• Testo approvato 119-1004-1034-1931-2012 (Bozza provvisoria)

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Atto a cui si riferisce:
S.2012 Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali
approvato con il nuovo titolo
"Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette"


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Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 119-1004-1034-1931-2012

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 10 novembre 2016, ha approvato il seguente disegno di legge risultante dall’unificazione dei disegni di legge n. 119, d’iniziativa del senatore D’Alì; n. 1004, d’iniziativa della senatrice De Petris; n. 1034, d’iniziativa del senatore Caleo; n. 1931, d’iniziativa dei senatori Panizza, Zeller, Zin, Fausto Guilherme Longo, Conte, Dalla Zuanna, Mastrangeli e Scilipoti Isgrò; n. 2012, d’iniziativa dei senatori Simeoni, Gambaro, Campanella, Bencini, Bignami, Orellana, Casaletto e Mastrangeli:

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 2 della legge
n. 394 del 1991)

1. All'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«1. I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali e da eventuali estensioni a mare che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.

2. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali e lacuali, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

3. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali e lacuali che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentano uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi attraverso di esse tutelati.

4. Le aree protette marine sono costituite da ambienti marini, dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti ricadenti nel demanio marittimo, che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche, con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere, e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono. Le aree protette marine si intendono altresì definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree specialmente protette del Mediterraneo, ratificato ai sensi della legge 5 marzo 1985, n. 127 e della Strategia nazionale per la biodiversità 2013.

5 Le aree naturali protette di cui ai commi da 1 a 4 prossime al confine di Stato possono essere costituite come aree protette transfrontaliere sulla base di convenzioni, trattati o accordi internazionali. Nel caso in cui l'area interessata sia un parco naturale o una riserva naturale regionale, l'accordo che ne disciplina il regime di area protetta transfrontaliera è stipulato sentita la regione interessata, per quanto attiene agli aspetti di sua competenza. Con l'atto di costituzione dell'area protetta transfrontaliera sono stabilite le procedure di partecipazione dell'ente gestore dell'area protetta nazionale o regionale interessata alla stessa area protetta transfrontaliera, nonché le eventuali forme di partecipazione degli enti pubblici statali e territoriali interessati.

5-bis. Le aree protette marine contigue ai parchi nazionali terrestri sono ricomprese integralmente negli stessi parchi nazionali, previa istruttoria tecnica svolta dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) secondo la procedura di cui all'articolo 18, comma 1, i quali in tal caso sono classificati come parchi nazionali con estensione a mare. Nei parchi nazionali con estensione a mare si applicano, per la parte marina, le disposizioni di legge relative alle aree protette marine. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5-ter. Le aree del territorio nazionale inserite, in attuazione della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, nella rete ecologica europea denominata "Natura 2000" concorrono ai fini della conservazione della biodiversità, insieme al sistema delle aree naturali protette. Ad esse si applicano il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e le relative misure di conservazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007, e successive modificazioni.

5-quater. La gestione dei siti di importanza comunitaria e delle previste zone speciali di conservazione, in attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, nonché delle zone di protezione speciale in attuazione della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, ricadenti, interamente o parzialmente, in un parco nazionale o regionale, in una riserva naturale statale o regionale o in un'area protetta marina, è competenza del corrispondente ente gestore.

5-quinquies. Le aree esterne a quelle di cui al comma 5-ter possono essere affidate in gestione agli enti gestori delle aree protette»;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«9-ter. L'istituzione di un nuovo parco assorbe tutte le altre aree protette, nazionali, regionali o locali, comprese nel territorio del parco stesso.

9-quater. Sono attribuite all'ISPRA le funzioni di supporto tecnico-scientifico, nonché di monitoraggio e controllo ambientali e di ricerca, in materia di aree naturali protette, biodiversità e protezione dell'ambiente marino e costiero. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuati specificamente i compiti attribuiti dal presente comma all'ISPRA, che ne assicura l'adempimento nell'ambito delle proprie attività istituzionali. A tal fine, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto, l'ISPRA procede al conseguente adeguamento statutario della propria struttura organizzativa. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2. Le attività di cui al presente articolo devono essere svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 2.

(Contributo di sbarco a favore delle aree protette)

1. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori in cui sono presenti aree protette terrestri o marine ed i comuni nel cui territorio insistono isole minori ove sono presenti aree protette terrestri o marine possono destinare il gettito del contributo di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per finanziare, in accordo con l'ente gestore dell'area protetta, interventi volti alla tutela ambientale, alla conservazione della biodiversità, al ripristino o al restauro di ecosistemi naturali e del patrimonio archeologico e culturale, alla promozione del turismo sostenibile del territorio, nonché ad attività di educazione ambientale.

2. I comuni di cui al comma 1 possono inoltre deliberare una maggiorazione, fino ad un massimo di 2 euro, del contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nelle medesime forme ivi previste.

3. I comuni facenti parte di un'area protetta marina possono richiedere un contributo di sbarco con le stesse finalità e modalità di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Art. 3.

(Modifica all'articolo 8 della legge
n. 394 del 1991)

1. All'articolo 8 della legge n. 394 del 1991, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Qualora il territorio del parco o della riserva naturale ricomprenda siti militari, alla loro istituzione si procede sentito il Ministero della difesa, che si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta».

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 9 della legge
n. 394 del 1991)

1. All'articolo 9 della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 1 a 8-bis sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'Ente parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Sono organi dell'Ente parco:

a) il Presidente;

b) il Consiglio direttivo;

c) il Collegio dei revisori dei conti;

d) la Comunità del parco.

3. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni e i membri possono essere confermati una sola volta.

4. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti ovvero il proprio dissenso esplicitando le ragioni che motivano il diniego dell'intesa con specifico riferimento a ciascuno dei nomi ricompresi nella terna. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede, motivandola, alla nomina del Presidente, scegliendo prioritariamente tra i nomi compresi nella terna.

4-bis. La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi incarico elettivo e con incarichi negli organi di amministrazione degli enti pubblici.

5. Nelle more della nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio direttivo ai sensi del comma 8-ter, al fine di assicurare la continuità amministrativa e lo svolgimento delle attività indifferibili dell'Ente parco, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

6. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esercita le funzioni di indirizzo e programmazione della stessa, fissa gli obiettivi ed effettua la verifica in merito alla realizzazione degli stessi, attraverso gli strumenti previsti dalla legislazione vigente in materia. Il Presidente esercita altresì le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva, ferme restando le competenze del direttore ai sensi del comma 11.

7. Per il Presidente e per i componenti del Consiglio direttivo, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 79 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riferite a sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle unioni montane dei comuni, presidenti dei consigli provinciali e comunali con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

8. Al Presidente spetta un'indennità onnicomprensiva fissata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono a carico del bilancio dell'Ente parco.

8-bis. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da un numero di componenti pari a sei, per i parchi il cui territorio comprende fino a venti comuni, e a otto, per i parchi il cui territorio comprende più di venti comuni.

8-ter. I componenti del Consiglio direttivo diversi dal Presidente sono nominati, entro trenta giorni dalla comunicazione della designazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono scelti tra persone qualificate nella conservazione della natura o nella gestione delle aree protette o tra i rappresentanti della Comunità del parco, secondo le seguenti modalità:

a) il 50 per cento dei componenti su designazione della Comunità del parco con voto limitato, almeno due dei quali scelti tra i sindaci della stessa Comunità del parco;

b) il 50 per cento dei componenti, scelti tra esperti in materia naturalistica e ambientale, su designazione:

1) nel caso di Consigli direttivi con sei componenti, uno delle associazioni di protezione ambientale, uno del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno delle associazioni agricole nazionali più rappresentative individuato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base delle indicazioni provenienti dalle medesime associazioni;

2) nel caso di Consigli direttivi con otto componenti, uno del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno dell'ISPRA indicato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno delle associazioni di protezione ambientale e uno delle associazioni agricole nazionali più rappresentative individuato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base delle indicazioni provenienti dalle medesime associazioni.

