• C. 1604 EPUB Proposta di legge presentata il 18 settembre 2013

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Atto a cui si riferisce:
C.1604 Modifica all'articolo 444 del codice di procedura penale, in materia di applicazione della pena su richiesta


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1604


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato DI LELLO
Modifica all'articolo 444 del codice di procedura penale, in materia di applicazione della pena su richiesta
Presentata il 18 settembre 2013


      

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Onorevoli Colleghi! Con la presente proposta di legge si intende modificare l'istituto del patteggiamento, disciplinato dall'articolo 444 del codice di procedura penale, nella parte in cui sono elencate le esclusioni dal beneficio della riduzione di pena ivi previsto.
      I delitti per i quali non è possibile accedere al patteggiamento, elencati al comma 1-bis del citato articolo 444, sono di tale gravità e allarme sociale che, appunto, ne giustificano l'esclusione; essi vanno dall'associazione di tipo mafioso, al sequestro di persona, all'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, al terrorismo e alla prostituzione minorile. La disposizione, dal punto di vista soggettivo, include quindi una serie di soggetti quali i delinquenti abituali, professionali e per tendenza, e i recidivi.
      La modifica che si propone è volta a ricomprendere, tra i reati per i quali non si applica lo sconto di pena, l'omicidio colposo commesso in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
      Il codice penale, con l'articolo 589, secondo e terzo comma, dispone che chi cagiona la morte di una persona in violazione del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, è punito con la reclusione da due a sette anni, elevata da tre a dieci anni se causata da soggetti in stato di ebbrezza alcolico o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
      Si tratta quindi di delitti gravi per le conseguenze irrimediabili che provocano e per le condizioni nelle quali sono commessi, vale a dire senza il controllo di se stessi per aver abusato di droghe o di alcool.
      Le associazioni dei familiari delle vittime della strada reclamano da anni, quale risarcimento di giustizia dei loro inconsolabili lutti, un intervento legislativo che, da un lato, sanzioni più incisivamente i colpevoli e, dall'altro, non consenta, addirittura, di far apparire la legge più benevola nei confronti di questi ultimi che delle vittime e dei loro familiari.
      Per tali ragioni, la presente proposta di legge propone che, all'articolo 444 del codice di procedura penale, nel comma 1-bis, sia introdotto anche il reato di omicidio colposo di cui all'articolo 589, secondo e terzo comma, del codice penale, tra quelli esclusi dall'applicazione del comma 1 del citato articolo 444, che garantisce all'imputato incensurato di beneficiare dello sconto di pena fino a un terzo.
      La proposta di legge vuole rispondere, quindi, a un debito di attenzione nei confronti dei familiari delle vittime della strada associati in ogni parte del Paese e vuole realizzare un effetto di deterrenza nei confronti di un fenomeno che è sempre più di dimensioni allarmanti.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. All'articolo 444 del codice di procedura penale, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
      «1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 del presente articolo i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 589, secondo e terzo comma, 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o di commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria».