• Testo DDL 2547

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Atto a cui si riferisce:
S.2547 Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi riguardanti la Banca Popolare di Vicenza e la Veneto Banca, nonché sulle eventuali responsabilità della Banca d'Italia
approvato con il nuovo titolo
"Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario"


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2547
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori DE PIN, CASALETTO, DIVINA, DE PIETRO e DAVICO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 SETTEMBRE 2016

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi riguardanti la Banca Popolare di Vicenza e la Veneto Banca, nonché sulle eventuali responsabilità della Banca d’Italia

Onorevoli Senatori. -- Questo disegno di legge ha come obiettivo quello di istituire una Commissione d'inchiesta che faccia luce, nel più breve tempo possibile, sugli avvenimenti, sui termini, sulle procedure eseguite e le responsabilità nel periodo che va dall'anno 2000 fino ad oggi, dei vertici di controllo della Banca d'Italia e della Consob, verso la Veneto Banca e la Banca Popolare di Vicenza.

Tutti si chiedono com'è potuto accadere che le banche maturassero un gigantesco dissesto, anche attraverso operazioni poco trasparenti, sotto gli occhi della Banca d'Italia, Consob, Guardia di finanza, Polizia valutaria e della BCE che fino al 2014 era assegnata al controllo sulle banche. Come sia possibile che ispettori inviati più volte a verificare i conti non si siano mai accorti dei gravi problemi degli istituti di credito fino a quando la situazione era ormai compromessa. Al centro della vicenda un rimpallo di responsabilità e il fatto che la Consob, in particolar modo, essendo i titoli non quotati in Borsa, avrebbe potuto obbligare i due istituti a consegnare ai clienti interessati una «scheda del prodotto» in cui sottolineava che si trattava di azioni non facilmente vendibili che comportavano un elevato rischio di perdite. A tutt'oggi non sappiamo dove siano finiti i 15 miliardi di euro e chi siano coloro che non hanno pagato i debiti in essere nei confronti delle due banche.

Anche le modalità con cui sono state preparate e svolte le due assemblee di trasformazione di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza da società cooperative a società per azioni lascia perplessi i risparmiatori e i dipendenti della Popolare di Vicenza che non solo sono stati tenuti all'oscuro di informazioni importanti per poter valutare il proprio investimento inoltre agli stessi è stato raccontato che l'Istituto aveva sottoscritto un accordo «blindato» con Unicredit e che questa banca avrebbe garantito il necessario aumento di capitale che poi avrebbe permesso di accedere al mercato borsistico dove le azioni avrebbero trovato la giusta quotazione con una più probabile ripresa di valore. Il direttore generale e consigliere delegato in una assemblea del 5 marzo 2016, invitava risparmiatori e dipendenti a votare positivamente sia per la trasformazione della banca in spa, sia per l'aumento di capitale, sia per la discesa in borsa, minacciando che un voto diverso avrebbe pregiudicato l'accordo con Unicredit.

I fatti poi si sono, purtroppo, rivelati completamente diversi. Unicredit si è smarcata dall'impegno assunto e senza spiegazioni o giustificazioni ha accantonato l'operazione di aumento di capitale lasciando di fatto la banca in mano al fondo Atlante.

Con l'entrata del fondo Atlante, le cose sono radicalmente cambiate, il valore delle azioni è stato praticamente azzerato ed in un solo colpo, senza una corretta spiegazione contabile, il patrimonio della banca è passato da 2,5 miliardi a 200 milioni di euro. Ai vecchi soci è stata data la possibilità di entrare nel capitale, in fase di aumento, con al massimo il 25 per cento, ponendo tale condizione come necessaria per entrare in borsa. Quasi nessuno ha sottoscritto l'aumento di capitale per diventare socio di minoranza, in una operazione di cui non si capiva e non si capisce nulla. Con questa operazione il fondo Atlante ha acquistato la Popolare di Vicenza per niente in quanto il denaro che ha messo nella banca è tutto ancora suo essendone l'unico proprietario e la banca non è andata in borsa, venendo meno ad una delle condizioni che avrebbero dovuto essere inderogabilmente adempiute dopo l'operazione di trasformazione da cooperativa in spa.

