• Testo INTERPELLANZA

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Atto a cui si riferisce:
C.2/00409 il 12 e 13 giugno 2011 27 milioni di cittadini si sono espressi sull'acqua e i servizi pubblici locali e la maggioranza assoluta degli italiani ha deciso: sono beni comuni che devono rimanere...



Atto Camera

Interpellanza urgente 2-00409presentato daDAGA Federicatesto diMartedì 11 febbraio 2014, seduta n. 171

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per sapere – premesso che:
il 12 e 13 giugno 2011 27 milioni di cittadini si sono espressi sull'acqua e i servizi pubblici locali e la maggioranza assoluta degli italiani ha deciso: sono beni comuni che devono rimanere fuori dai mercati e su cui nessuno deve fare profitti;
infatti, a seguito dei referendum celebratisi il 12 e 13 giugno 2011, è stato abrogato il primo comma dell'articolo n. 154 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nella parte che prevedeva la remunerazione del capitale investito, ovvero nella parte che consentiva di fare profitti sull'acqua;
poche parole, ma di grande rilevanza simbolica e di immediata concretezza. Perché la parte di normativa che è stata abrogata è quella che consente al gestore di ottenere profitti garantiti sulla tariffa, caricando sulla bolletta dei cittadini un 7 per cento a remunerazione del capitale investito, senza alcun collegamento a qualsiasi logica di reinvestimento per il miglioramento qualitativo del servizio;
la Corte Costituzionale, con sentenza n. 26 del 2011, chiarisce che l'abrogazione del citato articolo 154 è finalizzata a «rendere estraneo alle logiche del profitto il governo e, la gestione dell'acqua»;
anche il Consiglio di Stato con il parere n. 267 il 25 gennaio 2013, a seguito dell'adunanza della seconda sezione del 19 dicembre 2012 e riguardo al quesito che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas gli aveva rivolto il 23 ottobre 2012, si è espresso sull'eliminazione della remunerazione del capitale investito dalle tariffe;
la proprietà e la gestione pubblica del servizio idrico integrato e tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà;
il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l'accesso all'acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini, di conseguenza la sua gestione va attuata attraverso gli articoli 31 e 114 del decreto legislativo n. 267 del 2000;
in quest'ottica lo Stato, il Governo e il Parlamento devono prendere in carico questa questione con la massima solerzia e non attraverso un’authority che si è sempre occupata d'altro e che ad avviso degli interpellanti è espressione degli interessi del mercato e non dei cittadini;
l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, il cosiddetto «salva Italia», ha trasferito all'Autorità dell'energia e del gas «le funzioni di regolazione e di controllo dei servizi idrici» con i medesimi poteri attribuiti dalla legge n. 481 del 1995, che prescrive che essa debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, «la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi (...) assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela di utenti e consumatori.»;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012 in attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ribadisce e specifica, all'articolo 2, comma 1, le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici, trasferiti all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (Aeeg), tra le quali assume un particolare rilievo come finalità: la «tutela dei diritti e degli interessi degli utenti»;
l'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012 precisa inoltre che «le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas sono da essa esercitate con i poteri e nel quadro dei princìpi, delle finalità e delle attribuzioni stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione, nel rispetto degli indirizzi di politica generale formulati dal Parlamento e dal Governo»;
l'Autorità, con delibera n. 38 del 31 gennaio 2013, in ottemperanza al parere del Consiglio di Stato, ha avviato il procedimento per la restituzione, agli utenti finali, della componente tariffaria del servizio idrico integrato, relativa alla remunerazione del capitale, indebitamente versata da ciascun utente, in relazione al periodo 21 luglio 2011-31 dicembre 2011;
l'Autorità, in precedenza, in attuazione dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con delibera n. 585 del 28 dicembre 2012, aveva fissato i criteri per l'adozione di una tariffa transitoria, nelle more dell'adozione di un nuovo metodo tariffario a regime;
