• C. 4110-A EPUB (richiesta autorizzazione a riferire oralmente il 10 novembre 2016); SANGA Giovanni, Relatore per la Commissione VI Finanze - TANCREDI Paolo, Relatore per la Commissione V Bilancio

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Atto a cui si riferisce:
C.4110 [Decreto fiscale - abolizione Equitalia] Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili
approvato con il nuovo titolo
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili"


Frontespizio Pareri Disegno di Conversione Allegato 1 Decreto Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4110-A


DISEGNO DI LEGGE
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(RENZI)
e dal ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)
Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili
Presentato il 24 ottobre 2016
(Relatori per la maggioranza: TANCREDI, per la V Commissione; SANGA, per la VI Commissione)

NOTA: Le Commissioni permanenti V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze), il 10 novembre 2016, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.
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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 4110 e rilevato che:

        sul piano dell'omogeneità del contenuto:

            il decreto-legge, che si compone di 15 articoli di natura sostanziale, in forza della sua tipologia, presenta un contenuto che necessariamente investe numerosi ambiti materiali. Tale contenuto trova comunque riscontro nel preambolo e nel titolo e risulta razionalmente organizzato nei quattro capi in cui è strutturato, rispettivamente riguardanti: il sistema della riscossione (articoli 1-3), con la soppressione di Equitalia e la sua sostituzione con l'ente pubblico economico di nuova istituzione «Agenzia delle entrate – Riscossione»; varie misure in materia fiscale, volte tra l'altro al recupero dell'evasione e alla riapertura dei termini per esperire la procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure) in una finestra temporale che va dal 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame) al 31 luglio 2017 (articoli 4-7); il finanziamento di diverse esigenze indifferibili, riguardanti: il Fondo sociale per occupazione e formazione; la partecipazione di personale militare all'operazione di supporto sanitario in Libia – operazione «Ippocrate»; il trasporto ferroviario e regionale; misure finanziarie a favore dei comuni coinvolti nell'accoglienza di stranieri; la dotazione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI) e l'accesso al credito delle imprese agricole; il credito di imposta a favore delle imprese di produzione, distribuzione ed esercizio cinematografico (articoli 8-14); disposizioni finanziarie e finali, concernenti: l'incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) e la copertura degli oneri derivanti dal decreto; l'immediata entrata in vigore del decreto-legge;

        sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

            il decreto-legge, nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, ricorre alla tecnica della novellazione ed effettua gli opportuni coordinamenti con il tessuto normativo vigente. Fanno eccezione le disposizioni contenute all'articolo 1, che, nel sopprimere Equitalia, si limita a disporre, al comma 16, che «I riferimenti contenuti in norme vigenti agli ex concessionari del servizio nazionale della riscossione e agli agenti della riscossione [...] si intendono riferiti, in quanto compatibili», alla nuova Agenzia; le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, lettere a) e b), che, nel sopprimere taluni obblighi di comunicazione in materia fiscale, non effettua i conseguenti aggiornamenti delle norme vigenti, e le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 4, che introduce, nell'ambito dell'articolo 20 della legge n. 154 del 2016, il comma 1-bis, in stretta connessione con il comma 1. Dal momento che quest'ultimo novella l'articolo 2, comma 132 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, andrebbe valutata l'opportunità di riformulare anche la disposizione in esame in termini di novella all'articolo 2 della citata legge n. 662 del 1996;

            alcune delle disposizioni contenute nel decreto-legge derogano implicitamente alla legislazione vigente mentre in altri casi tali deroghe appaiono formulate in termini generici; in particolare, l'articolo 1, comma 10, sul ricollocamento del personale di Equitalia, consente di procedere «anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di mobilità», genericamente richiamate; l'articolo 1, comma 15, nel prevedere che la nomina del commissario straordinario per l'adozione dello statuto del nuovo ente pubblico economico «Agenzia delle entrate – Riscossione» avvenga con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, agisce implicitamente in deroga all'articolo 11, comma 2 della legge n. 400 del 1988, a norma del quale «La nomina è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri»; l'articolo 7, comma 1, capoverso Art. 5-octies, comma 1, alla lettera b), ai fini della riapertura dei termini per aderire alla procedura di collaborazione volontaria, dispone implicitamente in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), a norma del quale «le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo», mentre alla lettera f), penultimo periodo, con riguardo alla citata procedura di collaborazione volontaria, dispone in ordine alle modalità di notifica «in deroga ad ogni altra disposizione di legge»;

        sul piano dei rapporti con le altre fonti del diritto:

            il decreto-legge contiene alcune previsioni che non appaiono formulate in conformità alle regole che presiedono ad un corretto impiego delle fonti del diritto, individuando soluzioni che sembrano essere essenzialmente riconducibili a quella che il Consiglio di Stato ha definito «fuga dal regolamento», probabilmente indotta anche dalla complessità e dalla tempistica delle procedure per l'adozione delle norme regolamentari;

            in alcuni casi (si vedano l'articolo 4, comma 4, lettera c) e l'articolo 5, che novellano in più punti il regolamento di delegificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322) il decreto-legge incide, mediante esplicite novellazioni, su discipline oggetto di fonte normativa di rango subordinato, integrando una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appare conforme alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il punto 3, lettera e), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001);

            in altri casi, il decreto-legge contiene invece la previsione di adempimenti atipici, tra i quali: il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze per l'approvazione dello statuto del nuovo ente pubblico economico «Agenzia delle entrate – Riscossione» (articolo 1, comma 5), che sembrerebbe successivamente modificabile con la sola delibera del Comitato di gestione; il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate previsto dall'articolo 4, comma 6, lettera a), capoverso 2, cui si dà facoltà di differire i termini di entrata in vigore dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, esulando dalle procedure di delegificazione di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988; e, da ultimo, il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, cui è demandata la definizione delle modalità di attuazione delle disposizioni relative all'assolvimento dell'imposta all'atto dell'estrazione dei beni dal deposito IVA (articolo 4, comma 7, lettera b), capoverso 6);

            infine, all'articolo 11, comma 4, e all'articolo 13, comma 1, il decreto-legge prevede procedure, rispettivamente, per la rimodulazione di risorse e per l'individuazione di finanziamenti, senza specificare il soggetto competente, la procedura e l'atto con cui la rimodulazione e il finanziamento potranno essere eventualmente effettuate;

        sul piano dell'efficacia temporale delle disposizioni:

            il decreto-legge, concorrendo alla manovra di finanza pubblica anche in prospettiva pluriennale, contiene per sua natura numerose disposizioni di natura ordinamentale e/o che non risultano di immediata applicazione, come quelle riguardanti la soppressione di Equitalia e la sua sostituzione con l'ente pubblico economico «Agenzia delle entrate – Riscossione», contenuta all'articolo 1;

        sul piano della chiarezza e della proprietà della formulazione e del coordinamento interno al testo:

            il decreto-legge, all'articolo 7, comma 1, introduce, nell'ambito del decreto-legge n. 167 del 1990, l'articolo aggiuntivo 5-octies. Quest'ultimo, nel richiamare altri articoli del medesimo decreto n. 167, nel cui ambito è inserito, talora richiama anche lo stesso decreto come se si trattasse di un riferimento esterno (per esempio, al comma 1, lettera i) e al comma 3, lettera a));

            da ultimo, all'articolo 15, comma 2, lettera c), il decreto-legge richiama, tra le misure che producono maggiori entrate, anche l'articolo 8, che invece dispone il rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione;

            infine, il disegno di legge di conversione non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

            ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

            per quanto detto in premessa, all'articolo 4, comma 4, lettera c) e all'articolo 5, che novellano in più punti il regolamento di delegificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, ove non si ritenga di procedere alla soppressione delle disposizioni in parola, si valuti di riformularle nel senso di autorizzare il Governo ad integrare la disciplina contenuta nella fonte secondaria mediante atto avente la medesima forza;

            si provveda a riformulare la disposizione contenuta all'articolo 4, comma 6, lettera a), capoverso 2, che affida ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate il compito di differire termini previsti da fonte di rango primario, al fine di renderla coerente con le regole che presiedono ad un corretto impiego delle fonti del diritto.

        Il Comitato osserva altresì quanto segue:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            per quanto detto in premessa, all'articolo 1, al comma 15, dovrebbe essere esplicitata la deroga all'articolo 11, comma 2, della legge n. 400 del 1988 mentre, al comma 16, dovrebbero essere chiaramente individuati «i riferimenti contenuti in norme vigenti agli ex concessionari del servizio nazionale della riscossione e agli agenti della riscossione» da riferire, «in quanto compatibili», alla nuova Agenzia;

            all'articolo 4, comma 4, lettere a) e b), si dovrebbero effettuare gli aggiornamenti delle norme vigenti conseguenti alla soppressione degli obblighi di comunicazione in materia fiscale ivi contemplati;

            per quanto detto in premessa, all'articolo 7, comma 1, capoverso 5-octies, comma 1, lettera i) e comma 3, lettera a), i riferimenti al decreto-legge n. 167 del 1990 dovrebbero essere riformulati in termini di rinvii interni al testo;

            all'articolo 11, comma 4, e all'articolo 13, comma 1, si dovrebbero indicare il soggetto competente e l'atto con i quali porre in essere le procedure ivi contemplate;

            per quanto detto in premessa, si dovrebbero riformulare le disposizioni contenute all'articolo 13, comma 4, in termini di novella all'articolo 2 comma 132 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, piuttosto che all'articolo 20 della legge n. 154 del 2016.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge C. 4110 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili;

            osservato che sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento reca una pluralità di interventi, riconducibili a diversi ambiti materiali, tra cui, in particolare, «sistema tributario e contabile dello Stato», «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», «diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea», «immigrazione», «difesa e Forze armate», «ordinamento civile» e «previdenza sociale», attribuite alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, nonché «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» e «grandi reti di trasporto e di navigazione», di competenza concorrente tra Stato e Regioni in base all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

            rilevato che alcune disposizioni del decreto-legge prevedono che gli interventi previsti decorrano a partire da una determinata data come, in particolare, l'articolo 1, che dispone la soppressione del gruppo Equitalia dal 1 luglio 2017 e l'articolo 4 che introduce dal 1 gennaio 2017 una comunicazione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute e, sempre con decorrenza 1 gennaio 2017, una comunicazione IVA periodica per finalità di monitoraggio;

            preso atto che nel preambolo al decreto-legge i requisiti di straordinaria necessità e urgenza, di cui all'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, sono ricondotti alle esigenze di finanza pubblica e all'esigenza «di ottimizzare l'attività di riscossione adottando disposizioni per la soppressione di Equitalia e per adeguare l'organizzazione dell'Agenzia delle entrate anche al fine di garantire l'effettività del gettito delle entrate e l'incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari e per i fini di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e all'articolo 81, primo comma, della Costituzione», in base al quale lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico;

            preso atto, altresì, che nel medesimo preambolo è richiamato, al fine delle misure da adottare per le predette finalità, il contenuto del rapporto Italia – Amministrazione fiscale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), del 19 luglio 2016 e, in particolare, il capitolo 6, rubricato «riscossione coattiva delle imposte: problemi specifici identificati»;

            preso atto, infine, che, sempre nel preambolo, è affermata la «straordinaria necessità ed urgenza di riaprire i termini della procedura di collaborazione volontaria nonché di prevedere misure di contrasto all'evasione fiscale» e di «procedere alla revisione della disciplina di alcuni adempimenti tributari che risultino di scarsa utilità all'amministrazione finanziaria ai fini dell'attività di controllo o di accertamento, o comunque non conformi al principio di proporzionalità» e di «prevedere misure di finanziamento di spese collegate ad esigenze indifferibili»;

            evidenziato che il decreto-legge reca interventi volti ad incidere su diverse materie e settori dell'ordinamento, quali, in particolare, materia fiscale, Fondo occupazione, missioni internazionali, trasporto regionale, accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, Fondo PMI;

            ricordato che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 22 del 2012, ha collegato il riconoscimento dell'esistenza dei presupposti fattuali richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione per l'emanazione di un decreto-legge ad una intrinseca coerenza delle norme contenute nel decreto, o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico e che la medesima Corte ha affermato che l'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988 – che prescrive che il contenuto del decreto-legge deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo – pur non avendo, in sé e per sé, rango costituzionale, costituisce esplicitazione della ratio implicita nel secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, il quale impone il collegamento dell'intero decreto-legge al caso straordinario di necessità e urgenza;

            rilevato, con favore, che l'articolo 12 dispone misure finanziarie per i comuni coinvolti in materia di accoglienza di stranieri e, in particolare, il comma 1 incrementa di 600 milioni di euro per l'anno 2016 le spese inerenti l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri mentre il comma 2 prevede il concorso dello Stato agli oneri che sostengono i Comuni che accolgono le persone richiedenti la protezione internazionale, autorizzando la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2016 e istituendo nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo iscritto nella missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti», programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose»,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE.


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 4110, diretto a convertire il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili;

            rilevato che:

                l'articolo 1 dispone, a decorrere dal 1 luglio 2017, lo scioglimento di Equitalia e l'istituzione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, ente pubblico economico sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze;

                il gruppo Equitalia è organizzato in Holding Equitalia S.p.A., Equitalia Servizi di riscossione S.p.A. ed Equitalia Giustizia S.p.A;

                Equitalia Giustizia S.p.A., istituita nel 2008, è il gestore del Fondo Unico di Giustizia (FUG), nel quale confluiscono le somme sequestrate nell'ambito di procedimenti penali e in applicazione delle misure di prevenzione antimafia, i proventi derivanti dai beni confiscati alla criminalità organizzata, nonché i libretti di risparmio e i titoli di credito sequestrati, che vengono gestiti provvisoriamente. La gestione del FUG, pertanto, si sostanza nel versare allo Stato le risorse confiscate, l'utile della gestione finanziaria delle risorse liquida del FUG e una quota delle risorse sequestrate stabilita con Decreto Ministeriale, nella restituzione delle risorse dissequestrate, nell'assicurare la gestione finanziaria delle risorse liquide, garantendo la fruttuosità delle stesse nel periodo di gestione e, quindi, nel garantire allo Stato la riassegnazione delle somme del FUG secondo la ripartizione prevista dalla legge. Equitalia Giustizia, inoltre, gestisce i crediti di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), operando, per questa attività, sulla base della documentazione trasmessa dagli uffici giudiziari;

                Equitalia Giustizia S.p.A. non effettua alcuna attività di riscossione, ma solo le attività esecutive funzionali alla riscossione delle spese di giustizia e delle pene pecuniarie conseguenti a provvedimenti giudiziari passati in giudicato o diventati definitivi;

                le somme versate da Equitalia Giustizia S.p.A. allo Stato sono destinate nella misura del 49 per cento, secondo quanto previsto da decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati ogni anno (la legge prevede in misura non inferiore a 1/3), al ministero della Giustizia per il funzionamento ed il potenziamento degli uffici giudiziari;

            ritenuto che:

                il decreto-legge, pur non occupandosi dell'attività svolta da Equitalia giustizia, ha tuttavia espressamente previsto lo scioglimento di tutte le società del gruppo Equitalia;

                pertanto la soppressione di Equitalia Giustizia, da un lato, non appare coerente con al ratio del decreto-legge, che nel preambolo al decreto stesso è individuata nella straordinaria necessità e urgenza «di ottimizzare l'attività di riscossione» per le esigenze di finanza pubblica e per il corretto rapporto tra fisco e contribuente, in quanto Equitalia Giustizia non svolge alcuna attività di riscossione e, dall'altro, non tiene conto che le funzioni di gestione del Fondo Unico Giustizia impediscono il loro trasferimento all'interno del nuovo ente incaricato della riscossione dei crediti, e specificamente ad un'articolazione interna dello stesso, esigendosi invece un'autonomia contabile e funzionale, come premessa indispensabile dell'imputazione soggettiva della titolarità delle somme che confluiscono nel Fondo;

                dallo scioglimento di Equitalia giustizia, in quanto società del gruppo Equitalia, e, soprattutto dalla mancata espressa disciplina del trasferimento delle funzioni ad essa attribuite, conseguirebbe l'attribuzione di tali funzioni all'amministrazione giudiziaria, che è priva delle risorse e delle professionalità necessarie allo svolgimento delle suddette attività;

            sottolineata pertanto l'esigenza di prioritaria di assicurare la continuità delle gestione delle risorse che confluiscono nel FUG, nonché un'adeguata attività di coordinamento e controllo del Ministero della Giustizia sulla suddetta attività di gestione, è escludere Equitalia Giustizia S.p.A dallo scioglimento di Equitalia, facendo salva l'applicazione di tutte le disposizioni che attualmente regolano, le attività di Equitalia Giustizia S.p.A.,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            all'articolo 1 Equitalia Giustizia S.p.A sia esclusa,con le modalità ritenute più congrue, dallo scioglimento di Equitalia, facendo salva l'applicazione di tutte le disposizioni che regolano, al momento della entrata in vigore del decreto-legge, le attività di Equitalia Giustizia S.p.A.


PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

        La III Commissione,

            esaminato per le parti di competenza il disegno di legge C. 4110, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 193 del 2016 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili;

            rilevato che:

                l'articolo 7 riapre i termini per esperire la procedura per la collaborazione volontaria di cui alla legge n. 186 del 2014, prevedendo agevolazioni sanzionatorie in specifiche ipotesi di entrata in vigore di trattati internazionali volti all'effettivo scambio di informazioni fiscali;

                l'articolo 9, comma 1, autorizza fino al 31 dicembre 2016 la spesa di 17.388.000 euro per la partecipazione di personale militare alla missione di supporto sanitario in Libia denominata «Operazione Ippocrate» e alla missione delle Nazioni Unite denominata «United Nation Support Mission in Lybia (UNSMIL)»;

                l’Operazione Ippocrate risponde alle richieste rivolte all'Italia dal governo di al-Sarraj, in coerenza con la risoluzione delle Nazioni Unite n. 2259 del 2015 e con la linea, peraltro sempre tenuta dall'Italia, di sostegno al governo libico legittimo e di impegno umanitario, che si è già concretizzato con l'invio di farmaci e supporti sanitari;

                lo scorso 13 settembre, dopo aver udito le comunicazioni del Governo sugli sviluppi della situazione in Libia, nelle quali veniva annunciata l'Operazione Ippocrate, le Commissioni riunite Affari esteri e Difesa della Camera hanno approvato la risoluzione n. 8-00200, con la quale hanno impegnato il Governo: a dare piena attuazione agli indirizzi oggetto delle comunicazioni rese in relazione alla Libia; a provvedere, in particolare, alla costruzione di strutture ospedaliere campali militari, prevedendo anche l'impiego di militari in grado di garantire la sicurezza del personale sanitario operante; e a tenere costantemente informato il Parlamento sugli sviluppi della situazione;

                la partecipazione alla missione delle Nazioni Unite di sostegno alla Libia (UNSMIL) è coerente con la linea sempre seguita dall'Italia rispetto alla vicenda libica, atteso che la missione, guidata da Martin Kobler in qualità di Rappresentante Speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite, ha il mandato di assistere il popolo libico nella transizione verso la democrazia;

                apprezzato che l'articolo 12 del provvedimento reca misure a favore dei comuni in materia di accoglienza di stranieri, incrementando considerevolmente le risorse per fare fronte agli oneri sostenuti per l'accoglienza dei richiedenti asilo,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE.


PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

        La IV Commissione,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili (C. 4110 Governo);

            rilevato che:

                l'articolo 9, comma 1, autorizza fino al 31 dicembre 2016 la spesa di 17.388.000 euro per la partecipazione di personale militare alla missione di supporto sanitario in Libia denominata «Operazione Ippocrate» e alla missione delle Nazioni Unite denominata «United Nation Support Mission in Lybia (UNSMIL)»;

                l'Operazione Ippocrate risponde alle richieste rivolte all'Italia dal governo di al-Sarraj, in coerenza con la risoluzione delle Nazioni Unite n. 2259 del 2015 e con la linea, peraltro sempre tenuta dall'Italia, di sostegno al governo libico legittimo e di impegno umanitario, che si è già concretizzato con l'invio di farmaci e supporti sanitari;

                lo scorso 13 settembre, dopo aver udito le comunicazioni del Governo sugli sviluppi della situazione in Libia, nelle quali veniva annunciata l'Operazione Ippocrate, le Commissioni riunite Affari esteri e Difesa della Camera hanno approvato la risoluzione n. 8-00200, con la quale hanno impegnato il Governo: a dare piena attuazione agli indirizzi oggetto delle comunicazioni rese in relazione alla Libia; a provvedere, in particolare, alla costruzione di strutture ospedaliere campali militari, prevedendo anche l'impiego di militari in grado di garantire la sicurezza del personale sanitario operante; e a tenere costantemente informato il Parlamento sugli sviluppi della situazione;

                la partecipazione alla missione delle Nazioni Unite di sostegno alla Libia (UNSMIL) è coerente con la linea sempre seguita dall'Italia rispetto alla vicenda libica, atteso che la missione, guidata da Martin Kobler in qualità di Rappresentante Speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite, ha il mandato di assistere il popolo libico nella transizione verso la democrazia,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE.


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)
PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili» (C. 4110, Governo);

            valutato l'articolo 2 che, dopo aver posticipato al 1 giugno 2017 il termine entro cui le società agenti della riscossione cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate, prevede che gli enti locali, con deliberazione da adottare entro il 1 giugno 2017, possano continuare ad avvalersi del soggetto preposto alla riscossione nazionale, per sé e per le società da essi partecipate, per l'esercizio dell'attività di riscossione, consentendo in ogni caso a tutti gli enti locali, e non solo a quelli che già se ne avvalgono, entro il 30 settembre di ogni anno, di deliberare l'affidamento della riscossione allo stesso soggetto preposto alla riscossione nazionale;

            ritenuto che la disposizione sopra richiamata sembra escludere, a regime, per l'affidamento dell'attività di riscossione degli enti locali, la procedura ad evidenza pubblica;

            verificato che il nuovo codice degli appalti e delle concessioni (decreto legislativo n. 50 del 2016) prevede che la concessione o un appalto pubblico aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o privato, non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante; c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valutino le Commissioni di merito l'effettiva opportunità della disposizione di cui all'articolo 2 che sembra escludere le procedure ad evidenza pubblica per l'esercizio dell'attività di riscossione dei tributi locali.


PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

        La IX Commissione,

            esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili» (C. 4110 Governo);

            premesso che il decreto-legge in questione si inquadra nell'ambito delle iniziative urgenti connesse alla stabilizzazione della finanza pubblica e prevede interventi di notevole importanza e strettamente connesse all'imminente legge di bilancio;

            esaminati in particolare gli articoli 4, 10 e 11;

            rilevato che l'articolo 4, commi 7 e 8, cancellando il meccanismo del reverse charge, potrebbe incidere sulla competitività dei porti italiani e delle imprese che operano nel settore logistico portuale;

            segnalato che l'articolo 10, rubricato Finanziamento investimenti FS, prevede al comma 1, l'assegnazione di ulteriori risorse nell'ambito dell'aggiornamento 2016 del contratto di programma 2012-2016 e per l'esattezza di 320 milioni di euro per l'anno 2016 e 400 milioni di euro per l'anno 2018 e al comma 2, stabilisce che le risorse stanziate per il 2016 per il contratto di programma con RFI siano destinate al contratto 2016-2020, in corso di perfezionamento;

            valutato favorevolmente l'intervento riferito al contratto di programma di RFI, di cui si sollecita il tempestivo invio al Parlamento per il prescritto esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari;

            rilevato che solo a seguito dell'esame parlamentare del suddetto contratto sarà possibile comprendere la destinazione effettiva delle risorse impiegate;

            richiamati inoltre i due interventi relativi al trasporto pubblico locale di cui all'articolo 11 riferiti al contributo straordinario di importo massimo pari a 600 milioni di euro, per far fronte ai debiti della regione Campania con l'EAV (Ente Autonomo Volturno), e di 90 milioni di euro per l'anno 2016 a copertura dei debiti del servizio di trasporto pubblico regionale in Molise;

            segnalato che le suddette risorse sono attinte dal Fondo sviluppo e coesione – programmazione 2014/2020, senza che si possa allo stato verificare né da quali progetti cui erano originariamente destinate siano state prelevate, né se ciò comporti una automatica riduzione di quota parte di risorse dell'Unione europea;

            preso altresì atto della ineludibilità della misura a sostengo del trasporto pubblico locale di alcune realtà territoriali problematiche, al quale non si ravvisa alcuna alternativa compatibile con la prosecuzione del servizio;

            rilevato, sul piano formale, che l'articolo 10 comma 2 dovrebbe riferirsi al «contratto di programma, parte servizi» e non al «contratto di servizio con RFI»,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 4, si valuti l'opportunità di approfondire gli effetti finanziari connessi alla misura introdotta dal presente decreto-legge – quantificati in 150 milioni per il 2017 e in 200 milioni per gli anni successivi – anche alla luce della possibile riduzione di gettito derivante dalla minore riscossione di dazi doganali conseguente all'impatto negativo sui flussi di traffico;

            b) all'articolo 10, comma 2, si verifichi l'esigenza di operare una correzione formale, sostituendo le parole: «contratto di servizio» con: «contratto di programma, parte servizi».


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

        La X Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili»;

            evidenziato il rilievo delle disposizioni di cui all'articolo 1 concernenti la soppressione, a far data dal 1 luglio 2017, del Gruppo Equitalia e la conseguente attribuzione delle funzioni relative alla riscossione nazionale all'Agenzia delle entrate attraverso l'ente pubblico strumentale denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione», nonché, in questo contesto, evidenziato ancora il rilievo tanto del «piano triennale per la razionalizzazione delle attività di riscossione e gli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica finalizzata alla riduzione delle spese di gestione e di personale» di cui al comma 5, quanto dell'atto, di cui al comma 13, aggiuntivo alla convenzione di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

            evidenziato, inoltre, il rilievo delle disposizioni di cui all'articolo 4 in materia di comunicazione telematica trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute e di comunicazione telematica trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, comunicazioni introdotte allo scopo di concorrere al contrasto del gap IVA per omessi versamenti, per evasione senza consenso e per frodi, fenomenologie complessivamente determinanti appunto un gap, come si legge in sede di relazione tecnica, di circa 25 miliardi di euro su un totale di quasi 40 miliardi di euro (pari a circa il 30 per cento del gettito dovuto) nella media del periodo 2010-2014;

            rilevata l'opportunità della più mirata selezione dei dati previsti per la comunicazione telematica trimestrale delle fatture emesse e ricevute, di cui all'articolo 4, comma 1, n. 2, capoverso articolo 21, nonché di una verifica della congruità sia della cennata periodicità della comunicazione, sia della misura del credito d'imposta per adeguamento tecnologico di all'articolo 4, comma 2, al nuovo articolo 21-ter del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

            rammentate poi le disposizioni di cui all'articolo 5 in materia di dichiarazione integrativa a favore, nonché quelle di cui all'articolo 6 in materia di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2015, e quelle, ancora, di cui all'articolo 7 in materia di riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria, con introduzione – al nuovo articolo 5-octies, comma 1, lettera i), del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 – di una specifica ipotesi di reato per «chiunque fraudolentemente si avvale della procedura di collaborazione volontaria al fine di far emergere attività finanziarie e patrimoniali o contanti diversi da quelli di cui all'articolo 5-quinquies, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 167 del 1990 (...)»;

            sottolineata l'esigenza di procedere con determinazione sul terreno della semplificazione degli adempimenti fiscali, della riorganizzazione dei termini di versamento e della transizione dagli studi di settore ad i nuovi indicatori di affidabilità/compliance, e ciò anche attraverso conseguenti integrazioni delle disposizioni del provvedimento in esame;

            positivamente valutato il rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese disposto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, per 895 milioni di euro per l'anno 2016, con previsione di individuazione di ulteriori 100 milioni di euro a valere sugli stanziamenti del PON «Imprese e competitività 2014-2020»;

            segnalate l'esigenza del processo di riforma del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese – processo fondato sull'adozione del cosiddetto rating interno e sulla neutralità dell'attivazione del Fondo rispetto alle forme tecniche di garanzia – e l'opportunità del concorso delle risorse comunitarie alla dotazione finanziaria del Fondo medesimo, giuste, tra l'altro, le considerazioni del Regolamento (CE) n. 1303/2013,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE.


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge Atto Camera n. 4110, di conversione del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili;

            considerato che l'articolo 1 del decreto prevede che, a decorrere dal 1 luglio 2017, le società del gruppo Equitalia siano sciolte e che nei rapporti giuridici, attivi e passivi, di tali società subentri un ente pubblico economico, di nuova istituzione, denominato «Agenzia delle entrate – Riscossione», sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze;

            osservato che, nel preambolo del decreto, si evidenzia che l'ottimizzazione dell'attività di riscossione è finalizzata a perseguire le esigenze di finanza pubblica e un corretto rapporto tra fisco e contribuente;

            rilevato che, con riferimento al personale delle società del gruppo Equitalia, il comma 9 del medesimo articolo 1 prevede che i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto, siano trasferiti, senza soluzione di continuità e con la garanzia della posizione giuridica ed economica maturata, all'ente pubblico economico «Agenzia delle entrate – Riscossione», previo superamento di apposita procedura di selezione e verifica delle competenze, in coerenza con i principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, con l'applicazione dell'articolo 2112, primo e terzo comma, del codice civile;

            evidenziato che il successivo comma 10 prevede che il personale delle società del gruppo Equitalia proveniente da altre amministrazioni pubbliche sia ricollocato nella posizione economica e giuridica originariamente posseduta nell'amministrazione di provenienza e sia riassorbito mediante l'utilizzo delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli previsti in materia di finanzia pubblica e di contenimento delle spese di personale;

            considerato che, ai sensi del medesimo comma 10, in caso di indisponibilità di posti vacanti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, il personale può essere ricollocato, previa intesa, presso altra amministrazione pubblica con carenze di organico, anche in deroga alla vigente normativa in materia di mobilità, e, comunque, nell'ambito delle facoltà assunzionali delle amministrazioni interessate;

            riscontrato che l'articolo 3 consente all'Agenzia delle entrate di acquisire le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego presenti nelle banche dati dell'INPS per l'attivazione mirata delle norme relative al pignoramento di stipendi, salari o altre indennità;

            osservato che l'articolo 8 del decreto prevede un rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione per un importo pari a 592,6 milioni di euro per l'anno 2016, anche ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge n. 92 del 2012, e successive modificazioni;

            rilevato che, al fine di garantire la copertura finanziaria di tale rifinanziamento, si prevede l'utilizzo delle economie accertate, con riferimento all'anno 2016, sulla base dell'attività di monitoraggio e di verifica concernente le misure di salvaguardia rispetto all'incremento dei requisiti per l'accesso al pensionamento, previsto dall'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;

            sottolineato che il rifinanziamento previsto dà seguito anche alle sollecitazioni più volte rivolte al Governo dalla Commissione in ordine alla valutazione dell'adeguatezza delle risorse destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, anche alla luce degli elementi raccolti nel corso dell'audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sull'andamento dell'utilizzo a livello territoriale degli ammortizzatori sociali, con particolare riferimento a quelli in deroga alla normativa vigente, svolta il 23 giugno scorso;

            ritenuto che all'utilizzo, con finalità di copertura finanziaria di misure in materia di sostegno del reddito e dell'occupazione, delle economie relative alle somme destinate nell'anno 2016 all'attuazione dei sette interventi legislativi di salvaguardia in materia previdenziale, debba fare seguito una rimodulazione dei contenuti dell'ottavo intervento di salvaguardia, previsto dal disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2017 e il bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, al fine di assicurarne il carattere definitivo e garantire una copertura a tutti i lavoratori che non hanno potuto beneficiare dei precedenti interventi di salvaguardia;

            considerato che l'elenco richiamato dall'articolo 15, comma 2, lettera a), del decreto, nell'ambito di una generale riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei diversi Ministeri, stabilisce una riduzione pari complessivamente a 5 milioni di euro per l'anno 2016 delle dotazioni iscritte nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            con riferimento alle disposizioni dell'articolo 1 del decreto, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di:

                a) assicurare la tutela dei livelli occupazionali del personale delle società del gruppo Equitalia, riconsiderando le disposizioni del comma 9, primo periodo, ai sensi delle quali il personale di tali società assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato è trasferito all'ente pubblico economico «Agenzia delle entrate – Riscossione», previo superamento di apposita procedura di selezione e verifica delle competenze, in coerenza con i princìpi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, anche alla luce della circostanza che detto personale è stato a suo tempo assunto dopo il superamento di specifiche procedure di selezione, improntate ai medesimi principi indicati dal provvedimento in esame;

                b) richiamare, nell'ambito del comma 9, secondo periodo, anche l'applicazione del quarto comma dell'articolo 2112 del codice civile, ai sensi del quale il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento;

                c) assicurare il trasferimento all'ente pubblico economico «Agenzia delle entrate – Riscossione» anche dei lavoratori assunti a tempo determinato dal gruppo Equitalia, anche considerando che – secondo quanto rappresentato dall'amministratore delegato della società Equitalia Spa nel corso della sua audizione informale svoltasi il 2 novembre scorso presso le Commissioni riunite V e VI – si tratta di quattro unità di personale, tre delle quali assunte in ottemperanza alle previsioni normative in materia di assunzioni di lavoratori rientranti nelle cosiddette categorie protette;

                d) chiarire se i dipendenti del gruppo Equitalia trasferiti all'ente pubblico economico «Agenzia delle entrate – Riscossione» possano mantenere l'iscrizione al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni;

            con riferimento alle disposizioni dell'articolo 8, si segnala l'esigenza che all'utilizzo, con finalità di copertura del rifinanziamento del Fondo per occupazione e formazione, di economie, pari a 592,6 milioni di euro, relative alle somme destinate nell'anno 2016 all'attuazione dei sette interventi legislativi di salvaguardia in materia previdenziale, faccia seguito, nell'ambito del disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2017 e il bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, una revisione dei contenuti dell'ottavo intervento di salvaguardia, al fine di garantirne effettivamente il carattere definitivo e di assicurare la tutela di tutti i lavoratori che non hanno potuto beneficiare delle misure previste dai vigenti provvedimenti legislativi in materia.


