Testo RISOLUZIONE IN COMMISSIONE
Atto a cui si riferisce:
C.7/00259 premesso che:
le risorse comunitarie a sostegno dell'agricoltura rappresentano un contributo indispensabile allo sviluppo delle potenzialità del settore primario del nostro Paese che...
Atto Camera
Risoluzione in commissione 7-00259presentato daGALLINELLA Filippotesto diLunedì 10 febbraio 2014, seduta n. 170
La XIII Commissione,
premesso che:
le risorse comunitarie a sostegno dell'agricoltura rappresentano un contributo indispensabile allo sviluppo delle potenzialità del settore primario del nostro Paese che vanta la leadership mondiale dei prodotti agroalimentari di qualità nonostante le difficoltà di una crisi economica che penalizza questo comparto più di ogni altro;
la riforma della politica agricola comune, nell'intento di superare le criticità che hanno caratterizzato le precedenti programmazioni e, in particolare, la concessione di sostegni a soggetti che solo occasionalmente, o marginalmente, hanno svolto attività agricola, le aziende cosiddette «senza terra», attribuisce rilevanza particolare alla definizione della figura dell'agricoltore attivo al fine di individuare nell'agricoltore «professionista» sia esso piccolo o grande, il beneficiario effettivo dell'aiuto;
l'articolo 9 del regolamento (Ue) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori, stabilisce una serie di requisiti comuni, consentendo agli Stati membri di determinare, anche in base alle caratteristiche nazionali e regionali, ulteriori elementi atti a ritenere «in attività» un agricoltore;
a norma del suddetto articolo 9 è attivo il soggetto che mantenga la superficie ammissibile all'aiuto in uno stato idoneo al pascolo o alla conservazione e che svolga su di essa un'attività minima la cui definizione è demandata agli Stati membri; escludendo poi i casi, purtroppo frequenti, dei gestori di aeroporti o servizi immobiliari percettori di contributi a titolo PAC, è attivo colui che dimostra di ricevere un importo annuo di pagamenti diretti almeno pari al 5 per cento dei proventi derivanti da attività non agricole, oppure le cui le attività agricole non sono insignificanti, oppure la cui attività principale o l'oggetto sociale è l'esercizio di una attività agricola; al fine di salvaguardare, ancorché con minori importi, i tanti agricoltori che con il loro lavoro, anche part-time, contribuiscono alla conservazione e alla vitalità delle zone rurali si considerano attivi gli agricoltori che nell'anno precedente hanno ricevuto pagamenti diretti non superiori ad un importo da stabilirsi dagli Stati membri nella misura non superiore a 5000 euro;
al fine di evitare oneri eccessivi dovuti alla gestione di pagamenti di piccole entità, il cui importo è spesso superiore all'aiuto e tale quindi da vanificare il beneficio ricevuto, l'articolo 10 del succitato regolamento dispone che non si concedano pagamenti diretti di importo inferiore a 100 euro o qualora la superficie ammissibile sia inferiore ad un ettaro, fatta salva, in ragione della diversità delle strutture agricole dei diversi Stati membri, la possibilità di applicare ulteriori soglie minime che per l'Italia sono 400 euro per quanto riguarda i pagamenti diretti e 0,5 ettari per quanto concerne la superficie;
preso atto delle criticità del comparto primario, in relazione all'aumento dei costi di produzione, alla concorrenza sleale, alle sempre più frequenti avversità atmosferiche di carattere eccezionale, sarebbe opportuno concedere pagamenti diretti agli agricoltori che svolgono attività agricola con obiettivi commerciali e il cui impatto in termini di occupazione e creazione di valore aggiunto sia realmente significativo;
considerato che, da elaborazioni su dati forniti da AGEA e riferiti all'anno 2013, risultano 491.664 percettori di contributo PAC di importo inferiore a 500 euro, 226.624 percettori di contributo PAC di importo compreso tra 500 e 1000 euro e 494.739 percettori di contributo PAC di importo superiore a 1000 euro, e posto che il costo medio per la predisposizione di una pratica amministrativa necessaria ad accedere al pagamento è di circa 250-300 euro, al fine di massimizzare l'impatto delle risorse comunitarie, sarebbe opportuno concentrare gli aiuti sui percettori di importi significativamente superiori agli oneri amministrativi;
fissando a 1000 euro la soglia di cui al paragrafo 4 dell'articolo 9 del regolamento sopracitato ed escludendo la concessione di pagamenti diretti di importo inferiore a 400 euro, si genera un recupero di circa 130 milioni di euro che può essere riutilizzati per gli agricoltori attivi,
impegna il Governo
in attuazione degli articoli 4, 9 e 10 del regolamento comunitario di cui in premessa:
a) considerare «minima» l'attività di lavoro agricolo diretto svolta per almeno 900 ore l'anno;
b) non concedere pagamenti diretti nel caso in cui l'importo totale degli stessi in un dato anno civile, prima dell'eventuale applicazione dell'articolo 63 del regolamento, è inferiore a 400 euro;
c) non concedere pagamenti diretti nel caso in cui la superficie ammissibile dell'azienda per la quale sono richiesti, prima dell'eventuale applicazione dell'articolo 63 del regolamento, è inferiore ad 1 ettaro;
d) stabilire in 1000 euro l'importo massimo del pagamento diretto di cui al paragrafo 4 dell'articolo 9 del regolamento di cui in premessa e considerare quindi attivi, a prescindere da altre condizioni che non siano lo svolgimento dell'attività minima e il mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo e alla conservazione, le persone fisiche o giuridiche e loro associazioni, che nell'anno precedente hanno ricevuto pagamenti diretti per un importo compreso tra 400 e 1000 euro.
(7-00259) «Gallinella, Lupo, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Parentela».