• C. 1911 EPUB Proposta di legge presentata il 20 dicembre 2013

link alla fonte  |  scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.1911 Modifiche alla legge 4 aprile 1956, n. 212, in materia di utilizzo di strumenti elettronici nella propaganda elettorale nelle elezioni politiche, europee, regionali, provinciali e comunali, nonché alla legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di orari di apertura degli uffici comunali nel periodo di presentazione delle liste elettorali


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1911


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
FRAGOMELI, GIACHETTI, LORENZO GUERINI, GASPARINI, FOSSATI, GAROFANI, GIUSEPPE GUERINI, GUERRA, RUGHETTI
Modifiche alla legge 4 aprile 1956, n. 212, in materia di utilizzo di strumenti elettronici nella propaganda elettorale nelle elezioni politiche, europee, regionali, provinciali e comunali, nonché alla legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di orari di apertura degli uffici comunali nel periodo di presentazione delle liste elettorali
Presentata il 20 dicembre 2013


      

torna su
Onorevoli Colleghi! La nostra è, come noto, l'era della rivoluzione digitale e del libero e consapevole accesso alle informazioni. I nuovi media tecnologici, a partire dall'utilizzo della rete internet (di cui si serve abitualmente il 63,5 per cento della popolazione italiana), contestualmente alla presenza e all'utilizzo di social network come Twitter e Facebook (il 75,6 per cento dei giovani italiani sono iscritti a quest'ultimo) senza dimenticare poi il ruolo svolto dalle trasmissioni radiotelevisive (il 97,4 per cento dei nostri connazionali ha accesso almeno a un apparecchio televisivo) sono, attualmente, i reali ed effettivi sistemi di propaganda elettorale in caso di elezioni politiche, europee, regionali, provinciali e comunali (fonte: 47 Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese/2013).
      A tale sistema di rapida e costante fruizione delle informazioni va necessariamente associato anche l'estremo grado di «portabilità» delle informazioni stesse, consentito oggi dalla diffusione di moderni dispositivi elettronici quali tablet e smartphone. Diventa quindi evidente come il tradizionale sistema di propaganda elettorale legato all'affissione di manifesti cartacei rappresenti oggi una metodologia di comunicazione necessariamente superabile e comunque, rispetto agli anni passati, sempre meno efficace sul piano della divulgazione di contenuti.
      Ciò considerato è, a nostro parere, necessario perfezionare e razionalizzare la normativa con la quale si indirizzano le amministrazioni comunali nella predisposizione dei tabelloni per l'affissione di materiale di propaganda cartaceo, anche in considerazione del fatto che, sovente, tali spazi risultano ormai essere assolutamente sottoutilizzati. Intendiamo inoltre stabilire nuove norme per la digitalizzazione della documentazione relativa alle elezioni comunali, unitamente ad altre disposizioni pensate per ottimizzare gli orari di apertura degli uffici comunali in fase di presentazione delle liste di candidati alle elezioni politiche europee, regionali, provinciali e comunali e per il rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali, ottenendo così, a parità di servizi erogati al cittadino, un consistente contenimento di risorse.
      È vero che la spesa sostenuta dai comuni per ottemperare a tale obbligo è, almeno parte, rimborsata dallo Stato; noi tuttavia riteniamo che l'attenzione, in questo caso, debba focalizzarsi non su quale ente sia tenuto a fornire le risorse necessarie ma sui metodi con i quali esse vengano, di fatto, messe in campo e che sarebbe, al contrario, decisamente più utile stabilire che tali fondi siano destinati ad altri settori delle amministrazioni locali.
