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Atto a cui si riferisce:
C.4098 Misure per favorire l'invecchiamento attivo della popolazione attraverso l'impiego delle persone anziane in attività di utilità sociale e iniziative di formazione permanente


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4098


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
NICCHI, COSTANTINO, MELILLA, PANNARALE, PLACIDO
Misure per favorire l'invecchiamento attivo della popolazione attraverso l'impiego delle persone anziane in attività di utilità sociale e iniziative di formazione permanente
Presentata il 17 ottobre 2016


      

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Onorevoli Colleghi! – La conoscenza della struttura demografica della popolazione per età e genere rappresenta il punto di partenza per la comprensione dei principali bisogni sociali e di salute di un Paese, bisogni legati in larga parte alla quota di popolazione che si trova nelle diverse fasi del ciclo di vita. In Italia, per esempio, la quota dei giovani sul totale della popolazione è molto contenuta, mentre il peso assoluto e relativo della popolazione anziana si fa via via più consistente.
      Secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), al 1° gennaio 2015 nel nostro Paese c'erano 157,7 anziani ogni 100 giovani e 55,1 persone in età non lavorativa ogni 100 in età lavorativa. Valori in continua ascesa negli ultimi anni. Peraltro, l'età media della popolazione italiana subirà un ulteriore incremento, passando dai 44,4 anni del 2015 a 49,7 anni nel 2065.
      Come indicano anche i dati demografici dello studio «Osservasalute», è prevedibile nei prossimi decenni un ulteriore aumento del peso relativo e assoluto della popolazione anziana, dovuto sia all'aumento della speranza di vita (non solo alla nascita ma anche alle età avanzate) che allo «slittamento verso l'alto» (ossia all'invecchiamento) delle coorti assai numerose, che oggi si trovano nelle classi di età centrali. Secondo tale studio la popolazione anziana è suddivisa nei tre segmenti di età: 65-74 anni, 75-84 anni e 85 anni e oltre. I «giovani anziani» sono, a livello nazionale, oltre 6,5 milioni, pari al 10,7 per cento della popolazione residente. Gli «anziani» (75-84 anni) sono oltre 4,7 milioni e rappresentano il 7,8 per cento del totale della popolazione. La popolazione dei «grandi vecchi» è pari a oltre 1 milione e 900.000 unità, che corrisponde al 3,2 per cento del totale della popolazione residente.
      L'invecchiamento della popolazione è una tendenza ormai in atto da molti anni ed è quindi indispensabile che le istituzioni adottino politiche e strategie utili a governare questo importante fenomeno. Sotto questo aspetto, la promozione dell'invecchiamento attivo è una delle azioni più rilevanti in favore di una corretta politica per gli anziani. Già nel 1982 a Vienna era stato siglato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) il «Primo piano d'azione internazionale sull'invecchiamento». Il 1999 è stato proclamato «Anno internazionale degli anziani» con lo slogan «L'invecchiamento attivo fa la differenza».
      Per quanto riguarda il nostro Paese, sono numerose in questi anni le esperienze positive messe in atto dalle regioni e dai comuni per favorire e migliorare l'invecchiamento attivo della popolazione anziana e promuoverne la partecipazione alla vita sociale e culturale della comunità, favorendo la loro crescita personale e valorizzando la loro capacità progettuale e le loro esperienze formative professionali e umane.
      Ciò presuppone che gli enti locali, ma non solo loro, siano in grado di promuovere e di sostenere l'auto-organizzazione, il volontariato, la cittadinanza attiva e lo sviluppo di reti sociali. Occorre quindi investire sempre di più nella solidarietà e nel dialogo intergenerazionale come una risorsa in grado di aumentare il capitale sociale di una comunità e questo presuppone il riconoscimento del ruolo e del valore delle persone anziane come parte integrante e attiva della società, in particolare nel loro rapporto con le generazioni più giovani.
      La proposta di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione, si compone di sette articoli.
      Gli articoli 1 e 2 indicano rispettivamente le finalità della legge e le definizioni relative a «persone anziane» e a «invecchiamento attivo».
      L'articolo 3, comma 1, prevede un elenco non esaustivo, ma integrabile dagli enti territoriali, delle iniziative e dei progetti di utilità sociale che possono veder impiegate le persone anziane.
      Il comma 2 dispone in merito alla promozione di quelle attività e di quei percorsi di formazione permanente, ma non solo, dei quali sono beneficiarie le persone anziane.
      L'articolo 4 prevede l'obbligo, in capo al comune, di un'assicurazione in favore delle persone anziane che svolgono attività di utilità sociale per la responsabilità civile verso terzi, nonché contro i rischi di infortunio connessi allo svolgimento delle suddette attività. Si prevedono inoltre alcune forme di «remunerazione» e di riconoscimento del lavoro da loro svolto.
      L'articolo 5 istituisce presso i comuni, anche in forma associata, una o più unità di valutazione multidisciplinare, che devono valutare i diversi progetti per i quali si prevede il loro coinvolgimento e la necessaria idoneità al loro svolgimento, anche individuando, in caso di specifiche inidoneità, eventuali alternative tra le diverse attività di utilità sociale.
      In ogni caso, il comma 5 chiarisce che tutte le persone anziane, comprese quelle escluse dalle attività sociali previste dalla legge, possono comunque beneficiare delle attività educative, formative e ricreative previste dall'articolo 3, comma 2.
      L'articolo 6 prevede adeguate forme di informazione e di pubblicità circa l'importanza della cultura dell'invecchiamento attivo e la partecipazione degli anziani alla vita della comunità locale.
      L'articolo 7 stanzia 30 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019 quale contributo dello Stato alle iniziative delle regioni e degli enti locali finalizzate all'attuazione della legge.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).

