• Testo DDL 2546

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Atto a cui si riferisce:
S.2546 Disposizioni concernenti l'obbligo di inserimento dell'origine del latte e della carne nelle etichette applicate sui prodotti trasformati


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2546
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa della senatrice DE PIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 OTTOBRE 2016

Disposizioni concernenti l'obbligo di inserimento dell'origine del latte
e della carne nelle etichette applicate sui prodotti trasformati

Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge ha la finalità di tutelare i consumatori attraverso la fornitura di informazioni alimentari per una scelta consapevole dei prodotti da acquistare, nonché gli allevatori italiani che versano in una crisi che sta sempre più assumendo connotazioni drammatiche con migliaia di aziende che sono a rischio fallimento: un comparto in agonia destinato al fallimento senza una reale politica di sostegno. Il permanere di questa situazione porterebbe, a breve, alla chiusura di un terzo delle aziende lattiero-casearie del Paese. Secondo la Coldiretti, per fornire un esempio, due maiali su tre utilizzati all'interno di prodotti alimentari trasformati, sono venduti come italiani, ma in realtà si tratta di carne allevata all'estero; così come tre cartoni di latte a lunga conservazione su quattro sono stranieri senza indicazione in etichetta. L'Unione europea ha concesso l'autorizzazione alla Francia di introdurre un sistema di etichettatura di origine per carne e latte contenuti nei prodotti trasformati sulla base del regolamento (UE) n. 1169/2011 entrato in vigore il 12 dicembre 2011 che consente ai singoli Stati membri di introdurre norme nazionali in materia di etichettatura obbligatoria di origine geografica degli alimenti qualora i cittadini esprimano in una consultazione parere favorevole in merito alla rilevanza della dicitura di origine ai fini di una scelta di acquisto informata e consapevole. Ebbene il 96,5 per cento degli italiani si è espresso favorevole alla suddetta consultazione pubblica; nove italiani su dieci dichiarano che è importante conoscere l'origine delle materie prime in prodotti composti e acquistati e ci sono analisi che dimostrano la propensione dei consumatori a pagare di più un prodotto che sia di origine italiana tracciata. Occorre ricordare che il sistema agroalimentare italiano è una delle più importanti risorse da salvaguardare e potenziare, rappresentando un'eccellenza, un patrimonio legato ai singoli territori del nostro Paese veicolo di cultura e tradizioni locali millenari. Il valore della produzione in termini di qualità deve essere tutelato attraverso la tracciabilità degli alimenti e il maggior numero possibile di informazioni ai consumatori. Il tema dell'etichettatura di quei prodotti utilizzati come ingredienti all'interno di alimenti trasformati rileva non solo quanto alla garanzia, trasparenza e sicurezza del consumatore, ma anche per ciò che riguarda la contraffazione. A tale riguardo è da sottolineare che il comparto in oggetto è da anni seriamente minacciato dalla presenza sui mercati internazionali di prodotti contraffatti. Le conseguenze, di questo fenomeno, sono devastanti per le nostre piccole imprese che non sono più in grado di sostenere l'aggressiva concorrenza basata soprattutto su costi di produzione e di manodopera estremamente bassi. Da qui l'esigenza che vi sia una piena e chiara informazione sul ciclo di realizzazione dei prodotti trasformati che verranno immessi nel mercato, affinché non passi la visione che cercare di valorizzare la propria produzione sia un'ossessione tutta italiana da ritenere dannosa. Al contrario è di vitale importanza che venga ridata dignità ad un settore che da anni chiede l'etichettatura anche nei prodotti trasformati per valorizzare il lavoro di più di 35.000 allevatori che rappresentano il cuore pulsante di questo Paese. Per questo auspico una celere approvazione di questo disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge ha lo scopo di:

a) assicurare ai consumatori una completa e corretta informazione sui prodotti trasformati, origine del latte e della carne attraverso apposite etichette;

b) tutelare la salute dei consumatori assicurando la qualità e la sicurezza dei prodotti immessi nel mercato italiano;

c) prevenire e reprimere la contraffazione dei prodotti «made in italy».

Art. 2.

(Etichettatura dei prodotti alimentari)

1. Ai sensi del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, l’etichettatura dei prodotti alimentari deve indicare il luogo d'origine del latte utilizzato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari e della carne sia essa bovina, suina, avicola, ovina o caprina.

2. L'etichettatura dei prodotti alimentari trasformati o parzialmente trasformati ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1169/2011 deve essere conforme alle disposizioni della presente legge qualora essi contengano latte e carne.

3. L'etichettatura dei prodotti alimentari trasformati deve mostrare l'origine degli ingredienti di cui ai comma 1 e 2, il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di allevamento della materia prima utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti.

4. La materia prima utilizzata deve essere interamente di unica origine, ossia caratterizzata da un unico luogo di allevamento. Se gli ingredienti da essa derivati sono presenti nel prodotto finale al di sotto della soglia minima del 10 per cento, calcolata come il peso totale degli ingredienti utilizzati nei prodotti alimentari preconfezionati, l'etichettatura di tali alimenti non è soggetta alle disposizioni della presente legge. Il limite degli ingredienti derivanti dalle materie prime di cui al primo periodo non può essere superiore al 50 per cento.

Art. 3.

(Indicazione d'origine delle carni)

1. L'indicazione dell'origine delle carni di cui all'articolo 1 deve comprendere, per ciascuna categoria di carne, le seguenti informazioni:

a) Paese di nascita degli animali;

b) Paese di allevamento;

c) Paese di macellazione.

Art. 4.

(Indicazione d'origine del latte)

1. L'indicazione dell'origine del latte utilizzato come ingrediente in prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 1 deve comprendere le seguenti informazioni:

a) il nome del Paese in cui il latte è stato raccolto;

b) il nome del Paese di confezionamento o di trasformazione.

Art. 5.

(Caratteristiche delle indicazioni)

1. Le indicazioni di cui agli articoli 3 e 4 devono avere dimensione, colore e tipo di carattere tali da essere ben visibili e comprensibili da un soggetto che abbia una percezione visiva media.

Art. 6.

(Norme per le etichettature non conformi)

1. I prodotti alimentari trasformati o parzialmente trasformati, legalmente prodotti o commercializzati prima della data di entrata in vigore della presente legge, la cui etichettatura non è conforme alle disposizioni della suddetta, possono essere commercializzati, venduti o distribuiti gratuitamente solo fino ad esaurimento scorte e comunque non oltre il 31 marzo 2017.

Art. 7.

(Autorità di controllo)

1. I documenti attraverso i quali è possibile dimostrare la conformità dell'etichettatura dei cibi trasformati o parzialmente trasformati ai sensi delle disposizioni di cui alla presente legge devono essere tenuti a disposizione delle autorità di controllo per un periodo di almeno cinque anni.