      Con la presente proposta di legge perseguiamo quindi diversi obiettivi: in primo luogo mettiamo finalmente «al passo con i tempi» la gestione delle candidature – nel caso di elezioni comunali – definendo i termini e i compiti della nuova sezione elettorale on line, un nuovo tipo di unità amministrativa che rappresenterà la naturale evoluzione della tradizionale sezione elettorale e che avrà il compito di accogliere, gestire e predisporre tutta la documentazione – prodotta ai fini della presentazione delle candidature – in formato elettronico; in secondo luogo stabiliamo, parallelamente, anche una nuova disciplina in merito ai metodi di propaganda elettorale con l'applicazione della quale tutto il materiale di tipo elettorale sarà convertito in formato digitale e pubblicato quindi su apposite pagine ricavate all'interno dei siti web comunali; da ultimo procediamo a un utilizzo più efficiente del denaro pubblico determinando, di fatto, l'eliminazione della propaganda indiretta e il dimezzamento degli spazi e delle dimensioni dei tabelloni elettorali predisposti per la propaganda diretta, unitamente alla razionalizzazione dei tempi di apertura degli uffici comunali durante la fase preelettorale.
      Tutte le risorse così risparmiate saranno convertite in contributi da versare alle amministrazioni comunali ai fini dell'allentamento del patto di stabilità interno.
      Nello specifico, quindi, l'articolo 1 della presente proposta di legge sostituisce il secondo comma dell'articolo 1 della legge 4 aprile 1956, n. 212, eliminando, di fatto, l'obbligo di allestire tabelloni atti ad accogliere la propaganda elettorale di tipo indiretto.
      L'articolo 2 introduce l'articolo 1-bis della legge n. 212 del 1956, con il quale si determina la disciplina con cui opererà la sezione elettorale on line che si occuperà di digitalizzare e di gestire la documentazione relativa alla presentazione delle candidature e il materiale di propaganda – in formato elettronico – relativo alle sole elezioni comunali, integrando e sostituendo ove possibile il corrispettivo cartaceo.
      L'articolo 3 sostituisce i commi primo e secondo dell'articolo 2 della legge n. 212 del 1956, riducendo della metà il numero totale di spazi da predisporre – a cura delle amministrazioni locali – per l'affissione di manifesti cartacei di propaganda diretta. Le nuove cifre sono comunque sempre stabilite in relazione alla classe demografica dei singoli comuni.
      L'articolo 4 modifica l'articolo 3 della legge n. 212 del 1956, dimezzando, di fatto, la superficie dei tabelloni elettorali a disposizione per l'esposizione di manifesti cartacei di propaganda diretta e razionalizzandone, inoltre, l'ordine di esibizione al fine di poter utilizzare completamente lo spazio disponibile.
      L'articolo 5 abroga l'articolo 4 della legge n. 212 del 1956, recante disposizioni normative per la propaganda indiretta già eliminata con l'articolo 1 della presente proposta di legge.
      L'articolo 6 sostituisce l'articolo 5 della legge n. 212 del 1956, eliminando un riferimento all'articolo 4 della stessa legge abrogato dall'articolo 5 della presente proposta di legge.
      L'articolo 7 abroga il comma 4 dell'articolo 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, riguardante gli orari di apertura degli uffici comunali durante la fase preelettorale in caso di elezioni regionali.
      L'articolo 8, facendo distinzione tra elezioni comunali ed elezioni politiche, regionali, provinciali ed europee, stabilisce nuove norme in merito all'apertura degli uffici comunali in occasione della presentazione delle liste di candidati e per il rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali, ottimizzandone i tempi e consentendo in questo modo, a parità di servizi erogati al cittadino, un evidente risparmio di risorse.
      L'articolo 9 stabilisce come il risparmio ottenuto dallo Stato per ogni comune debba essere computato quale risorsa per la riduzione del patto    di stabilità interno, del medesimo comune.
      L'articolo 10, infine, è relativo all'entrata in vigore.
torna su
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifica all'articolo 1 della legge 4 aprile 1956, n. 212).