8-quater. Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Decorsi ulteriori trenta giorni dalla scadenza del termine di quarantacinque giorni, il Presidente esercita le funzioni del Consiglio direttivo sino all'insediamento di questo ai sensi del comma 8-sexies. Per i membri del Consiglio direttivo designati dalla Comunità del parco che ricoprono la carica di sindaco di un comune o di presidente di una unione montana dei comuni, di una provincia o di una regione presenti nella Comunità del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del Consiglio direttivo e il conseguente rinnovo della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri dei medesimi enti.

8-quinquies. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente, scelto tra i membri designati dalla Comunità del parco, che in caso di assenza o impedimento del Presidente ne esercita le funzioni.

8-sexies. Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.

8-septies. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali ed in particolare sui bilanci, che sono trasmessi al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dell'economia e delle finanze, sui regolamenti e sulla proposta di piano per il parco di cui all'articolo 12. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

8-octies. Lo statuto dell'Ente parco è deliberato dal Consiglio direttivo, sentito il parere della Comunità del parco, ed è trasmesso per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Lo statuto dell'Ente parco definisce le finalità e funzioni principali dell'Ente, nonché le modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti. Lo statuto è approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'economia e delle finanze. Decorsi trenta giorni dalla richiesta, i relativi pareri si intendono acquisiti. L'organizzazione e il funzionamento dell'Ente sono disciplinati, nel rispetto dello statuto, mediante un regolamento approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

c) il comma 10 è sostituito dai seguenti:

«10. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente, approvati dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

10-bis. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed è formato da tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel registro dei revisori legali, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, in qualità di presidente del Collegio, uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate»;

d) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. La gestione amministrativa dei parchi nazionali è affidata a un direttore, che assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo; ad esso spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il direttore è nominato dal Consiglio direttivo nell'ambito di una terna di nomi di soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, nonché di particolare qualificazione professionale. La terna è compilata a seguito di selezione pubblica alla quale possono prendere parte dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale, soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di parchi nazionali o regionali per almeno tre anni nonché persone che abbiano esperienza di gestione di aree protette marine per il medesimo periodo. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Il Presidente stipula con il direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Il Consiglio direttivo, nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione, può rinnovare una sola volta l'incarico per un periodo non superiore a cinque anni. Il direttore, se dipendente pubblico, è posto obbligatoriamente in posizione di comando o fuori ruolo, per tutta la durata dell'incarico. Il trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere introdotte in via regolamentare forme di contingentamento per la selezione, quali albi interni, elenchi e istituti similari. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

e) il comma 12 è abrogato;

f) il comma 12-bis è sostituito dal seguente:

«12-bis. Al vice presidente e agli altri componenti del Consiglio direttivo spettano gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono a carico del bilancio dell'Ente parco»;

g) il comma 14 è sostituito dai seguenti:

«14. La dotazione organica dell'Ente parco è approvata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze. Decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta di parere, questo si intende reso favorevolmente. Il direttore costituisce la struttura amministrativa di vertice dell'Ente ed è posto fuori dalla dotazione organica. Per le finalità di cui alla presente legge, in considerazione delle peculiari attività da svolgere, è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato e indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale. Entro il 1º gennaio 2017 tutti gli Enti parco si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

14-bis. Al fine di consentire il monitoraggio del livello di realizzazione degli obiettivi programmati di conservazione della biodiversità e l'efficace utilizzazione a tal fine delle risorse assegnate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta, con proprio decreto, una specifica direttiva rivolta agli Enti parco finalizzata all'individuazione di indicatori dello stato di conservazione, alla tutela e all'elaborazione di rendiconti orientati alla verifica periodica dell'evoluzione dell'ecosistema protetto.

14-ter. Al fine di ridurre le spese ordinarie derivanti dai costi fissi di struttura e migliorare l'esercizio dei servizi di competenza, gli Enti parco i cui territori di riferimento insistano nella stessa regione o in regioni confinanti possono stipulare convenzioni per lo svolgimento in modo coordinato o condiviso di funzioni tecniche, amministrative e attinenti alla fruizione e allo sviluppo delle aree protette, o ricorrere ad affidamenti congiunti con procedure ad evidenza pubblica. Gli Enti parco possono stipulare convenzioni, con le finalità indicate nel presente comma, anche con altre amministrazioni dello Stato le cui funzioni siano esercitate nel medesimo territorio regionale».

Art. 5.

(Modifiche agli articoli 11, 12, 14, 25, 26 e 32 della legge n. 394 del 1991)

1. Alla legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11:

1) al comma 1, dopo le parole: «entro il territorio del parco» sono inserite le seguenti: «e nelle aree ad esso contigue»;

2) al comma 2, dopo la lettera h) è aggiunta, in fine, la seguente:

«h-bis) il divieto di esercitazioni militari»;

3) al comma 3, alla lettera a) è premessa la seguente:

«0a) l'attività venatoria»;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h)»;

5) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il regolamento del parco è approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni interessate. A questo fine l'Ente parco, previo parere della Comunità del parco, adotta il regolamento e lo trasmette alle regioni interessate e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che può apportare integrazioni e modifiche. Le integrazioni e le modifiche devono essere trasmesse all'Ente parco, il quale, entro due mesi dalla trasmissione, adotta il nuovo testo. Ove il Ministero non ritenga di apportare ulteriori integrazioni e modifiche e in ogni caso allo scadere del suddetto termine, la proposta definitiva di regolamento è sottoposta per l'intesa alla regione che si esprime entro tre mesi, decorsi i quali l'intesa si intende acquisita. In ogni caso, decorsi dodici mesi dalla trasmissione, da parte dell'Ente parco, del regolamento adottato senza che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare abbia fatto pervenire all'Ente parco alcuna integrazione o modifica, o che la regione abbia manifestato il proprio dissenso, il regolamento è approvato dal Ministro nel testo adottato dall'Ente parco. Il regolamento acquista efficacia decorsi novanta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti e i propri strumenti urbanistici alle previsioni del regolamento. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle del comune, che è tenuto alla loro applicazione»;

b) all'articolo 12:

1) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«e) valori naturali e culturali presenti nel territorio del parco e valutazione del loro stato di conservazione; servizi ecosistemici forniti dal territorio del parco e loro classificazione dal punto di vista qualitativo nonché valutazione dal punto di vista quantitativo; identificazione e valutazione delle pressioni e delle minacce per i valori naturali e culturali e per i servizi ecosistemici e analisi delle cause, dei fattori e delle tendenze, con particolare riferimento ai cambiamenti globali ed alle attività antropiche presenti nel territorio del parco e nel territorio limitrofo; definizione degli obiettivi di conservazione dei valori naturali e culturali e modalità di valorizzazione dei servizi ecosistemici del parco»;

2) al comma 1, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

«e-bis) iniziative atte a favorire, nel rispetto delle finalità del parco, lo sviluppo economico e sociale delle collettività residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti;

e-ter) mantenimento e recupero degli ecosistemi e delle caratteristiche del paesaggio, delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali direttamente connesse alla conservazione di specie selvatiche ed habitat naturali, promozione dell'agricoltura biologica e biodinamica, mantenimento e recupero del patrimonio archeologico e storico-culturale tutelato e promozione del turismo naturalistico, culturale e scolastico»;

3) al comma 2, lettera a), le parole: «riserve integrali» sono sostituite dalle seguenti: «zone di riserva integrale»;

4) al comma 2, lettera b), le parole: «riserve generali orientate» sono sostituite dalle seguenti: «zone di riserva generale orientata»;

5) al comma 2, lettera c), le parole: «aree di» sono sostituite dalle seguenti: «zone di»;

6) al comma 2, lettera d), le parole: «aree di» sono sostituite dalle seguenti: «zone di»;

7) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Il piano reca altresì l'indicazione di aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco naturale, aventi finalità di zona di transizione e individuate d'intesa con la regione. Rispetto alle aree contigue possono essere previste dal regolamento del parco misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale dell'area contigua, in essa l'attività venatoria è regolamentata dall'Ente parco, sentiti la regione e l'ambito territoriale di caccia competenti, acquisito il parere dell'ISPRA, e può essere esercitata solo dai soggetti aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua. Per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico, l'Ente parco, sentiti la regione e gli ambiti territoriali di caccia interessati, acquisito il parere dell'ISPRA, può disporre, per particolari specie di animali, divieti e prescrizioni riguardanti le modalità e i tempi della caccia. Tali divieti e prescrizioni sono recepiti dai calendari venatori regionali e provinciali e la loro violazione è punita con le sanzioni previste dalla legislazione venatoria.