      1. Lo Stato riconosce e valorizza il ruolo delle persone anziane nella comunità e la loro partecipazione alla vita civile, economica e culturale, incentivando tutte le iniziative volte a promuovere l'invecchiamento attivo, a rimuovere gli ostacoli a una loro piena inclusione sociale e alla partecipazione alla vita delle comunità locali e a favorire la solidarietà e i rapporti intergenerazionali, anche valorizzando le esperienze formative, cognitive, professionali e umane delle medesime persone.

Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge, si intende per:

          a) persone anziane: tutte coloro che hanno compiuto sessantacinque anni di età;

          b) invecchiamento: il processo che si sviluppa lungo l'intero arco della vita, attraversando ogni ambito della vita organizzata, influenzando la programmazione e la gestione nei diversi settori in cui essa si articola. Tale processo assume caratteristiche e scopi differenti nella sua evoluzione anche a livello individuale e deve essere riconosciuto attribuendo valore a tutte le età;

          c) invecchiamento attivo: il processo che promuove la continua capacità del soggetto di ridefinire e di aggiornare il proprio progetto di vita in rapporto ai cambiamenti inerenti la propria persona e il contesto di vita attraverso azioni volte a ottimizzare il benessere sociale, la salute, la sicurezza e la partecipazione alle attività sociali allo scopo di migliorare la qualità della vita e di

affermare la dignità delle persone nel corso dell'invecchiamento.
Art. 3.
(Attività di utilità sociale e di formazione permanente).

      1. Le regioni, gli enti locali, anche in forma associata, le aziende pubbliche e le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle attività di utilità sociale, predispongono, anche in collaborazione con le organizzazioni di volontariato e con gli enti del terzo settore, iniziative e progetti volti all'impiego sul proprio territorio di persone anziane, anche attraverso la loro partecipazione a gruppi organizzati, per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge. Tali iniziative e progetti possono tra l'altro riguardare:

          a) progetti negli istituti scolastici e nelle università ad ausilio dei normali corsi e come parte integrativa formativa del discente;

          b) progetti che prevedano, anche attraverso accordi con i diversi istituti scolastici, la possibilità di rafforzare i rapporti intergenerazionali attraverso la trasmissione da parte delle persone anziane dei propri saperi, esperienze e mestieri;

          c) turismo sociale come modalità di promozione culturale;

          d) sorveglianza presso le scuole per l'infanzia, in collaborazione con le famiglie, con le istituzioni scolastiche e con la polizia municipale;

          e) accompagnamento e sorveglianza dei bambini durante il percorso da casa a scuola e da scuola a casa;

          f) vigilanza dei parchi e dei giardini pubblici, dei monumenti e dei beni culturali, in collaborazione con le amministrazioni interessate;

          g) aiuto e sostegno alle persone temporaneamente non in grado di svolgere piccoli compiti giornalieri o in condizione di impedimento temporaneo per l'accesso ai servizi pubblici;

          h) compagnia ad altre persone anziane e alle persone che si trovano in condizione di isolamento;

          i) assistenza sociale e culturale in strutture socio-sanitarie o penitenziarie nonché in strutture per migranti;

          l) attività per la valorizzazione, la promozione e lo sviluppo della cultura, nonché del patrimonio storico, artistico e ambientale;

          m) attività di controllo dei flussi di spettatori in occasione di eventi e di manifestazioni pubbliche anche sportive, purché dilettantistiche.

