• Testo DDL 2480

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Atto a cui si riferisce:
S.2480 Disposizioni per la tutela della salute dei giovani che praticano attività sportiva


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2480
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori Eva LONGO, D'ANNA, MAZZONI, MANDELLI, AURICCHIO, BARANI, ARACRI, LANGELLA, COMPAGNONE, SCAVONE, IURLARO, MILO, SIBILIA, DE SIANO e AMORUSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 2016

Disposizioni per la tutela della salute dei giovani che praticano
attività sportiva

Onorevoli Senatori. -- Le notizie di cronaca degli ultimi tempi sono ricche di tragici eventi che vedono, purtroppo, quali protagonisti tanti giovani atleti stroncati dalla morte durante lo svolgimento di attività sportive. Il vertiginoso aumento di tali episodi impone una presa di posizione volta a impedire il diffondersi del fenomeno con le sue disastrose e irreparabili conseguenze. È la stessa Carta costituzionale a imporre un intervento legislativo in tal senso, riconoscendo e garantendo, all'articolo 2 «(...) i diritti inviolabili dell'uomo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (...)» e sancendo all'articolo 3 l'impegno e il dovere dello Stato di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Tutela dei diritti fondamentali e garanzia di sviluppo della persona costituiscono l’elemento centrale del disegno costituzionale e in tal senso si parla di intervento «propulsivo» dello Stato, proprio in quanto lo Stato deve concretamente attivarsi per rimuovere gli ostacoli che si frappongono al pieno sviluppo dell'individuo, così da delineare un programma volto al sostegno e alla protezione dell'infanzia e della gioventù.

Lo sport rappresenta uno dei centri nevralgici di formazione e di aggregazione per i giovani, ove essi possono esprimere al massimo la propria personalità e creatività, ove hanno l'opportunità di socializzare, comunicare e rapportarsi con gli altri coetanei, di imparare a rispettare le regole del gioco e a essere leali con i propri avversari; lo sport, quindi, riveste un importante ruolo educativo accanto a quello svolto dalla famiglia e dalla scuola. Tutto ciò è stato riconosciuto anche a livello internazionale, ove si consideri che la stessa Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle nazioni unite ed entrata in vigore il 2 settembre 1990 (resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176) -- ha espresso in maniera eloquente, all'articolo 31, le valenze formative del diritto al gioco.

Si può, dunque, affermare che lo sport costituisce, oggi, uno degli ambienti privilegiati per l'armonico sviluppo della personalità del soggetto in età evolutiva, il luogo in cui i fondamentali diritti dell'individuo trovano realizzazione e in cui si attua la solidarietà tra gli individui. Per tali motivi va alimentato e supportato con ogni strumento, primo tra tutti la tutela dei soggetti che praticano attività sportiva e della loro salute, in conformità all'articolo 32 della Costituzione, che riconosce la salute quale fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività.

Il legislatore, sensibile a tale problematica ha tentato, attraverso una serie di misure, di porre fine ai tristi eventi ricordati in precedenza, tuttavia i casi di morte improvvisa continuano a dilagare negli ambienti sportivi, mietendo vittime tra i giovani atleti, per cui si rende ormai improcrastinabile un intervento legislativo risolutivo, che riesca finalmente a porre un freno a tali tragiche vicende. Il presente disegno di legge è finalizzato proprio a prevenire e a impedire tali fenomeni rendendo obbligatori, per tutti coloro che si accingono a praticare attività sportive, agonistiche e non, i controlli dei valori ematici e cardiaci; controlli, questi, indispensabili per il rilascio del certificato di idoneità all'attività sportiva. Essi hanno il precipuo scopo di indagare e di rilevare eventuali anomalie, disturbi fisici o altre patologie e permettono di intervenire tempestivamente a tutela della salute. Il certificato di idoneità, fondamentale per la pratica di ogni tipo di sport, agonistico e non, potrà essere rilasciato ai giovani sportivi a partire dai sei anni di età solo se i controlli ematici e cardiaci obbligatori avranno dato un esito negativo. Dunque, in mancanza dei prescritti esami diagnostici preventivi, a nessun medico (medico curante, pediatra, medici sportivi iscritti all'albo regionale degli specialisti, medici dell'azienda sanitaria locale, dei centri di medicina dello sport eccetera) dovrà essere consentito di rilasciare certificati di idoneità all’attività sportiva. Il presente disegno di legge intende rendere obbligatori i suddetti controlli medici per tutti coloro che svolgono attività sportiva, senza distinzione alcuna tra la pratica agonistica e non, poiché tutti i giovani atleti hanno eguale diritto alla tutela della propria salute. Il disegno di legge prevede, inoltre, che tali esami debbano essere ripetuti periodicamente così da monitorare in maniera sistematica e continuativa i valori ematici degli sportivi e le loro condizioni cardiache, nel tentativo di evitare conseguenze irreparabili. Infatti, sottoponendosi a tali controlli fin da piccoli, è possibile praticare una forma di prevenzione volta a indagare e ad accertare le eventuali patologie che, se individuate in una fase iniziale, possono essere più facilmente curate e superate. In perfetta armonia con i princìpi fondamentali sanciti dalla Costituzione e nell'ottica di un'adeguata tutela della salute dei giovani sportivi, il presente disegno di legge rappresenta un importante segno di civiltà e di responsabilità per l'intera società, con il fine di promuovere lo sport e di impedire che lo stesso continui a essere macchiato da drammatici episodi. Questo provvedimento nasce dalla volontà già emersa e diffusa nel mondo sportivo -- nel quale si segnala l'impegno di figure carismatiche come Stefano Borgonovo, calciatore afflitto dalla sclerosi laterale amiotrofica (SLA), famiglie di sportivi deceduti di leucemia, come la famiglia di Andrea Fortunato, e personalità eminenti come Andrea Agnelli -- di considerare lo sport non solo come strumento educativo e di emancipazione e coesione sociali, ma anche di sostegno alla prevenzione di malattie che colpiscono la gioventù, come affermano, con il loro appoggio favorevole, anche alcuni luminari della medicina. Questi protagonisti stanno portando avanti una raccolta di firme per la presentazione di un analogo progetto di legge d'iniziativa popolare e l'intenzione di questo disegno di legge è di precederli con l'impegno in quello che sarà poi sostenuto insieme. Un'obiezione viene preventivamente formulata e cioè gli alti costi delle spese sanitarie che sarebbero sostenute dall'erario: ritengo che non siano queste delle spese comprimibili, ma che anzi, esse siano un vero e proprio investimento, oltre che un risparmio sulle spese future, per il senso di sicurezza e di fiducia nell'istituzione pubblica come premessa di sviluppo e di crescita della buona vita della società.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge in conformità agli articoli 2, 3, 9 e 32 della Costituzione, tenuto conto dell'importante ruolo sociale ed educativo dello sport, detta norme volte a tutelare la salute dei giovani da sei a venticinque anni che, in qualsiasi forma, praticano attività sportive, di carattere agonistico e non, nelle forme individuali, di gruppo o di squadra, nelle scuole o nell’ambito di associazioni sportive.

