• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/01921-AR/0 ... premesso che: il decreto-legge in esame, come precisava il CdM nel licenziano – «nasce dalla necessità ... di affrontare il fenomeno dell'ormai endemico sovraffollamento carcerario,...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01921-AR/028presentato daTURCO Tancreditesto diMartedì 4 febbraio 2014, seduta n. 166

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame, come precisava il CdM nel licenziano – «nasce dalla necessità ... di affrontare il fenomeno dell'ormai endemico sovraffollamento carcerario, nel rispetto delle fondamentali istanze di sicurezza della collettività», ed ha come obiettivo quello di «diminuire, in maniera selettiva e non indiscriminata, il numero delle persone ristrette in carcere»;
per la seconda volta in un anno il Governo in carica ricorre alla decretazione d'urgenza per affrontare il problema del sovraffollamento delle carceri. Un primo tentativo era stato fatto all'inizio di luglio con il decreto legge 1o luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 94;
come nel precedente decreto, anche in questa occasione viene sottolineata l'urgenza dell'adozione della misura: nulla quaestio sul fatto che il problema del sovraffollamento vada affrontato (e, possibilmente, risolto) in tempi brevi, sia per l'ormai imminente scadenza dei termini della nota sentenza Torreggiani c. Italia (CEDU 8.1.2013), che per le pressioni in tal senso provenienti da più parti (motivate da ragioni etiche ed umanitarie, ma anche finalizzate a ripristinare il rispetto della legalità all'interno degli istituti di pena): è appena il caso di osservare che ormai dal 2006, anno in cui venne promulgato il provvedimento di indulto noto come «indultino» (legge 31 luglio 2006, n. 241) il sovraffollamento delle carceri è un dato costante, e nulla è stato fatto per affrontare la questione con la dovuta ponderazione e sistematicità;
il decreto-legge in esame «Svuota Carceri», recante un vero e proprio indulto mascherato estraneo alla Costituzione, omogeneo alle politiche messe in atto sino ad oggi dal Governo per alleggerire la densità all'interno delle carceri. Politiche che non sono ispirate dal senso di responsabilità istituzionale teso a salvaguardare il principio della funzione rieducativa della pena bensì essenzialmente volte all'unico fine di evitare allo Stato le gravose ripercussioni economiche derivanti l'applicazione della «sentenza Torreggiani», quantificabili in almeno 15.000 euro per ciascuno dei già tremila detenuti che dal 28 maggio potranno nuovamente essere ammessi e adire alla Corte europea dei diritti dell'uomo per farsi risarcire dallo Stato le inumane condizioni detentive cui sono sottoposti;
dal 2002 al 2006 il numero di detenuti nelle strutture penitenziarie è aumentato e, salvo decrescere nel 2007 a causa del provvedimento di indulto, ha sempre segnato un andamento crescente. La distribuzione percentuale dei detenuti per i reati previsti dal testo unico sugli stupefacenti rispetto al totale dei detenuti ha toccato al 30 giugno 2011, il 41,5 per cento ovvero 27.947 su 67.394. Successivamente al provvedimento di indulto, nel 2007, il numero di affidati agli uffici di esecuzione penale esterna ha iniziato a crescere fortemente, pur rimanendo ancora molto al di sotto degli anni precedenti. Dalla medesima relazione si evince, tuttavia, che la notevole attività di contrasto del piccolo spaccio non ha portato significativi risultati sotto il profilo della riduzione dei consumi di sostanze stupefacenti, soggetti, al più, a fluttuazioni di carattere macrogeografico, generazionale o culturale;
i dati illustrati indicano la necessità di un radicale cambio di strategia e del mutamento del quadro normativo di riferimento,

impegna il Governo

a intervenire con modificazioni del codice di procedura penale in materia di delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitandone le prescrizioni ai fatti inerenti alle sostanze indicate nella tabella I di cui all'articolo 14 del medesimo decreto prevedendo, conseguentemente l'aggiunta, all'articolo 381 comma 2 del codice di procedura penale di ulteriore lettera che disciplini i delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente ai fatti inerenti alle sostanze indicate nella tabella II di cui all'articolo 14 del medesimo decreto.
9/1921-A-R/28. Turco.