• C. 1996 EPUB Proposta di legge presentata il 24 gennaio 2014

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Atto a cui si riferisce:
C.1996 Norme per la riduzione del consumo di suolo


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1996


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
ZARATTI, DI SALVO, KRONBICHLER, LACQUANITI, MARCON, MELILLA, NARDI, PELLEGRINO, PIAZZONI, RICCIATTI, SCOTTO
Norme per la riduzione del consumo di suolo
Presentata il 24 gennaio 2014


      

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Onorevoli Colleghi! Le conseguenze drammatiche delle alluvioni che hanno coinvolto negli ultimi anni alcune regioni del Paese hanno riportato all'attenzione dell'opinione pubblica il problema della tutela e della manutenzione del suolo. Una consapevolezza che tende purtroppo rapidamente a sbiadire dopo gli episodi estremi e che non ha ancora sedimentato nel nostro Paese politiche territoriali in grado di assumere il ruolo fondamentale che la conservazione del suolo svolge non solo per la funzione produttiva agricola, ma anche per una corretta regolazione del ciclo dell'acqua, funzioni entrambe compromesse irrimediabilmente dalle trasformazioni urbanistiche.
      Il fenomeno del consumo del suolo ha dimensioni globali ed è monitorato da alcuni anni, con attenzione, anche dalle istituzioni internazionali. La crescita della popolazione urbana su scala mondiale è infatti inserita in un trend che sta conducendo nel ristretto arco temporale di un secolo, dal dopoguerra alle previsioni per il 2050, i residenti nelle aree urbanizzate da circa un terzo della popolazione rurale ad oltre il doppio, con sei dei nove miliardi di abitanti stimati al termine della proiezione che vivranno nella nuova dimensione della diffusione urbana. L'Unione europea, con la proposta di direttiva COM (2006) 232 definitivo, ha assunto l'orientamento in base al quale il suolo deve essere protetto, così come le altre matrici ambientali, in primo luogo dai fenomeni di impermeabilizzazione e in quanto riserva di carbonio. Alcuni Stati membri hanno del resto già adottato interessanti misure di prevenzione, con il Regno Unito, ad esempio, che ha stabilito che almeno il 60 per cento delle nuove urbanizzazioni debba avvenire su aree dismesse (brownfield), mentre la Germania ha fissato un target decrescente di consumo che, partendo da una media di 30 ettari/giorno, dovrà giungere a zero al 2050. Eurostat conduce inoltre un monitoraggio delle tendenze in atto nei Paesi membri dell'Unione europea che colloca l'Italia abbondantemente al di sopra della media europea, con una percentuale di aree artificiali e cementificate che supera il 7 per cento.
      I dati ufficiali sul fenomeno del consumo di suolo sono raccolti in Italia, con metodologie sostanzialmente diverse, dall'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA), facente capo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e dall'ISTAT. L'ISPRA svolge la sua rilevazione nell'ambito del progetto europeo Corine Land Cover (CLC), fondato sulla rilevazione delle coperture del suolo, e stima una superficie urbanizzata in Italia pari a 1.474.000 ettari (dati 2006), con un tasso di crescita di 1,4 mq/abitante/anno e un valore pro capite di 255 mq/abitante. Da più parti è stato peraltro osservato, anche con l'ausilio di rilevazioni più dettagliate sul campo, che il protocollo CLC sconta una sottostima del fenomeno a causa del basso livello di risoluzione, non in grado di rilevare alcune tipologie di urbanizzazioni diffuse. I dati ISTAT provengono invece dalle operazioni periodiche di aggiornamento delle basi territoriali che vengono utilizzate per le rilevazioni censuarie e forniscono una stima al 2008 di circa 2.100.000 ettari urbanizzati, con un incremento rispetto al 2001 pari all'8,1 per cento. Un dato sostanzialmente sovrapponibile con quello fornito da Legambiente nel Rapporto «Ambiente Italia» 2011 che ha integrato e corretto il dato nazionale con le risultanze di indagini approfondite condotte in Lombardia, Friuli, Emilia-Romagna e Piemonte, ottenendo la seguente scansione regionale (tabella 1):
Tabella 1 – Consumo di suolo nelle regioni al 2010
Regioni
Superfici artificiali %
Superfici artificiali Kmq
Valle d'Aosta 2,0 70
Piemonte 7,6 1.900
Liguria 6,3 340
Lombardia 14,1 3.400
Trentino-Alto Adige 2,8 390
Friuli-Venezia Giulia 9,4 740
Veneto 11,3 2.100
Emilia-Romagna 9,1 2.000
Toscana 5,6 1.300
Umbria 4,1 350
Marche 5,5 540
Lazio 9,1 1.500
Abruzzo 3,4 360
Molise 1,6 70
Campania 10,7 1.450
Basilicata 2,1 210
Puglia 5,9 1.100
Calabria 5,8 870
Sicilia 7,4 1.900
Sardegna 3,7 900
                ITALIA 7,1
21.490

