigente.
      8. I proventi derivanti da sanzioni comminate a seguito dei controlli ispettivi eseguiti dalle agenzie sono attribuiti al capitolo di spesa riguardante le ispezioni stesse.
Art. 15.
(Disposizioni transitorie e finali).

      1. Restano attribuite all'ISPRA e alle agenzie le risorse economiche e le strutture tecniche di cui dispongono alla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Sono fatte salve, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della presente legge, le vigenti disposizioni regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.