2-ter. Ai fini di cui al comma 1, lettera e-bis), il piano può prevedere in particolare contratti di collaborazione e convenzioni con le aziende agricole singole o associate presenti nel territorio del parco ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; servizi di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi mediante atti di concessione sulla base di specifiche convenzioni; l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività agro-silvo-pastorali tradizionali direttamente connesse alla conservazione di specie selvatiche o habitat naturali; l'agevolazione o la promozione del restauro dei beni archeologici, storici e culturali e di ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco e della biodiversità, lo sviluppo del turismo connesso alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i soggetti diversamente abili.

2-quater. Le attività di cui ai commi 2-bis e 2-ter devono essere svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

8) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Il piano è predisposto dall'Ente parco entro diciotto mesi dalla costituzione dei suoi organi, in base ai criteri ed alle finalità della presente legge. La Comunità del parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del piano indicati dal Consiglio direttivo ed esprime il proprio parere sul piano stesso. L'Ente parco, nella qualità di autorità procedente, dà avvio alla valutazione ambientale strategica del piano, da svolgere da parte dell'autorità regionale competente, secondo le disposizioni di cui agli articoli 11 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nell'ambito del relativo procedimento è acquisito il parere vincolante, per i profili di competenza, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. A tal fine, ove non sia vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o adeguato ai sensi dell'articolo 156 del medesimo codice, la proposta di piano comprende almeno i contenuti di cui al comma 1 del citato articolo 143. Il Consiglio direttivo, dopo aver provveduto alle revisioni del piano ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, procede alla sua adozione e lo trasmette tempestivamente alla regione.

4. Il piano trasmesso alla regione è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, delle unioni montane dei comuni e delle regioni interessate. Entro tale termine chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro sessanta giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le zone di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, ovvero d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le zone di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, e le aree contigue di cui al comma 2-bis, approva il piano tenendo conto delle risultanze del parere motivato espresso in sede di valutazione ambientale strategica e nel rispetto del parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, acquisito ai sensi del comma 3.

5. Qualora il piano non sia definitivamente approvato entro dodici mesi dall'adozione da parte dell'Ente parco, esso è approvato, in via sostitutiva e previa diffida ad adempiere, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato, ove non sia vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o adeguato ai sensi dell'articolo 156 del medesimo codice, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo»;

c) i commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 14 sono abrogati;

d) all'articolo 25:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Strumento di attuazione delle finalità del parco naturale regionale è il piano per il parco»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nel rispetto delle finalità istitutive e delle previsioni del piano per il parco e nei limiti del regolamento, il parco promuove iniziative, coordinate con quelle delle regioni e degli enti locali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine nel piano per il parco sono inserite indicazioni per la promozione delle attività compatibili»;

3) al comma 4, le parole: «Al finanziamento del piano pluriennale economico e sociale, di cui al comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «Al finanziamento del piano per il parco»;

e) all'articolo 26, comma 1, le parole: «pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 25, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «per il parco di cui all'articolo 25»;

f) l'articolo 32 è sostituito dal seguente:

«Art. 32. -- (Pianificazione e regolamentazione delle aree contigue). -- 1. Il regolamento per l'area protetta regionale contiene, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta, le eventuali misure di disciplina dell'attività venatoria, previa acquisizione del parere dell'ISPRA, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente relative alle aree contigue ed esterne al territorio dell'area protetta, in conformità a quanto previsto dal relativo piano per le aree medesime.

2. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale delle aree contigue, in esse l'attività venatoria può essere esercitata solo dai soggetti aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua, salvi i divieti e le prescrizioni che l'ente gestore dell'area protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di animali».

Art. 6.

(Modifica dell'articolo 13 della legge
n. 394 del 1991)

1. L'articolo 13 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. -- (Nulla osta). -- 1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta è rilasciato previa verifica della conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, chi vi abbia interesse può agire ai sensi dell'articolo 31, commi da 1 a 3, del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è pubblicato nell'albo on line dell'Ente parco per la durata di sette giorni. L'Ente parco dà notizia per estratto, con le medesime modalità, dei nulla osta rilasciati.

2. Avverso il rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349.

3. Il direttore del parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, può prorogare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni il termine di cui al comma 1».

Art. 7.

(Modifiche all'articolo 15 della legge
n. 394 del 1991)

1. All'articolo 15 della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «del parco» sono sostituite dalle seguenti «nel parco»;

b) al comma 7, le parole: «e risarcimenti» sono soppresse.

Art. 8.

(Modifiche all'articolo 16 della legge
n. 394 del 1991)

1. All'articolo 16 della legge n. 394 del 1991, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. I titolari di concessioni di derivazione d'acqua, esercitate attraverso impianti per la produzione di energia elettrica in esercizio, di potenza superiore a 100 kw, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, aventi le opere di presa collocate all'interno di aree protette o i cui effetti ricadano sulle medesime aree, sono tenuti a versare annualmente all'ente gestore dell'area medesima una somma di ammontare pari, in sede di prima applicazione, al 10 per cento del canone demaniale relativo alle concessioni medesime a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità. L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza e le modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

1-ter. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di attività estrattive, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari ad un terzo del canone di concessione.

1-quater. I titolari di impianti di produzione di energia elettrica alimentati con biomasse di potenza installata superiore a 50 kw, ubicati nel territorio dell'area protetta, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare annualmente all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari, in sede di prima applicazione, a euro 6 per ogni kw di potenza elettrica installata. L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza e le modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

1-quinquies. I titolari di concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12, sono tenuti a versare annualmente all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari, in sede di prima applicazione, all'1 per cento del valore di vendita delle quantità prodotte. L'ammontare definitivo di detto contributo e le modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

1-sexies. I titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile diversa da quelle contemplate dai commi 1-bis e 1-quater e di potenza superiore a 100 kw, ubicati nel territorio dell'area protetta ed esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare annualmente in favore dell'ente gestore dell'area medesima, in un'unica soluzione e a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, un somma pari, in sede di prima applicazione, a euro 1 per kw di potenza. L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza e per tipologia di fonte e le modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

1-septies. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di oleodotti, metanodotti ed elettrodotti non interrati, ubicati nel territorio dell'area protetta, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare annualmente all'ente gestore dell'area medesima, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, in sede di prima applicazione, per ogni chilometro non interrato una somma pari a 100 euro per oleodotti o metanodotti e a 30 euro per ogni linea di elettrodotto ad alta tensione, a 50 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione non isolata e a 20 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione isolata. L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza e per tipologia di infrastruttura e le modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

1-octies. I titolari di concessioni per pontile per ormeggio imbarcazioni, per punto ormeggio in campo boa e per posto barca presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare è pari al 10 per cento del canone di concessione.

1-novies. Gli enti gestori dell'area protetta possono deliberare che ciascun visitatore versi un corrispettivo per i servizi offerti nel territorio dell'area protetta.

1-decies. Costituiscono entrate dell'ente gestore dell'area protetta i proventi derivanti dalla vendita della fauna selvatica catturata o abbattuta ai sensi dell'articolo 11.1.

1-undecies. I beni demaniali presenti nel territorio dell'area protetta che alla data di entrata in vigore della presente disposizione non siano stati già affidati in concessione a soggetti terzi, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, possono essere dati in concessione gratuita all'ente gestore dell'area protetta ai fini della tutela dell'ambiente e della conservazione dell'area protetta, se da esso richiesti, per un periodo di nove anni. La concessione è rinnovata automaticamente allo scadere, salvo motivato diniego del soggetto concedente. L'ente gestore dell'area protetta può concedere tali beni in uso a terzi dietro il pagamento di un canone, ferma restando l'attività di vigilanza e sorveglianza prevista dall'articolo 21. La concessione gratuita di beni demaniali all'ente gestore dell'area protetta non modifica la titolarità di tali beni, che rimangono in capo al soggetto concessionario.