Fonte: Legambiente – Rapporto «Ambiente Italia» 2011.

      Le elaborazioni condotte dall'ISTAT sulle basi territoriali e riportate nel «Rapporto Annuale 2008» consentono inoltre una più efficace descrizione delle dinamiche di trasformazione del suolo in atto e della loro localizzazione. Oltre alle aree «storiche» di edificazione, che coincidono con i sistemi urbani esistenti, si osserva chiaramente la diffusione di sistemi insediativi periurbani, caratterizzati da bassa densità e commistione disordinata di residenze e attività produttive, con tendenza a saturare gli spazi disponibili su superfici molto estese. È il caso della conurbazione che interessa la pianura padana nel triangolo veneto-lombardo-romagnolo, con una propaggine lineare lungo la costa adriatica fino alle Marche, e del consistente aggregato territoriale, con elevati tassi di consumo di suolo, che si va formando fra Roma e Napoli, con la tendenza alla saldatura delle due aree metropolitane. Il fenomeno viene definito a livello internazionale come urban sprawl, caratterizzato dalla dispersione dell'edilizia abitativa, delle infrastrutture e degli stabilimenti produttivi in forma di «periferia diffusa» che si spalma sul territorio, dando origine a fenomeni insediativi con un forte impatto sul suolo e privi di identità.
      Non depone inoltre a favore di una razionale gestione del suolo nel nostro Paese una disciplina urbanistica storicamente carente e ulteriormente indebolita a partire dagli anni ’90. La pratica degli accordi di programma, dei piani integrati e dei molteplici istituti che consentono di scavalcare la pianificazione generale è ormai divenuta prassi amministrativa ed ha spianato la strada a provvedimenti più recenti, come il «Piano Casa» varato dal Governo nazionale nel 2009, che hanno introdotto forme di deregolamentazione più spinta.
      Le dinamiche fin qui descritte impattano direttamente e in forma particolarmente aggressiva sia sul territorio su cui si esercita l'attività agricola, sia sulla funzione ecologica del suolo. Solo per dare un'idea delle dimensioni territoriali del fenomeno, al ritmo indicato dai dati ISTAT relativi al periodo 2001-2008, in Italia viene coinvolta nel ciclo del cemento una media di 615.000 metri quadri al giorno, come se ogni dieci mesi sorgesse nel territorio nazionale una città della stessa superficie occupata dall'area urbana di Milano. I dati del sesto censimento nazionale dell'agricoltura (2010) indicano poi un calo della superficie agricola utilizzata (SAU) di circa 300.000 ettari nel decennio trascorso, con un decremento percentuale del 2,3 per cento.
      Il ciclo dell'espansione urbana indifferenziata rischia anche di cancellare alcuni dei paesaggi del nostro Paese, che sono stati modellati nel corso del tempo dagli agricoltori e dalle loro scelte colturali, un sistema connotativo e identitario di alto valore paesaggistico e ambientale, che deve essere tutelato e salvaguardato.
      La presente proposta di legge muove dall'assunto che il suolo, con le sue complesse funzioni ecologiche e ambientali, debba essere considerato un «bene comune» e una risorsa preziosa per il futuro e che occorra dedicare la massima attenzione alle condizioni concrete di sviluppo delle attività che ne determinano il progressivo consumo. Un obiettivo che si può perseguire solo determinando la convergenza delle politiche urbanistiche, agricole e fiscali verso una strategia comune e avviando una più proficua sinergia nell'azione dei molteplici attori istituzionali competenti, in grado di determinare un salto di qualità nelle politiche nazionali e locali per la tutela del suolo e del paesaggio.
      L'articolo 1 è dedicato all'enunciazione delle finalità del provvedimento, che si propone di dettare, in attuazione degli articoli 9, 44 e 117 della Costituzione e della Convenzione europea sul paesaggio, princìpi fondamentali per la conservazione del suolo in quanto bene comune e risorsa non rinnovabile, determinante per la qualità degli ecosistemi, per le caratteristiche del paesaggio e per il mantenimento e la valorizzazione delle produzioni agroalimentari. L'articolo richiama inoltre lo Stato e gli altri enti territoriali a concorrere al coordinamento delle politiche di