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato per le parti di competenza, il disegno di legge C. 4110 Governo, recante «Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili»;

            auspicato che il ricorso a riduzioni – sia pure piuttosto esigue, come nel caso di specie – delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri per l'anno in corso non diventi una prassi,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE.


PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

        La XIII Commissione,

            esaminato, per quanto di competenza, il testo del disegno di legge C. 4110 di conversione del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili;

            rilevato che il decreto-legge contiene – oltre ad una serie di disposizioni in materia fiscale volte a semplificare le procedure di riscossione delle imposte e gli oneri in capo ai contribuenti – anche talune rilevanti misure di carattere finanziario per far fronte ad una serie di esigenze ritenute indifferibili, tra le quali, alcune significative misure che interessano il settore agricolo;

            valutate in particolare con favore le disposizioni contenute all'articolo 8 laddove dispone l'incremento, per l'anno 2016, del Fondo sociale per occupazione e formazione (di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2), nella misura di 592,6 milioni di euro, anche ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni;

            ricordato a tale proposito che l'articolo 1, comma 307, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di Stabilità 2016), nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione finalizzate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per il 2016, ha destinato fino a 18 milioni di euro per il riconoscimento della Cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della Pesca;

            rilevata pertanto l'opportunità di prevedere, all'articolo 8, che l'incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione sia volto anche al finanziamento della Cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca;

            valutate favorevolmente le disposizioni contenute all'articolo 13, commi da 2 a 4, che reca significative misure in materia di accesso al credito delle imprese agricole, autorizzando la spesa di 30 milioni di euro per il 2016 a favore dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) per la concessione delle garanzie previste dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102, prevedendo che ISMEA possa intervenire finanziariamente, sia a condizioni agevolate sia a condizioni di mercato, anche in società e cooperative economicamente e finanziariamente sane che operano nel campo della produzione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura nonché dei beni prodotti nell'ambito delle attività agricole individuate dall'articolo 32, co.2, lettera c) del Testo unico delle imposte sui redditi e stabilendo che per gli interventi contenuti nel comma 132 dell'articolo 2 della legge n. 662/1996, volti a facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole e agroalimentari, ISMEA possa utilizzare le risorse che residuano dal regime di aiuti previsti dall'articolo 66, comma 3, della legge n. 289 del 2002;

            ritenuta al riguardo l'opportunità di inserire nel testo disposizioni volte a sostenere l'accesso al credito da parte delle imprese operanti nel settore agricolo modificando il funzionamento delle garanzie che ISMEA può concedere e di inserire nel testo disposizioni volte ad estendere la platea dei soggetti abilitati ad erogare operazioni di credito agrario;

            ricordato, inoltre, che l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, prevede il rifinanziamento dei programmi di sviluppo nel settore industriale, di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, ivi inclusi quelli relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, da realizzare nei territori regionali che, sulla base delle risorse finanziarie disponibili alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 69, non erano destinatari di risorse per la concessione delle agevolazioni;

            rilevata, al fine di assicurare un maggiore sostegno finanziario al settore agricolo, l'opportunità di integrare la disposizione di cui al comma 4 del succitato articolo 3 con la previsione che il Ministro dello sviluppo economico provveda a ridefinire le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 43 del decreto-legge n. 112 del 2008 con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per quanto riguarda le attività della filiera agricola, agroalimentare e della pesca e acquacoltura;

            ritenuto altresì opportuno intervenire sulle disposizioni vigenti in materia di mutui agevolati per investimenti operanti nel settore agricolo;

            considerata l'opportunità, al fine di incrementare le risorse finanziarie destinate all'erogazione dei servizi in favore dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, di integrare le disposizioni contenute all'articolo 13 del decreto-legge all'esame, con misure che, in materia di prelazione agraria (articolo 14 della legge 26 maggio 1965, n. 590), escludano dall'applicazione del diritto di prelazione anche la vendita dei terreni da parte della Cassa per la formazione della proprietà contadina (oggi, Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA); autorizzino ISMEA a vendere i terreni agricoli oggetto di precedenti operazioni fondiarie non concluse per intervenuta risoluzione contrattuale attraverso procedure ad evidenza pubblica semplificata e, allo scopo di favorire l'accesso dei giovani agricoltori alla procedura di vendita del patrimonio immobiliare agricolo ISMEA, riservino, a questi ultimi, la possibilità di acquistare mediante la concessione di un mutuo ipotecario fino al 100 per cento del valore del terreno e, infine, semplifichino ed efficientino la rivendita dei terreni rientrati nella disponibilità dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA a seguito di risoluzione contrattuale;

            ritenuto inoltre opportuno inserire nel testo disposizioni volte ad agevolare nuove forme di impresa che favoriscano l'economia circolare, le start-up innovative agricole e quelle il cui oggetto principale di attività riguarda lo sviluppo di biotecnologie o la produzione di bioenergie;

            rilevata l'opportunità di inserire nel decreto-legge disposizioni volte a consentire ad AGEA di procedere alla dismissione dei beni mobili, immobili e immateriali, facenti parte del progetto «TELAER – sistema di telerilevamento aereo avanzato per la gestione integrata del territorio» di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, dei quali l'articolo 1, comma 4-bis, decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, ha previsto che AGEA acquisisse la proprietà in quanto complementari del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);

            ritenuta altresì l'opportunità di introdurre nel testo disposizioni volte a consentire ad AGEA di poter disporre per le proprie finalità istituzionali delle risorse stanziate a norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 16 del 2004 per la restituzione degli importi ai produttori di latte in applicazione delle quote e non utilizzate per tali finalità nel limite massimo di 4,5 milioni di euro;

            valutata infine l'opportunità di inserire nel testo disposizioni volte a consentire l'accertamento delle economie derivanti dai finanziamenti concessi ai Consorzi di bonifica e irrigazione per la realizzazione di opere irrigue, ivi compresi quelli concessi dall'ex Commissario Agensud e dalla ex Cassa per il Mezzogiorno, e di riassegnare i suddetti fondi per il finanziamento del Programma nazionale di sviluppo rurale,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) all'articolo 8, comma 1, primo periodo, provvedano le Commissioni ad aggiungere, infine, le seguenti parole: «e di cui all'articolo 1, comma 307, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di Stabilità 2016)»;

            2) all'articolo 13, dopo il comma 4, provvedano le Commissioni ad aggiungere il seguente:

        «4-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: “con proprio decreto”, sono aggiunte le seguenti: “di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per quanto riguarda le attività della filiera agricola, agroalimentare e della pesca e acquacoltura”.»;

            3) all'articolo 13, dopo il comma 4, provvedano le Commissioni di merito ad aggiungere i seguenti:

        «4-bis. All'articolo 14 della legge 26 maggio 1965, n. 590, le parole: “acquistati dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina” sono sostituite dalle seguenti: “acquistati o venduti dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare – ISMEA”.

        4-ter. La vendita dei terreni rientrati nella disponibilità dell'ISMEA, a seguito di risoluzione dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile, è effettuata dall'Istituto tramite procedura competitiva ad evidenza pubblica tra coloro che hanno presentato una manifestazione di interesse all'acquisto a seguito di avviso pubblico, anche mediante il ricorso agli strumenti di cui all'articolo 16 della legge 28 luglio 2016, n. 154, ovvero, in caso di esito infruttuoso della predetta procedura, tramite trattativa privata. In caso di aggiudicazione da parte di giovani imprenditori agricoli è consentito un pagamento rateale del prezzo, garantito da ipoteca legale, ai sensi dell'articolo 2817 del codice civile. L'Istituto utilizza le risorse derivanti dalle vendite di cui al presente comma esclusivamente per interventi a favore dei giovani imprenditori agricoli.

        4-quater. Le iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sui terreni di proprietà dell'ISMEA, in favore dei creditori del compratore ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile, sono cancellate, in quanto non opponibili all'Istituto, dalla competente Conservatoria dei registri immobiliari su semplice richiesta e senza oneri.

        4-quinquies. Gli oneri a qualsiasi titolo dovuti ai consorzi di bonifica, con riferimento alle proprietà vendute dall'Istituto ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile, non possono essere richiesti all'ISMEA, neanche a titolo solidale, considerandosi obbligato al pagamento esclusivamente il compratore di cui al medesimo articolo.»;

        e con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 13, dopo il comma 2, valutino le Commissioni l'opportunità di aggiungere, il seguente:

        «2-bis. All'articolo 17, del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102:

            al comma 4, dopo le parole: “potrà intervenire” sono inserite le seguenti: “in via prioritaria”. Sono infine inserite le seguenti: “La contro garanzia potrà avere efficacia anche per il garante principale per la quota di garanzia liquidata in favore della banca.”;

            al comma 4-bis, dopo le parole: “garanzie di cui ai commi 2 e 4” sono inserite le seguenti “... o per la quota di finanziamento assistita dalle garanzie, cogaranzie e controgaranzie prestate dai confidi”.»;

            b) all'articolo 13, dopo il comma 2, valutino le Commissioni l'opportunità di aggiungere, il seguente:

        «2-bis. All'articolo 43, del decreto legislativo 1 Settembre 1993, n. 385:

            al comma 1, dopo la parola: “banche” sono inserite le seguenti: “e degli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui al successivo articolo 106”;

            al comma 2, dopo la parola: “banche” sono inserite le seguenti: “e degli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui al successivo articolo 106”.»;

            c) sul piano della tecnica legislativa utilizzata, all'articolo 13, comma 4, valutino le Commissioni l'opportunità di riformulare la novella ivi contenuta all'articolo 20 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in termini di novella al comma 132 dell'articolo 2 della legge n. 662 del 1996;

            d) all'articolo 13, dopo il comma 4, valutino le Commissioni l'opportunità di aggiungere il seguente:

        «4-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, le parole: “di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile” sono sostituite dalle seguenti: “di importo fino al 100 per cento della spesa ammissibile”.»;

            e) all'articolo 13, dopo il comma 4, valutino le Commissioni l'opportunità di aggiungere il seguente:

        «4-bis. Al fine di agevolare le nuove forme di impresa che favoriscono l'economia circolare, per le start-up innovative agricole e per quelle il cui oggetto principale di attività riguarda lo sviluppo di biotecnologie o la produzione di bioenergie, il requisito di cui all'articolo 25, comma 2, lettera h), numero 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si intende assolto qualora le spese in ricerca e sviluppo siano uguali o superiori al 10 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa.»;

            f) all'articolo 13, dopo il comma 4, valutino le Commissioni l'opportunità di aggiungere il seguente:

        «4-bis. Al fine di conseguire un razionale impiego delle risorse pubbliche e, in particolare, dei mezzi a disposizione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), realizzando contestuali risparmi di spesa, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è autorizzata alla cessione dei beni mobili, immobili e immateriali acquisiti ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2003, n. 268. I corrispettivi delle predette cessioni sono versati in conto entrate dello Stato, anche mediante rateizzazione in più esercizi finanziari, e integralmente riassegnati annualmente ad AGEA.»;

            g) all'articolo 13, dopo il comma 4, valutino le Commissioni l'opportunità di aggiungere il seguente:

        «4-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 27 marzo 2004, n. 77, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: “Le risorse non impiegate per le finalità di cui al primo periodo possono essere utilizzate dall'AGEA per le sue finalità istituzionali, nei limiti di 4,5 milioni di euro”.»;

            h) dopo l'articolo 13, valutino infine le Commissioni l'opportunità di aggiungere il seguente:

        «Art. 13-bis (Accertamento delle economie e riassegnazione dei fondi per le infrastrutture irrigue) – 1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, effettua una ricognizione, al 31 dicembre 2016, delle economie derivanti dai finanziamenti concessi ai Consorzi di bonifica e irrigazione per la realizzazione di opere irrigue, ivi compresi quelli concessi dall'ex Commissario Agensud e dalla ex Cassa per il Mezzogiorno, previa verifica delle esigenze necessarie al completamento delle opere medesime. La ricognizione di cui al primo periodo riguarda anche i mutui assentiti ed i relativi oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, nonché gli interessi attivi maturati dai mutui medesimi.

        2. Le somme accertate come economie ai sensi del comma 1 sono versate in conto entrata dello Stato per essere riassegnate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine di concorrere, come quota nazionale, al finanziamento del Programma nazionale di sviluppo rurale.

        3. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni concesse alla data della ricognizione di cui al comma 1.».


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il decreto-legge n. 193 del 2013, recante Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili (C. 4110 Governo);

            rilevato che il provvedimento interviene con finalità di riassetto e potenziamento della riscossione locale e detta misure per il recupero dell'evasione fiscale, anche mediante disposizioni in materia di procedure di collaborazione volontaria;

            osservato che il decreto-legge reca ulteriori misure di finanziamento;

            richiamate in particolare, tra queste, le norme di cui all'articolo 12, disposte in favore dei Comuni coinvolti in materia di accoglienza di stranieri; in particolare, al fine di garantire la permanenza dei richiedenti protezione internazionale nei centri di accoglienza, si provvede ad incrementare di 600 milioni di euro per l'anno 2016 le risorse destinate all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di accoglienza per stranieri irregolari, iscritte nel capitolo 2351 dello stato di previsione del Ministero dell'interno;

            considerato che il medesimo articolo autorizza, mediante l'istituzione di un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, la spesa 100 milioni di euro per l'anno 2016 quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i comuni che ospitano immigrati richiedenti protezione internazionale, nel limite massimo di 500 euro per ciascun richiedente protezione ospitato;

            apprezzate le finalità di tale intervento normativo, volto a sostenere un sistema di accoglienza basato sulla leale collaborazione tra i diversi livelli di governo interessati e che incentiva forme di accoglienza diffusa,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE.


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato il disegno di legge del Governo C. 4110, di conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili»;

            rilevato che il contenuto del provvedimento reca una pluralità di interventi, riconducibili a diversi ambiti materiali, tra cui, in particolare, le materie «sistema tributario e contabile dello Stato», «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», «diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea», «immigrazione», «difesa e Forze armate», «ordinamento civile» e «previdenza sociale», attribuite alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, Cost.) e le materie «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» e «grandi reti di trasporto e di navigazione», di competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);

            considerato che l'articolo 11 attribuisce un contributo straordinario, nel limite di 600 milioni di euro per l'anno 2016, alla Regione Campania per far fronte ai propri debiti nei confronti della società di trasporto regionale ferroviario Ente Autonomo Volturno – EAV s.r.l., ed un contributo straordinario di 90 milioni per il 2016 al Molise a copertura dei debiti del servizio di trasporto pubblico regionale nei confronti di Trenitalia S.p.A, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, e che tali contributi devono ritenersi di carattere eccezionale, dovendo le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione essere destinate più propriamente ad interventi per lo sviluppo ed il rilancio degli investimenti,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE.

TESTO
del disegno di legge
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TESTO
delle commissioni
Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.
Art. 1.
Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.

      1. Il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.       2. Identico.

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Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

        All'articolo 1:

            al comma 1:

                al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «a esclusione della società di cui alla lettera b) del comma 11, che svolge funzioni diverse dalla riscossione»;

                al terzo periodo, la parola: «contrattuale» è sostituita dalle seguenti: «di contratto di lavoro subordinato»;

            al comma 2, la parola: «riattribuito» è sostituita dalle seguenti: «è attribuito» e le parole: «è svolto» sono sostituite dalle seguenti: «ed è svolto»;

            al comma 3:

                al primo periodo, dopo la parola: «istituito» sono inserite le seguenti: «, a far data dal 1 luglio 2017,» e dopo le parole: «“Agenzia delle entrate-Riscossione”» sono inserite le seguenti: «, ente strumentale dell'Agenzia delle entrate»;

                dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «L'ente può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle province e delle società da essi partecipate.»;

                al quinto periodo, le parole: «Ne costituiscono organi» sono sostituite dalle seguenti: «Sono organi dell'ente» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «, il cui presidente è scelto tra i magistrati della Corte dei conti»;

            al comma 4, le parole: «in qualità di Presidente dell'ente» sono sostituite dalle seguenti: «, che è il presidente dell'ente,»;

            al comma 5:

                al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche nella prospettiva di un nuovo modello di remunerazione dell'agente della riscossione»;

                al quinto periodo, la parola: «finalizzata» è sostituita dalla seguente: «finalizzati»;

            dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «Nel rapporto con i contribuenti l'ente si conforma ai princìpi dello statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, con particolare riferimento ai princìpi di trasparenza, leale collaborazione e tutela dell'affidamento e della buona fede, nonché agli obiettivi individuati dall'articolo 6 della legge 11 marzo 2014, n. 23, in materia di cooperazione rafforzata, riduzione degli adempimenti, assistenza e tutoraggio del contribuente.»;

                al sesto periodo, le parole: «nell'atto di cui al comma 13,» sono sostituite dalle seguenti: «nell'atto aggiuntivo di cui al comma 13»;

            dopo il comma 5 è inserito il seguente:

        «5-bis. I bilanci preventivi e consuntivi dell'ente sono redatti secondo le previsioni del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, e sono trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze; si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439»;

            dopo il comma 6 è inserito il seguente:

        «6-bis. I risparmi di spesa conseguiti a seguito dell'applicazione delle norme che prevedono riduzioni di spesa per le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione sono versati dall'ente di cui al comma 3 ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato nei limiti del risultato d'esercizio dell'ente stesso»;

            il comma 8 è sostituito dal seguente:

        «8. L'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente; in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, può assumere direttamente la trattazione della causa. Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546»;

            dopo il comma 8 è inserito il seguente:

        «8-bis. Gli enti vigilati dal Ministero della salute sono autorizzati ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611»;

            al comma 9, le parole da: «con contratto» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, fino a scadenza, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza soluzione di continuità e con la garanzia della conservazione della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data del trasferimento, è trasferito all'ente pubblico economico di cui al comma 3, ferma restando la ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso ente. A tale personale si applica l'articolo 2112 del codice civile»;

            dopo il comma 9 è inserito il seguente:

        «9-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità di utilizzazione, a decorrere dal 1 luglio 2017, delle risorse del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377»;

            il comma 10 è soppresso;

            al comma 11:

                alla lettera a), le parole da: «a seguito di tale acquisto» fino alla fine della lettera sono soppresse;

                alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « . La predetta società Equitalia Giustizia Spa continua a svolgere le funzioni diverse dalla riscossione e, in particolare, quelle di cui al decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

            alla lettera c), le parole: «corredati dalle» sono sostituite dalle seguenti: «, corredati delle»;

            dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:

        «11-bis. Entro centoventi giorni dalla data dello scioglimento delle società di cui al comma 1, gli organi dell'ente previsto dal comma 3 deliberano i bilanci finali delle stesse società, corredati delle relazioni di legge. Tali bilanci sono trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze; si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Ai componenti degli organi delle predette società sono corrisposti compensi, indennità e altri emolumenti esclusivamente fino alla data dello scioglimento.

        11-ter. Le società di cui al comma 1 redigono i bilanci relativi all'esercizio 2016 e quelli indicati al comma 11-bis secondo le previsioni del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136»;

            al comma 13, lettera h), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche mediante l'istituzione di uno sportello unico telematico per l'assistenza e l'erogazione di servizi, secondo criteri di trasparenza che consentano al contribuente anche di individuare con certezza il debito originario»;

            dopo il comma 13 è inserito il seguente:

        «13-bis. Lo schema della convenzione di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, la convenzione può essere comunque stipulata»;

            al comma 14, le parole: «e non attribuibili» sono sostituite dalle seguenti: «non attribuibile»;

            dopo il comma 14 è inserito il seguente:

        «14-bis. Il soggetto preposto alla riscossione nazionale redige una relazione annuale sui risultati conseguiti in materia di riscossione, esponendo distintamente i dati concernenti i carichi di ruolo ad esso affidati, l'ammontare delle somme riscosse e i crediti ancora da riscuotere, nonché le quote di credito divenute inesigibili. La relazione contiene anche una nota illustrativa concernente le procedure di riscossione che hanno condotto ai risultati conseguiti, evidenziando in particolare le ragioni della mancata riscossione dei carichi di ruolo affidati. La relazione, anche ai fini della predisposizione del rapporto di cui all'articolo 10-bis.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è trasmessa all'Agenzia delle entrate e al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'individuazione, nell'ambito dell'atto aggiuntivo di cui al comma 13 del presente articolo, delle metodologie e procedure di riscossione più proficue in termini di economicità della gestione e di recupero dei carichi di ruolo non riscossi»;

            al comma 15:

                al primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 1, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1»;

                al secondo periodo, le parole da: «l'adozione» fino a: «modalità» sono sostituite dalle seguenti: «gli adempimenti propedeutici all'istituzione dell'ente di cui al comma 3, per l'elaborazione dello statuto ai fini»;

            al comma 16, le parole: «di cui all'articolo 1 comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 3 del presente articolo»;

            dopo il comma 16 è aggiunto il seguente:

        «16-bis. Al fine di garantire le competenze necessarie ai concessionari della gestione dei servizi della pubblica amministrazione, all'articolo 6, numero 9-bis), della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, dopo le parole: “dall'assegnazione” sono inserite le seguenti: “o dal rinnovo” e dopo le parole: “corsi di formazione” sono inserite le seguenti: “, anche in modalità a distanza,”»;

            la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di soppressione di Equitalia e di patrocinio dell'Avvocatura dello Stato».

        Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

        «Art. 1-bis. – (Proroga di termine in materia di delega di funzioni dirigenziali nelle Agenzie fiscali). – 1. All'articolo 4-bis, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: “31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2017”».

        All'articolo 2:

            al comma 1, le parole: «31 maggio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017»;

            il comma 2 è sostituito dal seguente:

        «2. A decorrere dal 1 luglio 2017, gli enti locali possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da essi partecipate»;

            il comma 3 è soppresso.

        Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

        «Art. 2-bis. – (Interventi a tutela del pubblico denaro e generalizzazione dell'ingiunzione di pagamento ai fini dell'avvio della riscossione coattiva). – 1. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relative al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI). Per le entrate diverse da quelle tributarie, il versamento spontaneo deve essere effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori».

        All'articolo 3:

            al comma 2, capoverso 2-ter, le parole: «può acquisire» sono sostituite dalla seguente: «acquisisce».

        All'articolo 4:

            al comma 1:

                al capoverso Art. 21:

                    al comma 1, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «La comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio. A decorrere dal 1 gennaio 2017, sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601»;

            al comma 3, le parole: «decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 17 giugno 2014,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono altresì stabilite le modalità di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati, secondo criteri di semplificazione e attenuazione degli oneri di gestione per gli operatori interessati e per l'amministrazione, anche con il ricorso ad adeguati strumenti tecnologici, ferme restando le esigenze di controllo dell'amministrazione finanziaria.»;

            al comma 2:

                al capoverso Art. 21-bis:

                    al comma 1, dopo le parole: «I soggetti passivi» sono inserite le seguenti: «dell'imposta sul valore aggiunto»;

                    al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente articolo»;

                    al comma 5, primo periodo, le parole: «gli esiti derivanti dall'esame dei dati di cui all'articolo 21, la coerenza tra i dati medesimi e le comunicazioni di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «le risultanze dell'esame dei dati di cui all'articolo 21 del presente decreto e le valutazioni concernenti la coerenza tra i dati medesimi e le comunicazioni di cui al comma 1 del presente articolo»;

            al capoverso Art. 21-ter:

                al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «articoli 21 e 21-bis,» sono inserite le seguenti: «ovvero che esercitano l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,»;

                al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Oltre al credito di cui al comma 1, è attribuito, per una sola volta, un ulteriore credito d'imposta di 50 euro ai soggetti di cui al medesimo comma 1 che, sussistendone i presupposti, esercitano anche l'opzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, entro il 31 dicembre 2017» e, al secondo periodo, le parole: «è indicato in dichiarazione» sono sostituite dalle seguenti: «è indicato nella dichiarazione dei redditi»;

            dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

        «3-bis. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 3 sono concesse nei limiti e alle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”»;

            al comma 3:

                il capoverso 2-bis è sostituito dal seguente:

        «2-bis. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472»;

            il capoverso 2-ter è sostituito dal seguente:

        «2-ter. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, prevista dall'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati»;

            al comma 4:

                all'alinea, le parole: «Dalla stessa data» sono sostituite dalle seguenti: «Per il primo anno di applicazione della disposizione di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, la comunicazione relativa al primo semestre è effettuata entro il 25 luglio 2017. Dal 1 gennaio 2017»;

                alla lettera a), dopo le parole: «e di noleggio,» sono inserite le seguenti: «introdotta dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 5 agosto 2011, emanato»;

            al comma 5, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;

            al comma 6, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

        «a-bis) all'articolo 2, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

        “6-bis. Al fine di contrastare l'evasione fiscale mediante l'incentivazione e la semplificazione delle operazioni telematiche, all'articolo 39, secondo comma, lettera a), alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: ’nell'anno’ sono inserite le seguenti: ’ovvero riscossi, dal 1 gennaio 2017, con modalità telematiche, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a). Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si fa fronte mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”;

            a-ter) all'articolo 3, comma 1, lettera d), le parole: “un anno” sono sostituite dalle seguenti: “due anni”»;

            al comma 7:

                alla lettera b), capoverso comma 6:

                    il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Per l'estrazione dei beni introdotti nel deposito IVA ai sensi del comma 4, lettera b), l'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione, a norma dell'articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, previa prestazione di idonea garanzia con i contenuti, secondo modalità e nei casi definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Nei restanti casi di cui al comma 4 e, per quelli di cui al periodo precedente, sino all'adozione del decreto, l'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione ed è versata in nome e per conto di tale soggetto dal gestore del deposito, che è solidalmente responsabile dell'imposta stessa»;

                    al terzo periodo, le parole: «del mese successivo» sono sostituite dalle seguenti: «, riferito al mese successivo»;

                    al quarto periodo, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «secondo comma»;

                    al quinto e al sesto periodo, le parole: «all'articolo 1, primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 1, comma 1»;

                    al sesto periodo, dopo le parole: «all'articolo 13» sono inserite le seguenti: «, comma 1,»;

                i periodi ottavo e nono sono sostituiti dai seguenti: «Fino all'integrazione delle pertinenti informazioni residenti nelle banche dati delle Agenzie fiscali, il soggetto che procede all'estrazione dei beni introdotti in un deposito IVA ai sensi del comma 4, lettera b), comunica al gestore del deposito IVA i dati relativi alla liquidazione dell'imposta, anche ai fini dello svincolo della garanzia ivi prevista. Le modalità di integrazione telematica sono stabilite con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate»;

            la lettera c) è sostituita dalla seguente:

        «c) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La violazione da parte del gestore del deposito IVA degli obblighi di cui al comma 6 del presente articolo è valutata ai fini della revoca dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 2, ovvero ai fini dell'esclusione dall'abilitazione a gestire come deposito IVA i magazzini generali e i depositi di cui ai periodi secondo e terzo del comma 1.”.»;

            al comma 8, le parole: «si applica» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano»;

            dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

        «8-bis. All'articolo 1, comma 12-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: “per gli anni dal 2012 al 2017” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni dal 2012 al 2019”».

        Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

        «Art. 4-bis. – (Emissione elettronica delle fatture per il tax free shopping). – 1. A decorrere dal 1 gennaio 2018 l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni di cui all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come da ultimo modificato dal presente articolo, deve essere effettuata dal cedente in modalità elettronica.

        2. Al fine di garantire l'interoperabilità tra il sistema di fatturazione elettronica e il sistema OTELLO (Online tax refund at exit: light lane optimization) e di consentire la piena operatività di tale sistema in tutto il territorio nazionale, con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabiliti modalità e contenuti semplificati di fatturazione per la cessione dei beni di cui al comma 1 del presente articolo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

        3. Al comma 1 dell'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: “a norma dell'articolo 21” sono soppresse.

        4. All'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il secondo periodo è soppresso.

        5. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per la riduzione del debito pubblico.

        Art. 4-ter. – (Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504). – 1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 3, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

        “4-bis. Il titolare del deposito fiscale di prodotti energetici o di alcole e bevande alcoliche che si trovi in condizioni oggettive e temporanee di difficoltà economica può presentare all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro la scadenza fissata per il pagamento delle accise, istanza di rateizzazione del debito d'imposta relativo alle immissioni in consumo effettuate nel mese precedente alla predetta scadenza. Permanendo le medesime condizioni, possono essere presentate istanze di rateizzazione relative ad un massimo di altre due scadenze di pagamento successive a quella di cui al periodo precedente; non sono ammesse ulteriori istanze prima dell'avvenuto integrale pagamento dell'importo già sottoposto a rateizzazione. L'Agenzia adotta il provvedimento di accoglimento o di diniego entro il termine di quindici giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rateizzazione e, in caso di accoglimento, autorizza il pagamento dell'accisa dovuta mediante versamento in rate mensili in numero non inferiore a sei e non superiore a ventiquattro. Sulle somme per le quali è autorizzata la rateizzazione sono dovuti gli interessi nella misura stabilita ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile, maggiorata di 2 punti. Il mancato versamento, anche di una sola rata, entro la scadenza fissata comporta la decadenza dalla rateizzazione e il conseguente obbligo dell'integrale pagamento degli importi residui, oltre agli interessi e all'indennità di mora di cui al comma 4, nonché della sanzione prevista per il ritardato pagamento delle accise. La predetta decadenza non trova applicazione nel caso in cui si verifichino errori di limitata entità nel versamento delle rate. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le condizioni e le modalità di applicazione del presente comma”;

            b) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

        “Art. 14. – (Rimborsi dell'accisa). – 1. L'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata; la disciplina dei rimborsi di cui al presente articolo si applica anche alle richieste relative alle agevolazioni accordate mediante restituzione, totale o parziale, dell'accisa versata ovvero mediante altra modalità prevista dalla disciplina relativa alla singola agevolazione.