1-duodecies. L'ente gestore dell'area protetta può concedere, anche a titolo oneroso, il proprio marchio di qualità a servizi e prodotti locali che soddisfino requisiti di qualità, di sostenibilità ambientale e di tipicità territoriale. Nell’ipotesi di cui al presente comma l'ente gestore è tenuto a predisporre uno o più regolamenti per attività o servizi omogenei recanti i requisiti minimi di qualità da garantire nonché a svolgere attività di controllo.

1-terdecies. L'ente gestore dell'area protetta può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni riconosciute o fondazioni. Le iniziative di sponsorizzazione devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici e devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività del parco e quella privata.

1-quaterdecies. A decorrere dall'anno 2017 gli enti gestori delle aree protette sono inclusi nell'elenco dei soggetti beneficiari designabili dai contribuenti per l'accesso al riparto della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1, comma 1234, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

1-quinquiesdecies. Il 50 per cento delle entrate relative alle aree protette nazionali di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies e 1-octies è versato dagli enti gestori ad un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad un apposito fondo per le aree protette, da istituire presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che provvede con proprio decreto alla ripartizione per il finanziamento di progetti e azioni di sistema, in particolare per garantire la conservazione della biodiversità e prioritariamente delle specie e degli habitat di cui alle direttive 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009. Il restante 50 per cento delle entrate è destinato prioritariamente dagli enti gestori al finanziamento di politiche e piani per la conservazione e la tutela della biodiversità nell’area protetta. Il Ministro dell'economia e della finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-sexiesdecies. Le disposizioni di cui ai commi da 1-bis a 1-quinquiesdecies si applicano ai parchi nazionali, alle aree protette marine, ai parchi regionali e alle riserve naturali terrestri, ove necessario attraverso il recepimento da parte delle normative regionali di settore, che individuano nella regione il soggetto al quale versare la quota del 50 per cento per l'organizzazione del fondo di rotazione per il finanziamento di progetti e azioni di sistema.

1-septiesdecies. L'ente gestore e i soggetti di cui al presente articolo disciplinano a mezzo di negozi giuridici ogni altro aspetto. Le clausole apposte in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulle e integrano l'ipotesi di responsabilità amministrativa per il personale pubblico e di illecito civile per il soggetto privato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile».

2. All'articolo 48, comma 3, lettera a), del codice delle leggi antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «università statali,» sono inserite le seguenti: «enti parco,».

Art. 9.

(Introduzione dell'articolo 11.1 della legge n. 394 del 1991)

1. Dopo l'articolo 11 della legge n. 394 del 1991 è inserito il seguente:

«Art. 11.1 -- (Gestione della fauna selvatica). -- 1. Gli interventi di gestione delle specie di uccelli e mammiferi, con l'esclusione dei ratti, nelle aree naturali protette e nelle aree contigue sono definiti con specifici piani redatti dall'ente gestore dell'area naturale protetta, previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA. I piani indicano gli obiettivi di conservazione della biodiversità da raggiungere, le modalità, le tecniche ed i tempi di realizzazione delle azioni previste. Per le aree naturali protette che comprendono anche in parte zone di protezione speciale (ZPS), siti di importanza comunitaria (SIC), o zone speciali di conservazione (ZSC), il piano deve tenere conto del formulario del sito, dei motivi istitutivi e degli obiettivi di conservazione, in conformità alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, e alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992. Per la redazione, la gestione e l'aggiornamento dei piani l'ente gestore dell'area naturale protetta può stipulare protocolli pluriennali di intesa e accordi di collaborazione con università ed enti di ricerca iscritti nello schedario dell'Anagrafe nazionale delle ricerche.

2. I piani per la gestione di cui al comma 1 sono finalizzati al contenimento della fauna selvatica che può determinare un impatto negativo sulla conservazione di specie ed habitat di cui alle citate direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE presenti nell'area protetta o di specie della fauna e flora selvatiche o habitat ritenuti particolarmente vulnerabili; per tutte le specie alloctone, ad esclusione delle specie riportate nell'allegato I, i piani sono finalizzati all'eradicazione o al contenimento, coerentemente con le disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014.

3. Gli interventi di gestione della fauna selvatica, sia di cattura che di abbattimento, devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate, previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati dallo stesso ente e validati dall'ISPRA.

4. I piani per la gestione di cui al comma 1 indicano gli obiettivi, i periodi, le modalità, le aree, il numero di capi su cui è previsto l'intervento in relazione agli obiettivi dichiarati, nonché i tempi e i modi di verifica del contenimento. I piani per la gestione prevedono l'esclusivo impiego di tecniche selettive e devono valutare la possibilità di intervenire tramite catture.

5. Al personale di enti o organismi pubblici responsabile di interventi di gestione della fauna selvatica non conformi alle modalità previste si applicano le sanzioni disciplinari stabilite dall'ente o organismo di appartenenza. Ai soggetti privati coinvolti negli interventi di gestione della fauna selvatica ai sensi dei commi 3 e 4 si applica la sanzione dell'esclusione a tempo indeterminato dalla partecipazione agli interventi di gestione della fauna selvatica su tutto il territorio nazionale. Sono fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.

6. Gli enti gestori dispongono, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-decies, degli animali catturati o abbattuti nell'ambito degli interventi di gestione della fauna selvatica.

7. Una quota pari al 30 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione deve essere versata dall'ente gestore ad apposito capitolo di entrata del bilancio dell'ISPRA per finanziare ricerche su metodi di gestione non cruenti della fauna selvatica».

2. Alla legge n. 394 del 1991 è aggiunto, in fine, l'allegato I annesso alla presente legge.

Art. 10.

(Modifica dell'articolo 18 della legge
n. 394 del 1991)

1. L'articolo 18 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 18. -- (Istituzione di aree protette marine). -- 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per le aree di interesse militare, con il Ministro della difesa, sentiti le regioni, le province, i comuni territorialmente interessati e la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, istituisce con proprio decreto le aree protette marine autorizzando il finanziamento definito dal programma di cui all'articolo 19-bis della presente legge. Ai fini dell'istituzione, della valutazione dell'effettiva necessità di tutela e della classificazione in area protetta marina, è effettuato un adeguato studio sugli aspetti ambientali e socio-economici dell'area, per individuare gli elementi naturali sensibili e i fattori di pressione, quali la popolazione residente, le presenze turistiche, le attività economiche, le attività di pesca, gli impianti industriali e turistici, la fruizione nautica, la navigazione, la produzione di rifiuti solidi urbani, la quantità e la qualità dei rifiuti industriali e degli scarichi idrici, le modalità di smaltimento e trattamento dei rifiuti urbani e industriali e i consumi di acqua. La relativa istruttoria tecnica preliminare è svolta dall'ISPRA nell'ambito delle funzioni attribuite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 2, comma 9-quater, sentiti i portatori di interesse presenti sul territorio, per il tramite delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

2. Gli enti gestori delle aree protette marine e dei parchi nazionali con estensione a mare, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 19-bis, verificano, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni dei decreti istitutivi concernenti la delimitazione, le finalità istitutive, la zonazione e i regimi di tutela, nonché le discipline di dettaglio previste dal regolamento dell'area protetta, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area e, ove ritenuto opportuno, propongono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le necessarie modifiche al decreto istitutivo o al regolamento. L'istruttoria tecnica per l'aggiornamento è svolta con la medesima procedura di cui al comma 1 del presente articolo.

3. I pareri richiesti agli enti territoriali di cui al comma 1 sono rilasciati entro sessanta giorni dalla richiesta della competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Decorso tale termine, il parere si intende favorevolmente acquisito.

