• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/04110-AR/0 ...    premesso che:     con la previsione di cui al comma 9-bis dell'articolo 1 del provvedimento, aggiunto in sede di esame dalle commissioni riunite V e VI, al personale del...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04110-AR/038presentato daPAGLIA Giovannitesto diMercoledì 16 novembre 2016, seduta n. 707

   La Camera,
   premesso che:
    con la previsione di cui al comma 9-bis dell'articolo 1 del provvedimento, aggiunto in sede di esame dalle commissioni riunite V e VI, al personale del gruppo Equitalia trasferito al nuovo ente «Agenzia delle entrate-Riscossione» si garantisce, a decorrere dal 1o luglio 2017, la continuità dell'accesso al Fondo di previdenza dei lavoratori esattoriali, le cui modalità di utilizzazione vengono individuate da un emanando decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
    il suddetto Fondo di previdenza dei lavoratori esattoriali è disciplinato dalla legge 2 aprile 1958, n. 377, e contempla ancora un regime previdenziale a «prestazione definita», ben distante, invece, dal regime a «contribuzione definita» ed a capitalizzazione dei contributi versati, come introdotto dalla cosiddetta riforma Dini (legge 8 agosto 1995, n. 335);
    secondo il regime a «prestazione definita», contemplato da numerose forme pensionistiche complementari preesistenti, l'ammontare della prestazione da erogare è prefissata e corrisponde ad una percentuale del reddito o della prestazione corrisposta dalla previdenza obbligatoria, e risulta, pertanto, slegato dall'ammontare dei contributi versati. Tale regime può essere applicato, tra i lavoratori dipendenti, solo ai vecchi iscritti;
    già da tempo giace presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto di riforma della previdenza della categoria condiviso tra Equitalia e le organizzazioni sindacali di trasformazione e razionalizzazione del suddetto Fondo integrativo di previdenza dei lavoratori esattoriali risalente al 1958, progetto supportato da una approfondita relazione tecnica predisposta, su formale richiesta del Ministero stesso, dall'INPS, e che avrebbe un impatto neutro sui saldi di finanza pubblica, non comportando oneri a carico della fiscalità generale, a differenza dell'ipotesi di un mancato adeguamento che certamente porterebbe all'obbligo da parte dell'INPS al rimborso dei contributi versati secondo quanto disposto dall'articolo 32 della legge 2 aprile 1958, n. 377 e successive modificazioni,

impegna il Governo

a garantire la tutela della posizione previdenziale maturata ad oggi dai lavoratori esattoriali, prevedendo nell'emanando decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 9-bis dell'articolo 1 del provvedimento, l'armonizzazione della disciplina previdenziale del personale trasferito al nuovo ente «Agenzia delle entrate-Riscossione» come prevista dalla legge 2 aprile 1958, n. 377 e successive modificazioni con quella dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati dalla legge 8 agosto 1995, n. 335.
9/4110-AR/38. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.