• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
S.9/02224/001 in sede di esame del disegno di legge AS 2224, 1134 e 1648-A, recante "disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario", premesso che: il disegno di...



Atto Senato

Ordine del Giorno 9/2224/1 presentato da LUCIO ROMANO
mercoledì 16 novembre 2016, seduta n. 725

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge AS 2224, 1134 e 1648-A, recante "disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario",
premesso che:
il disegno di legge in esame concerne la sicurezza delle cure sanitarie, la responsabilità professionale del personale sanitario e la responsabilità delle strutture in cui esso operi;
il consenso del paziente al trattamento medico-chirurgico è espressione della libertà di autodeterminazione del singolo, il quale, a norma dell'articolo 32 Cost., ha il diritto di rifiutare le cure, salvo i casi, tassativamente previsti dalla legge, di trattamenti obbligatori. Il consenso, perché sia realmente consapevole, deve essere 'informato, nonché condiviso. Il che comporta una specifica e particolareggiata informazione, da parte del sanitario, tale da implicare la piena conoscenza della natura dell'intervento medico e/o chirurgico, dei suoi rischi. dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative;
la medicina vive da tempo un paradosso: pur essendo divenuta straordinariamente potente nelle capacità diagnostiche e nelle possibilità di intervento terapeutico, suscita una crescente diffidenza nei pazienti che vivono un rapporto sempre più conflittuale con i medici. Conseguenza di questa crisi profonda della medicina è una relazione tra sanitari e pazienti che genera frequentemente controversie sui risultati conseguenti alle prestazioni cliniche e chirurgiche rese, per presunte responsabilità professionali da colpa o inadempienza nella loro realizzazione;
in tale contesto l'obbligo di informazione e le cd "scelte critiche" sono imprescindibili in materia di responsabilità professionale del personale sanitario,
considerato che:
il dovere di informazione dovrebbe gravare sulla struttura sanitaria, nonché sul medico che ha in cura il paziente. Il contenuto di tale obbligo dovrebbe comprendere: la diagnosi; la prognosi e i rischi conseguenti in caso di omissione dell'intervento sanitario; la prognosi e i rischi conseguenti in caso di esecuzione dell'intervento sanitario; la tipologia dell'intervento; le possibili tecniche di intervento, ivi comprese le modalità di anestesia, ovvero le terapie alternative, con esposizione dei vantaggi e i rischi prevedibili; i rischi prevedibili, anche se ridotti, senza estenderli a quelli del tutto anomali ed eccezionali; l'esistenza di carenze organizzative e strumentali, ivi comprese la vetustà degli strumenti;
l'urgenza dell'intervento sanitario dovrebbe giustificare una informazione ridotta e senza alcuna formalità;
le informazioni dovrebbero essere esposte al paziente in modo chiaro e comprensibile, tali da rispettare la dignità del paziente;
il consenso dovrebbe essere sempre espresso per iscritto. Ove la struttura sanitaria o il medico si avvalgano di moduli e formulari, questi dovrebbero essere redatti in modo chiaro e leggibile e il loro contenuto dovrebbe comunque essere illustrato verbalmente. La struttura o il medico dovrebbero poter decidere di video registrare l'adempimento del dovere di informazione e la prestazione del consenso;
in ogni caso il consenso al trattamento sanitario dovrebbe poter essere prestato solo da pazienti legittimati ovvero: maggiorenni capaci di intendere e di volere al momento della prestazione dello stesso; in caso di pazienti minori, dal tutore o da coloro i quali esercitano la responsabilità genitoriale, sentito il minore. In caso di dissenso tra gli esercenti la potestà genitoriale, il medico dovrebbe senza indugio rivolgersi al giudice tutelare perché questi decida se autorizzare o meno il trattamento sanitario. Egualmente dovrebbe rivolgersi al giudice tutelare il medico che ritenga pregiudizievole per la salute o la vita del minore o dell'incapace il rifiuto del trattamento sanitario da parte del tutore o degli esercenti la potestà genitoriale. In caso di pericolo di vita del paziente o di irreparabile pregiudizio alla salute del paziente, il medico dovrebbe porre in essere il trattamento sanitario necessario; in caso di paziente sottoposto ad amministrazione di sostegno, dall'amministratore di sostegno sentito l'amministrato. Il medico che ritenga pregiudizievole per la salute o la vita dell'amministrato il rifiuto del trattamento sanitario, dovrebbe anch'egli rivolgersi al giudice tutelare perché questi decida. In caso di pericolo di vita del paziente o di irreparabile pregiudizio alla salute del paziente, in assenza dell'amministratore di sostegno, il medico dovrebbe porre in essere il trattamento sanitario necessario; in caso di soggetto non cosciente, non dovrebbe essere necessario il consenso al trattamento sanitario da prestare in urgenza indifferibile;
in caso di pericolo grave e immediato per la vita del paziente, il dissenso del medesimo al trattamento dovrebbe essere oggetto di manifestazione espressa, inequivoca, attuale, informata e non meramente programmatica, e dovrebbe provenire in ogni caso da un soggetto capace d'agire e di intendere e di volere;
fatta salva l'azione diretta di responsabilità civile, ove ammessa, e di responsabilità penale colposa nei soli casi di esito infausto imputabile a errore professionale, il consenso del paziente alla anestesia totale dovrebbe autorizzare il medico a porre in essere tutte le prestazioni sanitarie necessarie per la vita, sempre che tali ulteriori e diverse prestazioni non siano prevedibili secondo l'ordinaria diligenza professionale; ai fini del miglioramento della salute del paziente il medico deve poter procedere se ha ricevuto preventivo consenso allargato;
in caso di richiesta contemporanea di soluzioni e mezzi terapeutici superiori alla concreta disponibilità, il professionista dovrebbe operare la scelta, cosiddetto scelta critica, secondo determinati criteri ovvero: il criterio della maggiore idoneità clinica; a parità di idoneità clinica, il criterio della maggiore urgenza; a parità di idoneità clinica e di urgenza, il criterio della priorità temporale della richiesta di intervento; a parità di idoneità clinica e di urgenza, e ove non sia possibile stabilire la priorità temporale della richiesta di intervento, la scelta spetta al medico ed è legittima a meno che non sia stata fondata su criteri di discriminazione razziale, religiosa, sessuale o di altra natura;
per quanto sopra premesso e considerato,
impegna il Governo a valutare la possibilità di: regolare la responsabilità professionale del personale sanitario con interventi legislativi e/o regolamenti affinché nell'ambito dell'obbligo di informazione gravante sulla struttura sanitaria nonché sul medico che ha in cura il paziente, si tenga conto dei contenuti del dovere di informazione come sopracitati e affinché, nel caso di richiesta contemporanea di soluzioni e mezzi terapeutici superiori alla concreta disponibilità, la scelta del professionista sia effettuata secondo i criteri sopracitati.
(numerazione resoconto Senato G1.100)
(9/2224/1)
ROMANO, ZELLER, FRAVEZZI, PANIZZA, ZIN, BATTISTA, LANIECE, ANITORI, ALBERTINI, CONTE, MASTRANGELI