4. Con riferimento all'istituzione delle aree protette marine, possono essere stipulati accordi di programma fra le regioni e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le aree protette marine e i parchi nazionali con estensione a mare possono essere istituiti nelle aree marine di reperimento di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e all'articolo 36 della presente legge, nonché nei siti della “rete Natura 2000”, in particolare ai fini della tutela dell'avifauna marina o delle specie animali e vegetali.

5. Il decreto istitutivo di un'area protetta marina contiene le definizioni, la denominazione, le finalità e la delimitazione dell'area, le attività non consentite, la zonazione e la disciplina delle attività consentite e prevede la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all'articolo 19, comma 9. Lo stesso decreto individua il soggetto a cui è affidata la gestione dell'area.

6. Il decreto di cui al comma 5 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

7. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo nelle aree protette marine, anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione delle stesse, sono disciplinati in rapporto alla zonazione dell'area, con le seguenti modalità:

a) in zona A, non possono essere adottati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, fatta eccezione per quelli richiesti a fini di sicurezza o ricerca scientifica;

b) in zona B, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle autorità competenti d'intesa con l’ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive;

c) in zona C e D, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle autorità competenti previo parere dell’ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive».

Art. 11.

(Modifica dell'articolo 19 della legge
n. 394 del 1991)

1. L'articolo 19 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 19 -- (Gestione delle aree protette marine). -- 1. Il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna area protetta marina è assicurato dall'ente gestore con il controllo e secondo gli indirizzi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Con il decreto di cui all'articolo 18, comma 1, la gestione dell'area protetta marina è affidata prioritariamente ad un consorzio di gestione costituito tra enti locali, enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni di protezione ambientale riconosciute, salvo che per comprovati motivi che ne impediscano la costituzione. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce, con apposita convenzione, gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione dell'area protetta marina a cui deve attenersi l'ente gestore.

3. Entro un anno dall'affidamento della gestione l'ente gestore, in considerazione delle peculiarità e delle specifiche esigenze di protezione e salvaguardia delle zone a diverso regime di tutela, formula la proposta di regolamento di organizzazione dell'area protetta marina, che è approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione e il piano di gestione dell'area, nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'area medesima, fermi restando le finalità, la delimitazione, la zonazione e i divieti stabiliti dal decreto istitutivo.

4. La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'ente gestore dell'area protetta marina è perseguita attraverso lo strumento del piano di gestione, adottato con il regolamento di organizzazione di cui al comma 3, che, in particolare, disciplina i seguenti contenuti:

a) organizzazione generale dell'area di mare e del demanio marittimo e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;

b) sistemi di accessibilità a terra e a mare quali corridoi di lancio per la navigazione, campi ormeggio, sentieri subacquei;

c) sistemi di attrezzature e servizi, musei, centri visite, uffici informativi;

d) indirizzi e criteri per lo svolgimento delle attività consentite, nonché per gli interventi a mare e sul demanio marittimo, sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.

5. Nelle aree protette marine e nelle estensioni a mare dei parchi nazionali sono vietate le attività che possono alterare le caratteristiche dell'ambiente e comprometterne le finalità istitutive. In particolare, salvo quanto stabilito al comma 7, sono vietati:

a) qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresi la balneazione, le immersioni subacquee, la navigazione a motore, l'ancoraggio, l'ormeggio, l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e di sport acquatici similari, la pesca subacquea, l'immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo;

b) qualunque attività di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie animali e vegetali, ivi comprese la caccia e la pesca;

c) qualunque attività di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche;

d) qualunque alterazione, diretta o indiretta, provocata con qualsiasi mezzo, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi comprese l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, l'acquacoltura, l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente;

e) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;

f) lo svolgimento di attività pubblicitarie;

g) l'uso di fuochi all'aperto.

6. Nelle aree protette marine e nelle estensioni a mare dei parchi nazionali, le misure di protezione possono essere stabilite in base alla seguente suddivisione in zone:

a) zona A di tutela integrale, nella quale l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità e, di conseguenza, le attività consentite si riducono a quelle strettamente necessarie alla gestione dell'area quali attività di sorveglianza, soccorso, ricerca e monitoraggio;

b) zona B di tutela generale, nella quale sono vietate le attività di maggiore impatto ambientale, mentre si consentono le attività effettuate nel rispetto della sostenibilità ambientale;

c) zona C di tutela parziale, nella quale si consente una fruizione più ampia che resti in ogni modo compatibile con le esigenze di tutela e salvaguardia scientificamente ritenute necessarie per quella porzione di territorio protetto;

d) zona D di tutela sperimentale, nella quale sono previste misure di tutela speciali rivolte specificatamente ad un aspetto, ad un'attività o ad un fattore di impatto per l'ambiente marino.

7. I divieti di cui al comma 5 possono essere derogati, in parte, nei singoli decreti istitutivi, in funzione del grado di protezione necessario nelle diverse zone di tutela. In particolare, nelle zone B, C e D possono essere consentite e disciplinate, previa autorizzazione dell'ente gestore, la piccola pesca professionale, il pescaturismo, la pesca sportiva con attrezzi selettivi, l'ormeggio per il diporto ai campi boe allo scopo predisposti, l'ancoraggio sui fondali non interessati da biocenosi di pregio, la navigazione da diporto in funzione del possesso di requisiti di eco-compatibilità, la balneazione, le immersioni subacquee, le attività di trasporto passeggeri e le visite guidate e, nelle sole zone C e D, l'acquacoltura, purché effettuata secondo i più rigorosi criteri di eco-compatibilità, anche tenendo conto delle esigenze di tutela dei fondali.

8. I divieti di cui all'articolo 11, comma 3, si applicano ai territori inclusi nelle aree protette marine e nei parchi nazionali con estensione a mare.

9. I beni del demanio marittimo e le zone di mare ricomprese nelle aree protette marine possono essere concessi in uso esclusivo agli enti gestori per le finalità della gestione dell'area medesima. I beni del demanio marittimo esistenti all'interno dell'area protetta fanno parte della medesima.

10. La sorveglianza nelle aree protette marine e nei parchi nazionali con estensione a mare è esercitata dalle Capitanerie di porto, nonché, ai soli fini del rispetto delle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento, dai corpi di polizia degli enti locali delegati alla gestione anche in forma consortile e dai corpi di polizia allo scopo individuati nelle regioni a statuto speciale. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la consistenza e le modalità di impiego delle risorse umane e strumentali delle Capitanerie di porto destinate al suddetto scopo.

11. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2. Gli enti gestori che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno presentato la proposta di regolamento di organizzazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono tenuti a presentarla entro i successivi sessanta giorni, pena la revoca dell'affidamento della gestione.

Art. 12.

(Introduzione dell'articolo 19-bis della legge n. 394 del 1991)

1. Dopo l'articolo 19 della legge n. 394 del 1991 è inserito il seguente:

«Art. 19-bis. -- (Programma triennale per le aree protette marine). -- 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina, ogni tre anni, un programma ove sono indicati gli indirizzi generali, le priorità programmatiche, le attribuzioni economico-finanziarie, gli obiettivi e le azioni nazionali nonché i termini di valutazione dei risultati della gestione delle aree protette marine di cui alla presente legge e alla legge 31 dicembre 1982, n. 979. Le attribuzioni economico-finanziarie del programma triennale alle singole aree protette marine sono effettuate in base a criteri oggettivi relativi alle dimensioni e alla complessità geomorfologica dell'area tutelata, alla significatività degli ecosistemi marini e costieri, alla presenza ed incidenza dei fattori antropici, agli interessi socio-economici e ad altri parametri da definire in tale sede. Il programma prevede altresì la realizzazione nelle aree protette marine di un monitoraggio scientifico dello stato di salute dell'ambiente, degli effetti della protezione e dell'evoluzione del contesto antropico e socio-economico, valutato con indicatori specifici. Al programma triennale le regioni o gli enti gestori possono proporre modifiche, integrazioni o aggiornamenti. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare decide sulle proposte nel termine di sessanta giorni.