sviluppo territoriale con quelle rivolte al contenimento del consumo di suolo e alla tutela del paesaggio.
      L'articolo 2 rende esplicite le definizioni utilizzate nel resto dell'articolato. In particolare quelle di «suolo» con le sue funzioni fondamentali di ospitalità e di nutrimento per gli ecosistemi e le produzioni agricole, di sequestro dell'anidride carbonica, di raccolta e filtraggio delle acque meteoriche, di supporto fisico e morfologico per le attività antropiche e di componente essenziale per la caratterizzazione del paesaggio: «impermeabilizzazione» quale azione antropica che ha come conseguenza la copertura permanente del suolo, tramite la costruzione di infrastrutture e di edifici; «area agricola», cioè il terreno qualificato tale dagli strumenti urbanistici, nonché le aree di fatto utilizzate a scopi agricoli o forestali, indipendentemente dalla destinazione urbanistica, e le aree incolte o naturali comunque libere da edificazioni e infrastrutture: «aree urbanizzate o parzialmente urbanizzate», nelle quali il rapporto tra superficie edificata, con le relative pertinenze e infrastrutture, e superficie totale sia superiore al 50 per cento.
      L'articolo 3 è dedicato a concretizzare le misure che si intendono adottare per conseguire un efficace contenimento del consumo di suolo. Si assegna alle regioni il compito di definire, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, norme per ridurre progressivamente il consumo di suolo, fino al suo totale azzeramento in relazione a condizioni di vulnerabilità del territorio, ovvero per finalità di tutela del paesaggio, dell'ambiente, degli ecosistemi e delle produzioni agroalimentari, nonché la disciplina per le trasformazioni ammissibili dei manufatti edilizi esistenti nelle aree agricole.
      L'articolo 4 definisce i tempi, le modalità di redazione, consultazione e aggiornamento della Carta del consumo di suolo, che comprende le aree edificate in uso, le aree libere da edificazione, nonché le aree inutilizzate, dismesse o degradate sia pubbliche sia private. Fino a quando ciascuna città metropolitana, comune o consorzio di comuni non avrà provveduto a redigere la Carta del consumo di suolo, è preclusa ogni attività di pianificazione territoriale che comporti interventi di trasformazione con occupazione di nuovo suolo o l'aumento di volumetrie per gli immobili già esistenti.
      L'articolo 5 riguarda gli interventi di trasformazione urbana che comportano l'occupazione di suolo inedificato, per i quali l'inserimento negli strumenti urbanistici è subordinata alla preventiva verifica dell'aggiornamento della Carta del consumo di suolo. Le previsioni di nuove edificazioni devono essere giustificate dall'impossibilità di essere soddisfatte operando interventi di sostituzione, riorganizzazione e riqualificazione dei tessuti insediativi esistenti o di trovare attuazione all'interno di aree inutilizzate, dismesse o degradate compatibili con le trasformazioni previste. Inoltre le previsioni di nuove trasformazioni devono rispondere a specifiche ed effettive esigenze abitative o infrastrutturali, giustificate sulla base di indicatori statistici relativi alla dinamiche demografiche, economiche e occupazionali elaborati da istituti pubblici di ricerca.
      L'articolo 6 definisce le misure di compensazione ecologica e ambientale, che consistono nella realizzazione di nuovi sistemi naturali permanenti quali siepi, filari, prati permanenti, boschi, aree umide. Il consumo di suolo naturale, in ragione dell'impatto su una risorsa non rinnovabile e dei suoi effetti sulla funzione ecologica del territorio, comporta l'adozione da parte dei soggetti titolari dei titoli autorizzativi per nuove edificazioni di misure di compensazione ecologica preventiva ovvero di rinaturalizzazione dei suoli.
      L'articolo 7 introduce nuove misure di fiscalità urbanistica. L'impermeabilizzazione nel suolo è gravata da un'imposta per la tutela del suolo e la rigenerazione urbana e ambientale, in relazione alla perdita di valore ecologico, ambientale e paesaggistico che essa determina. Il contributo, commisurato al consumo di suolo indotto dalle opere autorizzate, si aggiunge agli obblighi di pagamento dei contributi di cui agli articoli 16 e seguenti del testo unico in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. L'ammontare dell'imposta è determinato dalle regioni, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, con propri provvedimenti.
      Infine, l'articolo 8 detta le disposizioni attuative della legge.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).

