C. 1711 EPUB Proposta di legge presentata il 21 ottobre 2013
Atto a cui si riferisce:
C.1711 Modifiche all'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernenti i termini per la revisione periodica dei veicoli
Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1711 |
Per automobili, moto, ciclomotori, mezzi adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale e rimorchi di massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate (t) e autoveicoli per trasporto promiscuo, la prima revisione è prevista, dall'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, di seguito «codice della strada», entro quattro anni dalla prima immatricolazione e successivamente ogni due anni. Le sanzioni previste dal codice della strada per le violazioni legate all'obbligo della revisione sono pesanti: se si viene fermati con la revisione scaduta è prevista una multa da 155 a 624 euro, che raddoppia se si è recidivi. Se si viene fermati in autostrada, oltre alla multa c’è il fermo amministrativo del mezzo. In tutti i casi viene ritirato il libretto di circolazione che è restituito solo dopo aver superato la revisione presso gli uffici della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (i veicoli con libretto di circolazione sequestrato non possono fare la revisione in un'officina privata). Inoltre, il veicolo non revisionato non è coperto dall'assicurazione.
L'efficienza del sistema delle revisioni riveste sicuramente un'importanza fondamentale in quanto la revisione periodica (e quindi la corretta manutenzione) è un fattore imprescindibile per la sicurezza stradale, con notevoli benefìci anche per l'ambiente. Ma la cadenza biennale con cui vengono richiesti i controlli sulle vetture risulta essere eccessivamente ravvicinata e una revisione ogni quattro anni sembra essere più che appropriata per garantire il controllo dello stato di usura dei principali meccanismi dei veicoli circolanti e salvaguardare così la vita e l'incolumità dei cittadini.
1. All'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «ogni due anni» sono sostituite dalle seguenti: «ogni quattro anni»;
b) al comma 4, la parola: «annualmente» è sostituita dalle seguenti: «ogni due anni»;
c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Per i ciclomotori di cui all'articolo 52 del presente codice, compresi i quadricicli leggeri di cui al decreto del Ministro della infrastrutture e dei trasporti 20 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2003, la revisione deve essere disposta a partire dal quarto anno seguente a quello di rilascio del certificato di idoneità tecnica per ciclomotore e successivamente ogni quattro anni, a condizione che i veicoli non siano già stati sottoposti, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e a prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi dell'articolo 75 del presente codice.
4-ter. Per i motocicli, le motocarrozzette, i motoveicoli per trasporto promiscuo, i motocarri, i mototrattori, i motoveicoli per trasporti specifici e i motoveicoli per uso speciale di cui, rispettivamente, all'articolo 53, comma 1, lettere a), b), c), ad esclusione di quelli destinati al servizio da piazza o di noleggio con conducente, d), e), f) e g), la revisione deve essere disposta a partire dal quarto anno seguente a quello di