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Atto a cui si riferisce:
S.1/00677 premesso che: la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni", e il decreto del Presidente della...



Atto Senato

Mozione 1-00677 presentata da GIOVANNI BILARDI
giovedì 3 novembre 2016, seduta n.715

BILARDI, CONTE, DALLA TOR, ANITORI, GUALDANI, VICECONTE, DI GIACOMO, PAGANO, COLUCCI, BIANCONI - Il Senato,

premesso che:

la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni", e il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422, "Regolamento recante norme per l'individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi" disciplinano l'attività degli uffici stampa della pubblica amministrazione;

in particolare, l'articolo 9 della legge n. 150 del 2000 ha previsto che le attività di informazione nella pubblica amministrazione devono realizzarsi attraverso la costituzione di uffici stampa, che ciascuna amministrazione può istituire nell'ambito del proprio ordinamento, definendone, nei limiti delle risorse disponibili, le strutture e i servizi;

sempre in base alla normativa, gli uffici stampa degli enti pubblici devono essere costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti e l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidati alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale area di contrattazione con l'intervento dell'organizzazione sindacale dei giornalisti, la Federazione nazionale della stampa italiana (FNSI);

il processo di attuazione della legge n. 150 del 2000 ha preso avvio con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 422 del 2001 ed è proceduto con la direttiva del 7 febbraio 2002, predisposta dal Ministro per la funzione pubblica pro tempore, Franco Frattini, nella quale, oltre a stabilire ulteriori adempimenti per l'attuazione della legge, si sollecitava il negoziato con le organizzazioni sindacali categoriali previsto dal citato art. 9, comma 5, della legge n. 150;

con tale legge si intendeva attuare il principio della trasparenza e della chiarezza sulle attività delle amministrazioni pubbliche quale elemento caratterizzante di uno Stato democratico e del rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione, attraverso l'istituzione di uffici stampa affidati a giornalisti iscritti all'albo professionale e in quanto tali tenuti al rispetto delle norme di deontologia professionale;

considerato che:

a distanza di 16 anni dall'entrata in vigore della normativa non è stato ancora avviato il confronto con la FNSI per la regolamentazione dei profili professionali e dei relativi trattamenti dei giornalisti occupati negli uffici stampa degli enti pubblici;

pertanto, l'attuale inquadramento dei giornalisti occupati negli uffici stampa delle pubbliche amministrazioni deve operarsi sia con riferimento alle regole poste dalla medesima legge n. 150 del 2000, sia sulla base delle regole generali che devono essere applicate dopo il processo di "contrattualizzazione" del pubblico impiego, avviato con il decreto legislativo n. 29 nel 1993;

la disciplina legislativa risulta essere la seguente: gli uffici stampa della pubblica amministrazione sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti (senza alcuna distinzione tra elenco dei giornalisti professionisti ed elenco dei giornalisti pubblicisti); il personale può essere "interno" o "estraneo alla pubblica amministrazione"; il relativo regolamento (decreto del Presidente della Repubblica n. 422 del 2001) specifica, all'articolo 3, che il personale deve possedere i "titoli culturali previsti dai vigenti ordinamenti e disposizioni contrattuali in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni" e il "requisito della iscrizione negli elenchi dei professionisti e dei pubblicisti dell'albo nazionale dei giornalisti di cui all'art. 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69";

in materia di rapporto di lavoro del giornalista occupato nell'ufficio stampa della pubblica amministrazione, la legge, oltre a prevedere la già ricordata regolamentazione dei profili professionali attraverso la contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti, non pone altre condizioni o requisiti;

quindi, in attesa di un accordo collettivo sottoscritto dalla FNSI e dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), per i giornalisti occupati negli uffici stampa delle pubbliche amministrazioni il rapporto di lavoro, secondo i principi del diritto privato, ora applicabili anche ai rapporti di pubblico impiego, è regolato dagli accordi delle parti, anche con riferimento al contratto collettivo che le medesime intendono applicare; ciò vuol dire che, se non vi è, da parte della pubblica amministrazione, la volontà di applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico di diritto privato FNSI o non vi sono normative ad hoc che lo impongono (come ad esempio avviene in alcune Regioni in virtù di espressa legge regionale), non sussiste un obbligo di applicazione della contrattazione collettiva. Ciò è stato ribadito da una recente sentenza della Corte di appello di Napoli, Sezione lavoro, 14 giugno 2012, n. 1473, e da altrettanto recente sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, 19 aprile 2012, n. 7354;

conseguentemente, l'applicazione delle norme contenute nella legge n. 150 del 2000 è avvenuta al di fuori di un quadro di regole condivise e di una contrattazione collettiva a livello pubblico, con differenze rilevanti tra enti pubblici dello stesso livello, tra enti pubblici di diverso livello, tra territori diversi, anche a parità di prestazioni professionali, creando situazioni di intollerabile discriminazione tra professionisti che, pur appartenendo alla stessa categoria, ricevono trattamenti economici e contrattuali diversi. Inoltre, per una parte degli addetti stampa pubblici si pone il problema della stabilizzazione, data la condizione di precariato in cui oggi si trovano;

considerato inoltre che:

l'inclusione della FNSI al tavolo della contrattazione pubblica è stata riaffermata dal Tribunale di Roma che, con sentenza 26 ottobre 2005, n. 951, dichiarava "il diritto della FNSI a partecipare alle trattative relative all'individuazione ed alla regolamentazione dei profili professionali negli uffici stampa presso le pubbliche amministrazioni", in virtù della particolarità della figure dei giornalisti occupati nelle pubbliche amministrazioni, che, pur rappresentando una quota di lavoratori certamente sotto la soglia del 5 per cento per numero di occupati, hanno diritto ad una rappresentanza specifica;

il 5 ottobre 2016, in sede di approvazione definitiva presso la Camera dei deputati del disegno di legge AC 3317-3345-B, recante "Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale" (legge 26 ottobre 2016, n. 198), il Governo ha accolto l'ordine del giorno 9/03317-B/002 a prima firma dell'on. Verini, secondo il quale l'Esecutivo dovrà attivarsi per sanare in tempi rapidi questa situazione di inadempienza applicativa della legge n. 150 del 2000,

impegna il Governo a convocare in tempi rapidi, attraverso l'azione del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e nel quadro generale del rinnovo dei contratti del pubblico impiego, un tavolo di confronto tra i rappresentanti di FNSI, Regioni, enti locali, sistema pubblico ed ARAN, per individuare i profili giuridici per le attribuzioni delle qualifiche del contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico in base ai titoli culturali posseduti e alle risorse necessarie per l'applicazione dello stesso contratto collettivo nella pubblica amministrazione, al fine di dare risposta alle migliaia di professionisti che attendono da anni il corretto riconoscimento del loro ruolo giornalistico al servizio della pubblica amministrazione.

(1-00677)