        2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera e), e dall'articolo 10-ter, comma 1, lettera d), il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento ovvero dalla data in cui il relativo diritto può essere esercitato.

        3. Per i prodotti per i quali è prevista la presentazione di una dichiarazione da parte del soggetto obbligato al pagamento delle accise, il rimborso deve essere richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di presentazione della dichiarazione ovvero, ove previsto dalla specifica disciplina di settore, all'atto della dichiarazione contenente gli elementi per la determinazione del debito o del credito d'imposta.

        4. Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme.

        5. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura stabilita ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile, a decorrere dalla data di presentazione della relativa richiesta di rimborso.

        6. I prodotti assoggettati ad accisa immessi in consumo possono dar luogo a rimborso della stessa, su richiesta dell'operatore nell'esercizio dell'attività economica da lui svolta, quando sono trasferiti in un altro Stato membro o esportati. Il rimborso compete anche nel caso in cui vengano autorizzate miscelazioni dalle quali si ottenga un prodotto per il quale è dovuta l'accisa di ammontare inferiore a quella pagata sui singoli componenti. La richiesta di rimborso è presentata, a pena di decadenza, entro due anni dalla data in cui sono state effettuate le predette operazioni.

        7. Il rimborso può essere concesso anche mediante accredito dell'imposta da utilizzare per il pagamento dell'accisa ovvero mediante altra modalità prevista dalla disciplina relativa alla singola agevolazione. In caso di dichiarazioni infedeli, volte a ottenere il rimborso per importi superiori a quelli dovuti, si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento e al pagamento dell'imposta.

        8. Non si fa luogo a rimborso di somme inferiori o pari ad euro 30”;

            c) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

        “Art. 15. – (Recupero dell'accisa e prescrizione del diritto all'imposta).- 1. Le somme dovute a titolo di imposta o indebitamente abbuonate o restituite si esigono con la procedura di riscossione coattiva prevista dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Prima di avviare tale procedura, gli uffici notificano, con le modalità di cui all'articolo 19-bis, comma 1, del presente testo unico, un avviso di pagamento fissando per l'adempimento un termine di trenta giorni, decorrente dalla data di perfezionamento della notificazione.

        2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, l'avviso di pagamento di cui al comma 1 del presente articolo è notificato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli nel termine di cinque anni, decorrente dalla data dell'omesso versamento delle somme dovute a titolo di imposta o dell'indebita restituzione ovvero dell'irregolare fruizione di un prodotto sottoposto ad accisa in un impiego agevolato. Tale termine è aumentato a dieci anni nei casi di violazione delle disposizioni stabilite in materia di tributi previsti dal presente testo unico per cui sussiste l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria.

        3. Il termine di prescrizione per il recupero del credito da parte dell'Agenzia è di cinque anni ovvero, limitatamente ai tabacchi lavorati, di dieci anni.

        4. Per le deficienze eccedenti i cali consentiti per i prodotti che si trovano in regime sospensivo, diversi dai tabacchi lavorati, il quinquennio di cui al comma 3 decorre dalla data del verbale di constatazione delle deficienze medesime.

        5. La prescrizione del credito d'imposta è interrotta quando viene esercitata l'azione penale; in questo caso il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale.

        6. Sempreché non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali i soggetti alle stesse sottoposti abbiano avuto formale conoscenza, i registri, le dichiarazioni e i documenti prescritti dalla disciplina di riferimento dei vari settori d'imposta devono essere conservati per cinque anni successivi a quello di imposta ovvero, per i tabacchi lavorati, per dieci anni.

        7. Non si provvede alla riscossione di somme inferiori o pari ad euro 30”;

            d) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

        “Art. 19. – (Accertamento delle violazioni). – 1. La constatazione delle violazioni delle disposizioni stabilite in materia di tributi previsti dal presente testo unico compete ai funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli oltre che ai pubblici ufficiali indicati nel capo II del titolo II della legge 7 gennaio 1929, n. 4, nei limiti delle attribuzioni ivi stabilite, ed è effettuata mediante processo verbale.

        2. I processi verbali di constatazione di violazioni per le quali sussiste l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria sono trasmessi dagli agenti verbalizzanti sia alla competente autorità giudiziaria sia all'ufficio dell'Agenzia competente all'accertamento dell'imposta e alla sua liquidazione. Quest'ultimo provvede alla tempestiva trasmissione degli atti emessi alla predetta autorità giudiziaria e alla comunicazione a quest'ultima, anche successivamente, di ulteriori elementi e valutazioni utili.

        3. I processi verbali di constatazione di violazioni diverse da quelle di cui al comma 2 sono trasmessi dagli agenti verbalizzanti all'ufficio dell'Agenzia competente all'accertamento dell'imposta e alla sua liquidazione.

        4. Nel rispetto del principio di cooperazione di cui all'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, anche per le ipotesi in cui sono esaminati in ufficio atti e dichiarazioni, entro sessanta giorni dalla notificazione del processo verbale di constatazione al destinatario, quest'ultimo può comunicare all'ufficio dell'Agenzia procedente osservazioni e richieste che, salvi i casi di particolare e motivata urgenza, sono valutate dallo stesso ufficio prima della notificazione dell'avviso di pagamento di cui all'articolo 15 del presente testo unico e dell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

        5. L'Ufficio delle dogane e l'Ufficio regionale dei monopoli di Stato sono competenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni accertate nel loro ambito territoriale”;

            e) dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

        “Art. 19-bis. – (Utilizzo della posta elettronica certificata). – 1. L'invio di tutti gli atti e le comunicazioni previsti dalle disposizioni che disciplinano i tributi previsti dal presente testo unico, ivi compresi gli avvisi di pagamento di cui all'articolo 15, comma 1, effettuato da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli tramite la posta elettronica certificata di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, di seguito denominata PEC, ha valore di notificazione. Resta salva per l'Agenzia la possibilità di notificare i predetti atti e comunicazioni mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, anche per il tramite di un messo speciale autorizzato dall'ufficio competente.

        2. Per i fini di cui al comma 1, i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta nonché quelli che intendono iniziare un'attività subordinata al rilascio di una licenza o di un'autorizzazione, comunque denominata, previste dal presente testo unico comunicano preventivamente all'Agenzia il proprio indirizzo di PEC”;

            f) dopo l'articolo 24-bis è inserito il seguente:

        “Art. 24-ter. – (Gasolio commerciale). – 1. Il gasolio commerciale usato come carburante è assoggettato ad accisa con l'applicazione dell'aliquota prevista per tale impiego dal numero 4-bis della tabella A allegata al presente testo unico.

        2. Per gasolio commerciale usato come carburante si intende il gasolio impiegato da veicoli, ad eccezione di quelli di categoria euro 2 o inferiore, utilizzati dal proprietario o in virtù di altro titolo che ne garantisca l'esclusiva disponibilità, per i seguenti scopi:

            a) attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate esercitata da:

                1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

                2) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito;

                3) imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti stabiliti dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada;

            b) attività di trasporto di persone svolta da:

                1) enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e alle relative leggi regionali di attuazione;

                2) imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285;

                3) imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

                4) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.

        3. È considerato altresì gasolio commerciale il gasolio impiegato per attività di trasporto di persone svolta da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

        4. Il rimborso dell'onere conseguente alla maggiore accisa applicata al gasolio commerciale è determinato in misura pari alla differenza tra l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I, e quella di cui al comma 1 del presente articolo. Ai fini del predetto rimborso, i soggetti di cui ai commi 2 e 3 presentano apposita dichiarazione al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare in cui è avvenuto il consumo del gasolio commerciale.

        5. Il credito spettante ai sensi del comma 4 del presente articolo è riconosciuto, mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui il medesimo credito è sorto per effetto del provvedimento di accoglimento o del decorso del termine di sessanta giorni dal ricevimento della dichiarazione.

        6. In alternativa a quanto previsto dal comma 5, il credito spettante ai sensi del comma 4 può essere riconosciuto in denaro”;

            g) all'articolo 25:

                1) al comma 4, primo periodo:

            a) dopo la parola: “denuncia” sono inserite le seguenti: “, in possesso del provvedimento autorizzativo rilasciato ai sensi delle disposizioni in materia di installazione ed esercizio di impianti di stoccaggio e di distribuzione di oli minerali,”;

            b) dopo le parole: “revoca, e” sono inserite le seguenti: “, fatta eccezione per gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale impiegato come carburante,”;

                2) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

        “4-bis. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 4 per gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale impiegato come carburante, gli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera b), annotano nel registro di carico e scarico rispettivamente i quantitativi di prodotti ricevuti, distintamente per qualità, e il numero risultante dalla lettura del contatore totalizzatore delle singole colonnine di distribuzione installate, effettuata alla fine di ogni giornata, per ciascun tipo di carburante erogato; al momento della chiusura annuale, entro trenta giorni dalla data dell'ultima registrazione, i medesimi esercenti trasmettono all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli un prospetto riepilogativo dei dati relativi alla movimentazione di ogni prodotto nell'intero anno, con evidenziazione delle rimanenze contabili ed effettive e delle loro differenze.

        4-ter. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti i tempi e le modalità per la presentazione dei dati di cui al comma 4-bis nonché dei dati relativi ai livelli e alle temperature dei serbatoi installati, esclusivamente in forma telematica, in sostituzione del registro di carico e scarico, da parte degli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera b), funzionanti in modalità di self-service. I medesimi esercenti garantiscono, anche tramite soggetti appositamente delegati, l'accesso presso l'impianto per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 18, comma 2, entro ventiquattro ore dalla comunicazione dell'amministrazione finanziaria. In fase di accesso, presso l'impianto sottoposto a verifica è resa disponibile la relativa documentazione contabile”;

            h) all'articolo 27, comma 3, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ovvero impiegati come combustibile per riscaldamento o come carburante, usi per i quali si applicano le disposizioni dell'articolo 21”;

            i) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

        “Art. 28. – (Depositi fiscali di alcole e bevande alcoliche). – 1. La produzione dell'alcole etilico, dei prodotti alcolici intermedi e del vino nonché la fabbricazione della birra e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra sono effettuate in regime di deposito fiscale. Le attività di fabbricazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo sono consentite, subordinatamente al rilascio della licenza di esercizio di cui all'articolo 63, nei seguenti impianti:

            a) nel settore dell'alcole etilico:

                1) le distillerie;

                2) gli opifici di rettificazione;

            b) nel settore dei prodotti alcolici intermedi: gli stabilimenti di produzione;

            c) nel settore della birra: le fabbriche e gli annessi opifici di condizionamento;

            d) nel settore del vino, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 37, comma 1, e nel settore delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: le cantine e gli stabilimenti di produzione.

        2. Il regime del deposito fiscale può essere autorizzato, quando è funzionale a soddisfare oggettive condizioni di operatività dell'impianto, nei casi seguenti:

            a) opifici promiscui di trasformazione e di condizionamento nel settore dell'alcole etilico;

            b) impianti e opifici di solo condizionamento dei prodotti soggetti ad accisa;

            c) magazzini di invecchiamento degli spiriti;

            d) magazzini delle distillerie e degli opifici di rettificazione ubicati fuori dei predetti impianti;

            e) magazzini delle fabbriche e degli opifici di condizionamento di birra ubicati fuori dei predetti impianti;

            f) impianti di condizionamento e depositi di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra che effettuano movimentazioni intracomunitarie;

            g) fabbriche di birra con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri;

            h) depositi doganali autorizzati a custodire prodotti sottoposti ad accisa.

        3. La gestione in regime di deposito fiscale può essere autorizzata per i magazzini di commercianti all'ingrosso di prodotti soggetti ad accisa quando, oltre a ricorrere la condizione di cui al comma 2, la detenzione di prodotti in regime sospensivo risponde ad adeguate esigenze economiche.

        4. L'esercizio dei depositi fiscali autorizzati ai sensi dei commi 2 e 3 è subordinato al rilascio della licenza di cui all'articolo 63.

        5. La cauzione prevista dall'articolo 5, comma 3, in relazione alla quantità massima di prodotti che può essere detenuta nel deposito fiscale, è dovuta nelle seguenti misure, riferite all'ammontare dell'accisa gravante sui prodotti custoditi:

            a) 1 per cento, per gli stabilimenti e opifici di cui al comma 1 e per gli opifici di cui al comma 2, lettere a), c) e g);

            b) 10 per cento, per tutti gli altri impianti e magazzini; per gli esercenti che hanno aderito alla tenuta dei dati relativi alle contabilità dei prodotti esclusivamente in forma telematica si applica quanto indicato alla lettera a).

        6. La cauzione di cui al comma 5 è dovuta in misura pari all'ammontare dell'accisa se i prodotti custoditi sono condizionati e muniti di contrassegno fiscale.

        7. Nei recinti dei depositi fiscali non possono essere detenuti prodotti alcolici ad imposta assolta, eccetto quelli strettamente necessari per il consumo aziendale, stabiliti per quantità e qualità dal competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli”;

            l) all'articolo 35:

                1) al comma 1:

                    1.1) al terzo periodo, dopo la parola: “derivata” sono inserite le seguenti: “, con esclusione degli zuccheri contenuti in bevande non alcoliche aggiunte alla birra prodotta”;

                    1.2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti o variati i metodi di rilevazione del grado Plato.”;

                2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

        “2. Per il controllo della produzione sono installati misuratori delle materie prime nonché contatori per la determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni e, nei casi previsti, della birra a monte del condizionamento e dei semilavorati. Ultimate le operazioni di condizionamento, il prodotto è custodito in apposito magazzino, preso in carico dal depositario e accertato dall'ufficio dell'Agenzia”;

                3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

        “3. Il condizionamento della birra può essere effettuato anche in fabbriche diverse da quella di produzione o in appositi opifici di imbottigliamento gestiti in regime di deposito fiscale, presso cui sono installati i contatori per la determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni”;

                4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

        “4. Per le fabbriche che hanno una potenzialità di produzione mensile non superiore a venti ettolitri, è in facoltà dell'Agenzia stipulare convenzioni di abbonamento, valevoli per un anno, con corresponsione dell'accisa convenuta in due rate semestrali anticipate, ferma restando l'applicabilità del comma 3-bis”;

                5) al comma 6, lettera a), la parola: “due” è sostituita dalla seguente: “tre”;

            m) all'articolo 36, comma 4, la parola: “Negli” è sostituita dalle seguenti: “Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 37, negli”;

            n) all'articolo 37, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

        “1-bis. In vigenza dell'aliquota d'accisa zero, fermi restando i vincoli di circolazione previsti in caso di trasferimenti all'interno dell'Unione europea, la circolazione del vino nel territorio dello Stato avviene con la scorta dei documenti di accompagnamento previsti dalle disposizioni relative al settore vitivinicolo per i trasporti che iniziano e si concludono nel territorio nazionale. Gli obblighi di contabilizzazione annuale dei dati di produzione e di redazione dell'inventario fisico delle materie prime, dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti sono assolti dagli esercenti i depositi fiscali di vino mediante le dichiarazioni obbligatorie e la tenuta dei registri, compresa la rilevazione delle giacenze effettive in occasione della chiusura annua dei conti, disciplinati dal regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009”;

            o) alla tabella A:

                1) dopo il numero 4 è inserito il seguente:

        “4-bis. Gasolio commerciale usato come carburante: euro 403,22 per mille litri”;

                2) il numero 9 è sostituito dal seguente:

        “9. Produzione di forza motrice con motori fissi, azionati con prodotti energetici diversi dal gas naturale e utilizzati all'interno di delimitati stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di ricerche di idrocarburi e di forze endogene e cantieri di costruzione e azionamento di macchine impiegate nei porti, non ammesse alla circolazione su strada, destinate alla movimentazione di merci per operazioni di trasbordo: 30 per cento aliquota normale”.

        L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

        «Art. 5. – (Dichiarazione integrativa a favore e ravvedimento). – 1. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 2, i commi 8 e 8-bis sono sostituiti dai seguenti:

        “8. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

        8-bis. L'eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 8 può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ferma restando in ogni caso l'applicabilità della disposizione di cui al primo periodo per i casi di correzione di errori contabili di competenza, nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, il credito di cui al periodo precedente può essere utilizzato in compensazione, ai sensi del citato articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa; in tal caso, nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa. Resta ferma in ogni caso per il contribuente la possibilità di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque, di un minore credito”;

            b) all'articolo 8:

                1) al comma 6, le parole: “all'articolo 2, commi 7, 8, 8-bis e 9” sono sostituite dalle seguenti: “all'articolo 2, commi 7 e 9”;

                2) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

        “6-bis. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

        6-ter. L'eventuale credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 6-bis, presentate entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, ovvero utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero, sempreché ricorrano per l'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa i requisiti di cui agli articoli 30 e 34, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, chiesto a rimborso.

        6-quater. L'eventuale credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 6-bis, presentate oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, può essere chiesto a rimborso ove ricorrano, per l'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa, i requisiti di cui agli articoli 30 e 34, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.

        6-quinquies. Resta ferma in ogni caso per il contribuente la possibilità di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque, di una minore eccedenza detraibile”.

        1-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e, limitatamente alle lettere b-bis) e b-ter), ai tributi doganali e alle accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli”;

            b) al comma 1-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non opera neanche per i tributi doganali e per le accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.”.

        2. All'articolo 1, comma 640, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'alinea, le parole: “degli articoli 2, comma 8” sono sostituite dalle seguenti: “degli articoli 2, comma 8, e 8, comma 6-bis”;

            b) alla lettera b), le parole: “agli elementi” sono sostituite dalle seguenti: “ai soli elementi”.

        2-bis. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 22 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente:

            “c) le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente. Le ritenute operate nell'anno successivo a quello di competenza dei redditi e anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi possono essere scomputate dall'imposta relativa al periodo d'imposta di competenza dei redditi o, alternativamente, dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono state operate. Le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono state operate. Le ritenute operate sui redditi delle società, associazioni e imprese indicate nell'articolo 5 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti”.

        2-ter. Al terzo comma dell'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: “purché già operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale” sono inserite le seguenti: “, o, alternativamente, dall'imposta relativa al periodo di imposta nel quale è stata operata”».

        Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

        «Art. 5-bis. – (Definizione delle controversie in materia di accise e di IVA afferente). – 1. Al fine di agevolare la soluzione del contenzioso pendente in materia di accise e di IVA afferente, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata a definire con transazioni, entro il 30 settembre 2017, le liti fiscali pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, aventi ad oggetto il recupero dell'accisa su prodotti energetici, alcol e bevande alcoliche, alle seguenti condizioni:

            a) le imposte oggetto del contenzioso devono riferirsi a fatti verificatisi anteriormente al 1 aprile 2010;

            b) facoltà, per il soggetto passivo d'imposta, di estinguere la pretesa tributaria procedendo al pagamento, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di stipula della transazione, di un importo almeno pari al 20 per cento dell'accisa e della relativa imposta sul valore aggiunto per cui è causa, senza corresponsione di interessi, indennità di mora e sanzioni.

        2. È consentito al soggetto passivo d'imposta di effettuare il pagamento dell'importo dovuto di cui al comma 1 mediante rate annuali, non superiori a sette, previa comunicazione al competente Ufficio delle dogane e versamento della prima rata entro la medesima scadenza prevista al comma 1, lettera b); sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi nella misura stabilita dall'articolo 1284 del codice civile, maggiorata di 2 punti. Resta fermo il recupero delle imposte nei confronti del responsabile del reato.

        3. I contenziosi di cui al comma 1, alinea, sono sospesi, a richiesta del soggetto obbligato, per il quale ricorrano le condizioni di cui al medesimo comma, che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Il pagamento di quanto previsto determina l'estinzione delle liti fiscali pendenti a tale titolo, in ogni stato e grado di giudizio.

        4. Le disposizioni del presente articolo si applicano solo qualora sia stato definito il procedimento penale, eventualmente instauratosi per i medesimi fatti dai quali deriva il contenzioso fiscale, senza che sia stata pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato in cui sia riconosciuto dolo o colpa grave dello stesso soggetto obbligato».

        All'articolo 6:

            al comma 1, alinea:

                le parole da: «inclusi» fino a: «2015» sono sostituite dalle seguenti: «affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016»;

                la parola: «incluse» è sostituita dalla seguente: «comprese»;

                le parole da: «, anche» fino a: «del 1973» sono sostituite dalle seguenti: «delle somme di cui alle lettere a) e b), dilazionato in rate sulle quali sono dovuti, a decorrere dal 1 agosto 2017, gli interessi nella misura di cui all'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Fermo restando che il 70 per cento delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell'anno 2017 e il restante 30 per cento nell'anno 2018, è effettuato il pagamento, per l'importo da versare distintamente in ciascuno dei due anni, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre rate nel 2017 e di due rate nel 2018»;

            al comma 2:

                le parole: «novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2017»;

                è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro la stessa data del 31 marzo 2017 il debitore può integrare, con le predette modalità, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data»;

            al comma 3:

                le parole da: «centottanta» fino a: «decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 maggio 2017»;

                le parole da: «; in ogni caso» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:«, attenendosi ai seguenti criteri:

                    a) per l'anno 2017, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre;

                    b) per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di aprile e settembre»;

            dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

        «3-bis. Ai fini di cui al comma 1, l'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili ai sensi dello stesso comma 1:

            a) presso i propri sportelli;

            b) nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale.

        3-ter. Entro il 28 febbraio 2017, l'agente della riscossione, con posta ordinaria, avvisa il debitore dei carichi affidati nell'anno 2016 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, gli risulta non ancora notificata la cartella di pagamento ovvero inviata l'informazione di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero notificato l'avviso di addebito di cui all'articolo 30, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010»;

            dopo il comma 4 è inserito il seguente:

        «4-bis. Limitatamente ai carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la preclusione della rateizzazione di cui al comma 4, ultimo periodo, non opera se, alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, erano trascorsi meno di sessanta giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento ovvero dell'avviso di accertamento di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero dell'avviso di addebito di cui all'articolo 30, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010»;

            al comma 5, primo periodo, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «e, fermo restando quanto previsto dal comma 8, sono altresì sospesi, per i carichi oggetto della domanda di definizione di cui al comma 1, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 dicembre 2016»;

            al comma 8:

                alla lettera a), la parola: «inclusi» è sostituita dalla seguente: «compresi»;

                alla lettera b), la parola: «incluse» è sostituita dalla seguente: «comprese»;

            dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

        «9-bis. Sono altresì compresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instauratisi a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

        9-ter. Nelle proposte di accordo o del piano del consumatore presentate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore»;

            al comma 10:

            alla lettera a), le parole da: «lettere a)» fino a: «7 giugno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a), delle decisioni 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE/Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014»;

            alla lettera b), le parole: «dell'articolo 14 del regolamento CE n. 659/1999» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015»;

            la lettera e) è soppressa;

            dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

            «e-bis) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali»;

            il comma 11 è sostituito dal seguente:

        «11. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689»;

            al comma 12, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2019»;

            dopo il comma 12 è inserito il seguente:

        «12-bis. All'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Le comunicazioni di inesigibilità relative a quote affidate agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia Spa, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2014 e 2015, entro il 31 dicembre 2019 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2013, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2019”»;

            al comma 13, dopo le parole: «procedura concorsuale,» sono inserite le seguenti: «nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,»;

            dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

        «13-bis. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo carico iscritto a ruolo o affidato».

        Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:

        «Art. 6-bis.(Rappresentanza e assistenza dei contribuenti). – 1. All'articolo 63, secondo comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: “decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545” sono inserite le seguenti: “, o i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4”.

        Art. 6-ter. – (Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali). – 1. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2016, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.

        2. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche:

            a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2018;

            b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;

            c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;

            d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

        3. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

        4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

        5. Si applicano i commi 10 e 11 dell'articolo 6.

        6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti».

        All'articolo 7:

            al comma 1:

                al capoverso Art. 5-octies:

                    al comma 1:

                all'alinea, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Resta impregiudicata la facoltà di presentare l'istanza se, in precedenza, è stata già presentata, entro il 30 novembre 2015, ai soli fini di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 15 dicembre 2014, n. 186»;

                alla lettera b), la parola: «scadenti» è sostituita dalle seguenti: «che scadono», dopo le parole: «1 gennaio 2015» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e dopo le parole: «oggetto della procedura stessa» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

                alla lettera c), dopo le parole: «2009/65/CE» sono inserite le seguenti: «del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009»;

                alla lettera e), le parole: «di cui all'articolo 5-quater e 5-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 5-quater e 5-quinquies»;

                alla lettera f), le parole: «dall'articolo 4, comma 3, della legge 10 maggio 1976, n. 249» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 4, secondo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni»;

            alla lettera g):

                al numero 1), le parole: «dalle lettere a), b) o c) dello stesso comma» sono sostituite dalle seguenti: «dalle lettere a), b) o c) del citato comma 4 dell'articolo 5-quinquies»;

                ai numeri 2) e 3), dopo le parole: «suscettibili di generare tali redditi» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «punto 1)» sono sostituite dalle seguenti: «numero 1)»;

                alla lettera i), le parole: «del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227» sono soppresse, le parole: «, contanti» sono sostituite dalle seguenti: «o denaro contante», le parole: «lettera a) del medesimo decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a)e le parole: «5-septies del medesimo decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «5-septies»;

            al comma 3:

                all'alinea:

                    al secondo periodo, le parole: «, come modificata dal presente articolo» sono soppresse;

                    dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Resta impregiudicata la facoltà di presentare l'istanza se, in precedenza, è stata già presentata, entro il 30 novembre 2015, ai soli fini di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies del presente decreto.»;

            al terzo periodo, dopo le parole: «al portatore» sono inserite le seguenti: «, si presume, salva prova contraria, che essi siano derivati da redditi conseguiti, in quote costanti, a seguito di violazione degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti di imposta, commesse nell'anno 2015 e nei quattro periodi d'imposta precedenti, e»;

                alla lettera a), le parole: «, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227» sono soppresse;

                alla lettera b), le parole: «presso le quali» sono sostituite dalle seguenti: «nelle quali»;

                alla lettera c), le parole: «provvedono entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati al versamento dei contanti e al deposito valori» sono sostituite dalle seguenti: «provvedono, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, al versamento dei contanti e al deposito dei valori» e le parole: «su una relazione vincolata» sono sostituite dalle seguenti: «in un rapporto vincolato»;

            i commi 4 e 5 sono rinumerati, rispettivamente, come commi 2 e 3;

            al comma 4, rinumerato come comma 2, le parole: «come modificato dal presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «introdotto dal comma 1 del presente articolo» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i contribuenti che si sono avvalsi delle disposizioni di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies del decreto-legge n. 167 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 227 del 1990, introdotti dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, non si applicano le sanzioni in caso di omissione degli adempimenti previsti dall'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 167 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 227 del 1990, per i periodi d'imposta successivi a quelli per i quali si sono perfezionati gli adempimenti connessi alle disposizioni di cui alla citata legge n. 186 del 2014, a condizione che gli adempimenti medesimi siano eseguiti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»;

            al comma 5, rinumerato come comma 3, al capoverso 17-bis, la parola: «effettive» è soppressa e la parola: «creazione» è sostituita dalla seguente: «formazione».

        Al capo III, dopo l'articolo 7 sono aggiunti i seguenti:

        «Art. 7-bis. – (Introduzione di indici sintetici di affidabilità per la promozione dell'osservanza degli obblighi fiscali, per la semplificazione degli adempimenti e per la contestuale soppressione della disciplina degli studi di settore). – 1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati indici sintetici di affidabilità fiscale cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche consistenti nell'esclusione o nella riduzione dei termini per gli accertamenti, al fine di promuovere l'adempimento degli obblighi tributari e il rafforzamento della collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti.

        2. Contestualmente all'adozione degli indici di cui al comma 1 cessano di avere effetto, al fine dell'accertamento dei tributi, le disposizioni relative agli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e ai parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

        Art. 7-ter. – (Esenzione dell'Autorità nazionale anticorruzione dal vincolo di riduzione delle spese di funzionamento). – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non trova applicazione, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2016 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, per l'Autorità nazionale anticorruzione, il vincolo di riduzione delle spese di funzionamento di cui all'articolo 19, comma 3, lettera c), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal primo periodo in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, nella misura di 1 milione di euro per l'esercizio 2016 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

        Art. 7-quater. – (Disposizioni in materia di semplificazione fiscale). – 1. All'articolo 32, primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) le parole: “o compensi” sono soppresse;

            b) dopo le parole: “rapporti od operazioni” sono inserite le seguenti: “per importi superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5.000 mensili”.

        2. All'articolo 110, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: “La conversione in euro dei saldi di conto delle stabili organizzazioni all'estero si effettua secondo il cambio utilizzato nel bilancio in base ai corretti princìpi contabili e le differenze rispetto ai saldi di conto dell'esercizio precedente non concorrono alla formazione del reddito. Per le imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera è consentita la tenuta della contabilità plurimonetaria con l'applicazione del cambio utilizzato nel bilancio in base ai corretti princìpi contabili ai saldi dei relativi conti”.

        3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Sono fatti salvi i comportamenti pregressi posti in essere in conformità alle disposizioni introdotte dal comma 2.

        4. L'importo della riserva di traduzione, risultante dal bilancio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, che abbia concorso alla formazione del reddito imponibile, è riassorbito in cinque quote costanti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

        5. All'articolo 54, comma 5, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: “alimenti e bevande” sono inserite le seguenti: “, nonché le prestazioni di viaggio e trasporto,”. La disposizione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

        6. All'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        “In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'ufficio sono consentite la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Se la casella di posta elettronica risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni; l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all'ufficio o, nei casi di cui al periodo precedente, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet della società InfoCamere Scpa. Nelle more della piena operatività dell'anagrafe nazionale della popolazione residente, per i soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, la notificazione può essere eseguita a coloro che ne facciano richiesta, all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui sono intestatari, all'indirizzo di posta elettronica certificata di uno dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado di cui all'articolo 63, secondo comma, secondo periodo, del presente decreto, specificamente incaricati di ricevere le notifiche per conto degli interessati, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Nelle ipotesi di cui al periodo precedente, l'indirizzo dichiarato nella richiesta ha effetto, ai fini delle notificazioni, dal quinto giorno libero successivo a quello in cui l'ufficio attesta la ricezione della richiesta stessa. Se la casella di posta elettronica del contribuente che ha effettuato la richiesta risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure nei casi in cui l'indirizzo di posta elettronica del contribuente non risulta valido o attivo, si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, comprese le disposizioni del presente articolo diverse da quelle del presente comma e quelle del codice di procedura civile dalle stesse non modificate, con esclusione dell'articolo 149-bis del codice di procedura civile”.

        7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati ai contribuenti effettuate a decorrere dal 1 luglio 2017. Resta ferma per gli avvisi e gli altri atti che per legge devono essere notificati fino al 30 giugno 2017 la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

        8. Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al settimo comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 6 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

        9. All'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole da: “risultante dagli elenchi” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.