2. Le assegnazioni finanziarie ordinarie dello Stato a favore delle aree protette marine sono disposte annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio. Sono escluse dal riparto per la corrispondente annualità le aree protette marine i cui enti gestori non abbiano presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 30 giugno di ciascun anno, i risultati della gestione riferiti all'anno precedente.

3. L'ente gestore dell'area protetta marina predispone annualmente un piano economico-finanziario, sulla base di una propria programmazione triennale coerente con quella del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche commisurato in base alle assegnazioni finanziarie dello Stato di cui al comma 2, e lo sottopone all'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, unitamente al bilancio consuntivo e al bilancio previsionale per la successiva annualità. Le assegnazioni finanziarie dello Stato sono destinate prioritariamente alle attività di tutela e conservazione e, subordinatamente, previo il compiuto assolvimento dei compiti istituzionali di tutela e conservazione, anche ad attività di valorizzazione e promozione.

4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte dell'ente gestore rispetto a quanto previsto nel decreto istitutivo e nella convenzione di affidamento e nel programma triennale di cui al comma 1.

5. Sono estese agli enti gestori delle aree protette marine le misure di incentivazione di cui all'articolo 7 per interventi, impianti ed opere connesse alla gestione integrata della fascia costiera.

6. I proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni relative alle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento, comunque commesse nelle zone di mare all'interno delle aree protette marine e dei parchi nazionali con estensione a mare, sono riscossi dagli enti gestori e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'area protetta.

7. In deroga ad ogni diversa disposizione, i pareri, le intese, le pronunce o i nulla osta delle amministrazioni pubbliche, quando richiesti dall'ente gestore di un'area protetta marina o di un parco nazionale con estensione a mare, sono resi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il predetto parere si intende favorevolmente acquisito.

8. Al fine di assicurare la tutela delle aree protette marine e la fruizione ecosostenibile della nautica da diporto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta tutti i provvedimenti per quanto di competenza per dare concreta attuazione al Protocollo tecnico per la nautica sostenibile sottoscritto presso il medesimo Ministero in data 1º febbraio 2007.

9. Al fine di assicurare la partecipazione nelle scelte gestionali delle associazioni di categoria della cooperazione e delle imprese della pesca, del settore turistico-balneare, dell'industria nautica e della nautica da diporto, della subacquea, della protezione ambientale e della ricerca scientifica, l'ente gestore, sentite le associazioni di categoria riconosciute a livello nazionale, nomina una consulta costituita tra i soggetti di cui al presente periodo, il cui funzionamento è disciplinato nel regolamento di organizzazione. L'ente gestore presiede la consulta, che si riunisce almeno una volta all'anno e può formulare proposte e suggerimenti per quanto attiene al funzionamento dell'area protetta marina e del parco nazionale con estensione a mare, ed esprime un parere non vincolante sul piano di gestione, sul bilancio e sul regolamento di organizzazione. La partecipazione alla consulta non comporta la corresponsione di indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o emolumenti di qualsiasi natura. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

10. Agli enti gestori delle aree protette marine, per l'attività svolta in tale veste, si applica l'articolo 16.

11. L'organico di un'area protetta marina è costituito da una dotazione di personale per le finalità di funzionamento essenziale, impiegato ai sensi delle norme vigenti in materia, e mediante procedure di mobilità da altre pubbliche amministrazioni. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina le dotazioni minime di organico necessarie alla direzione e al funzionamento essenziale di ciascuna area protetta marina, i cui oneri possono gravare, oltre che sulle dotazioni finanziarie proprie dell'ente gestore, anche sui trasferimenti destinati dal medesimo Ministero, entro le soglie stabilite dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

12. Il direttore dell'area protetta marina è reclutato dall'ente gestore attraverso selezioni ad evidenza pubblica. Al direttore dell'area protetta marina si applicano le disposizioni previste per il direttore di parco nazionale».

2. I provvedimenti di cui all'articolo 19-bis, comma 8, della legge n. 394 del 1991, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sono soppresse le commissioni di riserva di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni.

4. I commi da 1 a 5 dell'articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179, sono abrogati.

Art. 13.

(Modifica all'articolo 21 della legge
n. 394 del 1991)

1. All'articolo 21 della legge n. 394 del 1991, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare vigila sugli Enti parco e gli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale mediante l'approvazione degli statuti, dei regolamenti, dei bilanci annuali e delle piante organiche, in collaborazione con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri».

Art. 14.

(Modifiche all'articolo 22 della legge
n. 394 del 1991)

1. All'articolo 22 della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata»;

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. L'attività di gestione della fauna selvatica è disciplinata ai sensi dell'articolo 11.1».

Art. 15.

(Modifiche all'articolo 24 della legge
n. 394 del 1991)

1. All'articolo 24 della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «la composizione e i poteri del collegio dei revisori dei conti» sono sostituite dalle seguenti: «i poteri del revisore dei conti»;

b) il comma 2 è abrogato;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 7, si applicano anche al Presidente del parco regionale, se lavoratore dipendente, pubblico o privato».

Art. 16.

(Modifiche all'articolo 29 della legge
n. 394 del 1991)

1. All'articolo 29, commi 1 e 2, della legge n. 394 del 1991, le parole: «legale rappresentante» sono sostituite dalla seguente: «direttore».

Art. 17.

(Modifiche all'articolo 30 della legge
n. 394 del 1991)

1. All'articolo 30 della legge n. 394 del 1991, i commi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6 e 13 è punito con l'arresto fino a dodici mesi e con l'ammenda da euro 150 a euro 30.000. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma 5, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 400 a euro 15.000. Nei casi di violazioni riguardanti il prelievo o la cattura di organismi animali, si applicano le pene accessorie della confisca di cui agli articoli 7, 9 e 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Le pene pecuniarie sono raddoppiate in caso di recidiva.

1-bis. Qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis, chiunque, al comando o alla conduzione di un'unità da diporto, violi il divieto di navigazione a motore di cui all'articolo 19, comma 5, lettera a), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000.

2. La violazione delle disposizioni emanate dagli enti gestori delle aree protette è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 2.000. Nei casi di violazioni riguardanti il prelievo o la cattura di organismi animali, si applicano le pene accessorie della confisca di cui agli articoli 7, 9 e 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dal legale rappresentante dell'ente gestore dell'area protetta.

2-bis. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2 è determinata in misura compresa tra euro 50 e euro 1.000, qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis.

2-ter. L'importo delle sanzioni di cui al presente articolo è aggiornato ogni cinque anni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Nel caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi degli articoli 733 e 734 e dei delitti di cui al titolo VI-bis del libro II del codice penale, è disposto dal giudice o, in caso di flagranza, per evitare l'aggravamento o la continuazione del reato, dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, il sequestro immediato di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi, ivi compreso il mezzo nautico utilizzato per le violazioni commesse nelle aree protette marine. Il responsabile è tenuto a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque al risarcimento del danno.

4. Nelle sentenze di condanna il giudice dispone, nei casi di particolare gravità, la confisca delle cose utilizzate per la consumazione dell'illecito».

Art. 18.

(Modifica dell'articolo 33 della legge
n. 394 del 1991)

1. L'articolo 33 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 33. -- (Istituzione del Comitato nazionale per le aree protette. Relazione alle Camere). -- 1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Comitato nazionale per le aree protette. Al funzionamento del Comitato si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni, emolumenti né rimborsi spese.

2. Il Comitato esercita funzioni propositive e consultive e svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) predispone il programma per le aree naturali protette di cui all’articolo 4;

b) predispone l'elenco ufficiale delle aree naturali protette che sottopone al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la sua approvazione;

c) propone all’approvazione della Conferenza unificata l'eventuale integrazione della classificazione delle aree naturali protette;

d) predispone annualmente una relazione sulle attività svolte dagli Enti parco e dagli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale.

3. Il Comitato è composto da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che lo presiede, da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome, da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante della Federazione italiana dei parchi e delle riserve naturali (Federparchi) e da un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale. Per lo svolgimento della propria attività il Comitato si avvale, in particolare, del supporto tecnico-operativo dell'ISPRA.

