• C. 1711 EPUB Proposta di legge presentata il 21 ottobre 2013

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Atto a cui si riferisce:
C.1711 Modifiche all'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernenti i termini per la revisione periodica dei veicoli


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1711


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
BUONANNO, MATTEO BRAGANTINI
Modifiche all'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernenti i termini per la revisione periodica dei veicoli
Presentata il 21 ottobre 2013


      

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Onorevoli Colleghi! In un periodo di così grave crisi economica anche la revisione dei veicoli può essere considerata una spesa eccessiva e giudicata, agli occhi dei cittadini, un ulteriore sistema per chiedere denaro. Gli automobilisti sono soggetti al continuo rincaro del prezzo della benzina, delle assicurazioni e del bollo, nonché alla tassa biennale delle revisioni. Secondo un'elaborazione dei dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti eseguita dall'Osservatorio autopromotec, nel primo semestre del 2013, gli italiani hanno speso 1,4 miliardi di euro per far eseguire le revisioni obbligatorie dei veicoli presso le officine private autorizzate. Rispetto ai primi sei mesi del 2012, la spesa del primo semestre di quest'anno è superiore del 4,8 per cento e comprende il pagamento della tariffa per le revisioni (che ammonta complessivamente a 472,63 milioni di euro) e il costo per le cosiddette «operazioni di prerevisione», cioè per le manutenzioni e le riparazioni necessarie per porre i veicoli in condizione di superare i controlli (costo che ammonta a 952,15 milioni di euro). Le vetture revisionate nel primo semestre del 2013 sono state circa 7,2 milioni.
      Per automobili, moto, ciclomotori, mezzi adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale e rimorchi di massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate (t) e autoveicoli per trasporto promiscuo, la prima revisione è prevista, dall'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, di seguito «codice della strada», entro quattro anni dalla prima immatricolazione e successivamente ogni due anni. Le sanzioni previste dal codice della strada per le violazioni legate all'obbligo della revisione sono pesanti: se si viene fermati con la revisione scaduta è prevista una multa da 155 a 624 euro, che raddoppia se si è recidivi. Se si viene fermati in autostrada, oltre alla multa c’è il fermo amministrativo del mezzo. In tutti i casi viene ritirato il libretto di circolazione che è restituito solo dopo aver superato la revisione presso gli uffici della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (i veicoli con libretto di circolazione sequestrato non possono fare la revisione in un'officina privata). Inoltre, il veicolo non revisionato non è coperto dall'assicurazione.
      L'efficienza del sistema delle revisioni riveste sicuramente un'importanza fondamentale in quanto la revisione periodica (e quindi la corretta manutenzione) è un fattore imprescindibile per la sicurezza stradale, con notevoli benefìci anche per l'ambiente. Ma la cadenza biennale con cui vengono richiesti i controlli sulle vetture risulta essere eccessivamente ravvicinata e una revisione ogni quattro anni sembra essere più che appropriata per garantire il controllo dello stato di usura dei principali meccanismi dei veicoli circolanti e salvaguardare così la vita e l'incolumità dei cittadini.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. All'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3, le parole: «ogni due anni» sono sostituite dalle seguenti: «ogni quattro anni»;

          b) al comma 4, la parola: «annualmente» è sostituita dalle seguenti: «ogni due anni»;

          c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
      «4-bis. Per i ciclomotori di cui all'articolo 52 del presente codice, compresi i quadricicli leggeri di cui al decreto del Ministro della infrastrutture e dei trasporti 20 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2003, la revisione deve essere disposta a partire dal quarto anno seguente a quello di rilascio del certificato di idoneità tecnica per ciclomotore e successivamente ogni quattro anni, a condizione che i veicoli non siano già stati sottoposti, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e a prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi dell'articolo 75 del presente codice.
      4-ter. Per i motocicli, le motocarrozzette, i motoveicoli per trasporto promiscuo, i motocarri, i mototrattori, i motoveicoli per trasporti specifici e i motoveicoli per uso speciale di cui, rispettivamente, all'articolo 53, comma 1, lettere a), b), c), ad esclusione di quelli destinati al servizio da piazza o di noleggio con conducente, d), e), f) e g), la revisione deve essere disposta a partire dal quarto anno seguente a quello di

prima immatricolazione e successivamente ogni quattro anni, a condizione che i veicoli non siano già stati sottoposti, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e a prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi dell'articolo 75».