        10. Per soddisfare l'esigenza di massima tutela giurisdizionale del debitore iscritto a ruolo, le notificazioni delle cartelle e degli altri atti della riscossione relative alle imprese individuali o costituite in forma societaria, ai professionisti iscritti in albi o elenchi e agli altri soggetti che hanno richiesto la notificazione all'indirizzo di posta elettronica certificata, eventualmente eseguite nel periodo dal 1 giugno 2016 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con modalità diverse dalla posta elettronica certificata, sono rinnovate mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario e i termini di impugnazione degli stessi atti decorrono, in via esclusiva, dalla data di rinnovazione della notificazione.

        11. La notificazione degli atti relativi alle operazioni catastali e alle correlate sanzioni, che per legge devono essere notificate ai soggetti obbligati alle dichiarazioni di aggiornamento, può essere eseguita direttamente dal competente ufficio, oltre che con le modalità già previste dalle disposizioni vigenti, anche a mezzo di posta elettronica certificata, con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, all'indirizzo risultante dagli elenchi istituiti a tale fine dalla legge.

        12. Per le notificazioni di cui al comma 11, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 6 del presente articolo. Nel caso di pubbliche amministrazioni la notificazione può essere effettuata all'indirizzo risultante dall'indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, di cui all'articolo 6-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

        13. Le disposizioni dei commi 11 e 12 si applicano alle notificazioni effettuate a decorrere dal 1 luglio 2017.

        14. All'articolo 4, comma 6-quater, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le parole: “28 febbraio” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo”.

        15. La disposizione di cui al comma 14 si applica a decorrere dall'anno 2017, con riferimento alle certificazioni riguardanti il periodo d'imposta 2016.

        16. All'articolo 37, comma 11-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1 agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto”.

        17. Sono sospesi dal 1 agosto al 4 settembre i termini di trenta giorni previsti dagli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e dall'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettati ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

        18. I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale.

        19. All'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, le parole: “entro il 16 giugno” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno”, le parole “entro il giorno 16”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “entro l'ultimo giorno” e le parole: “, compresa quella unificata,”, ovunque ricorrono, sono soppresse. Le disposizioni di cui al periodo precedente hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2017.

        20. Agli articoli 6, comma 1, e 7, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, le parole: “per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata annuale” sono sostituite dalle seguenti: “dall'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435”.

        21. All'articolo 16 del decreto del Ministro delle finanze 24 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1993, la lettera c) è abrogata.

        22. La disposizione di cui al comma 21 si applica alle comunicazioni relative alle annotazioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2017.

        23. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per gli immobili situati all'estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta, fatti salvi i versamenti relativi all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”.

        24. L'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:

        “3. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l'articolo 69 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto non comporta la revoca dell'opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi. In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, si applica la sanzione nella misura fissa pari a euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni”.

        25. I soggetti tenuti al pagamento dell'imposta di bollo per gli assegni circolari di cui all'articolo 10 della parte I della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in alternativa alle modalità di dichiarazione e versamento ivi disciplinate, possono utilizzare, su opzione, le modalità previste per il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale di cui agli articoli 15 e 15-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità per l'esercizio dell'opzione.

        26. Il comma 25 si applica a decorrere dall'anno 2017.

        27. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) salvo quanto previsto alla lettera e), numero 3), le parole: “mancato rinnovo”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: “revoca”;

            b) all'articolo 115, comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio.”;

            c) all'articolo 117, comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: “Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio. In caso di rinnovo tacito dell'opzione la società o ente controllante può modificare il criterio utilizzato, ai sensi dell'articolo 124, comma 4, per l'eventuale attribuzione delle perdite residue, in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo o di revoca dell'opzione, alle società che le hanno prodotte, nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende rinnovare l'opzione. Nel caso venga meno il requisito del controllo di cui al comma 1 si determinano le conseguenze di cui all'articolo 124”;

            d) all'articolo 124:

                1) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “In alternativa a quanto previsto dal primo periodo, le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di cui all'articolo 122 sono attribuite alle società che le hanno prodotte al netto di quelle utilizzate e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo secondo i criteri stabiliti dai soggetti interessati. Il criterio utilizzato per l'eventuale attribuzione delle perdite residue, in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo, alle società che le hanno prodotte è comunicato all'Agenzia delle entrate all'atto della comunicazione dell'esercizio dell'opzione o in caso di rinnovo tacito della stessa ai sensi dell'articolo 117, comma 3”;

                2) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

        “4-bis. Entro lo stesso termine previsto dal comma 2, la società o l'ente controllante è tenuto a comunicare all'Agenzia delle entrate l'importo delle perdite residue attribuito a ciascun soggetto”;

            e) all'articolo 125:

                1) al comma 1, le parole: “l'opzione rinnovata non riguardi entrambe le società di cui alla predetta lettera b)” sono sostituite dalle seguenti: “la revoca riguardi almeno una delle società di cui alla predetta lettera b)”;

                2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La società o l'ente controllante è tenuto a comunicare all'Agenzia delle entrate l'importo delle perdite residue attribuite a ciascun soggetto, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione della revoca”;

                3) al comma 3, le parole: “il mancato rinnovo” sono sostituite dalle seguenti: “la revoca”;

            f) all'articolo 132, il comma 1 è sostituito dal seguente:

                “1. Permanendo il requisito del controllo, come definito nell'articolo 133, l'opzione di cui all'articolo 131 ha durata per cinque esercizi del soggetto controllante ed è irrevocabile. Al termine del quinquennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio”;

            g) all'articolo 155, comma 1, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “L'opzione è irrevocabile per dieci esercizi sociali. Al termine del decennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro decennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun decennio”.

        28. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, adegua le vigenti disposizioni ministeriali alle modificazioni introdotte dal comma 27.

        29. Anche per l'esercizio delle opzioni che devono essere comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del primo periodo di valenza del regime opzionale resta fermo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

        30. Le disposizioni di cui ai commi da 27 a 29 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

        31. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la lettera c) è abrogata.

        32. All'articolo 38-bis, commi 3, alinea, e 4, alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: “15.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “30.000 euro”.

        33. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 20:

                1) i commi primo, secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:
      “Gli enti che effettuano le operazioni indicate dagli articoli 15 e 16 presentano, in via telematica, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, una dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel corso dell'esercizio stesso, utilizzando il modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

        Gli enti di cui al primo comma liquidano l'imposta dovuta ed effettuano, entro il termine di presentazione della dichiarazione, il versamento a saldo dell'imposta liquidata. Gli stessi enti provvedono a versare, a titolo di acconto, una somma pari al 95 per cento dell'imposta sostitutiva che risulta dovuta sulle operazioni effettuate nell'esercizio precedente. L'acconto è versato in due rate, la prima nella misura del 45 per cento e la seconda per il restante importo, rispettivamente entro il termine di presentazione della dichiarazione ed entro il sesto mese successivo a detto termine.

        Se l'ammontare dei versamenti effettuati a titolo di acconto ai sensi del secondo comma è superiore a quello dell'imposta sostitutiva che risulta dovuta in base alla dichiarazione, l'eccedenza può essere computata in diminuzione dal versamento dell'imposta dovuta, a saldo o in acconto, ovvero può essere chiesta a rimborso”;

                2) al quinto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L'amministrazione finanziaria, avvalendosi di procedure automatizzate, procede al controllo della regolarità dell'autoliquidazione e dei versamenti dell'imposta e, qualora, sulla base degli elementi desumibili dalla dichiarazione e dai versamenti, risulti dovuta una maggiore imposta o risultino versamenti in tutto o in parte non eseguiti o tardivi, notifica, entro tre anni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione, apposito avviso di liquidazione con l'applicazione degli interessi e delle sanzioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”;

            b) all'articolo 20-bis, il comma 5 è sostituito dal seguente:

        “5. Alle operazioni di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, secondo comma, secondo e terzo periodo”.

        34. Il comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e i commi 3 e 3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, sono abrogati.

        35. Le disposizioni di cui ai commi 33 e 34 si applicano a decorrere dalle operazioni effettuate nell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

        36. L'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, è sostituito dai seguenti:

        “3. A decorrere dal 1 luglio 2017, la riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) e i), da corrispondere agli uffici provinciali – territorio dell'Agenzia delle entrate è effettuata mediante:

            a) versamento unitario, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

            b) contrassegni sostitutivi;

            c) carte di debito o prepagate;

            d) modalità telematiche;

            e) altri strumenti di pagamento elettronico”.

        37. Le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 36 sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

        38. L'articolo 24 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, è sostituito dal seguente:

            “Art. 24. – 1. Nelle conservatorie l'orario di apertura al pubblico di cui all'articolo 2677 del codice civile è fissato dalle ore 8,30 alle ore 13 dei giorni feriali, con esclusione del sabato. Le ispezioni nei registri immobiliari e il rilascio di copie di formalità e di certificazioni possono essere effettuati, oltre che nell'orario di apertura al pubblico di cui al periodo precedente, anche negli orari pubblicati nel sito internet dell'Agenzia delle entrate.

        2. Fino alla soppressione dei servizi di cassa degli uffici, nell'ultimo giorno lavorativo del mese l'orario per i servizi al pubblico è limitato fino alle ore 11”.

        39. Le disposizioni di cui al comma 38 entrano in vigore il 1 febbraio 2017.

        40. A decorrere dal 1 luglio 2017, con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare di concerto con il Ministero della giustizia e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono istituite sezioni stralcio delle conservatorie dei registri immobiliari, che possono essere ubicate anche in luogo diverso da quello in cui è situato l'ufficio territorialmente competente, ferme restando le circoscrizioni stabilite ai sensi della legge 25 luglio 1971, n. 545.

        41. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministero della giustizia, di concerto con l'Agenzia delle entrate, sono stabilite, nel rispetto della normativa speciale e dei princìpi stabiliti dal codice civile:

            a) le categorie di registri e di documenti da conservare, ai sensi del libro VI del codice civile, presso le sezioni stralcio, con la specifica individuazione dei rispettivi periodi temporali di riferimento;

            b) le modalità di conservazione e accesso ai registri e ai documenti tenuti nella sezione stralcio, anche in relazione agli obblighi del conservatore previsti dagli articoli 2673 e seguenti del codice civile.

        42. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 73 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        “2-ter. La registrazione delle sentenze e degli altri atti recanti condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti definitivi.

        2-quater. Le parti in causa possono segnalare all'ufficio giudiziario, anche per il tramite del proprio difensore, la sussistenza dei presupposti previsti per la registrazione, con prenotazione a debito, degli atti giudiziari di cui al comma 2-ter, nel termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione o emanazione. In tal caso, l'eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito deve essere motivata dall'ufficio giudiziario con apposito atto, da trasmettere all'ufficio finanziario unitamente alla richiesta di registrazione”;

            b) all'articolo 73-bis:

                1) al comma 1, le parole: “entro cinque giorni” sono sostituite dalle seguenti: “entro trenta giorni”;

                2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        “1-bis. Si applicano le disposizioni del comma 2-quater dell'articolo 73”.

        43. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 13, il comma 3 è sostituito dal seguente:

        “3. Per i provvedimenti e gli atti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), diversi dai decreti di trasferimento e dagli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione decorsi dieci giorni ed entro trenta giorni da quello in cui il provvedimento è stato pubblicato o emanato quando dagli atti del procedimento sono desumibili gli elementi previsti dal comma 4-bis dell'articolo 67 o, in mancanza di tali elementi, entro trenta giorni dalla data di acquisizione degli stessi”;

            b) all'articolo 59, comma 1, lettera d), dopo le parole: “le sentenze” sono inserite le seguenti: “e gli altri atti degli organi giurisdizionali”;

            c) all'articolo 60, comma 2, dopo le parole:“Nelle sentenze” sono inserite le seguenti: “e negli altri atti degli organi giurisdizionali” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L'ufficio finanziario, qualora ravvisi elementi che consentano la riconducibilità dei provvedimenti giurisdizionali all'ambito applicativo dell'articolo 59, comma 1, lettera d), può sospenderne la liquidazione e segnalare la sussistenza di tali elementi all'ufficio giudiziario. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, l'ufficio giudiziario deve fornire il proprio parere all'ufficio finanziario, motivando, con apposito atto, l'eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito”.

        44. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 15-quinquies è sostituito dal seguente:

        “15-quinquies. L'Agenzia delle entrate procede d'ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato nelle tre annualità precedenti attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali. Sono fatti salvi i poteri di controllo e accertamento dell'amministrazione finanziaria. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente comma, prevedendo forme di comunicazione preventiva al contribuente”.

        45. All'articolo 5, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: “di inizio, variazione o cessazione di attività” sono sostituite dalle seguenti: “di inizio o variazione di attività”.

        46. All'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        “1-bis. I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative di cui all'articolo 14, possono tuttavia completare le attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del presente articolo entro il 23 luglio di ciascun anno, a condizione che entro il 7 luglio dello stesso anno abbiano effettuato la trasmissione di almeno l'80 per cento delle medesime dichiarazioni”.

        47. All'articolo 4 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

        “3-bis. Il contribuente può avvalersi della facoltà di inviare all'Agenzia delle entrate direttamente in via telematica la dichiarazione precompilata entro il 23 luglio di ciascun anno senza che questo determini la tardività della presentazione”.

        48. All'articolo 39, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il quinto e il sesto periodo sono sostituiti dal seguente: “Sempreché l'infedeltà del visto non sia già stata contestata con la comunicazione di cui all'articolo 26, comma 3-ter, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il Centro di assistenza fiscale o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate; in tal caso la somma dovuta è pari all'importo della sola sanzione riducibile ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

        Art. 7-quinquies. – (Interpretazione autentica in materia di determinazione del reddito di lavoratori in trasferta e trasfertisti). – 1. Il comma 6 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni:

            a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;

            b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;

            c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.

        2. Ai lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale esistenza delle condizioni di cui al comma 1, non è applicabile la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 51 del testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo articolo 51.

        Art. 7-sexies. – (Semplificazioni per i contribuenti che adottano il regime cosiddetto dei “minimi”). – 1. Alla lettera e) del comma 58 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le cessioni all'esportazione di cui agli articoli 8, 8-bis, 9, 71 e 72, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono ammesse nei limiti, anche prevedendo l'esclusione per talune attività, e secondo le modalità stabiliti con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze”.

        2. Il decreto di cui all'ultimo periodo della lettera e) del comma 58 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

        3. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 71 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “fatto salvo quanto stabilito dal comma 71-bis”;

            b) dopo il comma 71 è inserito il seguente:

        “71-bis. Qualora risulti che nell'anno precedente il contribuente che applica il regime forfetario abbia conseguito ricavi o compensi superiori alla soglia limite riferita al codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata, nel limite di 15.000 euro di maggiori ricavi o compensi, il contribuente può avvalersi, in alternativa all'uscita dal regime, della possibilità che sull'ammontare del reddito eccedente la propria soglia limite sia applicata l'imposta sostitutiva di cui al comma 64 con aliquota pari al 27 per cento. Tale facoltà è esercitabile dal contribuente per non oltre due anni d'imposta, non consecutivi, per ciascun quinquiennio”.

        Art. 7-septies. – (Accesso al Fondo di garanzia per le imprese operanti nel settore della geotermia). – 1. All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il numero 2 è inserito il seguente:

        “2-bis. la concessione della garanzia del Fondo su operazioni finanziarie comunque finalizzate all'attività d'impresa di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, di durata non inferiore a 36 mesi, di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 20 agosto 2012; la garanzia copre fino al 70 per cento dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora. A tal fine, nell'ambito delle risorse disponibili sul Fondo è costituita una riserva fino a 100 milioni di euro, in relazione alla quale non si applica il limite di cui al comma 4 del presente articolo; per l'accesso a tale riserva, le imprese beneficiarie devono comprovare di essere piccole e medie imprese e il rilascio del titolo concessorio”».

        All'articolo 8:

            sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        «1-bis. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le risorse relative all'anno 2016 di cui al comma 1 del medesimo articolo 25 del citato decreto, non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario 2016, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi nella misura di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto nella misura di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

        1-ter. Per le finalità di cui ai commi 3 e 4-bis dell'articolo 42 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2016».

        All'articolo 9:

            al comma 1, dopo le parole: «È autorizzata,» sono inserite le seguenti: «a decorrere dal 14 settembre 2016 e».

        L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

        «Art. 10. – (Finanziamento di investimenti per la rete ferroviaria). – 1. È autorizzata la spesa di 320 milioni di euro per l'anno 2016, anche per la sicurezza e l'efficientamento della rete ferroviaria, e di 400 milioni di euro per l'anno 2018 per il finanziamento di interventi relativi alla “Sicurezza ed adeguamento a obblighi di legge”, ivi compresi quelli previsti nella parte programmatica del contratto di programma, aggiornamento 2016 – Parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, sul quale il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nella seduta del 10 agosto 2016, si è espresso favorevolmente e che è contestualmente approvato. L'autorizzazione di spesa di cui al periodo precedente è immediatamente efficace per l'ulteriore corso dei relativi interventi che vengono recepiti nel successivo contratto di programma – Parte investimenti 2017-2021.

        2. Le risorse stanziate per l'anno 2016 per il contratto di programma – Parte servizi con la RFI Spa sono destinate al contratto 2016-2021 in corso di perfezionamento con il parere favorevole del CIPE nella seduta del 10 agosto 2016».

        Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

        «Art. 10-bis.(Finanziamento dell'attraversamento ferroviario della linea Milano-Saronno). – 1. Per il finanziamento delle opere di riqualificazione con caratteristiche autostradali della strada provinciale 46 Rho-Monza – lotto 2: Variante di attraversamento ferroviario in sotterraneo della linea Milano-Saronno, autorizzato con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 60/2013 dell'8 agosto 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2014, è autorizzata la spesa di euro 16 milioni per l'anno 2016. All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

        All'articolo 11:

            al comma 2, primo periodo, la parola: «svolte» è sostituita dalle seguente: «attuate» e dopo le parole: «sotto la vigilanza della Regione Campania» sono inserite le seguenti: «e del Ministero dell'economia e delle finanze»;

            dopo il comma 3 è inserito il seguente:

        «3-bis. Entro il 1 settembre di ogni anno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su indicazione delle regioni, presenta alle Camere una relazione sulle criticità finanziarie in cui versano le società esercenti servizi di trasporto pubblico locale»;

            al comma 4, al primo periodo, le parole: «Fondo sviluppo e coesione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per lo sviluppo e la coesione» e, al secondo periodo, dopo le parole: «ove necessario» sono inserite le seguenti: «e tenendo conto della localizzazione territoriale delle misure di cui ai commi 1 e 3».

        All'articolo 12:

            al comma 2, terzo periodo, le parole: «le modalità di riparto ai comuni interessati delle risorse di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità di ripartizione delle risorse di cui al presente comma tra i comuni interessati»;

            dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

        «2-bis. All'articolo 1, comma 729, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: “e dai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011” sono sostituite dalle seguenti: “, dai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011, nonché dai comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale”».

        Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

        «Art. 12-bis. – (Misure di coordinamento finanziario connesse all'avvenuta cessazione dello stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 maggio 2008 in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio di alcune regioni). – 1. Al fine di dare completamento agli interventi a favore delle popolazioni rom e sinti, le risorse di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, non utilizzate per le predette finalità sono destinate alla realizzazione di specifiche iniziative per le quali gli enti locali interessati presentano il relativo progetto al prefetto competente per territorio. L'assegnazione delle risorse è disposta, nei limiti dei versamenti effettuati, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, a favore delle prefetture-uffici territoriali del Governo sedi degli ex Commissari delegati di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 2008, nn. 3676, 3677 e 3678, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 31 maggio 2008, e 1 giugno 2009, nn. 3776 e 3777, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2009.

        2. Le risorse eventualmente giacenti sulle contabilità speciali istituite a favore degli ex Commissari delegati sono mantenute nelle medesime contabilità speciali per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo».

        All'articolo 13:

            dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

        «1-bis. Al fine di garantire un'adeguata qualità dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio del microcredito, favorendo tra l'altro l'accesso all'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui al comma 7-bis dell'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché al fine di garantire la verifica qualitativa e quantitativa dei servizi effettivamente prestati, come previsti dall'articolo 111, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, è istituito presso l'Ente nazionale per il microcredito, che ne cura la tenuta e l'aggiornamento, l'elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito. Sono iscritti nell'elenco i soggetti che possiedono i requisiti minimi stabiliti dall'Ente nazionale per il microcredito sulla base delle linee guida redatte dall'Ente stesso, sentito il parere della Banca d'Italia. L'elenco è pubblicato nel sito internet istituzionale dell'Ente nazionale per il microcredito ed è accessibile all'utenza. L'iscrizione nell'elenco avviene di diritto per i soggetti che prestano servizi ausiliari per finanziamenti di microcredito già concessi e in via di ammortamento, fatta salva la successiva verifica del possesso dei requisiti minimi stabiliti ai sensi del secondo periodo. Per le finalità previste dal presente comma è autorizzata la spesa annua di euro 300.000 a decorrere dall'anno 2016. All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

        1-ter. L'Ente nazionale per il microcredito trasmette semestralmente alla Banca d'Italia un rapporto contenente informazioni qualitative e quantitative sull'erogazione dei servizi ausiliari obbligatori da parte degli operatori iscritti nell'elenco di cui al comma 1-bis e sui servizi di assistenza e monitoraggio prestati dagli stessi operatori, anche a fini di supporto dell'attività di vigilanza esercitata in materia dalla Banca d'Italia, che si avvale delle valutazioni effettuate dall'Ente nazionale per il microcredito. L'Ente nazionale per il microcredito svolge, nell'ambito dei suoi compiti istituzionali e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, periodica attività di formazione, supporto nell'attuazione di modelli operativi e monitoraggio in favore degli operatori iscritti nell'elenco. Le modalità attuative del comma 1-bis e del presente comma sono definite mediante un protocollo d'intesa sottoscritto dalla Banca d'Italia e dall'Ente nazionale per il microcredito entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

            dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        «2-bis. Al fine di favorire la copertura dei rischi climatici e di mercato da parte delle imprese agricole, a valere sulle risorse finanziarie previste per i contributi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e con le modalità ivi previste, una quota fino a 10 milioni di euro per l'anno 2017 è destinata ai contributi sui premi assicurativi per polizze innovative a copertura del rischio inerente alla variabilità del ricavo aziendale nel settore del grano»;

            al comma 4, capoverso, le parole: «ISMEA è autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «l'ISMEA è autorizzato»;

            dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

        «4-bis. Con riferimento ai contratti stipulati dall'ISMEA ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile, l'Istituto, nella persona di un suo rappresentante autorizzato ai sensi di legge, può rilasciare dinnanzi ad un notaio, in base alle risultanze delle scritture contabili, l'attestazione dell'inadempimento del compratore relativo al pagamento delle rate, tale da integrare gli estremi della risoluzione di diritto dei contratti medesimi. Il processo verbale notarile, nel quale è recepita tale attestazione, costituisce titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 608 del codice di procedura civile, nonché titolo per ottenere l'annotazione, ai sensi dell'articolo 2655 del codice civile, dell'intervenuta risoluzione a margine della trascrizione della compravendita ai sensi del citato articolo 1523. L'imposta di registro per il predetto processo verbale notarile è dovuta in misura fissa.

        4-ter. All'articolo 14 della legge 26 maggio 1965, n. 590, le parole: “acquistati dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina” sono sostituite dalle seguenti: “acquistati o venduti dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)”.

        4-quater. La vendita dei terreni da parte dell'ISMEA è effettuata tramite procedura competitiva ad evidenza pubblica tra coloro che hanno presentato una manifestazione di interesse all'acquisto a seguito di avviso pubblico, anche mediante il ricorso agli strumenti di cui all'articolo 16 della legge 28 luglio 2016, n. 154, ovvero, in caso di esito infruttuoso della predetta procedura, tramite trattativa privata. In caso di aggiudicazione da parte di giovani imprenditori agricoli è consentito il pagamento rateale del prezzo, apponendo ipoteca legale, ai sensi dell'articolo 2817 del codice civile. L'Istituto utilizza le risorse derivanti dalle vendite di cui al presente comma esclusivamente per interventi a favore dei giovani imprenditori agricoli.

        4-quinquies. Le iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sui terreni di proprietà dell'ISMEA in favore dei creditori del compratore ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile sono da considerarsi nulle e sono cancellate dalla competente conservatoria dei registri immobiliari su semplice richiesta dell'Istituto e senza oneri per lo stesso.

        4-sexies. Gli oneri a qualsiasi titolo dovuti ai consorzi di bonifica, con riferimento alle proprietà vendute dall'ISMEA ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile, non possono essere richiesti all'Istituto, neanche a titolo solidale, intendendosi obbligato al pagamento esclusivamente il compratore di cui al medesimo articolo»;

            alla rubrica, dopo le parole: «misure per» sono inserite le seguenti: «il microcredito, per» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché in materia di contratti dell'ISMEA».

        All'articolo 14:

            comma 1, dopo le parole: «140 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro» e le parole: «30 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «60 milioni di euro»;

            dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

        «1-bis. Al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

        “Art. 21. – (Ripartizione delle risorse).1. Le risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti, di cui all'articolo 3, comma 1, sono ripartite, previa deduzione delle quote di cui all'articolo 22, tra tutti i soggetti partecipanti alla competizione, secondo i criteri indicati negli articoli 25 e 26. Le risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi di natura secondaria oggetto di autonome iniziative commerciali ai sensi degli articoli 4, comma 3, e 11, comma 3, spettano agli organizzatori degli eventi”;

            b) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

        “Art. 22. – (Mutualità generale).1. L'organizzatore delle competizioni facenti capo alla Lega di serie A destina una quota del 10 per cento delle risorse economiche e finanziarie derivanti da tutti i contratti stipulati per la commercializzazione dei diritti di cui all'articolo 3, comma 1, esclusivamente per lo sviluppo dei settori giovanili delle società, per la formazione e per l'utilizzo di calciatori convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e per lo sviluppo dei centri federali territoriali e delle attività giovanili della Federazione italiana giuoco calcio.

        2. La quota di cui al comma 1 è destinata alla Federazione italiana giuoco calcio, che determina i criteri e le modalità di erogazione secondo le finalità di cui al comma 1, previa rendicontazione certificata da parte dei destinatari. Tali fondi sono destinati: nella misura del 6 per cento alla Lega di serie B; nella misura del 2 per cento alla Lega Pro; nella misura dell'1 per cento alla Lega nazionale dilettanti; nella misura dell'1 per cento alla Federazione italiana giuoco calcio.

        3. La Federazione italiana giuoco calcio presenta al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, se nominato, al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno sportivo precedente”;

            c) gli articoli 23 e 24 sono abrogati.

        1-ter. Al fine di potenziare l'offerta culturale dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, anche attraverso il più efficace utilizzo delle risorse derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso, all'articolo 110, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: “al funzionamento” sono inserite le seguenti: “e alla valorizzazione”»;

              la rubrica è sostituita dalla seguente: «Potenziamento del tax credit per il cinema e l'audiovisivo e disposizioni sui diritti audiovisivi sportivi e sui proventi dei biglietti di ingresso ai luoghi della cultura».

        All'articolo 15:

            dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        «1-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.100 milioni di euro per l'anno 2018»;

            al comma 2:

                all'alinea, dopo le parole: «comma 2,» sono inserite le seguenti: «8, comma 1-ter, le parole: «dal comma 1 del presente articolo, pari a 1.992,39 milioni di euro per l'anno 2016 e 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.830 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 1-bis del presente articolo, pari a 2.026,39 milioni di euro per l'anno 2016, a 4.560 milioni di euro per l'anno 2017, a 5.930 milioni di euro per l'anno 2018, a 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e a» e le parole: «2.002,1 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «2.036,1 milioni»;

            alla lettera a), le parole: «417,83 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «451,83 milioni»;

            alla lettera c), le parole da: «a 4.260 milioni di euro per l'anno 2017» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «a 4.560 milioni di euro per l'anno 2017, a 5.930 milioni di euro per l'anno 2018, a 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e a 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle misure previste dagli articoli 3, 4, 6 e 9»;

            dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

        «3-bis. Al fine di assicurare la piena tutela dei titolari di indennizzi per infortunio o malattia professionale e di semplificare il contenzioso in materia, la rendita per inabilità permanente erogata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), ai sensi dell'articolo 66, numero 2), del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ha natura risarcitoria del danno subìto dall'assicurato a causa dell'evento invalidante. La medesima rendita non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini tributari».

        All'elenco denominato: «Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri»:

            alla tabella riepilogativa per Ministeri:

                alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella colonna: di cui predeterminate per legge, la cifra: «99.964» è sostituita dalla seguente: «94.238»;

            alla voce: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nella colonna: Riduzioni, la cifra: «50.000» è sostituita dalla seguente: «84.000» e, nella colonna: di cui predeterminate per legge, la cifra: «46.000» è sostituita dalla seguente: «80.000»;

            alla voce: Ministero della salute, nella colonna: di cui predeterminate per legge, la cifra: «1.900» è sostituita dalla seguente: «2.400»;

            alla voce: Totale, nella colonna: Riduzioni, la cifra: «417.833» è sostituita dalla seguente: «451.833» e, nella colonna: di cui predeterminate per legge, la cifra: «306.463» è sostituita dalla seguente: «335.237»;

            alla tabella delle riduzioni per Ministero, Missione e Programma:
la rubrica:
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è sostituita dalla seguente:

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 112.144 94.238
    1. Infrastrutture pubbliche e logistica (14) 24.514 22.664
        1.5. Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (5) 500 0
        1.7. Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità (10) 24.014 22.664
    2. Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13) 80.929 71.574
        2.1. Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale (1) 1.400 0
        2.3. Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (4) 2.275 0
        2.4. Autotrasporto ed intermodalità (2) 68.400 65.400
        2.6. Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (9) 5.854 3.174
        2.7. Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (6) 3.000 3.000
    3. Casa e assetto urbanistico (19) 6.701 0
        3.1. Politiche abitative, urbane e territoriali (2) 6.701 0

            alla rubrica: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo:

                alla prima riga, indicante il totale, nella colonna: Riduzioni, la cifra: «50.000» è sostituita dalla seguente: «84.000» e, nella colonna: di cui predeterminate per legge, la cifra: «46.000» è sostituita dalla seguente: «80.000»;

                alla voce: 4 – Fondi da ripartire (33), nella colonna: Riduzioni, la cifra: «45.000» è sostituita dalla seguente: «79.000» e, nella colonna: di cui predeterminate per legge, la cifra: «45.000» è sostituita dalla seguente: «79.000»;

                alla voce: 4.1 – Fondi da assegnare (1), nella colonna: Riduzioni, la cifra: «45.000» è sostituita dalla seguente: «79.000» e,

nella colonna: di cui predeterminate per legge, la cifra: «45.000» è sostituita dalla seguente: «79.000»;

            la rubrica: Ministero della salute è sostituita dalla seguente:

MINISTERO DELLA SALUTE 4.100 2.400
    1 Tutela della salute (20) 3.900 2.200
        1.1. Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (1) 2.000 2.000
        1.3. Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (3) 400 200
        1.4. Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (4) 500 0
        1.8. Sicurezza degli alimenti e nutrizione (8) 1.000 0
    2. Ricerca e innovazione (17) 200 200
        2.1. Ricerca per il settore della sanità pubblica (20) 200 200

Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2016 (*).
 
