• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/06636 ALBERTINI - Al Ministro della giustizia - Premesso che: a fine ottobre 2012, in qualità di parlamentare europeo, l'interrogante aveva presentato al Ministro della giustizia pro tempore...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-06636 presentata da GABRIELE ALBERTINI
mercoledì 9 novembre 2016, seduta n.719

ALBERTINI - Al Ministro della giustizia - Premesso che:

a fine ottobre 2012, in qualità di parlamentare europeo, l'interrogante aveva presentato al Ministro della giustizia pro tempore un esposto-interrogazione per conoscere se alcuni comportamenti del magistrato A. Robledo, anche se non avevano comportato la commissione di specifici reati, fossero comunque deontologicamente corretti;

più precisamente, chiedeva di sapere, in ordine ai gravi fatti segnalati: se e quale attività ispettiva fosse stata effettivamente svolta dal Ministero; per quali motivi la persona informata dei fatti, che aveva subito il comportamento ritenuto censurabile da parte del magistrato, non fosse stata chiamata a testimoniare dagli ispettori, con riguardo ad uno dei fatti descritti; per quali motivi gli ispettori non avessero sentito le persone indicate nell'esposto-interrogazione, con riguardo agli altri due fatti; quali conclusioni avessero eventualmente raggiunto gli ispettori ed il Ministero;

il 18 giugno 2014, perveniva la risposta da parte del Ministro in indirizzo alle interrogazioni 4-01571 e 4-02297, solo per quanto concerne le conclusioni e non gli altri quesiti, così formulata: «in assenza di riscontri alle doglianze del sen. Albertini, (...) si è aderito alla proposta di archiviazione della pratica pervenuta dalle competenti articolazioni ministeriali»;

in data 25 giugno 2014, durante la seduta n. 269 del Senato, l'interrogante si dichiarava estremamente insoddisfatto, in quanto dalla risposta aveva appreso che nessun accertamento era stato svolto né dalla Direzione generale magistrati, né dall'Ispettorato generale, ma che vi era stato, da parte degli ispettori, e conseguentemente del Ministro, solo il recepimento del tutto acritico ed in ogni punto di quella «dettagliata relazione», per come era stata definita, del dottor Robledo;

partendo dall'assioma che un magistrato dica sempre il vero e che una sua relazione debba, necessariamente, essere conforme a verità dovendo egli essere, in ogni suo comportamento, cristallino come si pretende dalla «moglie di Cesare», a giudizio dell'interrogante tanto cristallino, sicuramente, il dottor Robledo non appare essere stato nelle sue funzioni di magistrato;

in data 9 giugno 2015, meno di un anno dopo, le sezioni unite della suprema Corte di cassazione confermavano il trasferimento d'ufficio cautelare disciplinare presso il Tribunale di Torino e la cessazione delle funzioni inquirenti, provvedimenti adottati nei riguardi del dottor Robledo dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura nel febbraio 2015, per i «gravi elementi di fondatezza degli illeciti disciplinari contestati», lesivi della dignità istituzionale e della deontologia del magistrato, cui lo stesso aveva opposto ricorso, poi rigettato;

va osservato che il comportamento ritenuto censurabile dalla sezione disciplinare e confermato dalle sezioni unite della suprema Corte era motivato da un illecito «scambio di favori» tra il magistrato e l'avvocato Aiello, tendente, da parte del dottor Robledo, ad orchestrare e realizzare condotte illecite ai danni dell'interrogante;

l'interrogante ha appreso che il Ministro in indirizzo, con nota del 16 luglio 2015, indirizzata al procuratore generale presso la suprema Corte di cassazione, ha deciso d'intraprendere una seconda azione disciplinare nei riguardi del dottor Robledo, con riferimento all'illecita domiciliazione dell'ingente somma (per l'esattezza 170 milioni di euro) sequestrata alle banche, oggetto d'indagine da parte del dottor Robledo di cui si chiede l'incolpazione, in un procedimento che poi ha visto assolvere tutti gli imputati, venendo ritenuta, dai giudici di merito, infondata l'azione penale, con la conseguente corresponsione di rilevanti compensi ai custodi giudiziari, dallo stesso nominati, «senza che venisse previsto lo svolgimento da parte degli stessi di alcuna attività ulteriore rispetto alla mera custodia, peraltro già ampiamente garantita dai depositi bancari, (...) determinando ingiustificati oneri finanziari per l'amministrazione della giustizia»;

il 28 ottobre 2014, è stato pubblicato dal "Corriere della sera" un articolo a firma Luigi Ferrarella in cui viene menzionato il caso, riferendolo ad un esposto presentato al Consiglio superiore della magistratura da parte del procuratore capo Edmondo Bruti Liberati, citando ben 4 custodi giudiziari e le loro relative parcelle: 87.000 euro al custode Mario Doni, 483.000 euro a Federica Gabrielli, 457.000 euro a Piero Canevelli e 62.000 euro a Silvano Cremonesi;

in data 26 settembre 2015, è comparso su "la Repubblica" un articolo a firma Emilio Randacio, dove si afferma che la Procura di Brescia starebbe svolgendo indagini, in parte già esperite durante il mese d'agosto, secondo le quali, per l'illecito comportamento del dottor Robledo (il mancato affidamento delle ingenti somme sequestrate al Fondo unico giustizia), si sarebbe verificato un danno erariale di circa 12 milioni di euro, oltre al costo aggiuntivo delle parcelle liquidate ai custodi giudiziari;