      2. Lo Stato e gli enti territoriali promuovono e incentivano altresì la partecipazione delle persone anziane ai processi educativi e a percorsi formativi e ricreativi permanenti, anche attraverso l'offerta e il sostegno:

          a) alle attività delle università della terza età comunque denominate;

          b) a progetti finalizzati alla riduzione del divario digitale e della conoscenza informativa e delle nuove tecnologie;

          c) a iniziative e strumenti di approfondimento culturale e artistico, nonché di attività ludiche e fisiche;

          d) a iniziative quali l'affidamento a titolo gratuito, anche in forma associata, di orti urbani o terreni comunali nei quali svolgere attività di giardinaggio e di cura dell'ambiente naturale, secondo forme e modalità individuate dal comune interessato.

Art. 4.
(Assicurazione obbligatoria e riconoscimento dell'attività di utilità sociale svolta).

      1. Alle persone che partecipano attivamente alle attività sociali di cui all'articolo 3, comma 1, e in base al tempo da loro offerto alla comunità, può essere riconosciuto un rimborso per le spese sostenute ed esse possono essere destinatarie di opportunità culturali, formative e ricreative

fornite, anche gratuitamente o a costi ridotti, dagli enti territoriali e dalle altre amministrazioni beneficiarie delle attività rese da tali persone nell'ambito delle citate attività di cui all'articolo 3, comma 1. Detti soggetti fruiscono comunque di un buono pasto per ogni giorno impiegato in attività di utilità sociale indipendentemente dall'effettivo numero di ore giornaliere impiegate nell'attività stessa.
      2. Il comune o comunque il soggetto beneficiario è tenuto ad assicurare le persone anziane che svolgono attività di utilità sociale per la responsabilità civile verso terzi, nonché contro i rischi di infortunio connessi allo svolgimento delle suddette attività.
Art. 5.
(Unità di valutazione multidisciplinare).

      1. I comuni, anche in forma associata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituiscono una o più specifiche unità di valutazione multidisciplinare (UVM), al fine di valutare il grado di idoneità del soggetto anziano in relazione allo svolgimento delle diverse attività di utilità sociale previste dalla presente legge.
      2. L'UVM è composta da: un geriatra, un assistente sociale, un infermiere, un rappresentante dell'ente pubblico che ne richiede la prestazione, nonché un rappresentante delle organizzazioni di volontariato, dove previsto.
      3. L'UVM valuta insieme ai soggetti interessati i diversi progetti per i quali si prevede il loro coinvolgimento e la necessaria idoneità al loro svolgimento, anche individuando, in caso di specifiche inidoneità, eventuali alternative tra le attività di utilità sociale di cui all'articolo 3, comma 1. Gli incontri valutativi sono verbalizzati dall'UVM.
      4. L'UVM può deliberare un parere ostativo riguardo allo svolgimento di una specifica attività di utilità sociale e un parere favorevole riguardo allo svolgimento di altri progetti lavorativi, ovvero può deliberare un parere negativo per qualunque

attività di utilità sociale di cui all'articolo 3, comma 1. L'UVM deve comunque stabilire se tale inabilità sia di carattere temporaneo o permanente. Nel caso di inabilità temporanea, il soggetto può fare nuova istanza di richiesta di un nuovo inserimento ai programmi di invecchiamento attivo non prima di otto mesi. Nel caso di inabilità permanente il soggetto può fare richiesta per beneficiare di altre forme di assistenza attiva come previsto per l'UVM in caso di non autosufficienza.
      5. Tutte le persone anziane, comprese quelle escluse dalle attività di utilità sociale previste dalla presente legge, possono comunque beneficiare delle attività educative, formative e ricreative previste dall'articolo 3, comma 2.
Art. 6.
(Iniziative di informazione e sensibilizzazione).

      1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli enti territoriali promuovono e favoriscono, tramite idonee forme di pubblicità e di informazione e campagne di sensibilizzazione, la cultura dell'invecchiamento attivo secondo le finalità di cui all'articolo 1 e la partecipazione degli anziani alla vita di comunità, anche attraverso l'impegno civile dei medesimi soggetti nel volontariato e nell'associazionismo, attraverso la realizzazione di progetti sociali utili alla comunità, nonché quali beneficiari di progetti formativi di cui al comma 2 dell'articolo 3.
      2. Nell'esecuzione del contratto di servizio, la RAI – Radiotelevisione italiana Spa, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettera b), del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, assicura un'adeguata informazione sulle finalità di cui alla presente legge.

Art. 7.
(Copertura finanziaria).

      1. Quale contributo dello Stato alle iniziative delle regioni e degli enti locali finalizzate

all'attuazione della presente legge e in particolare dell'articolo 3, comma 2, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019.
      2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.