Testo del decreto-legge
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Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni
Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 

      Visti gli articoli 77, 81 e 87 della Costituzione;

 
      Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni;  
      Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza per le esigenze di finanza pubblica e per il corretto rapporto tra fisco e contribuente di ottimizzare l'attività di riscossione adottando disposizioni per la soppressione di Equitalia e per adeguare l'organizzazione dell'Agenzia delle entrate anche al fine di garantire l'effettività del gettito delle entrate e l'incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari e per i fini di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e all'articolo 81, comma 1, della Costituzione;  
      Tenuto conto altresì, per le misure da adottare per le predette urgenti finalità, del contenuto del rapporto Italia – Amministrazione fiscale dell'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), pubblico il 19 luglio 2016 e, in particolare, del capitolo 6, rubricato «riscossione coattiva delle imposte: problemi specifici identificati»;  
      Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di riaprire i termini della procedura di collaborazione volontaria nonché di prevedere misure di contrasto all'evasione fiscale;  
      Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di procedere alla revisione della disciplina di alcuni adempimenti tributari che risultino di scarsa utilità all'amministrazione finanziaria ai fini dell'attività di controllo o di accertamento, o comunque non conformi al principio di proporzionalità;  
      Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere misure di finanziamento di spese collegate ad esigenze indifferibili;  
      Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2016;  
      Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;  
(*) Si veda altresì l'Avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 2016.
emana
il seguente decreto-legge:
 
Capo I
MISURE URGENTI IN MATERIA DI RISCOSSIONE
Capo I
MISURE URGENTI IN MATERIA DI RISCOSSIONE
Articolo 1.
(Soppressione di Equitalia).
Articolo 1.
(Disposizioni in materia di soppressione di Equitalia e di patrocinio dell'Avvocatura dello Stato).

      1. A decorrere dal 1 luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia sono sciolte. Le stesse sono cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto alle società di cui al presente comma di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.

      1. A decorrere dal 1 luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia sono sciolte a esclusione della società di cui alla lettera b) del comma 11, che svolge funzioni diverse dalla riscossione. Le stesse sono cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto alle società di cui al presente comma di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia di contratto di lavoro subordinato.

      2. Dalla data di cui al comma 1, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, riattribuito all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è svolto dall'ente strumentale di cui al comma 3.       2. Dalla data di cui al comma 1, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è attribuito all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed è svolto dall'ente strumentale di cui al comma 3.
      3. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, è istituito un ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione» sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze. L'Agenzia delle entrate provvede a monitorare costantemente l'attività dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, secondo princìpi di trasparenza e pubblicità. L'ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia di cui al comma 1 e assume la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'ente ha autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Ne costituiscono organi il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti.       3. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, è istituito, a far data dal 1 luglio 2017, un ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione», ente strumentale dell'Agenzia delle entrate sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze. L'Agenzia delle entrate provvede a monitorare costantemente l'attività dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, secondo princìpi di trasparenza e pubblicità. L'ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia di cui al comma 1 e assume la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'ente può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle province e delle società da essi partecipate. L'ente ha autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Sono organi dell'ente il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti, il cui presidente è scelto tra i magistrati della Corte dei conti.
      4. Il comitato di gestione è composto dal direttore dell'Agenzia delle entrate in qualità di Presidente dell'ente e da due componenti nominati dall'Agenzia medesima tra i propri dirigenti. Ai componenti del comitato di gestione non spetta alcun compenso, indennità o rimborso spese.       4. Il comitato di gestione è composto dal direttore dell'Agenzia delle entrate, che è il presidente dell'ente, e da due componenti nominati dall'Agenzia medesima tra i propri dirigenti. Ai componenti del comitato di gestione non spetta alcun compenso, indennità o rimborso spese.
      5. Lo statuto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto disciplina le funzioni e le competenze degli organi, indica le entrate dell'ente, stabilendo i criteri concernenti la determinazione dei corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, incluse le amministrazioni statali, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'attività. Lo statuto disciplina i casi e le procedure, anche telematiche, di consultazione pubblica sugli atti di rilevanza generale, altresì promuovendo la partecipazione dei soggetti interessati. Il comitato di gestione, su proposta del presidente, delibera le modifiche allo statuto e gli atti di carattere generale che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'ente, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnano il bilancio dell'ente per importi superiori al limite fissato dallo statuto. Il comitato di gestione delibera altresì il piano triennale per la razionalizzazione delle attività di riscossione e gli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica finalizzata alla riduzione delle spese di gestione e di personale. L'ente opera nel rispetto dei princìpi di legalità e imparzialità, con criteri di efficienza gestionale, economicità dell'attività ed efficacia dell'azione, nel perseguimento degli obiettivi stabiliti nell'atto di cui al comma 13, e garantendo la massima trasparenza degli obiettivi stessi, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti. Agli atti a carattere generale indicati nell'atto aggiuntivo di cui al comma 13, e al piano triennale per la razionalizzazione delle attività di riscossione si applica l'articolo 60 del decreto legislativo n. 300 del 1999.       5. Lo statuto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto disciplina le funzioni e le competenze degli organi, indica le entrate dell'ente, stabilendo i criteri concernenti la determinazione dei corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, incluse le amministrazioni statali, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'attività, anche nella prospettiva di un nuovo modello di remunerazione dell'agente della riscossione. Lo statuto disciplina i casi e le procedure, anche telematiche, di consultazione pubblica sugli atti di rilevanza generale, altresì promuovendo la partecipazione dei soggetti interessati. Il comitato di gestione, su proposta del presidente, delibera le modifiche allo statuto e gli atti di carattere generale che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'ente, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnano il bilancio dell'ente per importi superiori al limite fissato dallo statuto. Il comitato di gestione delibera altresì il piano triennale per la razionalizzazione delle attività di riscossione e gli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica finalizzati alla riduzione delle spese di gestione e di personale. Nel rapporto con i contribuenti l'ente si conforma ai princìpi dello statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, con particolare riferimento ai princìpi di trasparenza, leale collaborazione e tutela dell'affidamento e della buona fede, nonché agli obiettivi individuati dall'articolo 6 della legge 11 marzo 2014, n. 23, in materia di cooperazione rafforzata, riduzione degli adempimenti, assistenza e tutoraggio del contribuente. L'ente opera nel rispetto dei princìpi di legalità e imparzialità, con criteri di efficienza gestionale, economicità dell'attività ed efficacia dell'azione, nel perseguimento degli obiettivi stabiliti nell'atto aggiuntivo di cui al comma 13 e garantendo la massima trasparenza degli obiettivi stessi, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti. Agli atti a carattere generale indicati nell'atto aggiuntivo di cui al comma 13, e al piano triennale per la razionalizzazione delle attività di riscossione si applica l'articolo 60 del decreto legislativo n. 300 del 1999.
        5-bis. I bilanci preventivi e consuntivi dell'ente sono redatti secondo le previsioni del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, e sono trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze; si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.
      6. Salvo quanto previsto dal presente decreto, l'Agenzia delle entrate-Riscossione è sottoposta alle disposizioni del codice civile e delle altre leggi relative alle persone giuridiche private. Ai fini dello svolgimento della propria attività è autorizzata ad utilizzare anticipazioni di cassa.

      6. Identico.

        6-bis. I risparmi di spesa conseguiti a seguito dell'applicazione delle norme che prevedono riduzioni di spesa per le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione sono versati dall'ente di cui al comma 3 ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato nei limiti del risultato d'esercizio dell'ente stesso.
      7. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. Per l'anno 2017, sono validi i costi determinati, approvati e pubblicati da Equitalia S.p.A., ai sensi del citato articolo 9.       7. Identico.
      8. L'Ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato competente per territorio, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L'ente può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti davanti al tribunale e al giudice di pace, salvo che, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato competente per territorio, sentito l'ente, assuma direttamente la trattazione della causa. Per il patrocinio nei giudizi davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11 comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.       8. L'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente; in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, può assumere direttamente la trattazione della causa. Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
        8-bis. Gli enti vigilati dal Ministero della salute sono autorizzati ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
      9. Tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di cui al comma 1 il personale delle società del Gruppo Equitalia con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza soluzione di continuità e con la garanzia della posizione giuridica ed economica maturata alla data del trasferimento, è trasferito all'ente pubblico economico di cui al comma 3, previo superamento di apposita procedura di selezione e verifica delle competenze, in coerenza con i princìpi di trasparenza, pubblicità e imparzialità. A tale personale si applica l'articolo 2112, primo e terzo comma, del codice civile.       9. Tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di cui al comma 1 il personale delle società del Gruppo Equitalia con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, fino a scadenza, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza soluzione di continuità e con la garanzia della conservazione della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data del trasferimento, è trasferito all'ente pubblico economico di cui al comma 3, ferma restando la ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso ente. A tale personale si applica l'articolo 2112 del codice civile.
        9-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità di utilizzazione, a decorrere dal 1 luglio 2017, delle risorse del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377.
      10. A far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il personale delle società del Gruppo Equitalia proveniente da altre amministrazioni pubbliche è ricollocato nella posizione economica e giuridica originariamente posseduta nell'amministrazione pubblica di provenienza la quale, prima di poter effettuare nuove assunzioni, procede al riassorbimento di detto personale, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. Il riassorbimento può essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell'amministrazione interessata e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili. Nel caso di indisponibilità di posti vacanti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, tale personale può essere ricollocato, previa intesa, ad altra pubblica amministrazione con carenze di organico, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di mobilità e, comunque, nell'ambito delle facoltà assunzionali delle amministrazioni interessate.       10. Soppresso.
      11. Entro la data di cui al comma 1:       11. Identico:
          a) l'Agenzia delle entrate acquista, al valore nominale, le azioni di Equitalia S.p.A., detenute, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 203 del 2005, e successive modificazioni, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale; a seguito di tale acquisto e in proporzione alla partecipazione societaria detenuta alla data dello stesso acquisto, si trasferisce in capo al cessionario l'obbligo di versamento delle somme da corrispondere a qualunque titolo, in conseguenza dell'attività di riscossione svolta fino a tale data;           a) l'Agenzia delle entrate acquista, al valore nominale, le azioni di Equitalia S.p.A., detenute, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 203 del 2005, e successive modificazioni, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;
          b) le azioni di Equitalia Giustizia S.p.A., detenute da Equitalia S.p.A., sono cedute a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze;           b) le azioni di Equitalia Giustizia S.p.A., detenute da Equitalia S.p.A., sono cedute a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze. La predetta società Equitalia Giustizia Spa continua a svolgere le funzioni diverse dalla riscossione e, in particolare, quelle di cui al decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
          c) gli organi societari delle società di cui al comma 1 deliberano i bilanci finali di chiusura corredati dalle relazioni di legge, che sono trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi delle società soppresse sono corrisposti compensi, indennità ed altri emolumenti solo fino alla data di soppressione. Per gli adempimenti successivi relativi al presente comma, ai predetti componenti spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista dal rispettivo ordinamento.

          c) gli organi societari delle società di cui al comma 1 deliberano i bilanci finali di chiusura, corredati delle relazioni di legge, che sono trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi delle società soppresse sono corrisposti compensi, indennità ed altri emolumenti solo fino alla data di soppressione. Per gli adempimenti successivi relativi al presente comma, ai predetti componenti spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista dal rispettivo ordinamento.

      11-bis. Entro centoventi giorni dalla data dello scioglimento delle società di cui al comma 1, gli organi dell'ente previsto dal comma 3 deliberano i bilanci finali delle stesse società, corredati delle relazioni di legge. Tali bilanci sono trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze; si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Ai componenti degli organi delle predette società sono corrisposti compensi, indennità e altri emolumenti esclusivamente fino alla data dello scioglimento.

        11-ter. Le società di cui al comma 1 redigono i bilanci relativi all'esercizio 2016 e quelli indicati al comma 11-bis secondo le previsioni del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136.

      12. Le operazioni di cui al comma 11 sono esenti da imposizione fiscale.

      12. Identico.

      13. Il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate, presidente dell'ente, stipulano annualmente un atto aggiuntivo alla convenzione di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per individuare:       13. Identico:
          a) i servizi dovuti;           a) identica;
          b) le risorse disponibili;           b) identica;
          c) le strategie per la riscossione dei crediti tributari, con particolare riferimento alla definizione delle priorità, mediante un approccio orientato al risultato piuttosto che al processo;           c) identica;
          d) gli obiettivi quantitativi da raggiungere in termini di economicità della gestione, soddisfazione dei contribuenti per i servizi prestati, e ammontare delle entrate erariali riscosse, anche mediante azioni di prevenzione e contrasto dell'evasione ed elusione fiscale;           d) identica;
          e) gli indicatori e le modalità di verifica del conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera d);           e) identica;
          f) le modalità di vigilanza sull'operato dell'ente da parte dell'agenzia, anche in relazione alla garanzia della trasparenza, dell'imparzialità e della correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti;           f) identica;
          g) la gestione della funzione della riscossione con modalità organizzative flessibili, che tengano conto della necessità di specializzazioni tecnico-professionali, mediante raggruppamenti per tipologia di contribuenti, ovvero sulla base di altri criteri oggettivi preventivamente definiti, e finalizzati ad ottimizzare il risultato economico della medesima riscossione;

          g) identica;

          h) la tipologia di comunicazioni e informazioni preventive volte ad evitare aggravi moratori per i contribuenti, ed a migliorarne il rapporto con l'amministrazione fiscale, in attuazione della legge 27 luglio 2000, n. 212.           h) la tipologia di comunicazioni e informazioni preventive volte ad evitare aggravi moratori per i contribuenti, ed a migliorarne il rapporto con l'amministrazione fiscale, in attuazione della legge 27 luglio 2000, n. 212, anche mediante l'istituzione di uno sportello unico telematico per l'assistenza e l'erogazione di servizi, secondo criteri di trasparenza che consentano al contribuente anche di individuare con certezza il debito originario.

      13-bis. Lo schema della convenzione di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, la convenzione può essere comunque stipulata.

      14. Costituisce risultato particolarmente negativo della gestione, ai sensi dell'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999, il mancato raggiungimento, da parte dell'ente di cui al comma 3, degli obiettivi stabiliti nell'atto aggiuntivo di cui al comma 13, e non attribuibili a fattori eccezionali o comunque non tempestivamente segnalati al Ministero dell'economia e delle finanze, per consentire l'adozione dei necessari correttivi.

      14. Costituisce risultato particolarmente negativo della gestione, ai sensi dell'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999, il mancato raggiungimento, da parte dell'ente di cui al comma 3, degli obiettivi stabiliti nell'atto aggiuntivo di cui al comma 13, non attribuibile a fattori eccezionali o comunque non tempestivamente segnalati al Ministero dell'economia e delle finanze, per consentire l'adozione dei necessari correttivi.

        14-bis. Il soggetto preposto alla riscossione nazionale redige una relazione annuale sui risultati conseguiti in materia di riscossione, esponendo distintamente i dati concernenti i carichi di ruolo ad esso affidati, l'ammontare delle somme riscosse e i crediti ancora da riscuotere, nonché le quote di credito divenute inesigibili. La relazione contiene anche una nota illustrativa concernente le procedure di riscossione che hanno condotto ai risultati conseguiti, evidenziando in particolare le ragioni della mancata riscossione dei carichi di ruolo affidati. La relazione, anche ai fini della predisposizione del rapporto di cui all'articolo 10-bis.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è trasmessa all'Agenzia delle entrate e al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'individuazione, nell'ambito dell'atto aggiuntivo di cui al comma 13 del presente articolo, delle metodologie e procedure di riscossione più proficue in termini di economicità della gestione e di recupero dei carichi di ruolo non riscossi.
      15. Fino alla data di cui all'articolo 1, comma 1, l'attività di riscossione prosegue nel regime giuridico vigente. In sede di prima applicazione, entro il 30 aprile 2017, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Amministratore delegato di Equitalia S.p.A. è nominato commissario straordinario per l'adozione dello statuto dell'ente di cui al comma 3, secondo le modalità di cui al comma 5 e per la vigilanza e la gestione della fase transitoria.       15. Fino alla data di cui al comma 1, l'attività di riscossione prosegue nel regime giuridico vigente. In sede di prima applicazione, entro il 30 aprile 2017, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Amministratore delegato di Equitalia S.p.A. è nominato commissario straordinario per gli adempimenti propedeutici all'istituzione dell'ente di cui al comma 3, per l'elaborazione dello statuto ai fini di cui al comma 5 e per la vigilanza e la gestione della fase transitoria.
      16. I riferimenti contenuti in norme vigenti agli ex concessionari del servizio nazionale della riscossione e agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, si intendono riferiti, in quanto compatibili, all'agenzia di cui all'articolo 1 comma 3.       16. I riferimenti contenuti in norme vigenti agli ex concessionari del servizio nazionale della riscossione e agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, si intendono riferiti, in quanto compatibili, all'agenzia di cui al comma 3 del presente articolo.
        16-bis. Al fine di garantire le competenze necessarie ai concessionari della gestione dei servizi della pubblica amministrazione, all'articolo 6, numero 9-bis), della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, dopo le parole: «dall'assegnazione» sono inserite le seguenti: «o dal rinnovo» e dopo le parole: «corsi di formazione» sono inserite le seguenti: «, anche in modalità a distanza,».
 
Articolo 1-bis.
(Proroga di termine in materia di delega di funzioni dirigenziali nelle Agenzie fiscali).
 

      1. All'articolo 4-bis, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2017».

Articolo 2.
(Disposizioni in materia di riscossione locale).
Articolo 2.
(Disposizioni in materia di riscossione locale).

      1. All'articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2017».

      1. All'articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017 ».

      2. Con deliberazione adottata entro il 1 giugno 2017, gli enti locali possono continuare ad avvalersi, per sé e per le società da essi partecipate, per l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione di cui al comma 1, del soggetto preposto alla riscossione nazionale.       2. A decorrere dal 1 luglio 2017, gli enti locali possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da essi partecipate.
      3. Entro il 30 settembre di ogni anno, gli enti locali possono deliberare l'affidamento dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione al soggetto preposto alla riscossione nazionale.       3. Soppresso.
 
Articolo 2-bis.
(Interventi a tutela del pubblico denaro e generalizzazione dell'ingiunzione di pagamento ai fini dell'avvio della riscossione coattiva).
 

      1. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relative al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI). Per le entrate diverse da quelle tributarie, il versamento spontaneo deve essere effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.

Articolo 3.
(Potenziamento della riscossione).
Articolo 3.
(Potenziamento della riscossione).

      1. A decorrere dal 1 gennaio 2017, l'Agenzia delle entrate può utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali è autorizzata ad accedere sulla base di specifiche disposizioni di legge, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

      1. Identico.

      2. All'articolo 72-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:
      «2-ter. Ai medesimi fini previsti dai commi precedenti, l'Agenzia delle entrate può acquisire le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego, accedendo direttamente, in via telematica, alle specifiche banche dati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
      2. Identico:
      «2-ter. Ai medesimi fini previsti dai commi precedenti, l'Agenzia delle entrate acquisisce le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego, accedendo direttamente, in via telematica, alle specifiche banche dati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

      3. L'Agenzia delle entrate-Riscossione è autorizzata ad accedere e utilizzare i dati di cui al presente articolo per i propri compiti di istituto.

      3. Identico.

Capo II
MISURE URGENTI IN MATERIA FISCALE
Capo II
MISURE URGENTI IN MATERIA FISCALE
Articolo 4.
(Disposizioni recanti misure per il recupero dell'evasione).
Articolo 4.
(Disposizioni recanti misure per il recupero dell'evasione).

      1. L'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:

      1. Identico:

          «Art. 21. – (Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute). – 1. In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. La comunicazione relativa all'ultimo trimestre è effettuata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio.           «Art. 21. – (Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute). – 1. In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. La comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio. A decorrere dal 1 gennaio 2017, sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
          2. I dati, inviati in forma analitica secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, comprendono almeno:           2. Identico.
          a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;  
          b) la data ed il numero della fattura;  
          c) la base imponibile;  
          d) l'aliquota applicata;  
          e) l'imposta;  
          f) la tipologia dell'operazione.
          3. Per le operazioni di cui al comma 1, gli obblighi di conservazione previsti dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 giugno 2014 si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e memorizzati dall'Agenzia delle entrate. Tempi e modalità di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell'articolo 5 del decreto 17 giugno 2014, sono stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.».           3. Per le operazioni di cui al comma 1, gli obblighi di conservazione previsti dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 17 giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e memorizzati dall'Agenzia delle entrate. Tempi e modalità di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell'articolo 5 del decreto 17 giugno 2014, sono stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono altresì stabilite le modalità di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati, secondo criteri di semplificazione e attenuazione degli oneri di gestione per gli operatori interessati e per l'amministrazione, anche con il ricorso ad adeguati strumenti tecnologici, ferme restando le esigenze di controllo dell'amministrazione finanziaria ».

      2. Dopo l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono aggiunti i seguenti:

      2. Identico:

          «Art. 21-bis.(Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche I.V.A.). – 1. I soggetti passivi trasmettono, negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 21, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, nonché degli articoli 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.           «Art. 21-bis.(Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche I.V.A.). – 1. I soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono, negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 21, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, nonché degli articoli 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.
          2. Con il provvedimento di cui all'articolo 21, comma 2, sono stabilite le modalità e le informazioni da trasmettere con la comunicazione di cui al comma 1.           2. Con il provvedimento di cui all'articolo 21, comma 2, sono stabilite le modalità e le informazioni da trasmettere con la comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo.
          3. La comunicazione è presentata anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale I.V.A. o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.           3. Identico.
          4. In caso di determinazione separata dell'imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi presentano una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.           4. Identico.
          5. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, secondo le modalità previste dall'articolo 1, commi 634 e 635 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli esiti derivanti dall'esame dei dati di cui all'articolo 21, la coerenza tra i dati medesimi e le comunicazioni di cui al comma 1 nonché la coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione medesima. Quando dai controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente è informato dell'esito con modalità previste con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Il contribuente può fornire i chiarimenti necessari, o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Si applica l'articolo 54-bis, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, indipendentemente dalle condizioni ivi previste.

          5. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, secondo le modalità previste dall'articolo 1, commi 634 e 635 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le risultanze dell’esame dei dati di cui all'articolo 21 del presente decreto e le valutazioni concernenti la coerenza tra i dati medesimi e le comunicazioni di cui al comma 1 del presente articolo nonché la coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione medesima. Quando dai controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente è informato dell'esito con modalità previste con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Il contribuente può fornire i chiarimenti necessari, o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Si applica l'articolo 54-bis, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, indipendentemente dalle condizioni ivi previste.

          Art. 21-ter.(Credito d'imposta). – 1. Ai soggetti in attività nel 2017, in riferimento agli obblighi di cui agli articoli 21 e 21-bis, è attribuito una sola volta, per il relativo adeguamento tecnologico, un credito d'imposta pari a €100. Il credito spetta ai soggetti che, nell'anno precedente a quello in cui il costo per l'adeguamento tecnologico è stato sostenuto, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a €50.000.           Art. 21-ter.(Credito d'imposta). – 1. Ai soggetti in attività nel 2017, in riferimento agli obblighi di cui agli articoli 21 e 21-bis, ovvero che esercitano l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è attribuito una sola volta, per il relativo adeguamento tecnologico, un credito d'imposta pari a €100. Il credito spetta ai soggetti che, nell'anno precedente a quello in cui il costo per l'adeguamento tecnologico è stato sostenuto, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a €50.000.
          2. Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1 gennaio 2018, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stato sostenuto il costo per l'adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.           2. Identico.
          3. Ai soggetti che inviano i dati delle fatture secondo le modalità di cui all'articolo 21, nonché, sussistendone i presupposti, hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è attribuito, unitamente al credito di cui al comma 1, un ulteriore credito d'imposta di €50,00. Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, è indicato in dichiarazione ed utilizzato secondo le modalità stabilite nel comma 2.».           3. Oltre al credito di cui al comma 1, è attribuito, per una sola volta, un ulteriore credito d'imposta di 50 euro ai soggetti di cui al medesimo comma 1 che, sussistendone i presupposti, esercitano anche l'opzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, entro il 31 dicembre 2017. Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, è indicato nella dichiarazione dei redditi ed utilizzato secondo le modalità stabilite nel comma 2.
        3-bis. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 3 sono concesse nei limiti e alle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”».
      3. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

      3. Identico:

          «2-bis. Per l'omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura, prevista dall'articolo 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica la sanzione di €25, con un massimo di €25.000. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.           «2-bis. Per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
          2-ter. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui all'articolo 21-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, è punita con una sanzione da €5.000 a €50.000.».       2-ter. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, prevista dall’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati ».

      4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2017. Dalla stessa data:

      4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2017. Per il primo anno di applicazione della disposizione di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, la comunicazione relativa al primo semestre è effettuata entro il 25 luglio 2017. Dal 1 gennaio 2017:

          a) la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio, ai sensi dell'articolo 7, dodicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, è soppressa;           a) la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio, introdotta dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 5 agosto 2011, emanato ai sensi dell'articolo 7, dodicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, è soppressa;
          b) limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, le comunicazioni di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono soppresse;           b) identica;
          c) all'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le parole: «nel mese di febbraio,», sono sostituite dalle seguenti: «per l'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2016, nel mese di febbraio, e per l'imposta sul valore aggiunto dovuta a decorrere dal 2017, tra il 1 febbraio e il 30 aprile»;           c) identica;
          d) all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:

          d) identica.

              1) sono abrogati i commi da 1 a 3;  
              2) al comma 5, le parole: «ai commi da 1 a 4» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 4».  

      5. Le disposizioni di cui al comma 4, lettera d), si applicano alle comunicazioni relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 e successivi.

      5. Le disposizioni di cui al comma 4, lettera d), si applicano alle comunicazioni relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016 e successivi.

      6. Al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modifiche:       6. Identico:
          a) all'articolo 2, il comma 2 è sostituito dal seguente:           a) identica;
          «2. A decorrere dal 1 aprile 2017, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici. Al fine dell'assolvimento dell'obbligo di cui al precedente periodo, nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 4, sono indicate soluzioni che consentano di non incidere sull'attuale funzionamento degli apparecchi distributori e garantiscano, nel rispetto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la sicurezza e l'inalterabilità dei dati dei corrispettivi acquisiti dagli operatori. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabiliti termini differiti, rispetto al 1 aprile 2017, di entrata in vigore dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici.»;  
            a-bis) all'articolo 2, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
        «6-bis. Al fine di contrastare l'evasione fiscale mediante l'incentivazione e la semplificazione delle operazioni telematiche, all'articolo 39, secondo comma, lettera a), alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: “nell'anno” sono inserite le seguenti: “ovvero riscossi, dal 1 gennaio 2017, con modalità telematiche, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a). Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si fa fronte mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;
            a-ter) all'articolo 3, comma 1, lettera d), le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;
          b) all'articolo 7, comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione l'opzione di cui all'articolo 1, commi da 429 a 432, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, già esercitata entro il 31 dicembre 2016, resta valida fino al 31 dicembre 2017.».

          b) identica.

      7. All'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:

      7. Identico:

          a) al comma 4:           a) identica;
              1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:  
          «c) le cessioni di beni eseguite mediante introduzione in un deposito I.V.A.»;  
              2) la lettera d) è abrogata;  
          b) il comma 6 è sostituito con il seguente:           b) identico:
          «6. L'estrazione dei beni da un deposito I.V.A. ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato può essere effettuata solo da soggetti passivi d'imposta agli effetti dell'I.V.A. e comporta il pagamento dell'imposta; la base imponibile è costituita dal corrispettivo o valore relativo all'operazione non assoggettata all'imposta per effetto dell'introduzione ovvero, qualora successivamente i beni abbiano formato oggetto di una o più cessioni, dal corrispettivo o valore relativo all'ultima di tali cessioni, in ogni caso aumentato, se non già compreso, dell'importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell'estrazione. L'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione ed è versata in nome e per conto di tale soggetto dal gestore del deposito, che è solidalmente responsabile dell'imposta stessa. Il versamento è eseguito ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista, entro il termine di cui all'articolo 18 del medesimo decreto del mese successivo alla data di estrazione. Il soggetto che procede all'estrazione annota nel registro di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, una fattura emessa ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del medesimo decreto, e i dati della ricevuta del versamento suddetto. È effettuata senza pagamento dell'imposta l'estrazione da parte di soggetti che si avvalgono della facoltà di cui alla lettera c) del primo comma e al secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; in tal caso, la dichiarazione di cui all'articolo 1, primo comma, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, deve essere trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica. Per il           «6. L'estrazione dei beni da un deposito I.V.A. ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato può essere effettuata solo da soggetti passivi d'imposta agli effetti dell'I.V.A. e comporta il pagamento dell'imposta; la base imponibile è costituita dal corrispettivo o valore relativo all'operazione non assoggettata all'imposta per effetto dell'introduzione ovvero, qualora successivamente i beni abbiano formato oggetto di una o più cessioni, dal corrispettivo o valore relativo all'ultima di tali cessioni, in ogni caso aumentato, se non già compreso, dell'importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell'estrazione. Per l'estrazione dei beni introdotti nel deposito IVA ai sensi del comma 4, lettera b), l'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione, a norma dell'articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, previa prestazione di idonea garanzia con i contenuti, secondo modalità e nei casi definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Nei restanti casi di cui al comma 4 e, per quelli di cui al periodo precedente, sino all'adozione del decreto, l'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione ed è versata in nome e per conto di tale soggetto dal gestore del deposito, che è solidalmente responsabile dell'imposta stessa. Il versamento è eseguito ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista, entro il termine di cui all'articolo 18 del medesimo decreto, riferito al mese successivo alla data di estrazione. Il soggetto che procede all'estrazione annota nel registro di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, una fattura emessa ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, del medesimo decreto, e i dati della ricevuta del versamento suddetto. È effettuata
mancato versamento dell'imposta dovuta ai sensi dei precedenti periodi, si applica la sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al cui pagamento è tenuto solidalmente anche il gestore del deposito; tuttavia, nel caso in cui l'estrazione sia stata effettuata senza pagamento dell'imposta da un soggetto che abbia presentato la dichiarazione di cui all'articolo 1, primo comma, lettera c), del predetto decreto n. 746 del 1983 in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, trova applicazione la sanzione di cui all'articolo 7, comma 4, del predetto decreto n. 471 e al pagamento dell'imposta e di tale sanzione è tenuto esclusivamente il soggetto che procede all'estrazione. Per i beni introdotti in un deposito I.V.A. in forza di un acquisto intracomunitario, il soggetto che procede all'estrazione assolve l'imposta provvedendo alla integrazione della relativa fattura, con la indicazione dei servizi eventualmente resi e dell'imposta, ed alla annotazione della variazione in aumento nel registro di cui all'articolo 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 entro quindici giorni dall'estrazione e con riferimento alla relativa data; la variazione deve, altresì, essere annotata nel registro di cui all'articolo 25 del medesimo decreto entro il mese successivo a quello dell'estrazione. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono stabilite le modalità di attuazione delle presenti disposizioni. Fino all'integrazione delle pertinenti informazioni residenti nelle banche dati delle Agenzie fiscali, il soggetto che procede all'estrazione dei beni introdotti in un deposito I.V.A. comunica al gestore del deposito i dati relativi alla liquidazione dell'imposta di cui al presente comma; ai fini dello svincolo della garanzia, di cui al comma 4, lettera b), il gestore del deposito I.V.A. comunica all'Ufficio doganale di importazione i dati relativi all'estrazione dal deposito I.V.A.; le modalità di integrazione telematica, ivi inclusa la comunicazione di cui al comma 4, lettera c), sono stabilite con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate.». senza pagamento dell'imposta l'estrazione da parte di soggetti che si avvalgono della facoltà di cui alla lettera c) del primo comma e al secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; in tal caso, la dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, deve essere trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica. Per il mancato versamento dell'imposta dovuta ai sensi dei precedenti periodi, si applica la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al cui pagamento è tenuto solidalmente anche il gestore del deposito; tuttavia, nel caso in cui l'estrazione sia stata effettuata senza pagamento dell'imposta da un soggetto che abbia presentato la dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del predetto decreto n. 746 del 1983 in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, trova applicazione la sanzione di cui all'articolo 7, comma 4, del predetto decreto n. 471 e al pagamento dell'imposta e di tale sanzione è tenuto esclusivamente il soggetto che procede all'estrazione. Per i beni introdotti in un deposito I.V.A. in forza di un acquisto intracomunitario, il soggetto che procede all'estrazione assolve l'imposta provvedendo alla integrazione della relativa fattura, con la indicazione dei servizi eventualmente resi e dell'imposta, ed alla annotazione della variazione in aumento nel registro di cui all'articolo 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 entro quindici giorni dall'estrazione e con riferimento alla relativa data; la variazione deve, altresì, essere annotata nel registro di cui all'articolo 25 del medesimo decreto entro il mese successivo a quello dell'estrazione. Fino all'integrazione delle pertinenti informazioni residenti nelle banche dati delle Agenzie fiscali, il soggetto che procede all'estrazione dei beni introdotti in un deposito IVA ai sensi del comma 4, lettera b), comunica al gestore del deposito IVA i dati relativi alla liquidazione dell'imposta, anche ai fini dello svincolo della garanzia ivi prevista. Le modalità di integrazione telematica sono stabilite con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate.».
          c) al comma 8 è aggiunto il seguente periodo: «È valutata ai fini della revoca dell'autorizzazione la violazione da parte del gestore del deposito I.V.A. degli obblighi di cui al comma 6 del presente articolo.»;           c) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La violazione da parte del gestore del deposito IVA degli obblighi di cui al comma 6 del presente articolo è valutata ai fini della revoca dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 2, ovvero ai fini dell'esclusione dall'abilitazione a gestire come deposito IVA i magazzini generali e i depositi di cui ai periodi secondo e terzo del comma 1 ».