      1. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 4 aprile 1956, n. 212, è sostituito dal seguente:
      «L'affissione di stampati, di giornali murali o di altro tipo di manifesti, relativi direttamente alla campagna elettorale o comunque diretti a determinare la scelta elettorale, è consentita solo in appositi spazi aventi le seguenti misure:

          a)    metri 2,00 di altezza per metri 4,00 di base, nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti;

          b)    metri 2,00 di altezza per metri 6,00 di base, nei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;

          c) metri 2,00 di altezza per metri 8,00 di base, nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, sono capoluoghi di provincia».

Art. 2.
(Introduzione dell'articolo 1-bis della legge 4 aprile 1956, n. 212).

      1. Dopo l'articolo 1 della legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificato dalla presente legge, è inserito il seguente:
      «Art. 1-bis. – (Sezione elettorale on line). – 1. In tutti i comuni, per la presentazione delle candidature, è necessaria la produzione dei seguenti documenti:

          a)    candidatura alla carica di sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale;

          b)    dichiarazione di presentazione della lista;

          c)    certificati attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del comune;

          d) dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la carica di sindaco e della candidatura per la carica di consigliere comunale contenenti la dichiarazione sostitutiva di ogni candidato sindaco e consigliere attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità;

          e)    certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica.

      2. I documenti di cui al comma 1, dopo essere stati depositati, sono digitalizzati a cura dell'ufficio sezione elettorale on line procedendo alla loro acquisizione, per mezzo di scanner, e alla successiva creazione di file in formato PDF aventi risoluzione nativa adatta alla stampa e comunque con peso del file non superiore al totale ottenuto moltiplicando il numero di pagine del documento per 50 KB, nel caso di documenti contenenti solo testo e con peso del file non superiore al totale ottenuto moltiplicando il numero di pagine del documento per 200 KB, nel caso di documenti contenenti testo e immagini. Ove necessario si procede all'autenticazione richiesta attraverso l'utilizzo della firma digitale. I documenti cartacei sono archiviati e la diffusione e l'utilizzo di tali documenti avvengono solo ricorrendo ai corrispettivi in formato elettronico che sono trasmessi tramite posta elettronica certificata (PEC) comunale.
      3. In caso di presentazione di partiti o movimenti politici già rappresentati in Parlamento è necessario produrre, contestualmente ai documenti di cui ai commi 1 e 2, anche la delega notarile in formato elettronico, autenticata esclusivamente tramite firma digitale.    
      4. Unitamente ai documenti di cui ai commi 1, 2 e 3, al momento della presentazione delle candidature è necessario produrre

anche tre file relativi al modello del contrassegno di lista. Tali file devono avere le seguenti caratteristiche:

          a) un file in formato Jpeg rappresentante il contrassegno di lista avente risoluzione nativa di 300 dpi, spazio colore sRGB e dimensioni di stampa pari a centimetri (cm) 10 su ogni lato. Il contrassegno è inscritto in un cerchio del diametro massimo di cm 10 ed eventuali diciture facenti parte del contrassegno devono risultare inscritte nel cerchio. La stampa del file è utilizzata sul manifesto delle liste dei candidati;

          b)    un file in formato Jpeg rappresentante il contrassegno di lista avente risoluzione nativa di 300 dpi, spazio colore sRGB e dimensioni di stampa pari a cm 3 su ogni lato. Il contrassegno è inscritto in un cerchio del diametro massimo di cm 3 ed eventuali diciture facenti parte del contrassegno devono risultare inscritte, nel cerchio. La stampa del file è utilizzata sulla scheda di votazione;

          c) un file in formato Gif rappresentante il contrassegno di lista avente modo colore Indexed Color, trasparenza attivata e dimensioni di stampa pari a cm 3 su ogni lato. Il contrassegno è inscritto in un cerchio del diametro massimo di cm 3 ed eventuali diciture facenti parte del contrassegno devono risultare inscritte nel cerchio. Il file è utilizzato per la pubblicazione on line.