      1. In attuazione degli articoli 9, 44 e 117 della Costituzione e della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, la presente legge detta princìpi fondamentali per la conservazione del suolo in quanto bene comune e risorsa non rinnovabile, determinante per la qualità degli ecosistemi, per le caratteristiche del paesaggio e per il mantenimento e la valorizzazione delle produzioni agroalimentari.
      2. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane e i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, concorrono al coordinamento delle politiche di sviluppo territoriale con quelle rivolte al contenimento del consumo di suolo e alla tutela del paesaggio, privilegiando gli interventi di sostituzione e di riqualificazione dei tessuti insediativi esistenti, in alternativa al consumo di suolo, al fine di preservarne la funzione ecologica.

Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge, si intende:

          a) per «suolo»: lo strato superiore della crosta terrestre, costituito da componenti minerali, organici, acqua, aria e organismi viventi. Esso rappresenta l'interfaccia tra terra, aria e acqua e ospita gran parte della biosfera. Svolge funzioni fondamentali di ospitalità e di nutrimento per gli ecosistemi e le produzioni agricole, di sequestro dell'anidride carbonica, di raccolta e filtraggio delle acque meteoriche, di supporto fisico e morfologico

per le attività antropiche e di componente essenziale per la caratterizzazione del paesaggio;

          b) per «impermeabilizzazione»: l'azione antropica che ha come conseguenza la copertura permanente del suolo, tramite la costruzione di infrastrutture e di edifici. L'impermeabilizzazione impedisce al suolo di svolgere la funzione di assorbimento e di filtraggio delle acque;

          c) per «area agricola»: i terreni qualificati tali dagli strumenti urbanistici, nonché le aree di fatto utilizzate a scopi agricoli o forestali, indipendentemente dalla destinazione urbanistica, e le aree incolte o naturali comunque libere da edificazioni e infrastrutture, a eccezione delle aree per le quali siano già stati rilasciati titoli abilitativi edilizi alla data di entrata in vigore della presente legge;

          d) per «aree urbanizzate o parzialmente urbanizzate»: tutte le aree individuate dagli strumenti urbanistici vigenti come zone territoriali omogenee di cui alle lettere A), B), D) ed F) dell'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, nelle quali il rapporto tra superficie edificata, con le relative pertinenze e infrastrutture, e superficie totale sia superiore al 50 per cento.

Art. 3.
(Misure per il contenimento del consumo di suolo).

      1. Le regioni determinano con propri atti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme per ridurre progressivamente il consumo di suolo, fino al totale azzeramento in relazione a condizioni di vulnerabilità del territorio, ovvero per finalità di tutela del paesaggio, dell'ambiente, degli ecosistemi e delle produzioni agroalimentari.
      2. Nelle more dell'adozione da parte delle regioni, delle norme di cui al comma 1, nelle aree agricole gli interventi di nuova costruzione, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera e), del testo unico

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, sono assentiti solo ove siano strettamente funzionali all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale o per ragioni di pubblico interesse.
      3. I titoli abilitativi relativi agli interventi di cui ai comma 2 possono essere rilasciati solo dopo l'approvazione dei piani di utilizzo aziendali o interaziendali, ovvero dei piani equipollenti previsti dalla normativa vigente.
      4. Le regioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano le trasformazioni ammissibili dei manufatti edilizi esistenti nelle aree agricole, con destinazione d'uso non strettamente funzionali all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali, limitandole a quelle di manutenzione, di restauro e risanamento conservativo di ristrutturazione edilizia e di demolizione e di ricostruzione senza modifica della sagoma degli edifici.
      5. Qualora le regioni non provvedano, entro il termine previsto, agli adempimenti di cui ai commi 1 e 4, le relative determinazioni sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e delle tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro delle attività culturali e del turismo, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 a agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
Art. 4.
(Carta del consumo di suolo).