      8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applica a decorrere dal 1 aprile 2017.

      8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano a decorrere dal 1 aprile 2017.

        8-bis. All'articolo 1, comma 12-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «per gli anni dal 2012 al 2017» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2012 al 2019».
 
Articolo 4-bis.
(Emissione elettronica delle fatture per il tax free shopping).
 

      1. A decorrere dal 1 gennaio 2018 l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni di cui all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come da ultimo modificato dal presente articolo, deve essere effettuata dal cedente in modalità elettronica.

        2. Al fine di garantire l'interoperabilità tra il sistema di fatturazione elettronica e il sistema OTELLO (Online tax refund at exit: light lane optimization) e di consentire la piena operatività di tale sistema in tutto il territorio nazionale, con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabiliti modalità e contenuti semplificati di fatturazione per la cessione dei beni di cui al comma 1 del presente articolo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
        3. Al comma 1 dell'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «a norma dell'articolo 21» sono soppresse.
        4. All'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il secondo periodo è soppresso.
        5. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per la riduzione del debito pubblico.
 
Articolo 4-ter.
(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504).
 

      1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 3, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
 

      «4-bis. Il titolare del deposito fiscale di prodotti energetici o di alcole e bevande alcoliche che si trovi in condizioni oggettive e temporanee di difficoltà economica può presentare all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro la scadenza fissata per il pagamento delle accise, istanza di rateizzazione del debito d'imposta relativo alle immissioni in consumo effettuate nel mese precedente alla predetta scadenza. Permanendo le medesime condizioni, possono essere presentate istanze di rateizzazione relative ad un massimo di altre due scadenze di pagamento successive a quella di cui al periodo precedente; non sono ammesse ulteriori istanze prima dell'avvenuto integrale pagamento dell'importo già sottoposto a rateizzazione. L'Agenzia adotta il provvedimento di accoglimento o di diniego entro il termine di quindici giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rateizzazione e, in caso di accoglimento, autorizza il pagamento dell'accisa dovuta mediante versamento in rate mensili in numero non inferiore a sei e non superiore a ventiquattro. Sulle somme per le quali è autorizzata la rateizzazione sono dovuti gli interessi nella misura stabilita ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile, maggiorata di 2 punti. Il mancato versamento, anche di una sola rata, entro la scadenza fissata comporta la decadenza dalla rateizzazione e il conseguente obbligo dell'integrale pagamento degli importi residui, oltre agli interessi e all'indennità di mora di cui al comma 4, nonché della sanzione prevista per il ritardato pagamento delle accise. La predetta decadenza non trova applicazione nel caso in cui si verifichino errori di limitata entità nel versamento delle rate. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le condizioni e le modalità di applicazione del presente comma»;

            b) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
        «Art. 14. – (Rimborsi dell'accisa). – 1. L'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata; la disciplina dei rimborsi di cui al presente articolo si applica anche alle richieste relative alle agevolazioni accordate mediante restituzione, totale o parziale, dell'accisa versata ovvero mediante altra modalità prevista dalla disciplina relativa alla singola agevolazione.
        2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera e), e dall'articolo 10-ter, comma 1, lettera d), il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento ovvero dalla data in cui il relativo diritto può essere esercitato.
        3. Per i prodotti per i quali è prevista la presentazione di una dichiarazione da parte del soggetto obbligato al pagamento delle accise, il rimborso deve essere richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di presentazione della dichiarazione ovvero, ove previsto dalla specifica disciplina di settore, all'atto della dichiarazione contenente gli elementi per la determinazione del debito o del credito d'imposta.
        4. Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme.
        5. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura stabilita ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile, a decorrere dalla data di presentazione della relativa richiesta di rimborso.
        6. I prodotti assoggettati ad accisa immessi in consumo possono dar luogo a rimborso della stessa, su richiesta dell'operatore nell'esercizio dell'attività economica da lui svolta, quando sono trasferiti in un altro Stato membro o esportati. Il rimborso compete anche nel caso in cui vengano autorizzate miscelazioni dalle quali si ottenga un prodotto per il quale è dovuta l'accisa di ammontare inferiore a quella pagata sui singoli componenti. La richiesta di rimborso è presentata, a pena di decadenza, entro due anni dalla data in cui sono state effettuate le predette operazioni.
        7. Il rimborso può essere concesso anche mediante accredito dell'imposta da utilizzare per il pagamento dell'accisa ovvero mediante altra modalità prevista dalla disciplina relativa alla singola agevolazione. In caso di dichiarazioni infedeli, volte a ottenere il rimborso per importi superiori a quelli dovuti, si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento e al pagamento dell'imposta.
        8. Non si fa luogo a rimborso di somme inferiori o pari ad euro 30»;
            c) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:
        «Art. 15. – (Recupero dell'accisa e prescrizione del diritto all'imposta).1. Le somme dovute a titolo di imposta o indebitamente abbuonate o restituite si esigono con la procedura di riscossione coattiva prevista dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Prima di avviare tale procedura, gli uffici notificano, con le modalità di cui all'articolo 19-bis, comma 1, del presente testo unico, un avviso di pagamento fissando per l'adempimento un termine di trenta giorni, decorrente dalla data di perfezionamento della notificazione.
        2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, l'avviso di pagamento di cui al comma 1 del presente articolo è notificato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli nel termine di cinque anni, decorrente dalla data dell'omesso versamento delle somme dovute a titolo di imposta o dell'indebita restituzione ovvero dell'irregolare fruizione di un prodotto sottoposto ad accisa in un impiego agevolato. Tale termine è aumentato a dieci anni nei casi di violazione delle disposizioni stabilite in materia di tributi previsti dal presente testo unico per cui sussiste l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria.
        3. Il termine di prescrizione per il recupero del credito da parte dell'Agenzia è di cinque anni ovvero, limitatamente ai tabacchi lavorati, di dieci anni.
        4. Per le deficienze eccedenti i cali consentiti per i prodotti che si trovano in regime sospensivo, diversi dai tabacchi lavorati, il quinquennio di cui al comma 3 decorre dalla data del verbale di constatazione delle deficienze medesime.
        5. La prescrizione del credito d'imposta è interrotta quando viene esercitata l'azione penale; in questo caso il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale.
        6. Sempreché non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali i soggetti alle stesse sottoposti abbiano avuto formale conoscenza, i registri, le dichiarazioni e i documenti prescritti dalla disciplina di riferimento dei vari settori d'imposta devono essere conservati per cinque anni successivi a quello di imposta ovvero, per i tabacchi lavorati, per dieci anni.
        7. Non si provvede alla riscossione di somme inferiori o pari ad euro 30»;
            d) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:
        «Art. 19. – (Accertamento delle violazioni). – 1. La constatazione delle violazioni delle disposizioni stabilite in materia di tributi previsti dal presente testo unico compete ai funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli oltre che ai pubblici ufficiali indicati nel capo II del titolo II della legge 7 gennaio 1929, n. 4, nei limiti delle attribuzioni ivi stabilite, ed è effettuata mediante processo verbale.
        2. I processi verbali di constatazione di violazioni per le quali sussiste l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria sono trasmessi dagli agenti verbalizzanti sia alla competente autorità giudiziaria sia all'ufficio dell'Agenzia competente all'accertamento dell'imposta e alla sua liquidazione. Quest'ultimo provvede alla tempestiva trasmissione degli atti emessi alla predetta autorità giudiziaria e alla comunicazione a quest'ultima, anche successivamente, di ulteriori elementi e valutazioni utili.
        3. I processi verbali di constatazione di violazioni diverse da quelle di cui al comma 2 sono trasmessi dagli agenti verbalizzanti all'ufficio dell'Agenzia competente all'accertamento dell'imposta e alla sua liquidazione.
 

      4. Nel rispetto del principio di cooperazione di cui all'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, anche per le ipotesi in cui sono esaminati in ufficio atti e dichiarazioni, entro sessanta giorni dalla notificazione del processo verbale di constatazione al destinatario, quest'ultimo può comunicare all'ufficio dell'Agenzia procedente osservazioni e richieste che, salvi i casi di particolare e motivata urgenza, sono valutate dallo stesso ufficio prima della notificazione dell'avviso di pagamento di cui all'articolo 15 del presente testo unico e dell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

        5. L'Ufficio delle dogane e l'Ufficio regionale dei monopoli di Stato sono competenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni accertate nel loro ambito territoriale»;
            e) dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:
        «Art. 19-bis. – (Utilizzo della posta elettronica certificata). – 1. L'invio di tutti gli atti e le comunicazioni previsti dalle disposizioni che disciplinano i tributi previsti dal presente testo unico, ivi compresi gli avvisi di pagamento di cui all'articolo 15, comma 1, effettuato da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli tramite la posta elettronica certificata di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, di seguito denominata PEC, ha valore di notificazione. Resta salva per l'Agenzia la possibilità di notificare i predetti atti e comunicazioni mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, anche per il tramite di un messo speciale autorizzato dall'ufficio competente.
        2. Per i fini di cui al comma 1, i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta nonché quelli che intendono iniziare un'attività subordinata al rilascio di una licenza o di un'autorizzazione, comunque denominata, previste dal presente testo unico comunicano preventivamente all'Agenzia il proprio indirizzo di PEC»;
            f) dopo l'articolo 24-bis è inserito il seguente:
        «Art. 24-ter. – (Gasolio commerciale). – 1. Il gasolio commerciale usato come carburante è assoggettato ad accisa con l'applicazione dell'aliquota prevista per tale impiego dal numero 4-bis della tabella A allegata al presente testo unico.
        2. Per gasolio commerciale usato come carburante si intende il gasolio impiegato da veicoli, ad eccezione di quelli di categoria euro 2 o inferiore, utilizzati dal proprietario o in virtù di altro titolo che ne garantisca l'esclusiva disponibilità, per i seguenti scopi:
            a) attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate esercitata da:
                1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
 

              2) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito;

                3) imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti stabiliti dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada;
            b) attività di trasporto di persone svolta da:
                1) enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e alle relative leggi regionali di attuazione;
                2) imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285;
                3) imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
                4) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.
 

      3. È considerato altresì gasolio commerciale il gasolio impiegato per attività di trasporto di persone svolta da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

        4. Il rimborso dell'onere conseguente alla maggiore accisa applicata al gasolio commerciale è determinato in misura pari alla differenza tra l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I, e quella di cui al comma 1 del presente articolo. Ai fini del predetto rimborso, i soggetti di cui ai commi 2 e 3 presentano apposita dichiarazione al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare in cui è avvenuto il consumo del gasolio commerciale.
        5. Il credito spettante ai sensi del comma 4 del presente articolo è riconosciuto, mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui il medesimo credito è sorto per effetto del provvedimento di accoglimento o del decorso del termine di sessanta giorni dal ricevimento della dichiarazione.
        6. In alternativa a quanto previsto dal comma 5, il credito spettante ai sensi del comma 4 può essere riconosciuto in denaro»;
            g) all'articolo 25:
                1) al comma 4, primo periodo:
                    a) dopo la parola: «denuncia» sono inserite le seguenti: «, in possesso del provvedimento autorizzativo rilasciato ai sensi delle disposizioni in materia di installazione ed esercizio di impianti di stoccaggio e di distribuzione di oli minerali,»;
                    b) dopo le parole: «revoca, e» sono inserite le seguenti: «, fatta eccezione per gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale impiegato come carburante,»;
                2) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
        «4-bis. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 4 per gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale impiegato come carburante, gli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera b), annotano nel registro di carico e scarico rispettivamente i quantitativi di prodotti ricevuti, distintamente per qualità, e il numero risultante dalla lettura del contatore totalizzatore delle singole colonnine di distribuzione installate, effettuata alla fine di ogni giornata, per ciascun tipo di carburante erogato; al momento della chiusura annuale, entro trenta giorni dalla data dell'ultima registrazione, i medesimi esercenti trasmettono all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli un prospetto riepilogativo dei dati relativi alla movimentazione di ogni prodotto nell'intero anno, con evidenziazione delle rimanenze contabili ed effettive e delle loro differenze.
        4-ter. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti i tempi e le modalità per la presentazione dei dati di cui al comma 4-bis nonché dei dati relativi ai livelli e alle temperature dei serbatoi installati, esclusivamente in forma telematica, in sostituzione del registro di carico e scarico, da parte degli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera b), funzionanti in modalità di self-service. I medesimi esercenti garantiscono, anche tramite soggetti appositamente delegati, l'accesso presso l'impianto per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 18, comma 2, entro ventiquattro ore dalla comunicazione dell'amministrazione finanziaria. In fase di accesso, presso l'impianto sottoposto a verifica è resa disponibile la relativa documentazione contabile»;
            h) all'articolo 27, comma 3, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero impiegati come combustibile per riscaldamento o come carburante, usi per i quali si applicano le disposizioni dell'articolo 21»;
            i) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:
        «Art. 28. – (Depositi fiscali di alcole e bevande alcoliche). – 1. La produzione dell'alcole etilico, dei prodotti alcolici intermedi e del vino nonché la fabbricazione della birra e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra sono effettuate in regime di deposito fiscale. Le attività di fabbricazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo sono consentite, subordinatamente al rilascio della licenza di esercizio di cui all'articolo 63, nei seguenti impianti:
            a) nel settore dell'alcole etilico:
                1) le distillerie;
                2) gli opifici di rettificazione;
            b) nel settore dei prodotti alcolici intermedi: gli stabilimenti di produzione;
            c) nel settore della birra: le fabbriche e gli annessi opifici di condizionamento;
            d) nel settore del vino, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 37, comma 1, e nel settore delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: le cantine e gli stabilimenti di produzione.
 

      2. Il regime del deposito fiscale può essere autorizzato, quando è funzionale a soddisfare oggettive condizioni di operatività dell'impianto, nei casi seguenti:

            a) opifici promiscui di trasformazione e di condizionamento nel settore dell'alcole etilico;
            b) impianti e opifici di solo condizionamento dei prodotti soggetti ad accisa;
            c) magazzini di invecchiamento degli spiriti;
            d) magazzini delle distillerie e degli opifici di rettificazione ubicati fuori dei predetti impianti;
            e) magazzini delle fabbriche e degli opifici di condizionamento di birra ubicati fuori dei predetti impianti;
            f) impianti di condizionamento e depositi di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra che effettuano movimentazioni intracomunitarie;
            g) fabbriche di birra con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri;
            h) depositi doganali autorizzati a custodire prodotti sottoposti ad accisa.
 

      3. La gestione in regime di deposito fiscale può essere autorizzata per i magazzini di commercianti all'ingrosso di prodotti soggetti ad accisa quando, oltre a ricorrere la condizione di cui al comma 2, la detenzione di prodotti in regime sospensivo risponde ad adeguate esigenze economiche.

        4. L'esercizio dei depositi fiscali autorizzati ai sensi dei commi 2 e 3 è subordinato al rilascio della licenza di cui all'articolo 63.
        5. La cauzione prevista dall'articolo 5, comma 3, in relazione alla quantità massima di prodotti che può essere detenuta nel deposito fiscale, è dovuta nelle seguenti misure, riferite all'ammontare dell'accisa gravante sui prodotti custoditi:
            a) 1 per cento, per gli stabilimenti e opifici di cui al comma 1 e per gli opifici di cui al comma 2, lettere a), c) e g);
            b) 10 per cento, per tutti gli altri impianti e magazzini; per gli esercenti che hanno aderito alla tenuta dei dati relativi alle contabilità dei prodotti esclusivamente in forma telematica si applica quanto indicato alla lettera a).
 

      6. La cauzione di cui al comma 5 è dovuta in misura pari all'ammontare dell'accisa se i prodotti custoditi sono condizionati e muniti di contrassegno fiscale.

        7. Nei recinti dei depositi fiscali non possono essere detenuti prodotti alcolici ad imposta assolta, eccetto quelli strettamente necessari per il consumo aziendale, stabiliti per quantità e qualità dal competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli»;
            l) all'articolo 35:
                1) al comma 1:
                    1.1) al terzo periodo, dopo la parola: «derivata» sono inserite le seguenti: «, con esclusione degli zuccheri contenuti in bevande non alcoliche aggiunte alla birra prodotta»;
                    1.2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti o variati i metodi di rilevazione del grado Plato.»;
                2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
        «2. Per il controllo della produzione sono installati misuratori delle materie prime nonché contatori per la determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni e, nei casi previsti, della birra a monte del condizionamento e dei semilavorati. Ultimate le operazioni di condizionamento, il prodotto è custodito in apposito magazzino, preso in carico dal depositario e accertato dall'ufficio dell'Agenzia»;
                3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
        «3. Il condizionamento della birra può essere effettuato anche in fabbriche diverse da quella di produzione o in appositi opifici di imbottigliamento gestiti in regime di deposito fiscale, presso cui sono installati i contatori per la determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni»;
                4) il comma 4 è sostituito dal seguente:
        «4. Per le fabbriche che hanno una potenzialità di produzione mensile non superiore a venti ettolitri, è in facoltà dell'Agenzia stipulare convenzioni di abbonamento, valevoli per un anno, con corresponsione dell'accisa convenuta in due rate semestrali anticipate, ferma restando l'applicabilità del comma 3-bis»;
                5) al comma 6, lettera a), la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «tre»;
            m) all'articolo 36, comma 4, la parola: «Negli» è sostituita dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 37, negli»;
            n) all'articolo 37, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
        «1-bis. In vigenza dell'aliquota d'accisa zero, fermi restando i vincoli di circolazione previsti in caso di trasferimenti all'interno dell'Unione europea, la circolazione del vino nel territorio dello Stato avviene con la scorta dei documenti di accompagnamento previsti dalle disposizioni relative al settore vitivinicolo per i trasporti che iniziano e si concludono nel territorio nazionale. Gli obblighi di contabilizzazione annuale dei dati di produzione e di redazione dell'inventario fisico delle materie prime, dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti sono assolti dagli esercenti i depositi fiscali di vino mediante le dichiarazioni obbligatorie e la tenuta dei registri, compresa la rilevazione delle giacenze effettive in occasione della chiusura annua dei conti, disciplinati dal regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009»;
            o) alla tabella A:
                1) dopo il numero 4 è inserito il seguente:
        «4-bis. Gasolio commerciale usato come carburante: euro 403,22 per mille litri»;
                2) il numero 9 è sostituito dal seguente:
        «9. Produzione di forza motrice con motori fissi, azionati con prodotti energetici diversi dal gas naturale e utilizzati all'interno di delimitati stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di ricerche di idrocarburi e di forze endogene e cantieri di costruzione e azionamento di macchine impiegate nei porti, non ammesse alla circolazione su strada, destinate alla movimentazione di merci per operazioni di trasbordo: 30 per cento aliquota normale».
Articolo 5.
(Dichiarazione integrativa a favore).
Articolo 5.
(Dichiarazione integrativa a favore e ravvedimento).

      1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) nell'articolo 2, i commi 8 e 8-bis, sono sostituiti dai seguenti:           a) all’articolo 2, i commi 8 e 8-bis sono sostituiti dai seguenti:
          «8. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore reddito o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.       «8. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
          8-bis. L'eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 8 può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, il credito di cui al periodo precedente può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa nonché l'ammontare eventualmente già utilizzato in compensazione.»;       8-bis. L'eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 8 può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ferma restando in ogni caso l'applicabilità della disposizione di cui al primo periodo per i casi di correzione di errori contabili di competenza, nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, il credito di cui al periodo precedente può essere utilizzato in compensazione, ai sensi del citato articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa; in tal caso, nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa. Resta ferma in ogni caso per il contribuente la possibilità di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque, di un minore credito »;
          b) nell'articolo 8:           b) all’articolo 8:
              1) nel comma 6, le parole «all'articolo 2, commi 7, 8, 8-bis e 9» sono sostituite dalle parole «all'articolo 2, commi 7 e 9»;               1) al comma 6, le parole: «all'articolo 2, commi 7, 8, 8-bis e 9» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 2, commi 7 e 9»;
              2) sono aggiunti i seguenti commi:               2) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
          «6-bis. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, le dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.           «6-bis. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
          6-ter. L'eventuale credito derivante dal minore debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni di cui al comma precedente presentate entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, ovvero utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero, sempreché ricorrano per l'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa i requisiti di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, chiesto a rimborso.           6-ter. L'eventuale credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 6-bis, presentate entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, ovvero utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero, sempreché ricorrano per l'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa i requisiti di cui agli articoli 30 e 34, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, chiesto a rimborso.
            6-quater. L'eventuale credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 6-bis, presentate oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, può essere chiesto a rimborso ove ricorrano, per l'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa, i requisiti di cui agli articoli 30 e 34, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.
            6-quinquies. Resta ferma in ogni caso per il contribuente la possibilità di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque, di una minore eccedenza detraibile».
 

      1-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, limitatamente alle lettere b-bis) e b-ter), ai tributi doganali e alle accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli»;
            b) al comma 1-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non opera neanche per i tributi doganali e per le accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli».

      2. All'articolo 1, comma 640, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, son apportate le seguenti modificazioni:

      2. All'articolo 1, comma 640, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) nell'alinea le parole: «degli articoli 2, comma 8» sono sostituite dalle parole: «degli articoli 2, comma 8, e 8, comma 6-bis»;           a) all’alinea, le parole: «degli articoli 2, comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 2, comma 8, e 8, comma 6-bis»;
          b) nella lettera b) le parole: «agli elementi» sono sostituite dalle parole: «ai soli elementi».           b) alla lettera b), le parole: «agli elementi» sono sostituite dalle seguenti: «ai soli elementi».
 

      2-bis. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 22 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente:

            «c) le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente. Le ritenute operate nell'anno successivo a quello di competenza dei redditi e anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi possono essere scomputate dall'imposta relativa al periodo d'imposta di competenza dei redditi o, alternativamente, dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono state operate. Le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono state operate. Le ritenute operate sui redditi delle società, associazioni e imprese indicate nell'articolo 5 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti».
        2-ter. Al terzo comma dell'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: «purché già operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale» sono inserite le seguenti: «, o, alternativamente, dall'imposta relativa al periodo di imposta nel quale è stata operata».
 
Articolo 5-bis.
(Definizione delle controversie in materia di accise e di IVA afferente).
 

      1. Al fine di agevolare la soluzione del contenzioso pendente in materia di accise e di IVA afferente, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata a definire con transazioni, entro il 30 settembre 2017, le liti fiscali pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, aventi ad oggetto il recupero dell'accisa su prodotti energetici, alcol e bevande alcoliche, alle seguenti condizioni:

            a) le imposte oggetto del contenzioso devono riferirsi a fatti verificatisi anteriormente al 1 aprile 2010;
            b) facoltà, per il soggetto passivo d'imposta, di estinguere la pretesa tributaria procedendo al pagamento, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di stipula della transazione, di un importo almeno pari al 20 per cento dell'accisa e della relativa imposta sul valore aggiunto per cui è causa, senza corresponsione di interessi, indennità di mora e sanzioni.
 

      2. È consentito al soggetto passivo d'imposta di effettuare il pagamento dell'importo dovuto di cui al comma 1 mediante rate annuali, non superiori a sette, previa comunicazione al competente Ufficio delle dogane e versamento della prima rata entro la medesima scadenza prevista al comma 1, lettera b); sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi nella misura stabilita dall'articolo 1284 del codice civile, maggiorata di 2 punti. Resta fermo il recupero delle imposte nei confronti del responsabile del reato.

        3. I contenziosi di cui al comma 1, alinea, sono sospesi, a richiesta del soggetto obbligato, per il quale ricorrano le condizioni di cui al medesimo comma, che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Il pagamento di quanto previsto determina l'estinzione delle liti fiscali pendenti a tale titolo, in ogni stato e grado di giudizio.
        4. Le disposizioni del presente articolo si applicano solo qualora sia stato definito il procedimento penale, eventualmente instauratosi per i medesimi fatti dai quali deriva il contenzioso fiscale, senza che sia stata pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato in cui sia riconosciuto dolo o colpa grave dello stesso soggetto obbligato.
Articolo 6.
(Definizione agevolata).
Articolo 6.
(Definizione agevolata).

      1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite massimo di quattro rate, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973:

      1. Relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento integrale delle somme di cui alle lettere a) e b), dilazionato in rate sulle quali sono dovuti, a decorrere dal 1 agosto 2017, gli interessi nella misura di cui all'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Fermo restando che il 70 per cento delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell'anno 2017 e il restante 30 per cento nell'anno 2018, è effettuato il pagamento, per l'importo da versare distintamente in ciascuno dei due anni, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre rate nel 2017 e di due rate nel 2018:

          a) delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;           a) identica;
          b) di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonchè di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.           b) identica.

      2. Ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene, rendendo, entro il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

      2. Ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene, rendendo, entro il 31 marzo 2017 apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Entro la stessa data del 31 marzo 2017 il debitore può integrare, con le predette modalità, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

      3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 2 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse; in ogni caso, la prime due rate sono ciascuna pari ad un terzo e la terza e la quarta ciascuna pari ad un sesto delle somme dovute, la scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata non può superare il 15 marzo 2018.       3. Entro il 31 maggio 2017 l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 2 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

          a) per l'anno 2017, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre;

          b) per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di aprile e settembre.

        3-bis. Ai fini di cui al comma 1, l'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili ai sensi dello stesso comma 1:
            a) presso i propri sportelli;
            b) nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale.
 

      3-ter. Entro il 28 febbraio 2017, l'agente della riscossione, con posta ordinaria, avvisa il debitore dei carichi affidati nell'anno 2016 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, gli risulta non ancora notificata la cartella di pagamento ovvero inviata l'informazione di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero notificato l'avviso di addebito di cui all'articolo 30, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010.

      4. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione di cui al comma 2. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.       4. Identico.
        4-bis. Limitatamente ai carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la preclusione della rateizzazione di cui al comma 4, ultimo periodo, non opera se, alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, erano trascorsi meno di sessanta giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento ovvero dell'avviso di accertamento di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero dell'avviso di addebito di cui all'articolo 30, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010.
      5. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione. L'agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente articolo, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.       5. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione e, fermo restando quanto previsto dal comma 8, sono altresì sospesi, per i carichi oggetto della domanda di definizione di cui al comma 1, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 dicembre 2016. L'agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente articolo, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
      6. Ai pagamenti dilazionati previsti dal presente articolo non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.       6. Identico.
      7. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:       7. Identico.
          a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 2;  
          b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 3, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a) del presente comma;  
          c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

      8. La facoltà di definizione prevista dal comma 1 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi indicati al comma 1 e purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1 ottobre al 31 dicembre 2016. In tal caso:

      8. Identico:

          a) ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi inclusi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento;           a) ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento;
          b) restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e di sanzioni e somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;           b) restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni comprese nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e di sanzioni e somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
          c) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall'agente della riscossione.           c) identica.

      9. Il debitore, se per effetto dei pagamenti parziali di cui al comma 8, computati con le modalità ivi indicate, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 2.

      9. Identico.

        9-bis. Sono altresì compresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instauratisi a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3.
        9-ter. Nelle proposte di accordo o del piano del consumatore presentate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.
      10. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:       10. Identico:
          a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, come riformato dalla decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;           a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE/Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
          b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 14 del regolamento CE n. 659/1999;           b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
          c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;           c) identica;
          d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;           d) identica;
          e) le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada.           e) soppressa;
            e-bis) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.

      11. Per le sanzioni di cui alla lettera e), del comma 10, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

      11. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

      12. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2018, l'elenco dei debitori che hanno esercitato la facoltà di definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.       12. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 30 giugno 2019, l'elenco dei debitori che hanno esercitato la facoltà di definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.
 

      12-bis. All'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le comunicazioni di inesigibilità relative a quote affidate agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia Spa, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2014 e 2015, entro il 31 dicembre 2019 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2013, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2019.

      13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.       13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
        13-bis. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo carico iscritto a ruolo o affidato.
 
Articolo 6-bis.
(Rappresentanza e assistenza dei contribuenti).
 

      1. All'articolo 63, secondo comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: «decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545» sono inserite le seguenti: «, o i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4».

 
Articolo 6-ter.
(Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali).
 

      1. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2016, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione

  vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.
        2. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche:
            a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2018;
            b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
            c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
            d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

      3. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

        4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
        5. Si applicano i commi 10 e 11 dell'articolo 6.
      6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.
Articolo 7.
(Riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria e norme collegate).
Articolo 7.
(Riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria e norme collegate).

