• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/06632 CAPPELLETTI, SCIBONA, GIARRUSSO, DONNO, MARTELLI, GIROTTO, MANGILI, PAGLINI - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze - Premesso che: la...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-06632 presentata da ENRICO CAPPELLETTI
mercoledì 9 novembre 2016, seduta n.719

CAPPELLETTI, SCIBONA, GIARRUSSO, DONNO, MARTELLI, GIROTTO, MANGILI, PAGLINI - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze - Premesso che:

la Pedemontana veneta è stata progettata come superstrada a pedaggio ed è stato previsto che l'opera venisse finanziata con prevalenza di capitale privato a fronte di un contributo pubblico mediante la procedura della finanza di progetto (o project financing), prevista dagli articoli 153-160 del decreto legislativo n. 163 del 2006; tale procedura di finanziamento prevede che l'opera, una volta ultimata, rimanga in concessione al privato costruttore per un periodo di tempo (la durata della concessione prevista dalla convenzione del 21 ottobre 2009 è di 39 anni), che permetta a quest'ultimo di ottenere una proficua rendita dai pedaggi pagati dall'utenza;

da un articolo de "il Fatto Quotidiano" del 23 luglio 2016 si apprende che la Banca europea per gli investimenti, potenziale acquirente dei project bond che la banca arranger Jp Morgan dovrebbe emettere per il finanziamento privato alla superstrada, e la Cassa depositi e prestiti, potenziale garante di ultima istanza, hanno effettuato uno studio sulle stime di traffico, dal quale è emerso che "le previsioni messe nel piano sono tre volte la realtà"; di conseguenza, in base a quanto stabilito dalla convenzione, la Regione Veneto dovrebbe farsi carico anche dei costi del finanziamento privato e "rimborsare al consorzio Sis 366 milioni ogni anno per la durata della concessione, 39 anni: 14 miliardi in tutto che diventano 20 calcolando interessi e quisquilie varie";

dal più recente articolo de "La Tribuna" dell'8 novembre si apprende che la Regione "sta bussando da mesi alla porta dell'Anas per convincerla a intervenire in soccorso, o in sostituzione non è ancora chiaro, a quali costi non si capisce, del concessionario Sis che non ha soldi per andare avanti (...) Cassa Depositi e Prestiti avrebbe bisogno di sapere che sta finanziando un soggetto pubblico non un privato";

considerato che:

la convenzione per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché la costruzione e la gestione della superstrada a pedaggio Pedemontana veneta, sottoscritta in data 21 ottobre 2009 dal commissario delegato (concedente) e dal concessionario consorzio Stabile SIS società consortile per azioni, aggiudicatario della gara di concessione, all'art. 8 comma 2, dispone che "il Concessionario potrà richiedere la revisione del Piano Economico Finanziario (...) in dipendenza di modifiche delle condizioni di mercato, avuto riguardo ai volumi di traffico assunti a base dell'allegato Piano Economico Finanziario"; al comma 3, prevede che "in tali ipotesi le Parti convengono che il Commissario - Concedente dovrà assicurare il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, adottando d'intesa con il Concessionario (...) le opportune misure di compensazione, quali, a titolo esemplificativo (...) la ridefinizione degli importi dei contributi pubblici, nonché delle relative modalità di erogazione";

la Corte dei conti nella deliberazione 30 dicembre 2015, n. 18/2015/G, ha spiegato le conseguenze derivanti dall'applicazione della norma citata specificando che "nell'ipotesi di traffico inferiore a quello previsto, il concedente dovrà assicurare il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario con l'aumento del contributo pubblico, facendo, così, gravare sulla Regione i rischi di gestione";

l'atto aggiuntivo alla convezione, stipulato in data 18 dicembre 2013 tra il commissario delegato ed il concessionario, ha previsto ulteriori clausole di particolare favore per il concessionario: all'allegato 2 prevede che "nel caso in cui lo scostamento dei proventi da pedaggio risulti superiore al 5%, il riequilibrio del piano avverrà adottando (...) per la parte eccedente il 5% la ridefinizione degli importi dei contributi pubblici, nonché delle relative modalità di erogazione"; inoltre all'art. 3 prevede l'inserimento nella convenzione dell'art. 8-bis,il quale al comma 5 prevede che "ove le parti non concordino in ordine al riequilibrio del Piano Economico Finanziario il Concessionario potrà esercitare il diritto di recesso (...). In tal caso saranno dovuti dal concedente al concessionario gli indennizzi di cui alle lett. a) e b) dell'articolo 20 della Convenzione e, ove ne ricorrano le condizioni, anche quello previsto dalla lettera c) del medesimo articolo";