Art. 2.

(Princìpi generali)

1. Ai fini della prevenzione e dell'individuazione precoce di malattie ematiche e cardiache, nonché di ogni altra forma di anomalia o disturbo fisico, i giovani di cui all’articolo 1 che intraprendono un’attività sportiva sono tenuti a sottoporsi, preventivamente, a idonei e specifici accertamenti e controlli diagnostici, come definiti dall’articolo 4, necessari per ottenere la certificazione di idoneità dell’attività sportiva.

2. I giovani di cui all’articolo 1 che intraprendono un’attività sportiva sono altresì tenuti a sottoporsi periodicamente agli accertamenti e ai controlli di cui al comma 1 per monitorare, in maniera sistematica e continuativa, i valori ematici e le condizioni cardiache, al fine di verificarne l'idoneità all'attività sportiva.

Art. 3.

(Presentazione del certificato di identità)

1. Al fine di garantire una efficace prevenzione e una diagnosi precoce di eventuali malattie ematiche o cardiache, le società e le associazioni sportive, gli istituti scolastici e i centri sportivi, hanno l'obbligo di richiedere ai soggetti che intendano praticare un'attività sportiva, di carattere agonistico o non agonistico, il certificato di idoneità all'attività sportiva.

2. La certificazione di cui al comma 1 ha validità annuale ed è presentata prima dell'inizio dell'attività sportiva.

Art. 4.

(Disciplina dei controlli)

1. Gli accertamenti e i controlli obbligatori di cui all’articolo 2 mirano ad accertare l'esistenza di eventuali anomalie, patologie o deficienze incompatibili con la pratica dell'attività sportiva e sono suddivisi in:

a) accertamento e controlli ematici, che comprendono: individuazione del gruppo sanguigno, emocromo completo, il reticolociti, sideremia, transferrina insatura, indice di saturazione della transfermina, ferritinemia, LDH, dosaggio dell'eritropoietina, proteinemia totale, elettroforesi proteica, transaminasi, gamma-GT, fosfatasi alcalina, bilimbinemia, colesterolemia, azotemia, creatininemia, uricemia, elettroliti ed esame completo delle urine;

b) accertamenti e controlli cardiaci, che comprendono: ecocardiogramma, elettocardiogramma, prova da sforzo ed esame spirometrico.

2. In caso di obesità, all'aspirante atleta che abbia superato positivamente i controlli di cui al comma 1, è rilasciato un certificato di idoneità all'attività sportiva valido per trenta giorni, con l'invito di sottoporsi alle cure opportune per la riduzione del peso. Trascorsi i trenta giorni, un nuovo certificato è rilasciato solo a condizione che si sia riscontrato un calo ponderale.

3. In caso di accertata patologia scoliotica, all'aspirante atleta che abbia superato positivamente i controlli di cui al comma 1, è rilasciato un certificato di idoneità valido trenta giorni, con l'invito a sottoporsi alle necessarie terapie. Se, trascorsi i trenta giorni, non si riscontrano segni di miglioramento, non può essere rilasciato un nuovo certificato.

Art. 5.

(Esenzione dal ticket per gli accertamenti
e i controlli obbligatori)

1. Gli accertamenti e i controlli previsti dalla presente legge sono esenti dal pagamento dei relativi ticket dovuti al Servizio sanitario nazionale qualora il soggetto dimostri di possedere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) che dà diritto a tale esenzione. A tale fine il soggetto presenta il modello attestante l’ISEE, personalmente o per il tramite della società o dell'associazione sportiva, all'azienda sanitaria locale competente o al laboratorio di analisi presso il quale effettua gli accertamenti e i controlli.

Art. 6.

(Obbligo di informazione prima dello svolgimento delle manifestazioni sportive)

1. Il C.O.N.I. prevede l'obbligo, in relazione almeno ad una partita estratta a sorte nell'ambito di ciascun campionato nazionale annuale, a carico della società sportiva ospitante l'evento, di ricordare al pubblico l'importanza, per coloro che intendono praticare le attività sportive, di una diagnosi precoce di eventuali patologie ematiche o cardiache, quale strumento fondamentale per una cura efficace.

2. Nel corso dell'evento sportivo di cui al comma 1, è reso eventuale omaggio alla memoria degli sportivi di quella disciplina deceduti per le predette patologie.