Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE
Atto a cui si riferisce:
C.5/09925 in Italia è indispensabile acquisire la specializzazione per le attività didattiche di sostegno mediante l'abilitazione, per la quale vengono indetti appositi corsi di specializzazione...
Atto Camera
Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-09925presentato daCOSCIA Mariatesto diMercoledì 2 novembre 2016, seduta n. 700
COSCIA, CAROCCI, SGAMBATO, COCCIA, ROCCHI, MALPEZZI, CRIMÌ, IORI, BLAZINA, MALISANI, PES, NARDUOLO, DALLAI, RAMPI, D'OTTAVIO, MANZI, GHIZZONI, VENTRICELLI e BONACCORSI. —
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
. — Per sapere – premesso che:
in Italia è indispensabile acquisire la specializzazione per le attività didattiche di sostegno mediante l'abilitazione, per la quale vengono indetti appositi corsi di specializzazione come previsto dall'articolo 13 del decreto ministeriale n. 249 del 2010;
le caratteristiche dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, devono prevedere l'acquisizione di un minimo di 60 crediti formativi, comprendere almeno 300 ore di tirocinio pari a 12 crediti formativi universitari e articolarsi distintamente per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado;
inoltre, al comma 1 del suddetto articolo, viene stabilito che: «in attesa della istituzione di specifiche classi di abilitazione e della compiuta regolamentazione dei relativi percorsi di formazione, la specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue esclusivamente presso le università»;
parimenti, anche su posto comune è stabilito che gli insegnanti possano accedere alle procedure di reclutamento solo se in possesso di un titolo abilitativo come sancito dall'articolo 1, comma 110, della legge n. 107 del 2015 secondo cui: «a decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali (...) esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento»;
tuttavia, da notizie di stampa si apprende che molti docenti privi del titolo abilitativo o della specializzazione sul sostegno stiano conseguendo il medesimo all'estero attraverso corsi che non prevedono alcuna prova di ingresso e nessun percorso formativo adeguato. Tale fenomeno diventa macroscopico per quanto riguarda la specializzazione sul sostegno, vista la carenza di insegnanti specializzati;
tali corsi sono molto costosi, ma consentono in tempi rapidissimi di conseguire un titolo attraverso cui si può essere inseriti in graduatoria una volta tornati in Italia. Infatti, si può facilmente richiedere il riconoscimento del titolo conseguito attraverso una verifica di omologazione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in applicazione della direttiva 2005/36, recepita con il decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, per cui anche nel nostro Paese è possibile presentare richiesta di riconoscimento del titolo di studio conseguito in un Paese membro dell'Unione europea;
da notizie apparse sugli organi di stampa sembrerebbe che tra il 2012 e il 2014 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha emanato solo per il riconoscimento dei titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti in Romania circa 500 decreti attuativi; per queste ragioni, molti aspiranti docenti stanno recandosi all'estero ottenendo il riconoscimento di tali abilitazioni o specializzazioni –:
se sia a conoscenza di questo grave fenomeno e quali iniziative di competenza intenda intraprendere per impedire che questa pratica gravemente lesiva dei diritti dei ragazzi ad una didattica di qualità possa proseguire. (5-09925)