4. Entro il mese di gennaio di ogni anno ciascun Ente parco e ciascun ente istituito per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale trasmette al Comitato un resoconto analitico sulle attività svolte nell'anno precedente.

5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta annualmente alle Camere la relazione, predisposta dal Comitato ai sensi del comma 2, lettera d), sulle attività svolte dagli Enti parco e dagli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale».

Art. 19.

(Modifica all'articolo 34 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 34, comma 1, della legge n. 394 del 1991, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:

«f-bis) Matese;

f-ter) Portofino, comprendente la già istituita area protetta marina di Portofino».

2. L'istituzione e il primo avviamento dei parchi di cui al comma 1 sono finanziati nei limiti massimi di spesa di euro 300.000 per ciascun parco nazionale, per l'esercizio 2017. Il funzionamento del parco del Matese e del parco di Portofino è finanziato, a decorrere dall'esercizio 2018, rispettivamente con euro 2.000.000 e con euro 1.000.000.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a euro 600.000 per l’anno 2017 e a euro 3.000.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, mediante corrispondente riduzione delle somme già destinate al funzionamento degli altri Enti parco.

Art. 20.

(Modifica all'articolo 35 della legge
n. 394 del 1991)

1. All'articolo 35, comma 1, della legge n. 394 del 1991, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Per il Parco nazionale dello Stelvio si provvede in conformità a quanto previsto dall'intesa sottoscritta in data 11 febbraio 2015, ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116».

Art. 21.

(Modifiche all'articolo 36 della legge
n. 394 del 1991)

1. All'articolo 36, comma 1, della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «di cui all'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 4 e 19-bis»;

b) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) Capo d'Otranto-Grotte Zinzulusa e Romanelli»;

c) la lettera o) è sostituita dalla seguente:

«o) Capo Spartivento».

Art. 22.

(Ulteriori modifiche alla legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 6, comma 6, della legge n. 394 del 1991, le parole: «di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».

2. All'articolo 10, comma 3, della legge n. 394 del 1991, le parole da: «delibera» fino ad: «altresì» sono sostituite dalla seguente: «adotta».

3. L'articolo 11-bis della legge n. 394 del 1991 è abrogato.

4. All'articolo 14 della legge n. 394 del 1991, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Corsi di formazione per guide del parco».

5. All'articolo 21, comma 2, ultimo periodo, della legge n. 394 del 1991, le parole: «ai sensi dell'articolo 19, comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 19, comma 10».

6. All'articolo 29, comma 2, della legge n. 394 del 1991, le parole: «di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».

Art. 23.

(Modifica alla legge n. 289 del 2002, in materia di sedi del Parco nazionale Gran Paradiso)

1. All'articolo 80, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «ha sede legale in Torino, e una sede amministrativa ad Aosta, come già previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561» sono sostituite dalle seguenti: «ha la sede legale in un comune del versante piemontese ed una sede amministrativa in un comune del versante valdostano del Parco».

2. L'Ente parco provvede all'eventuale trasferimento delle sedi con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 24.

(Modifiche all'articolo 146 del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004)

1. All'articolo 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Nel caso di interventi da realizzare all'interno di parchi nazionali, all’esito dell'approvazione del piano per il parco dotato almeno dei contenuti di cui all'articolo 143, comma 1, in conformità alle previsioni dell'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'ente parco comunica al soprintendente l'atto di assenso in base alla competenza di cui al comma 6 del presente articolo attestando la conformità del progetto alle previsioni e prescrizioni paesaggistiche»;

b) al comma 6, al secondo periodo, le parole: «enti parco» sono sostituite dalle seguenti: «enti gestori di aree naturali protette regionali» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La funzione autorizzatoria in materia di paesaggio per gli interventi da realizzare nei parchi nazionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è attribuita agli enti parco. Gli enti parco possono provvedere con un unico atto sia sulla domanda di nulla osta, di cui all'articolo 13 della legge n. 394 del 1991, sia, secondo la procedura disciplinata nel presente articolo, sulla domanda di autorizzazione paesaggistica».

Art. 25.

(Comitato paritetico per la biodiversità)

1. Il Comitato paritetico per la biodiversità, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 6 giugno 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2011, nell'ambito della Strategia nazionale per la biodiversità, coordina e promuove azioni integrate a favore delle aree protette nazionali e regionali e delle aree protette marine e fornisce il supporto informativo necessario, per quanto di competenza, all'esercizio delle funzioni che il Comitato per il capitale naturale esercita ai sensi dell'articolo 67 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

Art. 26.

(Modifiche alla legge n. 349 del 1986)

1. Alla legge 8 luglio 1986, n. 349, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma, 1, lettera c), le parole: «o presenti in almeno cinque regioni» sono soppresse;

b) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. -- 1. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, presenti in almeno dieci regioni, sono individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla base delle preminenti finalità di tutela ambientale, desunte sia dallo statuto che dall'analisi dell'attività svolta negli ultimi cinque anni, nonché della democraticità dell'ordinamento interno e della continuità e trasparenza dell'attività.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta, possono essere definiti ulteriori criteri che presiedono all’individuazione effettuata ai sensi del comma 1, nonché le relative modalità. Qualora i pareri delle Commissioni parlamentari competenti non siano espressi entro trenta giorni dalla richiesta, il Ministro procede comunque all’emanazione del decreto.

3. In sede di prima applicazione, anche a seguito dell’emanazione del decreto di cui al comma 2, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo in capo alle associazioni di protezione ambientale già individuate, ai sensi della normativa vigente prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, come aventi carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni, disponendo la revoca del provvedimento di individuazione ove detti requisiti non siano sussistenti.

4. Ogni cinque anni il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede alla verifica della sussistenza delle condizioni in base alle quali è stata compiuta l'individuazione ai sensi del presente articolo, trasmettendo in merito apposita relazione alle Commissioni parlamentari competenti».

Art. 27.

(Delega al Governo per l'istituzione del Parco del Delta del Po)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma dell'assetto ordinamentale e organizzativo e delle finalità e dei criteri di gestione delle aree naturali protette del Delta del Po nelle regioni Emilia-Romagna e Veneto, quale fondamentale risorsa del bacino del Po e fattore determinante per la valorizzazione economica e ambientale dell'alto Adriatico, mediante l'istituzione di un unico Parco del Delta del Po, comprendente le aree del perimetro del Parco naturale regionale del Delta del Po, istituto con la legge della regione Veneto 8 settembre 1997, n. 36, e del Parco regionale del delta del Po, istituto con la legge della regione Emilia-Romagna 2 luglio 1988, n. 27. Sono inoltre considerate aree contigue al Parco del Delta del Po, ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, i siti di «rete Natura 2000» e le zone di protezione speciale disciplinati rispettivamente dalle direttive 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, confinanti con i perimetri dei due parchi regionali, che conservano l'attuale regime vincolistico di tutela.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) introdurre una disciplina dell'ordinamento e dell'organizzazione del Parco del Delta del Po tale da garantire, in un regime di collaborazione con gli enti territoriali interessati, il raggiungimento delle finalità di tutela e di conservazione, nonché di difesa degli equilibri naturali del territorio, previste dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, dalle citate leggi regionali istitutive dei Parchi regionali del Delta del Po del Veneto e dell'Emilia-Romagna nonché dalle citate direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, e la salvaguardia dei princìpi di tutela della fauna selvatica indicati negli articoli 1 e 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

b) prevedere che il Parco del Delta del Po persegua altresì le finalità di sviluppo socio-economico dei territori di competenza mediante la promozione e il sostegno delle attività economiche tradizionali e di forme di turismo sostenibile ecocompatibile, anche attraverso lo sviluppo della filiera delle imprese dei settori interessati;

c) configurare il Parco del Delta del Po come parco orientato a rivalutare e rendere socialmente disponibile il grande patrimonio di risorse ambientali, faunistiche e storico-culturali dell'area deltizia in armonia con il complesso dei beni ambientali e paesaggistico-culturali del Paese; valorizzare e coordinare i sistemi di attività direttamente o indirettamente legate all'utilizzazione del potenziale delle risorse fisiche degli ambienti umidi presenti, garantendo il rispetto di questi ultimi;