il citato art. 20 della convenzione prevede una serie di remunerazioni spettanti al concessionario da parte del concedente nel caso in cui il primo eserciti il diritto di recesso per mancato accordo sul riequilibrio del piano nelle suddette modalità; in particolare l'art. 20, rubricato "Risoluzione dal rapporto per inadempimento del Commissario Concedente e revoca della concessione per motivi di pubblico interesse", prevede l'obbligo del commissario concedente di "salvaguardare il diritto del Concessionario alla piena reintegrazione delle aspettative economiche derivanti dall'esecuzione e gestione della Superstrada corrispondendo al Concessionario: a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario; b) le penali e gli altri costi ed oneri finanziari sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione o della revoca, ivi inclusi i costi finanziari dei prestiti contratti, comprensivi, (a titolo esemplificativo e non tassativo) anche degli eventuali oneri e/o indennizzi e/o penali dipendenti dall'anticipata estinzione e/o risoluzione dei contratti finanziari derivati connessi ai riferiti prestiti; c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 (dieci) per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del Piano Economico Finanziario";

considerato inoltre che:

agli interroganti risulta che il concessionario ad oggi non ha ancora attuato il closing finanziario, ossia la chiusura del finanziamento privato della superstrada attraverso la vendita dei project bond;

il nuovo art. 8-bis della convenzione dispone che "il Concedente prende atto che le attuali condizioni di mercato potrebbero non consentire al concessionario di reperire finanziamenti a lungo termine";

da fonti di stampa ("Palermotoday" del 20 ottobre 2016) si apprende che il concessionario SIS versa in gravi condizioni economiche e per tale motivo ha annunciato la chiusura del cantiere del passante ferroviario di Palermo ed il licenziamento di tutti gli operai;

considerato infine che:

risulta agli interroganti il mancato adempimento di quanto previsto dal comma 3-quater dell'art. 144 del decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato dal decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, quindi in data antecedente all'atto aggiuntivo del 18 dicembre 2013, il quale dispone che: "L'amministrazione aggiudicatrice prevede nel bando di gara che il contratto di concessione stabilisca la risoluzione del rapporto in caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento o in mancanza della sottoscrizione o del collocamento delle obbligazioni di progetto di cui all'articolo 157, entro un congruo termine fissato dal bando medesimo, comunque non superiore a ventiquattro mesi, decorrente dalla data di approvazione del progetto definitivo. (...) Nel caso di risoluzione del rapporto ai sensi del primo periodo, il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi incluse quelle relative alla progettazione definitiva";

in data 26 ottobre 2016 una delegazione di consiglieri regionali e deputati veneti del Partito democratico ha incontrato il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in merito alla situazione di stallo nella realizzazione della superstrada Pedemontana veneta;

nel comunicato stampa relativo all'incontro, pubblicato da un consigliere regionale, si legge che: "Il Ministro ha confermato ai partecipanti che (...) il project financing della SPV è regionale ed il concedente è sempre stata la Regione Veneto che prima con Galan nel 2009 e poi con Zaia nel 2013 ha sottoscritto una convenzione capestro che fa acqua da tutte le parti",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo ritengano che l'amministrazione regionale negli impegni assunti con il concessionario privato si sia posta in una situazione di evidente sperequazione contrattuale caratterizzata dall'accollo del rischio di mercato esclusivamente sulla parte pubblica e dell'accettazione di condizioni di notevole convenienza a favore della parte privata;

se corrisponda al vero quanto riportato nel comunicato stampa relativo all'incontro del 26 ottobre 2016 in merito alla convenzione definita "capestro" e se intendano adoperarsi con iniziative urgenti di competenza qualora ritengano che le clausole debbano essere considerate nulle nell'interesse pubblico;

se la Regione Veneto sia obbligata ad erogare ulteriori contributi pubblici nell'ipotesi in cui il traffico della superstrada risultasse inferiore a quanto dichiarato dal concessionario, e quali siano gli importi;

quali iniziative di competenza intendano intraprendere al fine di evitare il presumibile gravoso dispendio di denaro pubblico;

se le cifre riportate dall'articolo de "il Fatto Quotidiano" del 23 luglio 2016 corrispondano al vero;

se la dichiarata situazione di crisi economica in cui versa il concessionario ed il mancato reperimento del finanziamento privato della superstrada avranno delle ripercussioni sulle casse della Regione Veneto o dello Stato relativamente alla necessità di completare l'opera connessa all'avvenuto sbancamento dell'intero percorso e quali iniziative intendano assumere per evitare che l'inosservanza degli impegni assunti possa trasformarsi in addizionali oneri di spesa pubblica;

se corrisponda al vero quanto riportato dalle recenti fonti di stampa circa la possibilità che l'Anas, società del Ministero dell'economia e delle finanze, acquisti le azioni della società SIS e se non ritengano di impedire un ulteriore dispendio di denaro pubblico per ovviare al mancato reperimento da parte di un soggetto privato dei necessari finanziamenti per realizzare l'opera;

se la Regione Veneto sia obbligata a salvaguardare il diritto del concessionario alla piena reintegrazione delle aspettative economiche derivanti dall'esecuzione e gestione della superstrada in ogni eventuale ipotesi di risoluzione del rapporto, comprese quelle di inadempienza del concessionario di cui all'art. 144, comma 3-quater, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e a quanto ammontino il risarcimento per il mancato guadagno ed il pagamento degli eventuali costi sostenuti anche a causa di penali ed indennizzi previsti dal contratto e spettanti al concessionario, mediante l'utilizzo di denaro pubblico.

(4-06632)