da ultimo, l'interrogante fa notare che il caso segnalato dal Ministro non è unico, poiché, anche in un precedente processo (il fallimento Zincar), concernente alcuni funzionari e dirigenti del Comune di Milano, sempre Mario Doni e Piero Canevelli venivano nominati consulenti dal dottor Robledo, ancora nelle sue vesti di pubblico ministero, con alcune anomalie secondo quanto risulta all'interrogante: secondo quanto risulta all'interrogante, i consulenti non hanno specificato le loro competenze né lo ha fatto la Procura; dai documenti non risulta quanto abbiano incassato (come emerge dal faldone 8 della relazione disponibile presso la Procura della Repubblica di Milano, procedimento penale n. 23122/09 del R.G.N.R., mod. 121); i consulenti, come risulta dai faldoni 8, 10 e 11 della relazione, avrebbero dovuto limitarsi ad analisi amministrative e contabili, mentre, invece, si sono interessati ad aspetti tecnici, pur non avendo, per loro stessa ammissione, competenza tecnica né scientifica (circostanza fatta rilevare anche dalla consulenza Deloitte, acquisita agli atti); la consulenza riguardava ogni singolo atto e non la gestione globale della società, con conseguente aggravio di costi; le consulenze sono state reiteratamente prorogate (come risulta dal faldone 8 della relazione), con giustificazioni sconosciute e consistente aggravio di costi;

considerato che, sulla base delle informazioni acquisite dall'interrogante e risultanti dalla menzionata relazione sugli incarichi affidati ai citati Piero Canevelli e Mario Doni dal procuratore Robledo, ai suddetti sono state affidate le consulenze relative alle seguenti commesse: come risulta dal faldone 13 della relazione, Z100020, sicurezza stradale e urbana; Z100022, attraversamenti sicuri; Z100003, sala alla guida; Z100024, Urban II Auditorium, e Z100025, sala a piedi; come risulta dal faldone 12 della relazione, Z100018, gestione satellitare delle ambulanze, e Z10009, centro dimostrativo energetico per la mobilità sostenibile area Bocconi; come risulta dal faldone 11 della relazione, Z10014, security point; Z100015, sistema Dreams, e Z100017, progetto E MERGE; come risulta dal faldone 10 della relazione, Z10009, idrogeno alla Bicocca, e Z100011, immagine coordinata Comune di Milano; come risulta dal faldone 9 della relazione, Z10005, colonnine di ricarica; come risulta dal faldone 8 della relazione, che riporta anche l'affidamento dell'incarico a Canevelli e Doni, le proroghe del loro incarico e le consulenze relative alle commesse Z100001 e Z10002, vengono altresì affidate le commesse Z10001, due ruote elettriche, e Z10002, car sharing Milano; come risulta dal faldone 14 della relazione, Z100026, veicoli traccianti; Z100027, navigazione urbana ipovedenti, e Z100028, Ecobuilding; come risulta dal faldone 15 della relazione, Z100030, centro operativo Protezione civile; Z100031, sistema integrato per la simulazione attiva, e Z100032, percorsi e attraversamenti sicuri; come risulta infine dal faldone 16, Z100033, progetto dotazione biciclette; Z100034, merci pericolose, e Z100035, strada sicura;

il 31 maggio 2016, la Sezione disciplinare del CSM ha condannato, nel merito, il dottor Robledo, confermando il precedente provvedimento cautelare: trasferimento d'ufficio, per gravi motivi disciplinari, dalla Procura di Milano al Tribunale di Torino e gli ha irrogato la sanzione accessoria della riduzione di 6 mesi d'anzianità, per l'illecito «scambio di favori» tra il magistrato e l'avvocato Aiello, tendente, da parte del dottor Robledo, ad orchestrare e realizzare condotte illecite ai danni dell'interrogante;

il 15 settembre 2016, il Ministro comunicava, in risposta all'interrogazione 4-04800 (del 4 novembre 2015), che: «secondo quanto comunicato dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione, l'azione disciplinare promossa il 16 luglio 2015 nei confronti del dottor Robledo è stata sospesa il 22 giugno 2016, "dato che, per gli stessi fatti, presso la Procura della Repubblica di Brescia, pende procedimento penale, in ordine al reato di cui all'art. 323 c. p."»;

in data 28 ottobre 2016, l'interrogante veniva a conoscenza della diffusione di un messaggio via internet da parte dello stesso dottor Robledo, nel quale, tra l'altro, si afferma: "la giunta per le immunità si è inventata la bestialità dell'immunità retroattiva per salvare la pelle a Gabriele Albertini (...) Un abuso da casta di un privilegio bello e buono (...) non possono [i senatori] sguazzare nei loro privilegi, ricattare le istituzioni con la loro posizione e rimanere sempre impuniti". Infine, la vera e propria calunnia nei riguardi dell'interrogante: "Albertini aveva minacciato di togliere supporto al governo se non gli avessero concesso l'immunità per questa questione sua personale. È un voto di scambio una cosa che fa orrore",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno acquisire informazioni sull'andamento delle indagini, in corso da oltre un anno, che altro non dovrebbero attenere secondo l'interrogante che all'acquisizione di documenti, presso la Procura di Brescia, che hanno comportato la sospensione, in data 22 giugno 2016, dell'azione disciplinare promossa dal Ministro in indirizzo oltre 16 mesi orsono;

se non ritenga che la condotta di un magistrato in servizio, il dottor Robledo, che calunnia un senatore ed insulta le istituzioni legislative della Repubblica, sia suscettibile dell'avvio dell'azione disciplinare.

(In allegato alla presente interrogazione è stata trasmessa documentazione, che resta acquisita agli atti del Senato)

(4-06636)