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Atto a cui si riferisce:
C.4086 Disposizioni per la valorizzazione dei carnevali storici


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4086


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
RICCIATTI, MARCHETTI, SCOTTO, AIRAUDO, FRANCO BORDO, COSTANTINO, DURANTI, DANIELE FARINA, FAVA, FERRARA, FRATOIANNI, FOLINO, GIANCARLO GIORDANO, GREGORI, MARCON, MARTELLI, MELILLA, NICCHI, PALAZZOTTO, PLACIDO, PIRAS, QUARANTA, SANNICANDRO, ZARATTI, LODOLINI, LUCIANO AGOSTINI, CAMANI, BARGERO, COMINELLI, NARDI, LACQUANITI, PALESE, BORGHESE, PREZIOSI, AIELLO, VICO, CUPERLO, MINNUCCI
Disposizioni per la valorizzazione dei carnevali storici
Presentata il 12 ottobre 2016


      

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Onorevoli Colleghi! — L'importante valore storico e culturale rivestito, nella tradizione italiana e popolare, dalle attività e dalle manifestazioni legate al carnevale è un dato oramai incontrovertibile. La storia del carnevale e la storia del nostro Paese sono, infatti, indissolubilmente connesse, facendo parte della nostra cultura, della nostre tradizioni, di quel valore del «pensare» e del «fare» creativo tipico del nostro popolo.
      Inoltre, le manifestazioni legate al carnevale rivestono un insostituibile ruolo strategico per le economie locali, attirando ogni anno migliaia di turisti e rappresentando, pertanto, anche un importante volano di sviluppo economico per quei territori ove si svolgono, soprattutto grazie alle attività di lavoro e all'indotto commerciale e amministrativo che sono capaci di generare.
      La fama di alcune di queste manifestazioni travalica addirittura i confini nazionali, basti pensare al carnevale di Venezia, al carnevale di Viareggio, al carnevale di Fano, la cui genesi si perde nei secoli e che vanta il primato di essere il più antico e popolare d'Italia risalendo al 1347 il primo documento noto nel quale sono descritti festeggiamenti in città della tradizione carnevalesca, o a quello di Acireale, di Putignano, di Cento o ad altri ancora, anche perché i carri allegorici realizzati dai nostri maestri carristi e dalle loro maestranze sono i più grandi e spettacolari al mondo e rappresentano l'ulteriore espressione delle capacità artistiche, organizzative e «costruttive» degli italiani.
      Nonostante tutto, però, le manifestazioni del carnevale non sono ancora riconosciute a pieno titolo tra i beni culturali del nostro Paese. Il codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, infatti, non considera i beni culturali di natura immateriale alla stregua dei beni culturali di natura materiale, nonostante la legislazione vigente, all'articolo 4-ter del decreto-legge n. 91 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2013, riconosca il valore storico e culturale nella tradizione italiana del carnevale e delle attività e manifestazioni ad esso collegate e ne favorisca la tutela e lo sviluppo in accordo con gli enti locali.
      Inoltre, la convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale approvata dalla Conferenza generale dell'UNESCO a Parigi il 3 novembre 2003 e ratificata dall'Italia con la legge 27 settembre 2007, n. 167, e la convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, approvata il 20 ottobre 2005 dalla XXIII Conferenza generale dell'UNESCO e successivamente ratificata dall'Italia con la legge 19 febbraio 2007, n. 19, hanno stabilito il riconoscimento delle espressioni di identità culturale collettiva anche quando siano rappresentate da testimonianze immateriali.
      Da ciò deriva un quadro precario e frammentario di norme che non è in grado di garantire stabilmente un flusso costante e adeguato di risorse finanziarie, di veri e propri investimenti produttivi atti a sostenere manifestazioni tradizionali così importanti per la nostra identità culturale, la cui sopravvivenza è stata fino ad oggi possibile grazie ai proventi derivanti da iniziative promozionali, dalla vendita di prodotti di merchandising e da riffe e agli sforzi collettivi messi in campo da enti locali, da comitati promotori e sponsor nonché da tutti quegli attori che a diverso titolo continuano a tenere in vita la memoria storica delle proprie tradizioni popolari, riscoprendola in innovativi progetti culturali ed economici di qualità, al passo con una realtà che va avanti e non aspetta.
      La presente proposta di legge è volta a delineare un meccanismo di finanziamenti costituito da un doppio canale in grado di garantire un flusso finanziario derivante: da una parte grazie allo stanziamento annuale a decorrere dall'anno 2017 pari a 5 milioni di euro, da far confluire nel Fondo unico per lo spettacolo (FUS), nell'ambito della sezione attualmente destinata a supportare tutte le iniziative multidisciplinari; dall'altra, qualora l'onere finanziario lo dovesse richiedere, l'indizione annuale di lotterie nazionali collegate ai carnevali dei territori individuati da un apposito decreto ministeriale sulla base delle domande di abbinamento avanzate dalle amministrazioni locali interessate.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. La presente legge è volta ad assicurare la piena attuazione di quanto stabilito dall'articolo 4-ter del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, attraverso l'individuazione di forme di finanziamento statali stabili atte a garantire lo sviluppo e la tutela di tutte le attività e le manifestazioni collegate al carnevale della tradizione italiana.
      2. Ai fini cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2017, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo vengono annualmente stanziate risorse economiche a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, nell'ambito della quota destinata alle iniziative multidisciplinari. Con il medesimo decreto sono stabilite le quote di riparto tra le istanze di finanziamento inoltrate dalle amministrazioni locali e territoriali interessate.
      3. Qualora le risorse di cui al comma 2 non soddisfino il fabbisogno finanziario derivante dalle istanze di cui al medesimo comma 2, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro il 30 settembre di ciascun anno, sono annualmente individuate, previe apposite intese con ciascuna regione, le manifestazioni dei carnevali storici italiani alle quali abbinare una lotteria nazionale e sono stabilite le relative modalità tecniche di svolgimento nonché le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione delle lotterie medesime, alle cui organizzazione e gestione provvede il Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677.


      4. Per la finalità di cui al comma 1, al fine di garantire un costante flusso di risorse finanziarie annuali, il Fondo unico per lo spettacolo è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.