      5. Il materiale di propaganda riguardante le elezioni comunali deve essere prodotto solo in formato elettronico. L'ufficio competente si occupa di pubblicare, su apposite pagine del sito internet del comune, tutto il materiale prodotto.
      6. Il materiale in formato digitale deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

          a) i file contenenti solo testi devono essere forniti in formato PDF con peso del file non superiore al totale ottenuto moltiplicando il numero di pagine del documento per 50 KB;

          b) i file contenenti testi e immagini devono essere forniti in formato PDF con peso del file non superiore al totale ottenuto moltiplicando il numero di pagine del documento per 200 KB;

          c) i file relativi a manifesti elettorali rappresentanti il candidato sindaco o la lista devono essere forniti in due versioni:

              1) una versione in formato Jpeg avente risoluzione nativa di 72 dpi, spazio colore sRGB e dimensioni massime di 1.000 pixel sul lato lungo. Il file è utilizzato per la pubblicazione on line;

              2) una versione in formato Jpeg avente risoluzione nativa di 300 dpi, spazio colore sRGB e dimensioni di stampa pari al formato A4. Il file è caricato on line e messo a disposizione per essere eventualmente scaricato e stampato;

          d) i file relativi a fotografie rappresentanti il candidato sindaco o la lista devono essere forniti in formato Jpeg con risoluzione nativa di 300 dpi, spazio colore sRGB e dimensioni massime di 2.000 pixel sul lato lungo».

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212).

      1. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212, è sostituito dal seguente:
      «In ogni comune la giunta municipale tra il trentatreesimo e il trentesimo giorno precedente quello fissato per le elezioni è tenuta a stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali o di altro tipo e dei manifesti di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 1, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate e in equa proporzione per tutto l'abitato».

      2. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212, è sostituito dal seguente:
      «Il numero degli spazi è stabilito per ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione residente, secondo la seguente tabella:

          a)    da 150 a 5.000 abitanti: almeno 1 e non più di 2;

          b)    da 5.001 a 10.000 abitanti: almeno 2 e non più di 5;

          c)    da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 5 e non più di 10;

          d)    da 30.001 a 100.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia aventi popolazione inferiore: almeno 10 e non più di 25;

          e)    da 100.001 a 500.000 abitanti: almeno 25 e non più di 50;

          f)    da 500.001 a 1.000.000 di abitanti: almeno 50 e non più di 250;

          g) oltre 1.000.000 di abitanti: almeno 250 e non più di 500».

Art. 4.
(Modifiche all'articolo 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212).

      1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212, è sostituito dal seguente:
      «In ciascuno degli spazi di cui al primo comma sono posizionati appositi tabelloni sui quali è riservata, ad ogni lista, una sezione avente una superficie pari a metri 1,00 di altezza per metri 1,00 di base e, ad ogni candidatura uninominale, una sezione avente una superficie pari a metri 1,00 di altezza per metri 0,70 di base».

      2. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212, è sostituito dal seguente:
      «L'assegnazione delle sezioni è effettuata seguendo l'ordine di ammissione delle liste o delle candidature, su due linee

orizzontali, a partire dall'angolo in alto a sinistra, proseguendo verso destra fino a quando tutte le sezioni della linea superiore siano occupate e spostandosi sulla linea inferiore partendo nuovamente da sinistra verso destra fino a quando tutte le sezioni necessarie siano assegnate. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate tra le varie liste o i vari candidati».
Art. 5.
(Abrogazione dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1956, n. 212).

      1. L'articolo 4 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 6.
(Modifica dell'articolo 5 della legge 4 aprile 1956, n. 212).
      1. L'articolo 5 della legge 4 aprile 1956, n. 212, è sostituito dal seguente:
      «Art. 5. – 1. Nei casi in cui, entro il trentaquattresimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, non siano state ancora comunicate le liste o le candidature uninominali ammesse, la giunta municipale provvede agli adempimenti di cui all'articolo 3 entro i due giorni successivi alla ricezione della comunicazione delle liste o delle candidature uninominali ammesse».
Art. 7.
(Modifica all'articolo 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43).