      1. Ciascuna città metropolitana, comune o consorzio di comuni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il territorio di propria competenza, individua, quantifica e qualifica,

anche in relazione alle tipologie di cui all'articolo 2, le aree edificate in uso, le aree libere da edificazione e le aree inutilizzate dismesse o degradate sia pubbliche sia private, redigendo la propria carta del consumo di suolo.
      2. Ciascuno degli enti locali di cui al comma 1 trasmette la propria Carta del consumo di suolo alla regione di appartenenza, ai fini della predisposizione della Carta del consumo del suolo regionale.
      3. Nell'attività di redazione, consultazione e aggiornamento della Carta del consumo di suolo devono essere in ogni caso garantiti il diritto di partecipazione dei cittadini e la trasparenza e pubblicità delle procedure, nonché il libero accesso da parte del pubblico alle relative informazioni.
      4. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è preclusa, nel territorio dell'ente locale inadempiente, ogni attività di pianificazione territoriale e di governo del territorio, finalizzata all'individuazione degli ambiti di trasformazione urbana o al l'approvazione di programmi o progetti di intervento, in variante agli strumenti urbanistici vigenti, che comportino l'occupazione di nuovo suolo o l'aumento di volumetrie per gli immobili già esistenti. Sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti e nei relativi piani attuativi.
      5. Gli enti locali di cui al comma 1 e le regioni provvedono ad aggiornare la propria Carta del consumo di suolo ogni cinque anni.
Art. 5.
(Interventi di trasformazione).

      1. Nelle attività di pianificazione territoriale e di governo del territorio è data priorità alla riorganizzazione e alla riqualificazione, senza aumento di volumetrie, del tessuto insediativo esistente edificato, dismesso, degradato o comunque urbanizzato, come risulta dalla Carta del consumo di suolo di cui all'articolo 4.
      2. L'approvazione di nuovi strumenti di pianificazione comunale o di programmi integrati di intervento in variante agli strumenti

urbanistici comunali vigenti, che prevedono ambiti di trasformazione che comportano l'occupazione di suolo inedificato, è subordinata alla preventiva verifica dell'aggiornamento della Carta del consumo di suolo di cui all'articolo 4 e al suo adeguamento allo stato di fatto del territorio.
      3. Le previsioni di nuove edificazioni devono essere giustificate dall'impossibilità di poter essere soddisfatte operando interventi di sostituzione, riorganizzazione e riqualificazione dei tessuti insediativi esistenti o di trovare attuazione all'interno di aree inutilizzate, dismesse o degradate compatibili con le trasformazioni previste. L'eventuale incompatibilità deve essere adeguatamente motivata.
      4. Le previsioni di nuove trasformazioni devono rispondere a specifiche ed effettive esigenze abitative o infrastrutturali giustificate sulla base di indicatori statistici relativi alle dinamiche demografiche, economiche e occupazionali elaborati da istituti di ricerca pubblici.
      5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di rilevazione dei dati ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4.
      6. In sede di redazione di ogni variante allo strumento urbanistico generale che preveda l'impermeabilizzazione di quote di suolo libero, i comuni redigono un bilancio dell'uso del suolo, nel quale sono individuate:

          a) le porzioni di suolo da impermeabilizzare, avendo cura di salvaguardare i terreni che abbiano riconosciute qualità di fertilità, di biodiversità o di valore paesaggistico ovvero funzioni di riconnessione della rete ecologica;

          b) le misure di compensazione ecologica e ambientale necessarie a compensare gli eventuali saldi negativi che si evidenzino;

          c) i soggetti pubblici e privati chiamati a farsi carico delle azioni di rinaturalizzazione e compensazione e dei relativi costi.

Art. 6.
(Misure di compensazione ecologica e ambientale).