d) prevedere che il nuovo Ente parco provveda, entro sei mesi dall'insediamento dei suoi organi, all'elaborazione di un piano del Parco del Delta del Po che tenga conto dei programmi d'area e dei piani territoriali vigenti nei Parchi regionali esistenti, assumendo per quanto riguarda le aree contigue i perimetri attualmente vigenti, dei piani di gestione e delle misure di conservazione dei siti di «rete Natura 2000» confinanti con i parchi regionali esistenti e che sia altresì coerente con i princìpi fondamentali, oltre che dotato dei contenuti di cui all'articolo 143, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. Tale piano deve anche affrontare le tematiche attinenti agli impatti delle attività economiche e produttive, anche se dismesse, alle problematiche connesse alla gestione fluviale e alla gestione integrata della fascia costiera, nonché alla valorizzazione integrata del capitale naturale e culturale dei sistemi territoriali di pregio mediante specifiche concertazioni con le regioni, con i comuni del Parco e con la Riserva di Biosfera Delta del Po -- MAB UNESCO, così come riconosciuta nell'anno 2015;

e) prevedere che l'Ente parco del Delta del Po succeda in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli Enti parco regionali e che tutti gli atti inerenti la successione dell'Ente parco del Delta del Po nei rapporti giuridici attivi e passivi degli Enti parco regionali siano fiscalmente neutri e non siano soggetti a imposte e tasse, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto;

f) prevedere misure idonee ad assicurare la continuità occupazionale, presso il nuovo Ente parco del Delta del Po, dei dipendenti a tempo indeterminato degli Enti parco regionali che prestano servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché la copertura delle spese obbligatorie a valere sulle corrispondenti risorse rese disponibili a legislazione vigente dalle regioni e dagli enti locali territorialmente interessati;

g) disporre le abrogazioni e modificazioni della normativa vigente in contrasto con la nuova normativa per la disciplina del sistema di tutela e di sviluppo delle aree interessate;

h) integrare il piano per il parco con il piano di azione dell'area Riserva di Biosfera Delta del Po -- MAB UNESCO, così come riconosciuta nell'anno 2015.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con le regioni Emilia-Romagna e Veneto. Il mancato raggiungimento dell'intesa preclude l'adozione del decreto. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, il Governo trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni parlamentari competenti possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui ai commi 2 e 3.

Art. 28.

(Delega al Governo per l'introduzione di un sistema volontario di remunerazione dei servizi ecosistemici)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per l'introduzione di un sistema volontario di pagamento dei servizi ecosistemici (PSE).

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che il sistema di PSE sia definito su base volontaria, quale remunerazione di una quota di valore aggiunto derivante dalla fornitura dei servizi ecosistemici secondo meccanismi di carattere negoziale tra fornitori e beneficiari, fermi restando la salvaguardia nel tempo degli ecosistemi nonché l'eventuale incremento della loro funzionalità, ovvero il loro ripristino, ove necessario;

b) prevedere che il sistema di PSE sia attivato, in particolare, in presenza di un intervento pubblico di assegnazione in concessione di un bene naturalistico di interesse comune, che deve mantenere intatte o incrementare le sue funzioni;

c) prevedere che nello strumento negoziale siano specificamente individuati i servizi oggetto di remunerazione e il loro valore, nonché definiti i relativi obblighi contrattuali e le modalità di pagamento;

d) prevedere in ogni caso che il sistema di PSE possa essere attivato per i seguenti servizi: formazione e rigenerazione del suolo; fissazione del carbonio delle foreste e dell'arboricoltura da legno di proprietà demaniale, collettiva e privata; regimazione e regolazione delle acque nei bacini idrici; salvaguardia della biodiversità con specifico riguardo alla funzione di conservazione delle specie e degli habitat, delle prestazioni ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche, anche tenendo conto del ruolo delle infrastrutture verdi di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2013) 249 final; utilizzazione di proprietà demaniali, collettive e private per produzioni energetiche; servizi ricreativi e del tempo libero legati al turismo ambientale, paesaggistico e culturale, nonché servizi educativi concernenti il capitale naturale; servizi ecosistemici generati dagli agricoltori, dai selvicoltori e dagli altri gestori del territorio agroforestale nell'esercizio delle proprie attività, anche mediante meccanismi di incentivazione previsti nei programmi territoriali;

e) prevedere che nel sistema di PSE siano considerati interventi di pulizia e manutenzione dell'alveo dei fiumi e dei torrenti, nonché interventi di salvaguardia e ripristino della biodiversità;

f) coordinare e razionalizzare gli istituti esistenti in materia;

g) prevedere, in particolare, forme di remunerazione di servizi ecosistemici forniti dai comuni, dalle loro unioni, dalle aree protette e dalle organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, comunque denominate, e prevedere, conseguentemente, idonee forme di rendicontazione;

h) prevedere che gli introiti finanziari derivanti dal sistema di PSE siano destinati anche all’adeguata manutenzione del capitale naturale, disponendo per i fornitori e i beneficiari di servizi ecosistemici l'onere di adottare appositi strumenti volti ad assicurare tale vincolo di destinazione;

i) introdurre forme di premialità a beneficio degli enti territoriali e degli enti gestori delle aree protette che utilizzano, in modo sistematico, sistemi di contabilità ambientale in conformità alla normativa dell'Unione europea e forme innovative di rendicontazione dell'azione amministrativa;

l) ritenere precluse dal sistema di PSE le attività di stoccaggio di gas naturale in acquiferi profondi, nonché la funzione di risorsa genetica in considerazione dell'attuazione del protocollo di Nagoya alla Convenzione sulla diversità biologica relativa all’accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione;

m) tener conto dei compiti del Comitato per il capitale naturale previsto dall'articolo 67 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, provvedendo al coordinamento delle norme introdotte dai decreti legislativi con quelle contenute in tale disposizione.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, sono trasmessi alle Camere affinché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del termine previsto al comma 1, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, nonché della procedura di cui al comma 3.

Art. 29.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le norme della presente legge e della legge 6 dicembre 1991, n. 394, si applicano alle regioni a statuto speciale e alla province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

IL PRESIDENTE

Annesso
(Articolo 9, comma 2)

«Allegato I

(articolo 11.1. comma 2)

SpecieDistribuzione naturale
in Italia
Area di possibile alloctonia, dove la specie va considerata autoctona ai sensi del presente articolo
Crocidura ichnusae (crocidura mediterranea) Sardegna, Pantelleria
Crocidura suaveolens (crocidura minore)Italia cont.Capraia, Elba
Erinaceus europaeus (riccio)Italia cont.Sardegna, Sicilia, Elba
Suncus etruscus (mustiolo)Italia cont.Sardegna, Sicilia, Lipari, Elba
Lepus capensis (lepre sarda)Italia cont.Sardegna
Lepus europaeus (lepre europea)Italia cont.Italia meridionale continentale
Oryctolagus cuniculus (coniglio selvatico europeo)Italia cont.Italia continentale, Sicilia, Sardegna
Eliomys quercinus (quercino)Italia cont.Sardegna, Capraia, Lipari
Glis glis (ghiro)Italia cont.Sardegna, Sicilia, Elba, Salina
Muscardinus avellanarius (moscardino)Italia cont.Sicilia
Hystrix cristata (istrice)Italia cont.Sicilia, Elba
Vulpes vulpes (volpe)Italia cont.Sardegna, Sicilia
Martes martes (martora)Italia cont.Sardegna, Sicilia, Elba
Mustela nivalis (donnola)Italia cont.Sardegna, Sicilia
Felis silvestris (gatto selvatico)Italia cont.Sardegna, Sicilia
Sus scrofa (cinghiale) Sardegna
Dama dama (daino) Italia meridionale (ad esclusione Sicilia, Sardegna)
Cervus elaphus (cervo nobile) Sardegna
Ovis orientalis musimon (muflone) Sardegna
Capra aegragus (capra selvatica) Montecristo
Phasianus colchicus (fagiano comune) Italia
Alectoris barbara (pernice sarda) Sardegna

».