      1. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, è abrogato.

Art. 8
(Orari di apertura degli uffici comunali nel periodo di presentazione delle liste elettorali).

      1. In occasione di elezioni comunali, al fine di garantire i tempi necessari per la presentazione delle liste di candidati e per permettere il rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali, i comuni, nei dieci giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, devono assicurare agli elettori la possibilità di sottoscrivere le liste dei candidati, effettuando l'apertura degli uffici comunali, con la possibilità di svolgere tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale, secondo la seguente tabella:

          a)    comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti: nei dieci giorni precedenti il termine di presentazione delle liste sono tenuti a garantire un minimo di 50 ore di apertura al pubblico comprensive di 8 ore di apertura continuata nelle giornate di venerdì, sabato e domenica immediatamente precedenti la conclusione dei dieci giorni;

          b)    comuni con popolazione da 3001 a 15.000 abitanti: nei dieci giorni precedenti il termine di presentazione delle liste sono tenuti a garantire un minimo di 80 ore di apertura al pubblico comprensive di 12 ore di apertura continuata nelle giornate di venerdì, sabato e domenica immediatamente precedenti la conclusione dei dieci giorni;

          c) comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, sono capoluoghi di provincia: nei dieci giorni precedenti il termine di presentazione delle liste sono tenuti a garantire un minimo di 100 ore di apertura al pubblico comprensive di 12 ore di apertura continuata in ciascuna delle giornate di venerdì, sabato e domenica comprese nei dieci giorni.

      2.    In occasione di elezioni politiche, regionali, provinciali o europee, al fine di garantire i tempi necessari per la presentazione delle liste di candidati e per permettere il rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali, i comuni, nei dieci giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, devono assicurare agli elettori la possibilità di sottoscrivere le liste dei candidati, effettuando l'apertura degli uffici comunali, con la possibilità di svolgere tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale, secondo la seguente tabella:

          a) comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti: nei dieci giorni precedenti il termine di presentazione delle liste sono tenuti a garantire un minimo di 40 ore di apertura al pubblico comprensive di 4 ore di apertura continuata nelle giornate di venerdì, sabato e domenica immediatamente precedenti la conclusione dei dieci giorni;

          b) comuni con popolazione da 3.001 a 15.000 abitanti: nei dieci giorni precedenti il termine di presentazione delle liste sono tenuti a garantire un minimo di 70 ore di apertura al pubblico comprensive di 8 ore di apertura continuata nelle giornate di venerdì, sabato e domenica immediatamente precedenti la conclusione dei dieci giorni;

          c) comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, sono capoluoghi di provincia: nei dieci giorni precedenti il termine di presentazione delle liste sono tenuti a garantire un minimo di 80 ore di apertura al pubblico comprensive di 8 ore di apertura continuata in ognuna delle giornate di venerdì, sabato e domenica comprese nei dieci giorni.

      3.    I comuni, nei giorni dal ventesimo all'undicesimo precedenti il termine di presentazione delle liste, devono assicurare agli elettori la possibilità di sottoscrivere le liste dei candidati, garantendo l'apertura degli uffici comunali per almeno

3 ore al giorno e in concomitanza con i normali orari di apertura al pubblico.
      4. Gli orari di apertura di cui al presente articolo sono resi noti al pubblico sia per mezzo della loro pubblicazione on line sul sito internet istituzionale del comune sia mediante la loro esposizione, chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici. Gli organi di informazione pubblici sono tenuti a informare i cittadini di tali modalità di comunicazione degli orari.
Art. 9.
(Riduzione del patto di stabilità interno).

      1. Il risparmio di risorse ottenuto dallo Stato, per ogni comune a seguito dell'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge è destinato alla riduzione del patto di stabilità interno del medesimo comune.

Art. 10.
(Entrata in vigore).

      1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.