Purtroppo sono gravissime le ricadute economiche che la crisi dei due istituti di credito sta provocando sul tessuto produttivo del Veneto e per questo auspico una celere approvazione di questo disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione e compiti)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi riguardanti la Banca Popolare di Vicenza e la Veneto Banca, nonchè sulle eventuali responsabilità della Banca d'Italia, di seguito denominata «Commissione», con il compito di accertare le modalità di verifica e controllo esercitate dal 2000 ad oggi dalla Banca d'Italia sui menzionati Istituti di credito.

2. La Commissione, ai fini di cui al comma 1, ha il compito di:

a) verificare le eventuali responsabilità degli organi deputati alla vigilanza e al controllo, ivi comprese la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB);

b) accertare la correttezza e la tempestività delle comunicazioni ad azionisti, obbligazionisti e correntisti, sia da parte degli Istituti di credito di cui al comma 1 che dalla Banca d'Italia;

c) analizzare approfonditamente il ruolo svolto da Unicredit per l'aumento di capitale e la messa in borsa della Banca Popolare di Vicenza;

d) verificare il rispetto dei doveri di vigilanza sulla trasparenza del sistema bancario nonchè l'applicazione e la congruità della normativa vigente in materia, segnalando le criticità emerse, indicando altresì le misure più adeguate volte ad evitare il ripetersi di casi quali quelli oggetto di indagine, con riferimento alla prevenzione dall'utilizzo di strumenti atti a manipolare il mercato, alterare il prezzo di strumenti finanziari, incidere sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale, individuando, infine, strumenti atti a rafforzare la trasparenza societaria ed il controllo pubblico.

Art. 2.

(Composizione e durata)

1. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurandone la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni o di cessazione dal mandato parlamentare o qualora sopraggiungano altre cause di impedimento dei componenti della Commissione.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica ed il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'Ufficio di presidenza.

4. L'Ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti, rispettivamente un deputato ed un senatore, e da due segretari, rispettivamente un deputato ed un senatore, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione, tra i suoi componenti. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno avuto il maggior numero di voti o, in caso di parità di voti tra più di due candidati, al ballottaggio tra i due più anziani. In caso di ulteriore parità, viene proclamato eletto il più giovane di età.

5. La Commissione conclude i suoi lavori entro dodici mesi dalla sua costituzione.

6. La Commissione, ogni due mesi e al termine dei lavori, e comunque ogni qualvolta lo ritenga necessario, riferisce alle Camere i risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della normativa vigente. Sono ammesse relazioni di minoranza.

7. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

Art. 3.

(Poteri e limiti)

1. La Commissione procede, nell’espletamento dei propri compiti, con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e può avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria di propria scelta e di altre adeguate collaborazioni tecniche.

2. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi ad indagini sulle materie di cui all'articolo 1, ivi comprese copie di tutte le ispezioni effettuate dalla Banca d'Italia, nonché copie di atti e documenti della CONSOB e delle società di revisione, garantendo il mantenimento del regime di segretezza.

3. Per i fatti oggetto dell'inchiesta non sono opponibili il segreto d'ufficio, il segreto professionale e il segreto bancario. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

4. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

5. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 371 e da 372 a 384 del codice penale, in quanto compatibili.

6. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, inerenti all'oggetto dell'inchiesta. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

7. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non debbano essere divulgati solo in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Sono in ogni caso coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali ed i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari e fino al termine delle stesse.

Art. 4.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione e compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti ed i documenti di cui all'articolo 3, commi 2, 3, 6 e 7.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 5.

(Organizzazione interna)

1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più gruppi di lavoro, secondo le disposizioni del regolamento di cui al comma 1.

3. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d’intesa tra loro.

4. Le spese di funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 40.000 euro e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.