      1. Dopo l'articolo 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è aggiunto il seguente articolo:

      1. Identico:

          «Art. 5-octies.(Riapertura dei termini della collaborazione volontaria). – 1. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo sino al 31 luglio 2017 è possibile avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies a condizione che il soggetto che presenta l'istanza non l'abbia già presentata in precedenza, anche per interposta persona, e ferme restando le cause ostative previste dall'articolo 5-quater, comma 2. L'integrazione dell'istanza, i documenti e le informazioni di cui all'articolo 5-quater, comma 1, lettera a), possono essere presentati entro il 30 settembre 2017. Alle istanze presentate secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, si applicano gli articoli da 5-quater a 5-septies del presente decreto, l'articolo 1, commi da 2 a 5 della legge 15 dicembre 2014, n. 186, e successive modificazioni, e l'articolo 2, comma 2, lettere b) e b-bis) del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n. 187, in quanto compatibili e con le seguenti modificazioni:           «Art. 5-octies.(Riapertura dei termini della collaborazione volontaria). – 1. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo sino al 31 luglio 2017 è possibile avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies a condizione che il soggetto che presenta l'istanza non l'abbia già presentata in precedenza, anche per interposta persona, e ferme restando le cause ostative previste dall'articolo 5-quater, comma 2. Resta impregiudicata la facoltà di presentare l'istanza se, in precedenza, è stata già presentata, entro il 30 novembre 2015, ai soli fini di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 15 dicembre 2014, n. 186. L'integrazione dell'istanza, i documenti e le informazioni di cui all'articolo 5-quater, comma 1, lettera a), possono essere presentati entro il 30 settembre 2017. Alle istanze presentate secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, si applicano gli articoli da 5-quater a 5-septies del presente decreto, l'articolo 1, commi da 2 a 5 della legge 15 dicembre 2014, n. 186, e successive modificazioni, e l'articolo 2, comma 2, lettere b) e b-bis) del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n. 187, in quanto compatibili e con le seguenti modificazioni:
          a) le violazioni sanabili sono quelle commesse fino al 30 settembre 2016;           a) identica;
          b) anche in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, scadenti a decorrere dal 1 gennaio 2015 sono fissati al 31 dicembre 2018 per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria ai sensi del presente articolo, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura stessa e al 30 giugno 2017 per le istanze presentate per la prima volta ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 5; non si applica l'ultimo periodo del comma 5 del predetto articolo 5-quater;           b) anche in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, che scadono a decorrere dal 1 gennaio 2015, sono fissati al 31 dicembre 2018 per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria ai sensi del presente articolo, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura stessa, e al 30 giugno 2017 per le istanze presentate per la prima volta ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 5; non si applica l'ultimo periodo del comma 5 del predetto articolo 5-quater;
          c) per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria ai sensi del presente articolo, gli interessati sono esonerati dalla presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 4 del presente decreto per il 2016 e per la frazione del periodo d'imposta antecedente la data di presentazione dell'istanza, nonché, per quelle suscettibili di generare redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, e per i redditi derivanti dall'investimento in azioni o quote di fondi comuni di investimento non conformi alla direttiva 2009/65/CE, per i quali è versata l'IRPEF con l'aliquota massima oltre alla addizionale regionale e comunale, dalla indicazione dei redditi nella relativa dichiarazione, a condizione che le stesse informazioni siano analiticamente illustrate nella relazione di accompagnamento; in tal caso provvedono spontaneamente al versamento in unica soluzione, entro il 30 settembre 2017, di quanto dovuto a titolo di imposte, interessi e, ove applicabili, sanzioni ridotte corrispondenti alle misure stabilite dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, per il 2016 e per la frazione del periodo d'imposta antecedente la data di presentazione dell'istanza;           c) per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria ai sensi del presente articolo, gli interessati sono esonerati dalla presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 4 del presente decreto per il 2016 e per la frazione del periodo d'imposta antecedente la data di presentazione dell'istanza, nonché, per quelle suscettibili di generare redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, e per i redditi derivanti dall'investimento in azioni o quote di fondi comuni di investimento non conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, per i quali è versata l'IRPEF con l'aliquota massima oltre alla addizionale regionale e comunale, dalla indicazione dei redditi nella relativa dichiarazione, a condizione che le stesse informazioni siano analiticamente illustrate nella relazione di accompagnamento; in tal caso provvedono spontaneamente al versamento in unica soluzione, entro il 30 settembre 2017, di quanto dovuto a titolo di imposte, interessi e, ove applicabili, sanzioni ridotte corrispondenti alle misure stabilite dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, per il 2016 e per la frazione del periodo d'imposta antecedente la data di presentazione dell'istanza;
          d) limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria di cui al presente articolo, le condotte previste dall'articolo 648-ter.1 del codice penale non sono punibili se commesse in relazione ai delitti previsti dal presente decreto all'articolo 5-quinquies, comma 1, lettera a), sino alla data del versamento della prima o unica rata, secondo quanto previsto alle lettere e) e f);           d) identica;
          e) gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione di quanto dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni in base all'istanza, entro il 30 settembre 2017, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni; il versamento può essere ripartito in tre rate mensili di pari importo ed in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2017. Il versamento delle somme dovute nei termini e con le modalità di cui al periodo precedente comporta i medesimi effetti degli articoli 5-quater e 5-quinquies del presente decreto anche per l'ammontare delle sanzioni da versare per le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1 e per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore degli immobili all'estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero e imposta sul valore aggiunto, anche in deroga all'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Ai fini della determinazione delle sanzioni dovute, si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi 1 e 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per le violazioni di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto e le disposizioni dell'articolo 12, comma 8, del medesimo decreto legislativo, per le violazioni in materia di imposte, nonché le riduzioni delle misure sanzionatorie previste dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla data del 30 dicembre 2014, e dall'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997. Gli effetti di cui all'articolo 5-quater e 5-quinquies del presente decreto decorrono dal momento del versamento di quanto dovuto in unica soluzione o della terza rata; in tali casi l'Agenzia delle entrate comunica l'avvenuto perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria con le modalità di notifica tramite posta elettronica certificata previste nell'articolo 1, comma 133, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;           e) gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione di quanto dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni in base all'istanza, entro il 30 settembre 2017, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni; il versamento può essere ripartito in tre rate mensili di pari importo ed in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2017. Il versamento delle somme dovute nei termini e con le modalità di cui al periodo precedente comporta i medesimi effetti degli articoli 5-quater e 5-quinquies del presente decreto anche per l'ammontare delle sanzioni da versare per le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1 e per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore degli immobili all'estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero e imposta sul valore aggiunto, anche in deroga all'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Ai fini della determinazione delle sanzioni dovute, si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi 1 e 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per le violazioni di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto e le disposizioni dell'articolo 12, comma 8, del medesimo decreto legislativo, per le violazioni in materia di imposte, nonché le riduzioni delle misure sanzionatorie previste dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla data del 30 dicembre 2014, e dall'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997. Gli effetti di cui agli articoli 5-quater e 5-quinquies del presente decreto decorrono dal momento del versamento di quanto dovuto in unica soluzione o della terza rata; in tali casi l'Agenzia delle entrate comunica l'avvenuto perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria con le modalità di notifica tramite posta elettronica certificata previste nell'articolo 1, comma 133, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
          f) se gli autori delle violazioni non provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute entro il termine di cui alla lettera e) o qualora il versamento delle somme dovute risulti insufficiente, l'Agenzia, ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo e limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della stessa, può applicare, fino al 31 dicembre 2018, le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1-bis a 1-quinquies del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla data del 30 dicembre 2014 e l'autore della violazione può versare le somme dovute in base all'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione, secondo le ulteriori modalità indicate nel comma 1-bis del medesimo articolo per l'adesione ai contenuti dell'invito, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto, oltre alle somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto entro il termine per la proposizione del ricorso, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il mancato pagamento di una delle rate comporta il venir meno degli effetti della procedura. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo, per tutti gli atti che per legge devono essere notificati al contribuente si applicano, in deroga ad ogni altra disposizione di legge, le modalità di notifica tramite posta elettronica certificata previste nell'articolo 1, comma 133, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Con esclusivo riguardo alla notifica tramite posta elettronica certificata effettuata ai sensi del periodo precedente, è esclusa la ripetizione delle spese di notifica prevista dall'articolo 4, comma 3, della legge 10 maggio 1976, n. 249;           f) se gli autori delle violazioni non provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute entro il termine di cui alla lettera e) o qualora il versamento delle somme dovute risulti insufficiente, l'Agenzia, ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo e limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della stessa, può applicare, fino al 31 dicembre 2018, le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1-bis a 1-quinquies del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla data del 30 dicembre 2014 e l'autore della violazione può versare le somme dovute in base all'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione, secondo le ulteriori modalità indicate nel comma 1-bis del medesimo articolo per l'adesione ai contenuti dell'invito, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto, oltre alle somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto entro il termine per la proposizione del ricorso, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il mancato pagamento di una delle rate comporta il venir meno degli effetti della procedura. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo, per tutti gli atti che per legge devono essere notificati al contribuente si applicano, in deroga ad ogni altra disposizione di legge, le modalità di notifica tramite posta elettronica certificata previste nell'articolo 1, comma 133, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Con esclusivo riguardo alla notifica tramite posta elettronica certificata effettuata ai sensi del periodo precedente, è esclusa la ripetizione delle spese di notifica prevista dall'articolo 4, secondo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni;
          g) nelle ipotesi di cui alla lettera e) del presente comma:           g) identico:
              1) se gli autori delle violazioni non provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute entro il termine del 30 settembre 2017, in deroga all'articolo 5-quinquies, comma 4, le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, sono determinate in misura pari al 60 per cento del minimo edittale qualora ricorrano le ipotesi previste dalle lettere a), b) o c) dello stesso comma e sono determinate in misura pari all'85 per cento del minimo edittale negli altri casi; la medesima misura dell'85 per cento del minimo edittale si applica anche alle violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive, di imposta sul valore degli immobili all'estero, di imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero, di imposta sul valore aggiunto e di ritenute;               1) se gli autori delle violazioni non provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute entro il termine del 30 settembre 2017, in deroga all'articolo 5-quinquies, comma 4, le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, sono determinate in misura pari al 60 per cento del minimo edittale qualora ricorrano le ipotesi previste dalle lettere a), b) o c) del citato comma 4 dell'articolo 5-quinquies e sono determinate in misura pari all'85 per cento del minimo edittale negli altri casi; la medesima misura dell'85 per cento del minimo edittale si applica anche alle violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive, di imposta sul valore degli immobili all'estero, di imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero, di imposta sul valore aggiunto e di ritenute;
              2) se gli autori delle violazioni provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute in misura insufficiente: 1.1) per una frazione superiore al 10 per cento delle somme da versare se tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attività suscettibili di generare tali redditi o 1.2) per una frazione superiore al 30 per cento delle somme da versare negli altri casi, fermo restando il versamento effettuato, l'Agenzia, secondo le procedure previste dalla lettera f) del presente comma, provvede al recupero delle somme ancora dovute, calcolate ai sensi del punto 1) della presente lettera, maggiorando le somme da versare del 10 per cento;               2) se gli autori delle violazioni provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute in misura insufficiente: 1.1) per una frazione superiore al 10 per cento delle somme da versare se tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attività suscettibili di generare tali redditi, o 1.2) per una frazione superiore al 30 per cento delle somme da versare negli altri casi, fermo restando il versamento effettuato, l'Agenzia, secondo le procedure previste dalla lettera f) del presente comma, provvede al recupero delle somme ancora dovute, calcolate ai sensi del numero 1) della presente lettera, maggiorando le somme da versare del 10 per cento;
              3) se gli autori delle violazioni provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute in misura insufficiente: 1.1) per una frazione inferiore o uguale al 10 per cento delle somme da versare se tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attività suscettibili di generare tali redditi o 1.2) per una frazione inferiore o uguale al 30 per cento delle somme da versare negli altri casi, fermo restando il versamento effettuato, l'Agenzia, secondo le procedure previste dalla lettera f) del presente comma, provvede al recupero delle somme ancora dovute, calcolate ai sensi del punto 1) della presente lettera, maggiorando le somme da versare del 3 per cento;               3) se gli autori delle violazioni provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute in misura insufficiente: 1.1) per una frazione inferiore o uguale al 10 per cento delle somme da versare se tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attività suscettibili di generare tali redditi, o 1.2) per una frazione inferiore o uguale al 30 per cento delle somme da versare negli altri casi, fermo restando il versamento effettuato, l'Agenzia, secondo le procedure previste dalla lettera f) del presente comma, provvede al recupero delle somme ancora dovute, calcolate ai sensi del numero 1) della presente lettera, maggiorando le somme da versare del 3 per cento;
              4) se gli autori delle violazioni provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute in misura superiore alle somme da versare, l'eccedenza può essere richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione;               4) identico;
          h) la misura della sanzione minima fissata dall'articolo 5-quinquies, comma 7, prevista per le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, indicata nell'articolo 5, comma 2, secondo periodo, nei casi di detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, opera altresì se è entrato in vigore prima del presente articolo un accordo che consente un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 26 del modello di convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), ovvero se è entrato in vigore prima del presente articolo un accordo conforme al modello di accordo per lo scambio di informazioni elaborato nel 2002 dall'OCSE e denominato Tax Information Exchange Agreement (TIEA);           h) identica;
          i) chiunque fraudolentemente si avvale della procedura di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 al fine di far emergere attività finanziarie e patrimoniali, contanti provenienti da reati diversi da quelli di cui all'articolo 5-quinquies, comma 1, lettera a) del medesimo decreto-legge è punito con la medesima sanzione prevista per il reato di cui all'articolo 5-septies del medesimo decreto-legge. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 del codice penale e dell'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni.           i) chiunque fraudolentemente si avvale della procedura di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies al fine di far emergere attività finanziarie e patrimoniali o denaro contante, provenienti da reati diversi da quelli di cui all'articolo 5-quinquies, comma 1, lettera a), è punito con la medesima sanzione prevista per il reato di cui all'articolo 5-septies. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 del codice penale e dell'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni.

      2. Al ricorrere della condizione di cui al comma 1, lettera h), non si applica il raddoppio delle sanzioni di cui all'articolo 12, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e, se ricorrono congiuntamente anche le condizioni previste dall'articolo 5-quinquies, commi 4 e 5, del presente decreto, non opera il raddoppio dei termini di cui all'articolo 12, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

      2. Identico.

      3. Possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria prevista dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse sino al 30 settembre 2016, anche contribuenti diversi da quelli indicati nell'articolo 4, comma 1, del presente decreto e i contribuenti destinatari degli obblighi dichiarativi ivi previsti che vi abbiano adempiuto correttamente. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, della citata legge n. 186 del 2014, come modificata dal presente articolo. Se la collaborazione volontaria ha ad oggetto contanti o valori al portatore i contribuenti:       3. Possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria prevista dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse sino al 30 settembre 2016, anche contribuenti diversi da quelli indicati nell'articolo 4, comma 1, del presente decreto e i contribuenti destinatari degli obblighi dichiarativi ivi previsti che vi abbiano adempiuto correttamente. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, della citata legge n. 186 del 2014. Resta impregiudicata la facoltà di presentare l'istanza se, in precedenza, è stata già presentata, entro il 30 novembre 2015, ai soli fini di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies del presente decreto. Se la collaborazione volontaria ha ad oggetto contanti o valori al portatore, si presume, salva prova contraria, che essi siano derivati da redditi conseguiti, in quote costanti, a seguito di violazione degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti di imposta, commesse nell'anno 2015 e nei quattro periodi d'imposta precedenti, e i contribuenti:
          a) rilasciano unitamente alla presentazione dell'istanza una dichiarazione in cui attestano che l'origine di tali valori non deriva da condotte costituenti reati diversi da quelli previsti dall'articolo 5-quinquies, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;           a) rilasciano unitamente alla presentazione dell'istanza una dichiarazione in cui attestano che l'origine di tali valori non deriva da condotte costituenti reati diversi da quelli previsti dall'articolo 5-quinquies, comma 1, lettere a) e b);
          b) provvedono, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, all'apertura e all'inventario in presenza di un notaio, che ne accerti il contenuto all'interno di un apposito verbale, di eventuali cassette di sicurezza presso le quali i valori oggetto di collaborazione volontaria sono custoditi;           b) provvedono, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, all'apertura e all'inventario in presenza di un notaio, che ne accerti il contenuto all'interno di un apposito verbale, di eventuali cassette di sicurezza nelle quali i valori oggetto di collaborazione volontaria sono custoditi;
          c) provvedono entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati al versamento dei contanti e al deposito valori al portatore presso intermediari finanziari, a ciò abilitati, su una relazione vincolata fino alla conclusione della procedura. Per i professionisti e intermediari che assistono i contribuenti nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, restano fermi gli obblighi prescritti per finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni. A tal fine, in occasione degli adempimenti previsti per l'adeguata verifica della clientela, i contribuenti dichiarano modalità e circostanze di acquisizione dei contanti e valori al portatore oggetto della procedura».           c) provvedono, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, al versamento dei contanti e al deposito dei valori al portatore presso intermediari finanziari, a ciò abilitati, in un rapporto vincolato fino alla conclusione della procedura. Per i professionisti e intermediari che assistono i contribuenti nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, restano fermi gli obblighi prescritti per finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni. A tal fine, in occasione degli adempimenti previsti per l'adeguata verifica della clientela, i contribuenti dichiarano modalità e circostanze di acquisizione dei contanti e valori al portatore oggetto della procedura».

      4. Il provvedimento di cui all'articolo 5-octies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come modificato dal presente decreto, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

      2. Il provvedimento di cui all'articolo 5-octies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i contribuenti che si sono avvalsi delle disposizioni di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies del decreto-legge n. 167 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 227 del 1990, introdotti dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, non si applicano le sanzioni in caso di omissione degli adempimenti previsti dall'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 167 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 227 del 1990, per i periodi d'imposta successivi a quelli per i quali si sono perfezionati gli adempimenti connessi alle disposizioni di cui alla citata legge n. 186 del 2014, a condizione che gli adempimenti medesimi siano eseguiti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

      5. Dopo il comma 17 dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono inseriti i seguenti commi:       3. Identico:
          «17-bis. I comuni, fermi restando gli obblighi di comunicazione all'Agenzia delle entrate di cui al comma 16, inviano entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero i dati dei richiedenti alla predetta agenzia al fine della formazione di liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati; le modalità effettive di comunicazione e i criteri per la creazione delle liste sono disciplinati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.           «17-bis. I comuni, fermi restando gli obblighi di comunicazione all'Agenzia delle entrate di cui al comma 16, inviano entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero i dati dei richiedenti alla predetta agenzia al fine della formazione di liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati; le modalità di comunicazione e i criteri per la formazione delle liste sono disciplinati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.
          17-ter. In fase di prima attuazione delle disposizioni del comma 17-bis, le attività ivi previste da parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate vengono esercitate anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero a decorrere dal 1 gennaio 2010 e ai fini della formazione delle liste selettive si terrà conto della eventuale mancata presentazione delle istanze di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5-quater a 5-octies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.».           17-ter. Identico.».
 
Articolo 7-bis.
(Introduzione di indici sintetici di affidabilità per la promozione dell'osservanza degli obblighi fiscali, per la semplificazione degli adempimenti e per la contestuale soppressione della disciplina degli studi di settore).
 

      1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati indici sintetici di affidabilità fiscale cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche consistenti nell'esclusione o nella riduzione dei termini per gli accertamenti, al fine di promuovere l'adempimento degli obblighi tributari e il rafforzamento della collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti.

        2. Contestualmente all'adozione degli indici di cui al comma 1 cessano di avere effetto, al fine dell'accertamento dei tributi, le disposizioni relative agli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e ai parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
 
Articolo 7-ter.
(Esenzione dell'Autorità nazionale anticorruzione dal vincolo di riduzione delle spese di funzionamento).
 

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non trova applicazione, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2016 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, per l'Autorità nazionale anticorruzione, il vincolo di riduzione delle spese di funzionamento di cui all'articolo 19, comma 3, lettera c), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal primo periodo in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, nella misura di 1 milione di euro per l'esercizio 2016 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

 
Articolo 7-quater.
(Disposizioni in materia di semplificazione fiscale).

      1. All'articolo 32, primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) le parole: «o compensi» sono soppresse;
            b) dopo le parole: «rapporti od operazioni» sono inserite le seguenti: «per importi superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5.000 mensili».
 

      2. All'articolo 110, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «La conversione in euro dei saldi di conto delle stabili organizzazioni all'estero si effettua secondo il cambio utilizzato nel bilancio in base ai corretti princìpi contabili e le differenze rispetto ai saldi di conto dell'esercizio precedente non concorrono alla formazione del reddito. Per le imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera è consentita la tenuta della contabilità plurimonetaria con l'applicazione del cambio utilizzato nel bilancio in base ai corretti princìpi contabili ai saldi dei relativi conti».

        3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Sono fatti salvi i comportamenti pregressi posti in essere in conformità alle disposizioni introdotte dal comma 2.
        4. L'importo della riserva di traduzione, risultante dal bilancio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, che abbia concorso alla formazione del reddito imponibile, è riassorbito in cinque quote costanti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
        5. All'articolo 54, comma 5, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «alimenti e bevande» sono inserite le seguenti: «, nonché le prestazioni di viaggio e trasporto,». La disposizione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.
        6. All'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
        «In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma socie
  taria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'ufficio sono consentite la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Se la casella di posta elettronica risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni; l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all'ufficio o, nei casi di cui al periodo precedente, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet della società InfoCamere Scpa. Nelle more della piena operatività dell'anagrafe nazionale della popolazione residente, per i soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, la notificazione può essere eseguita a coloro che ne facciano richiesta, all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui sono intestatari, all'indirizzo di posta elettronica certificata di uno dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado di cui all'articolo 63, secondo comma, secondo periodo, del presente decreto, specificamente incaricati di ricevere le notifiche per conto degli interessati, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Nelle ipotesi di cui al periodo precedente, l'indirizzo dichiarato nella richiesta ha effetto, ai fini delle notificazioni, dal quinto giorno libero successivo a quello in
  cui l'ufficio attesta la ricezione della richiesta stessa. Se la casella di posta elettronica del contribuente che ha effettuato la richiesta risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure nei casi in cui l'indirizzo di posta elettronica del contribuente non risulta valido o attivo, si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, comprese le disposizioni del presente articolo diverse da quelle del presente comma e quelle del codice di procedura civile dalle stesse non modificate, con esclusione dell'articolo 149-bis del codice di procedura civile».
 

      7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati ai contribuenti effettuate a decorrere dal 1 luglio 2017. Resta ferma per gli avvisi e gli altri atti che per legge devono essere notificati fino al 30 giugno 2017 la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

        8. Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al settimo comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 6 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
        9. All'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole da: «risultante dagli elenchi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».
        10. Per soddisfare l'esigenza di massima tutela giurisdizionale del debitore iscritto a ruolo, le notificazioni delle cartelle e degli altri atti della riscossione relative alle imprese individuali o costituite in forma societaria, ai professionisti iscritti in albi o elenchi e agli altri soggetti che hanno richiesto la notificazione all'indirizzo di posta elettronica certificata, eventualmente eseguite nel periodo dal 1 giugno 2016 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con modalità diverse dalla posta elettronica certificata, sono rinnovate mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario e i termini di impugnazione degli stessi atti decorrono, in via esclusiva, dalla data di rinnovazione della notificazione.
        11. La notificazione degli atti relativi alle operazioni catastali e alle correlate sanzioni, che per legge devono essere notificate ai soggetti obbligati alle dichiarazioni di aggiornamento, può essere eseguita direttamente dal competente ufficio, oltre che con le modalità già previste dalle disposizioni vigenti, anche a mezzo di posta elettronica certificata, con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, all'indirizzo risultante dagli elenchi istituiti a tale fine dalla legge.
        12. Per le notificazioni di cui al comma 11, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 6 del presente articolo. Nel caso di pubbliche amministrazioni la notificazione può essere effettuata all'indirizzo risultante dall'indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, di cui all'articolo 6-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
        13. Le disposizioni dei commi 11 e 12 si applicano alle notificazioni effettuate a decorrere dal 1 luglio 2017.
        14. All'articolo 4, comma 6-quater, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le parole: «28 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo».
        15. La disposizione di cui al comma 14 si applica a decorrere dall'anno 2017, con riferimento alle certificazioni riguardanti il periodo d'imposta 2016.
        16. All'articolo 37, comma 11-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1 agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto».
        17. Sono sospesi dal 1 agosto al 4 settembre i termini di trenta giorni previsti dagli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e dall'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettati ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.
        18. I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale.
 

      19. All'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, le parole: «entro il 16 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno», le parole «entro il giorno 16», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «entro l'ultimo giorno» e le parole: «, compresa quella unificata,», ovunque ricorrono, sono soppresse. Le disposizioni di cui al periodo precedente hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2017.

        20. Agli articoli 6, comma 1, e 7, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, le parole: «per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata annuale» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435».
        21. All'articolo 16 del decreto del Ministro delle finanze 24 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1993, la lettera c) è abrogata.
        22. La disposizione di cui al comma 21 si applica alle comunicazioni relative alle annotazioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2017.
        23. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per gli immobili situati all'estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta, fatti salvi i versamenti relativi all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».
        24. L'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:
            «3. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l'articolo 69 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto non comporta la revoca dell'opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi. In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, si applica la sanzione nella misura fissa pari a euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni».
 

      25. I soggetti tenuti al pagamento dell'imposta di bollo per gli assegni circolari di cui all'articolo 10 della parte I della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in alternativa alle modalità di dichiarazione e versamento ivi disciplinate, possono utilizzare, su opzione, le modalità previste per il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale di cui agli articoli 15 e 15-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità per l'esercizio dell'opzione.

        26. Il comma 25 si applica a decorrere dall'anno 2017.
      27. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) salvo quanto previsto alla lettera e), numero 3), le parole: «mancato rinnovo», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «revoca»;
            b) all'articolo 115, comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio.»;
            c) all'articolo 117, comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio. In caso di rinnovo tacito dell'opzione la società o ente controllante può modificare il criterio utilizzato, ai sensi dell'articolo 124, comma 4, per l'eventuale attribuzione delle perdite residue, in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo o di revoca dell'opzione, alle società che le hanno prodotte, nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende rinnovare l'opzione. Nel caso venga meno il requisito del controllo di cui al comma 1 si determinano le conseguenze di cui all'articolo 124»;
            d) all'articolo 124:
                1) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «In alternativa a quanto previsto dal primo periodo, le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di cui all'articolo 122 sono attribuite alle società che le hanno prodotte al netto di quelle utilizzate e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo secondo i criteri stabiliti dai soggetti interessati. Il criterio utilizzato per l'eventuale attribuzione delle perdite residue, in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo, alle società che le hanno prodotte è comunicato all'Agenzia delle entrate all'atto della comunicazione dell'esercizio dell'opzione o in caso di rinnovo tacito della stessa ai sensi dell'articolo 117, comma 3»;
                2) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
        «4-bis. Entro lo stesso termine previsto dal comma 2, la società o l'ente controllante è tenuto a comunicare all'Agenzia delle entrate l'importo delle perdite residue attribuito a ciascun soggetto»;
            e) all'articolo 125:
                1) al comma 1, le parole: «l'opzione rinnovata non riguardi entrambe le società di cui alla predetta lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «la revoca riguardi almeno una delle società di cui alla predetta lettera b)»;
                2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La società o l'ente controllante è tenuto a comunicare all'Agenzia delle entrate l'importo delle perdite residue attribuite a ciascun soggetto, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione della revoca»;
                3) al comma 3, le parole: «il mancato rinnovo» sono sostituite dalle seguenti: «la revoca»;
            f) all'articolo 132, il comma 1 è sostituito dal seguente:
        «1. Permanendo il requisito del controllo, come definito nell'articolo 133, l'opzione di cui all'articolo 131 ha durata per cinque esercizi del soggetto controllante ed è irrevocabile. Al termine del quinquennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio»;
            g) all'articolo 155, comma 1, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «L'opzione è irrevocabile per dieci esercizi sociali. Al termine del decennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro decennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun decennio».
 

      28. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, adegua le vigenti disposizioni ministeriali alle modificazioni introdotte dal comma 27.

        29. Anche per l'esercizio delle opzioni che devono essere comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del primo periodo di valenza del regime opzionale resta fermo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
        30. Le disposizioni di cui ai commi da 27 a 29 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
        31. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la lettera c) è abrogata.
        32. All'articolo 38-bis, commi 3, alinea, e 4, alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «15.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «30.000 euro».
        33. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 20:
                1) i commi primo, secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:
        «Gli enti che effettuano le operazioni indicate dagli articoli 15 e 16 presentano, in via telematica, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, una dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel corso dell'esercizio stesso, utilizzando il modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
      Gli enti di cui al primo comma liquidano l'imposta dovuta ed effettuano, entro il termine di presentazione della dichiarazione, il versamento a saldo dell'imposta liquidata. Gli stessi enti provvedono a versare, a titolo di acconto, una somma pari al 95 per cento dell'imposta sostitutiva che risulta dovuta sulle operazioni effettuate nell'esercizio precedente. L'acconto è versato in due rate, la prima nella misura del 45 per cento e la seconda per il restante importo, rispettivamente entro il termine di presentazione della dichiarazione ed entro il sesto mese successivo a detto termine.
      Se l'ammontare dei versamenti effettuati a titolo di acconto ai sensi del secondo comma è superiore a quello dell'imposta sostitutiva che risulta dovuta in base alla dichiarazione, l'eccedenza può essere computata in diminuzione dal versamento dell'imposta dovuta, a saldo o in acconto, ovvero può essere chiesta a rimborso»;
                2) al quinto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'amministrazione finanziaria, avvalendosi di procedure automatizzate, procede al controllo della regolarità dell'autoliquidazione e dei versamenti dell'imposta e, qualora, sulla base degli elementi desumibili dalla dichiarazione e dai versamenti, risulti dovuta una maggiore imposta o risultino versamenti in tutto o in parte non eseguiti o tardivi, notifica, entro tre anni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione, apposito avviso di liquidazione con l'applicazione degli interessi e delle sanzioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471»;
            b) all'articolo 20-bis, il comma 5 è sostituito dal seguente:
        «5. Alle operazioni di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, secondo comma, secondo e terzo periodo».
 

      34. Il comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e i commi 3 e 3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, sono abrogati.

        35. Le disposizioni di cui ai commi 33 e 34 si applicano a decorrere dalle operazioni effettuate nell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
        36. L'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, è sostituito dai seguenti:
        «3. A decorrere dal 1 luglio 2017, la riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) e i), da corrispondere agli uffici provinciali – territorio dell'Agenzia delle entrate è effettuata mediante:
                a) versamento unitario, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
                b) contrassegni sostitutivi;
                c) carte di debito o prepagate;
                d) modalità telematiche;
                e) altri strumenti di pagamento elettronico».
 

      37. Le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 36 sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

        38. L'articolo 24 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, è sostituito dal seguente:
        «Art. 24. – 1. Nelle conservatorie l'orario di apertura al pubblico di cui all'articolo 2677 del codice civile è fissato dalle ore 8,30 alle ore 13 dei giorni feriali, con esclusione del sabato. Le ispezioni nei registri immobiliari e il rilascio di copie di formalità e di certificazioni possono essere effettuati, oltre che nell'orario di apertura al pubblico di cui al periodo precedente, anche negli orari pubblicati nel sito internet dell'Agenzia delle entrate.
        2. Fino alla soppressione dei servizi di cassa degli uffici, nell'ultimo giorno lavorativo del mese l'orario per i servizi al pubblico è limitato fino alle ore 11».
 

      39. Le disposizioni di cui al comma 38 entrano in vigore il 1 febbraio 2017.

        40. A decorrere dal 1 luglio 2017, con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare di concerto con il Ministero della giustizia e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono istituite sezioni stralcio delle conservatorie dei registri immobiliari, che possono essere ubicate anche in luogo diverso da quello in cui è situato l'ufficio territorialmente competente, ferme restando le circoscrizioni stabilite ai sensi della legge 25 luglio 1971, n. 545.
        41. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministero della giustizia, di concerto con l'Agenzia delle entrate, sono stabilite, nel rispetto della normativa speciale e dei princìpi stabiliti dal codice civile:
            a) le categorie di registri e di documenti da conservare, ai sensi del libro VI del codice civile, presso le sezioni stralcio, con la specifica individuazione dei rispettivi periodi temporali di riferimento;
            b) le modalità di conservazione e accesso ai registri e ai documenti tenuti nella sezione stralcio, anche in relazione agli obblighi del conservatore previsti dagli articoli 2673 e seguenti del codice civile.
 