      1. Il consumo di suolo naturale, in considerazione del suo impatto su una risorsa non rinnovabile e dei suoi effetti sulla funzione ecologica del territorio, comporta l'adozione da parte dei soggetti di cui al comma 6 dell'articolo 7 di misure di compensazione ecologica preventiva ovvero di rinaturalizzazione dei suoli.
      2. Gli interventi di compensazione ecologica preventiva a carico dei soggetti di cui al comma 1, consistono nella realizzazione di nuovi sistemi naturali permanenti quali siepi, filari, prati, boschi, aree umide. A completamento di tali opere ecologiche sono ammesse le opere per la fruizione dell'area, quali percorsi pedonali, percorsi ciclabili, piccole opere di consolidamento del suolo.
      3. Le aree destinate alla compensazione ecologica preventiva di cui al comma 2 si considerano aggiuntive rispetto alla dotazione di aree per servizi pubblici o di interesse pubblico previste dalla legge, comprese quelle destinate al verde pubblico. Sono reperite al l'interno del territorio comunale nel quale è previsto l'intervento di nuova costruzione e devono rispondere a esigenze e interessi collettivi e di pubblica utilità.
      4. Il rilascio dei titoli abilitativi relativi a interventi di nuova costruzione, che comportano l'impermeabilizzazione di porzioni libere di suolo, è condizionato alla stipula di una convenzione che deve prevedere:

          a) l'individuazione delle aree destinate alla compensazione ecologica preventiva;

          b)    la definizione delle opere ambientali ed ecologiche da realizzare senza oneri per il comune interessato;

          c) le modalità e i tempi di realizzazione delle opere di cui alla lettera b);

          d) il termine di realizzazione degli interventi di compensazione ecologica preventiva,

che non deve essere superiore al termine previsto per la conclusione dei lavori relativi all'intervento di nuova costruzione;

          e) le modalità di gestione e manutenzione degli interventi di compensazione ecologica preventiva.

      5. Per la gestione e la manutenzione delle aree oggetto di interventi di compensazione ecologica preventiva, i comuni possono avvalersi di coltivatori diretti, imprenditori agricoli ovvero di enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro.

Art. 7.
(Misure di fiscalità urbanistica).

      1. Gli interventi di impermeabilizzazione del suolo sono gravati da un'imposta per la tutela del suolo e la rigenerazione urbana e ambientale, in considerazione della perdita di valore ecologico, ambientale e paesaggistico determinata nei medesimi interventi. L'imposta non sostituisce i contributi disciplinati dagli articoli 16 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.
      2. Previo accordo con i comuni, l'imposta può essere sostituita, in tutto o in parte, da una cessione compensativa di aree con vincolo a finalità di uso pubblico, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 6.
      3. L'imposta si applica per qualunque intervento edificatorio su un'area urbanizzata o parzialmente urbanizzata che determina un nuovo consumo di suolo.
      4. L'ammontare dell'imposta, commisurato al consumo di suolo indotto dalle opere autorizzate, è determinato dalle regioni, con propri provvedimenti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      5. Qualora le regioni non provvedano entro il termine previsto agli adempimenti di cui al comma 4, le relative determinazioni

sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
      6. Sono tenuti al pagamento dell'imposta i soggetti tenuti al pagamento degli oneri relativi ai costi di urbanizzazione e ai costi di costruzione in base alle discipline vigenti, secondo le stesse modalità e gli stessi termini. Nel caso di concessione su aree demaniali, il soggetto è il concessionario.
      7. L'imposta è accertata, liquidata e riscossa da ciascun comune in cui la superficie dell'area fabbricabile insiste, interamente o prevalentemente.
      8. La base imponibile è triplicata in caso di interventi compiuti su aree situate in tutto o in parte all'interno di un bene paesaggistico come definito ai sensi dell'articolo 134 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e successive modificazioni, qualora assentibile.
      9. I proventi dall'imposta sono destinati agli interventi di cui all'articolo 6, comma 2, e non possono comunque essere utilizzati dai comuni per il finanziamento della spesa corrente.
      10. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, l'imposta di cui al presente articolo non può essere esclusa attraverso il ricorso a strumenti di cosiddetta urbanistica convenzionata.
Art. 8.
(Disposizioni attuative).

      1. La presente legge è attuata dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto dei relativi statuti.