      42. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 73 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
        «2-ter. La registrazione delle sentenze e degli altri atti recanti condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti definitivi.
      2-quater. Le parti in causa possono segnalare all'ufficio giudiziario, anche per il tramite del proprio difensore, la sussistenza dei presupposti previsti per la registrazione, con prenotazione a debito, degli atti giudiziari di cui al comma 2-ter, nel termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione o emanazione. In tal caso, l'eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito deve essere motivata dall'ufficio giudiziario con apposito atto, da trasmettere all'ufficio finanziario unitamente alla richiesta di registrazione»;
            b) all'articolo 73-bis:
                1) al comma 1, le parole: «entro cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta giorni»;
                2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
        «1-bis. Si applicano le disposizioni del comma 2-quater dell'articolo 73».
 

      43. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 13, il comma 3 è sostituito dal seguente:
        «3. Per i provvedimenti e gli atti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), diversi dai decreti di trasferimento e dagli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione decorsi dieci giorni ed entro trenta giorni da quello in cui il provvedimento è stato pubblicato o emanato quando dagli atti del procedimento sono desumibili gli elementi previsti dal comma 4-bis dell'articolo 67 o, in mancanza di tali elementi, entro trenta giorni dalla data di acquisizione degli stessi»;
            b) all'articolo 59, comma 1, lettera d), dopo le parole: «le sentenze» sono inserite le seguenti: «e gli altri atti degli organi giurisdizionali»;
 

          c) all'articolo 60, comma 2, dopo le parole: «Nelle sentenze» sono inserite le seguenti: «e negli altri atti degli organi giurisdizionali» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'ufficio finanziario, qualora ravvisi elementi che consentano la riconducibilità dei provvedimenti giurisdizionali all'ambito applicativo dell'articolo 59, comma 1, lettera d), può sospenderne la liquidazione e segnalare la sussistenza di tali elementi all'ufficio giudiziario. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, l'ufficio giudiziario deve fornire il proprio parere all'ufficio finanziario, motivando, con apposito atto, l'eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito».

 

      44. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 15-quinquies è sostituito dal seguente:

        «15-quinquies. L'Agenzia delle entrate procede d'ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato nelle tre annualità precedenti attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali. Sono fatti salvi i poteri di controllo e accertamento dell'amministrazione finanziaria. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente comma, prevedendo forme di comunicazione preventiva al contribuente».
 

      45. All'articolo 5, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: «di inizio, variazione o cessazione di attività» sono sostituite dalle seguenti: «di inizio o variazione di attività».

        46. All'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
        «1-bis. I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative di cui all'articolo 14, possono tuttavia completare le attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del presente articolo entro il 23 luglio di ciascun anno, a condizione che entro il 7 luglio dello stesso anno abbiano effettuato la trasmissione di almeno l'80 per cento delle medesime dichiarazioni».
 

      47. All'articolo 4 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

        «3-bis. Il contribuente può avvalersi della facoltà di inviare all'Agenzia delle entrate direttamente in via telematica la dichiarazione precompilata entro il 23 luglio di ciascun anno senza che questo determini la tardività della presentazione».
 

      48. All'articolo 39, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il quinto e il sesto periodo sono sostituiti dal seguente: «Sempreché l'infedeltà del visto non sia già stata contestata con la comunicazione di cui all'articolo 26, comma 3-ter, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il Centro di assistenza fiscale o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate; in tal caso la somma dovuta è pari all'importo della sola sanzione riducibile ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».

 
Articolo 7-quinquies.
(Interpretazione autentica in materia di determinazione del reddito di lavoratori in trasferta e trasfertisti).
 

      1. Il comma 6 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni:

            a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
            b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
            c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
 

      2. Ai lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale esistenza delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, non è applicabile la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 51 del testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo articolo 51.

 
Articolo 7-sexies.
(Semplificazioni per i contribuenti che adottano il regime cosiddetto dei «minimi»).
         1. Alla lettera e) del comma 58 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le cessioni all'esportazione di cui agli articoli 8, 8-bis, 9, 71 e 72, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono ammesse nei limiti, anche prevedendo l'esclusione per talune attività, e secondo le modalità stabiliti con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze».
        2. Il decreto di cui all'ultimo periodo della lettera e) del comma 58 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
        3. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 71 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fatto salvo quanto stabilito dal comma 71-bis»;
            b) dopo il comma 71 è inserito il seguente:
        «71-bis. Qualora risulti che nell'anno precedente il contribuente che applica il regime forfetario abbia conseguito ricavi o compensi superiori alla soglia limite riferita al codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata, nel limite di 15.000 euro di maggiori ricavi o compensi, il contribuente può avvalersi, in alternativa all'uscita dal regime, della possibilità che sull'ammontare del reddito eccedente la propria soglia limite sia applicata l'imposta sostitutiva di cui al comma 64 con aliquota pari al 27 per cento. Tale facoltà è esercitabile dal contribuente per non oltre due anni d'imposta, non consecutivi, per ciascun quinquiennio».
 
Articolo 7-septies.
(Accesso al Fondo di garanzia per le imprese operanti nel settore della geotermia).
 

      1. All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il numero 2 è inserito il seguente:
      «2-bis. la concessione della garanzia del Fondo su operazioni finanziarie comunque finalizzate all'attività d'impresa di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, di durata non inferiore a 36 mesi, di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 20 agosto 2012; la garanzia copre fino al 70 per cento dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora. A tal fine, nell'ambito delle risorse disponibili sul Fondo è costituita una riserva fino a 100 milioni di euro, in relazione alla quale non si applica il limite di cui al comma 4 del presente articolo; per l'accesso a tale riserva, le imprese beneficiarie devono comprovare di essere piccole e medie imprese e il rilascio del titolo concessorio».

Capo III
MISURE URGENTI PER IL FINANZIAMENTO DI ESIGENZE INDIFFERIBILI
Capo III
MISURE URGENTI PER IL FINANZIAMENTO DI ESIGENZE INDIFFERIBILI
Articolo 8.
(Finanziamento Fondo occupazione).
Articolo 8.
(Finanziamento Fondo occupazione).

      1. Per l'anno 2016, il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 592,6 milioni di euro, anche ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 592,6 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante utilizzo delle accertate economie relative al medesimo anno 2016, a seguito dell'attività di monitoraggio e verifica concernente le complessive misure di salvaguardia dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico stabilito dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e per le quali la certificazione del diritto al beneficio è da ritenersi conclusa.

      1. Identico.

        1-bis. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le risorse relative all'anno 2016 di cui al comma 1 del medesimo articolo 25 del citato decreto, non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario 2016, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi nella misura di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto nella misura di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
        1-ter. Per le finalità di cui ai commi 3 e 4-bis dell'articolo 42 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2016.
Articolo 9.
(Partecipazione di personale militare alla missione di supporto sanitario in Libia e alla missione delle Nazioni Unite UNSMIL).
Articolo 9.
(Partecipazione di personale militare alla missione di supporto sanitario in Libia e alla missione delle Nazioni Unite UNSMIL).

      1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 17.388.000 per la partecipazione di personale militare alla missione di supporto sanitario in Libia denominata «Operazione Ippocrate» e alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL).

      1. È autorizzata, a decorrere dal 14 settembre 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 17.388.000 per la partecipazione di personale militare alla missione di supporto sanitario in Libia denominata «Operazione Ippocrate» e alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL).

      2. Alle missioni di cui al comma 1 si applicano:       2. Identico.
          a) le disposizioni in materia di personale di cui all'articolo 3, commi 1, alinea, 2, 4, 5, 8 e 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e all'articolo 5, commi 2 e 4, del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2016, n. 131;  
          b) le disposizioni in materia penale di cui all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197;  
          c) le disposizioni in materia contabile di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
Articolo 10.
(Finanziamento Investimenti FS).
Articolo 10.
(Finanziamento di investimenti per la rete ferroviaria).

      1. È autorizzata la spesa di 320 milioni di euro per l'anno 2016 e 400 milioni per l'anno 2018 quale contributo al contratto di programma – Parte investimenti, aggiornamento al 2016, di Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.a. Il contratto sul quale il CIPE nella seduta del 10 agosto 2016 si è espresso favorevolmente è aggiornato con dette disponibilità ai fini della sua approvazione.

      1. È autorizzata la spesa di 320 milioni di euro per l'anno 2016, anche per la sicurezza e l'efficientamento della rete ferroviaria, e di 400 milioni di euro per l'anno 2018 per il finanziamento di interventi relativi alla «Sicurezza ed adeguamento a obblighi di legge», ivi compresi quelli previsti nella parte programmatica del contratto di programma, aggiornamento 2016 – Parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, sul quale il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nella seduta del 10 agosto 2016, si è espresso favorevolmente e che è contestualmente approvato. L'autorizzazione di spesa di cui al periodo precedente è immediatamente efficace per l'ulteriore corso dei relativi interventi che vengono recepiti nel successivo contratto di programma – Parte investimenti 2017-2021.

      2. Le risorse stanziate per l'anno 2016 per il contratto di servizio con RFI sono destinate al contratto 2016-2020 in corso di perfezionamento con il parere favorevole del CIPE nella seduta del 10 agosto 2016.       2. Le risorse stanziate per l'anno 2016 per il contratto di programma – Parte servizi con la RFI Spa sono destinate al contratto 2016-2021 in corso di perfezionamento con il parere favorevole del CIPE nella seduta del 10 agosto 2016.
 
Articolo 10-bis.
(Finanziamento dell'attraversamento ferroviario della linea Milano-Saronno).
 

      1. Per il finanziamento delle opere di riqualificazione con caratteristiche autostradali della strada provinciale 46 Rho-Monza – lotto 2: Variante di attraversamento ferroviario in sotterraneo della linea Milano-Saronno, autorizzato con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 60/2013 dell'8 agosto 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2014, è autorizzata la spesa di euro 16 milioni per l'anno 2016. All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Articolo 11.
(Misure urgenti per il trasporto regionale).
Articolo 11.
(Misure urgenti per il trasporto regionale).

      1. A copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale su ferro, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, è attribuito alla Regione Campania un contributo straordinario, nel limite di 600 milioni di euro, per l'anno 2016 per far fronte ai propri debiti verso la società EAV s.r.l., riguardanti esercizi pregressi per attività di gestione e investimenti svolte dall'EAV sulla rete. Entro il 31 dicembre 2016 la quota di cui al periodo precedente è trasferita alla Regione Campania su sua richiesta per essere immediatamente versata, nello stesso termine, su conto vincolato della Società EAV S.r.l. per le finalità di cui al comma 2.

      1. Identico.

      2. Le misure necessarie al raggiungimento dell'equilibrio economico della società di trasporto regionale ferroviario, EAV s.r.l., di cui all'atto aggiuntivo approvato con delibera della Giunta regionale della Campania n. 143 del 5 aprile 2016, sono svolte in regime di ordinarietà dalla predetta società di gestione, sotto la vigilanza della Regione Campania, dalla data di scadenza del Commissario ad acta di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. EAV s.r.l. predispone un piano di accordo generale che prevede il pagamento di quanto dovuto ai creditori, la rinuncia a tutte o parte delle spese legali, degli interessi e altri accessori, ad una quota percentuale della sorte capitale. L'adesione al piano di accordo generale da parte dei creditori comporta la sospensione delle esecuzioni e comunque la rinuncia all'inizio o alla prosecuzione delle azioni esecutive. Il rispetto dei tempi di pagamento definiti nel piano di accordo generale e nelle successive transazioni costituisce condizione essenziale. Il piano di accordo generale, le successive transazioni e la completa esecuzione a mezzo degli effettivi pagamenti non possono superare il termine complessivo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla conclusione del programma di risanamento, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.       2. Le misure necessarie al raggiungimento dell'equilibrio economico della società di trasporto regionale ferroviario, EAV s.r.l., di cui all'atto aggiuntivo approvato con delibera della Giunta regionale della Campania n. 143 del 5 aprile 2016, sono attuate in regime di ordinarietà dalla predetta società di gestione, sotto la vigilanza della Regione Campania e del Ministero dell'economia e delle finanze, dalla data di scadenza del Commissario ad acta di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. EAV s.r.l. predispone un piano di accordo generale che prevede il pagamento di quanto dovuto ai creditori, la rinuncia a tutte o parte delle spese legali, degli interessi e altri accessori, ad una quota percentuale della sorte capitale. L'adesione al piano di accordo generale da parte dei creditori comporta la sospensione delle esecuzioni e comunque la rinuncia all'inizio o alla prosecuzione delle azioni esecutive. Il rispetto dei tempi di pagamento definiti nel piano di accordo generale e nelle successive transazioni costituisce condizione essenziale. Il piano di accordo generale, le successive transazioni e la completa esecuzione a mezzo degli effettivi pagamenti non possono superare il termine complessivo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla conclusione del programma di risanamento, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
      3. A copertura dei debiti del servizio di trasporto pubblico regionale dovuti dalla regione Molise nei confronti di Trenitalia S.p.a., è attribuito alla medesima regione un contributo straordinario di 90 milioni di euro, per l'anno 2016.       3. Identico.
        3-bis. Entro il 1 settembre di ogni anno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su indicazione delle regioni, presenta alle Camere una relazione sulle criticità finanziarie in cui versano le società esercenti servizi di trasporto pubblico locale.
      4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2016 e agli oneri di cui al comma 3, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo sviluppo e coesione – programmazione 2014-2020. Le predette risorse sono rese disponibili previa rimodulazione, ove necessario, degli interventi già programmati a valere sulle risorse stesse.       4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2016 e agli oneri di cui al comma 3, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020. Le predette risorse sono rese disponibili previa rimodulazione, ove necessario e tenendo conto della localizzazione territoriale delle misure di cui ai commi 1 e 3, degli interventi già programmati a valere sulle risorse stesse.
Articolo 12.
(Misure urgenti a favore dei comuni in materia di accoglienza).
Articolo 12.
(Misure urgenti a favore dei comuni in materia di accoglienza).

      1. Le spese per l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri sono incrementate di 600 milioni di euro nell'anno 2016.

      1. Identico.

      2. Quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i Comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2016. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, è istituito un apposito Fondo iscritto nella missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti», programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose». Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di riparto ai comuni interessati delle risorse di cui al presente comma, nel limite massimo di 500 euro per richiedente protezione ospitato e comunque nei limiti della disponibilità del fondo.       2. Quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i Comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2016. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, è istituito un apposito Fondo iscritto nella missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti», programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose». Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al presente comma tra i comuni interessati, nel limite massimo di 500 euro per richiedente protezione ospitato e comunque nei limiti della disponibilità del fondo.
        2-bis. All'articolo 1, comma 729, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «e dai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «, dai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011, nonché dai comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale».
 
Articolo 12-bis
(Misure di coordinamento finanziario connesse all'avvenuta cessazione dello stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 maggio 2008 in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio di alcune regioni).
 

      1. Al fine di dare completamento agli interventi a favore delle popolazioni rom e sinti, le risorse di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, non utilizzate per le predette finalità sono destinate alla realizzazione di specifiche iniziative per le quali gli enti locali interessati presentano il relativo progetto al prefetto competente per territorio. L'assegnazione delle risorse è disposta, nei limiti dei versamenti effettuati, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, a favore delle prefetture-uffici territoriali del Governo sedi degli ex Commissari delegati di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri

  30 maggio 2008, nn. 3676, 3677 e 3678, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 31 maggio 2008, e 1 giugno 2009, nn. 3776 e 3777, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2009.
        2. Le risorse eventualmente giacenti sulle contabilità speciali istituite a favore degli ex Commissari delegati sono mantenute nelle medesime contabilità speciali per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.
Articolo 13.
(Rifinanziamento Fondo PMI e misure per la promozione e lo sviluppo dell'agroalimentare).
Articolo 13.
(Rifinanziamento Fondo PMI e misure per il microcredito, per la promozione e lo sviluppo dell'agroalimentare nonché in materia di contratti dell'ISMEA).

      1. La dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 895 milioni di euro per l'anno 2016. Ulteriori 100 milioni di euro potranno essere individuati a valere sugli stanziamenti del programma operativo nazionale «Imprese e competitività 2014-2020» a titolarità del Ministero dello sviluppo economico.

      1. Identico.

        1-bis. Al fine di garantire un'adeguata qualità dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio del microcredito, favorendo tra l'altro l'accesso all'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui al comma 7-bis dell'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché al fine di garantire la verifica qualitativa e quantitativa dei servizi effettivamente prestati, come previsti dall'articolo 111, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è istituito presso l'Ente nazionale per il microcredito, che ne cura la tenuta e l'aggiornamento, l'elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito. Sono iscritti nell'elenco i soggetti che possiedono i requisiti minimi stabiliti dall'Ente nazionale per il microcredito sulla base delle linee guida redatte dall'Ente stesso, sentito il parere della Banca d'Italia. L'elenco è pubblicato nel sito internet istituzionale dell'Ente nazionale per il microcredito ed è accessibile all'utenza. L'iscrizione nell'elenco avviene di diritto per i soggetti che prestano servizi ausiliari per finanziamenti di microcredito già concessi e in via di ammortamento, fatta salva la successiva verifica del possesso dei requisiti minimi stabiliti ai sensi del secondo periodo. Per le finalità previste dal presente comma è autorizzata la spesa annua di euro 300.000 a decorrere dall'anno 2016. All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.
        1-ter. L'Ente nazionale per il microcredito trasmette semestralmente alla Banca d'Italia un rapporto contenente informazioni qualitative e quantitative sull'erogazione dei servizi ausiliari obbligatori da parte degli operatori iscritti nell'elenco di cui al comma 1-bis e sui servizi di assistenza e monitoraggio prestati dagli stessi operatori, anche a fini di supporto dell'attività di vigilanza esercitata in materia dalla Banca d'Italia, che si avvale delle valutazioni effettuate dall'Ente nazionale per il microcredito. L'Ente nazionale per il microcredito svolge, nell'ambito dei suoi compiti istituzionali e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, periodica attività di formazione, supporto nell'attuazione di modelli operativi e monitoraggio in favore degli operatori iscritti nell'elenco. Le modalità attuative del comma 1-bis e del presente comma sono definite mediante un protocollo d'intesa sottoscritto dalla Banca d'Italia e dall'Ente nazionale per il microcredito entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
      2. Al fine di favorire l'accesso al credito delle imprese agricole, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2016 in favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) per la concessione da parte del medesimo Istituto di garanzie ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. La garanzia dell'ISMEA è concessa a titolo gratuito, nel limite di 15.000 euro di costo e comunque nei limiti previsti dai regolamenti (UE) numeri 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.       2. Identico.
        2-bis. Al fine di favorire la copertura dei rischi climatici e di mercato da parte delle imprese agricole, a valere sulle risorse finanziarie previste per i contributi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e con le modalità ivi previste, una quota fino a 10 milioni di euro per l'anno 2017 è destinata ai contributi sui premi assicurativi per polizze innovative a copertura del rischio inerente alla variabilità del ricavo aziendale nel settore del grano.
      3. All'articolo 2, comma 132, primo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, le parole: «che operano nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli» sono sostituite dalle seguenti: «che operano nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli».       3. Identico.
      4. All'articolo 20 della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo il comma 1, è inserito il seguente:       4. Identico:
          «1-bis. Per gli interventi di cui al comma 1, ISMEA è autorizzata ad utilizzare le risorse residue per l'attuazione del regime di aiuti di cui all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.».           «1-bis. Per gli interventi di cui al comma 1, l’ISMEA è autorizzato ad utilizzare le risorse residue per l'attuazione del regime di aiuti di cui all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.».
 

      4-bis. Con riferimento ai contratti stipulati dall'ISMEA ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile, l'Istituto, nella persona di un suo rappresentante autorizzato ai sensi di legge, può rilasciare dinnanzi ad un notaio, in base alle risultanze delle scritture contabili, l'attestazione dell'inadempimento del compratore relativo al pagamento delle rate, tale da integrare gli estremi della risoluzione di diritto dei contratti medesimi. Il processo verbale notarile, nel quale è recepita tale attestazione, costituisce titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 608 del codice di procedura civile, nonché titolo per ottenere l'annotazione, ai sensi dell'articolo 2655 del codice civile, dell'intervenuta risoluzione a margine della trascrizione della compravendita ai sensi del citato articolo 1523. L'imposta di registro per il predetto processo verbale notarile è dovuta in misura fissa.

        4-ter. All'articolo 14 della legge 26 maggio 1965, n. 590, le parole: «acquistati dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina» sono sostituite dalle seguenti: «acquistati o venduti dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)».
        4-quater. La vendita dei terreni da parte dell'ISMEA è effettuata tramite procedura competitiva ad evidenza pubblica tra coloro che hanno presentato una manifestazione di interesse all'acquisto a seguito di avviso pubblico, anche mediante il ricorso agli strumenti di cui all'articolo 16 della legge 28 luglio 2016, n. 154, ovvero, in caso di esito infruttuoso della predetta procedura, tramite trattativa privata. In caso di aggiudicazione da parte di giovani imprenditori agricoli è consentito il pagamento rateale del prezzo, apponendo ipoteca legale, ai sensi dell'articolo 2817 del codice civile. L'Istituto utilizza le risorse derivanti dalle vendite di cui al presente comma esclusivamente per interventi a favore dei giovani imprenditori agricoli.
        4-quinquies. Le iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sui terreni di proprietà dell'ISMEA in favore dei creditori del compratore ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile sono da considerarsi nulle e sono cancellate dalla competente conservatoria dei registri immobiliari su semplice richiesta dell'Istituto e senza oneri per lo stesso.
        4-sexies. Gli oneri a qualsiasi titolo dovuti ai consorzi di bonifica, con riferimento alle proprietà vendute dall'ISMEA ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile, non possono essere richiesti all'Istituto, neanche a titolo solidale, intendendosi obbligato al pagamento esclusivamente il compratore di cui al medesimo articolo.
Articolo 14.
(Potenziamento di tax credit per il cinema e l'audiovisivo).
Articolo 14.
(Potenziamento del tax credit per il cinema e l'audiovisivo e disposizioni sui diritti audiovisivi sportivi e sui proventi dei biglietti di ingresso ai luoghi della cultura).

      1. Per l'anno 2016 l'importo di 140 milioni di cui al comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, è incrementato di 30 milioni.

      1. Per l'anno 2016 l'importo di 140 milioni di euro di cui al comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, è incrementato di 60 milioni di euro.

        1-bis. Al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:
        «Art. 21. – (Ripartizione delle risorse). – 1. Le risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti, di cui all'articolo 3, comma 1, sono ripartite, previa deduzione delle quote di cui all'articolo 22, tra tutti i soggetti partecipanti alla competizione, secondo i criteri indicati negli articoli 25 e 26. Le risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi di natura secondaria oggetto di autonome iniziative commerciali ai sensi degli articoli 4, comma 3, e 11, comma 3, spettano agli organizzatori degli eventi»;
            b) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:
        «Art. 22. – (Mutualità generale). – 1. L'organizzatore delle competizioni facenti capo alla Lega di serie A destina una quota del 10 per cento delle risorse economiche e finanziarie derivanti da tutti i contratti stipulati per la commercializzazione dei diritti di cui all'articolo 3, comma 1, esclusivamente per lo sviluppo dei settori giovanili delle società, per la formazione e per l'utilizzo di calciatori convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e per lo sviluppo dei centri federali territoriali e delle attività giovanili della Federazione italiana giuoco calcio.
        2. La quota di cui al comma 1 è destinata alla Federazione italiana giuoco calcio, che determina i criteri e le modalità di erogazione secondo le finalità di cui al comma 1, previa rendicontazione certificata da parte dei destinatari. Tali fondi sono destinati: nella misura del 6 per cento alla Lega di serie B; nella misura del 2 per cento alla Lega Pro; nella misura dell'1 per cento alla Lega nazionale dilettanti; nella misura dell'1 per cento alla Federazione italiana giuoco calcio.
        3. La Federazione italiana giuoco calcio presenta al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, se nominato, al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno sportivo precedente»;
            c) gli articoli 23 e 24 sono abrogati.
 

      1-ter. Al fine di potenziare l'offerta culturale dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, anche attraverso il più efficace utilizzo delle risorse derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso, all'articolo 110, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: «al funzionamento» sono inserite le seguenti: «e alla valorizzazione».

Capo IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Capo IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Articolo 15.
(Disposizioni finanziarie).
Articolo 15.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

      1. Identico.

        1-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.100 milioni di euro per l'anno 2018.
      2. Agli oneri derivanti dagli articoli 4, comma 2, 9, 10, 12, 13, 14 e dal comma 1 del presente articolo, pari a 1.992,39 milioni di euro per l'anno 2016 e 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.830 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, che aumentano a 2.002,1 milioni di euro per l'anno 2016 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto derivante dalla lettera a) del presente comma, si provvede:       2. Agli oneri derivanti dagli articoli 4, comma 2, 8, comma 1-ter, 9, 10, 12, 13, 14 e dai commi 1 e 1-bis del presente articolo, pari a 2.026,39 milioni di euro per l'anno 2016, a 4.560 milioni di euro per l'anno 2017, a 5.930 milioni di euro per l'anno 2018, a 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e a 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, che aumentano a 2.036,1 milioni di euro per l'anno 2016 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto derivante dalla lettera a) del presente comma, si provvede:
          a) quanto a 417,83 milioni di euro per l'anno 2016, mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'elenco allegato al presente decreto;           a) quanto a 451,83 milioni di euro per l'anno 2016, mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'elenco allegato al presente decreto;
          b) quanto a 1.600 milioni di euro per l'anno 2016, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;           b) identica;
          c) quanto a 2,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, a 4.830 milioni di euro per l'anno 2018 e a 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle misure previste dagli articoli 3, 4, 6 e 8.           c) quanto a 2,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 4.560 milioni di euro per l'anno 2017, a 5.930 milioni di euro per l'anno 2018, a 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e a 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle misure previste dagli articoli 3, 4, 6 e 9.

      3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

      3. Identico.

        3-bis. Al fine di assicurare la piena tutela dei titolari di indennizzi per infortunio o malattia professionale e di semplificare il contenzioso in materia, la rendita per inabilità permanente erogata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), ai sensi dell'articolo 66, numero 2), del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ha natura risarcitoria del danno subìto dall'assicurato a causa dell'evento invalidante. La medesima rendita non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini tributari.
Articolo 16.
(Entrata in vigore).
 

      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

      Dato a Roma, addì 22 ottobre 2016.

 
MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri.
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze.

Visto, il Guardasigilli: Orlando.

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(segue: testo del decreto-legge)

    

Elenco

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di euro)
Ministero
    
2016
RIDUZIONI
di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 174.536 133.119
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 44.500 13.483
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 5.000 5.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 2.000 0
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 1.000 0
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 3.400 2.997
MINISTERO DELL'INTERNO 12.500 2.800
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 453 0
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 112.144 99.964
MINISTERO DELLA DIFESA 7.000 0
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 1.200 1.200
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO 50.000 46.000
MINISTERO DELLA SALUTE 4.100 1.900
Totale         417.833 306.463

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

Elenco

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di euro)
Ministero
    
2016
RIDUZIONI
di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 174.536 133.119
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 44.500 13.483
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 5.000 5.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 2.000 0
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 1.000 0
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 3.400 2.997
MINISTERO DELL'INTERNO 12.500 2.800
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 453 0
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 112.144 94.238
MINISTERO DELLA DIFESA 7.000 0
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 1.200 1.200
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO 84.000 80.000
MINISTERO DELLA SALUTE 4.100 2.400
Totale         451.833 335.237

(segue: testo del decreto-legge)

    

Elenco

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di euro)
Ministero
    Missione

        Programma

2016
RIDUZIONI
di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 112.144 99.964
    1. Infrastrutture pubbliche e logistica (14) 22.064 21.564
        1.5. Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (5) 500 0
        1.7. Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità (10) 21.564 21.564
    2. Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13) 80.080 78.400
        2.4. Autotrasporto ed intermodalità (2) 70.400 70.400
        2.6. Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (9) 6.680 5.000
        2.7. Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (6) 3.000 3.000
    3. Casa e assetto urbanistico (19) 10.000 0
        3.1. Politiche abitative, urbane e territoriali (2) 10.000 0

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

Elenco

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di euro)
Ministero
    Missione

        Programma

2016
RIDUZIONI
di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 112.144 94.238
    1. Infrastrutture pubbliche e logistica (14) 24.514 22.664
        1.5. Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (5) 500 0
        1.7. Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità (10) 24.014 22.664
    2. Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13) 80.929 71.574
        2.1. Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale (1) 1.400 0
        2.3. Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (4) 2.275 0
        2.4. Autotrasporto ed intermodalità (2) 68.400 65.400
        2.6. Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (9) 5.854 3.174
        2.7. Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (6) 3.000 3.000
    3. Casa e assetto urbanistico (19) 6.701 0
        3.1. Politiche abitative, urbane e territoriali (2) 6.701 0

(segue: testo del decreto-legge)

    

Elenco

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di euro)
Ministero
    Missione

        Programma

2016
RIDUZIONI
di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO 50.000 46.000
    1. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21) 3.000 0
        1.2. Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (2) 2.000 0
        1.13. Valorizzazione del patrimoio culturale e coordinamento del sistema museale (13) 1.000 0
    3. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 1.000 0
        3.2. Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 1.000 0
    4. Fondi da ripartire (33) 45.000 45.000
        4.1. Fondi da assegnare (1) 45.000 45.000
    6. Turismo (31) 1.000 1.000
        6.1. Sviluppo e competitività del turismo (1) 1.000 1.000

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

Elenco

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di euro)
Ministero
    Missione

        Programma

2016
RIDUZIONI
di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO 84.000 80.000
    1. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21) 3.000 0
        1.2. Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (2) 2.000 0
        1.13. Valorizzazione del patrimoio culturale e coordinamento del sistema museale (13) 1.000 0
    3. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 1.000 0
        3.2. Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 1.000 0
    4. Fondi da ripartire (33) 79.000 79.000
        4.1. Fondi da assegnare (1) 79.000 79.000
    6. Turismo (31) 1.000 1.000
        6.1. Sviluppo e competitività del turismo (1) 1.000 1.000

(segue: testo del decreto-legge)

    

Elenco

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di euro)
Ministero
    Missione

        Programma

2016
RIDUZIONI
di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA SALUTE 4.100 1.900
    1. Tutela della salute (20) 3.900 1.700
        1.1. Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (1) 500 500
        1.2. Sanità pubblica veterinaria (2) 1.000 1.000
        1.3. Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (3) 400 200
        1.4. Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (4) 1.000 0
        1.8. Sicurezza degli alimenti e nutrizione (8) 1.000 0
    2. Ricerca e innovazione (17) 200 200
        2.1. Ricerca per il settore della sanità pubblica (20) 200 200

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

Elenco

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di euro)
Ministero
    Missione

        Programma

2016
RIDUZIONI
di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA SALUTE 4.100 2.400
    1 Tutela della salute (20) 3.900 2.200
        1.1. Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (1) 2.000 2.000
        1.3. Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (3) 400 200
        1.4. Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (4) 500 0
        1.8. Sicurezza degli alimenti e nutrizione (8) 1.000 0
    2. Ricerca e innovazione (17) 200 200
        2.1. Ricerca per il settore della sanità pubblica (20) 200 200