l'Autorità, il 25 giugno 2013, dopo 2 amai dal referendum, ha approvato l'ennesimo provvedimento che secondo gli interpellanti di fatto elude l'esito dei referendum del 2011 e che conferma il mancato rispetto fino ad oggi della volontà popolare da parte dell'Autorithy: infatti l'Autorità per l'energia elettrica e il gas doveva deliberare sulle modalità di restituzione ai cittadini della «remunerazione del capitale investito» illegittimamente percepito dai gestori nel periodo compreso tra luglio 2011 e la fine di quell'anno. Invece l'Autorità ha costruito un metodo che garantirà ai gestori un esborso minimo assai minore di quanto dovuto visto che saranno detratti gli oneri finanziari, quelli fiscali e gli accantonamenti per la svalutazione crediti;
questa metodologia a giudizio degli interpellanti smentisce in primis quanto la Corte costituzionale aveva chiaramente specificato nella sentenza di ammissibilità del quesito, ovvero che qualora il referendum avesse avuto successo «la normativa residua, immediatamente applicabile [...], non presenta elementi di contraddittorietà». Inoltre, viene completamente contraddetto quanto il Consiglio di Stato aveva stabilito ossia che l'abrogazione del 7 per cento aveva effetto immediato a partire dal 21 luglio 2011 (parere del Consiglio di Stato 267 del 25 gennaio 2013). E quindi che il rimborso ai cittadini dovrebbe riguardare non solo i mesi da luglio a dicembre del 2011 ma tutto il periodo che va dal 21 luglio 2011 ad oggi, per un totale che per esempio solo nella regione Toscana ammonterebbe a 128 milioni di euro secondo i dati ufficiali dell'Autorità idrica toscana e che chissà se le imprese hanno previsto di accantonare;
è poi evidente che ci siano stati ritardi nella determinazione dei criteri da parte degli enti d'ambito attraverso i quali dovranno essere individuati gli importi indebitamente versati da ciascun utente a titolo di remunerazione del capitale investito in relazione al periodo 21 luglio 2011-31 dicembre 2011;
inoltre il Tar Toscana nel marzo 2013, sentenza n. 436/2013, ha dato ragione al Forum toscano dei Movimenti per l'acqua dichiarando illegittime le tariffe successive al referendum;
anche a Chiavari, in Liguria, come riportato dagli organi di stampa, poche settimane fa il giudice di pace ha disposto la restituzione del 22 per cento della bolletta, la quota che in quel comune corrisponde al profitto;
la sentenza, oltre a ribadire il valore normativo dell'istituto referendario riconosce anche che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che ha, ad avviso degli interpellanti, prodotto la nuova «tariffa-truffa» reintroducendo il profitto sotto nuovo nome «oneri finanziari», ha un limitato potere amministrativo, comunque subordinato all'esito referendario;
il metodo tariffario transitorio così come definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas condurrà ad una sostanziale sanatoria di tutte le illegittimità, inadempienze e irregolarità attualmente registrate in diverse gestioni. Infatti, tale metodo prende a base di determinazione delle tariffe 2012 e 2013 quelle che erano le tariffe definite dal piano d'ambito, ovvero quelle basate sul presupposto di una gestione impeccabile e dell'effettiva realizzazione degli investimenti previsti negli anni successivi alla redazione del piano d'ambito o della sua ultima revisione. Ovvero non tiene in alcun conto la qualità del servizio reso e gli investimenti pregressi effettivamente effettuati. È in questo che si è in presenza di una sanatoria di fatto del progresso;
il TAR della Lombardia si esprimerà nei prossimi mesi (nella prima udienza fissata il 23 gennaio 2014 è stato disposto un rinvio al 20 febbraio) relativamente al ricorso (num. reg. gen.: 579/2013) promosso dal Forum italiano dei movimenti per l'acqua e da Federconsumatori in merito alla delibera 585/2013 con cui l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha predisposto il metodo tariffario transitorio per il servizio idrico integrato;
inoltre, il Ministro Orlando, con un comunicato stampa diramato dal Festival dell'acqua il 9 ottobre 2013, ha annunciato un tavolo di lavoro con i diversi segmenti del settore idrico: «avvieremo gruppo di lavoro anche con chi ha alimentato questo dibattito di oggi. Visto che su iniziative parlamentari non si fanno passi avanti, prendo io l'iniziativa come ministero. Le aziende sono un interlocutore naturale per una collaborazione che è partita bene per fare strada insieme»;
infine, visto che secondo il Ministro «con le iniziative parlamentari non si fanno passi avanti» gli interpellanti ricordano che il 12 giugno 2013 è nato l'intergruppo parlamentare per l'acqua bene comune di cui fanno parte circa 200 parlamentari e che proprio su questo tema è in discussione presso la Commissione ambiente la risoluzione 7-00036 in materia di introduzione nell'ordinamento nazionale di principi e norme per la tutela e la gestione pubblica delle acque nonché per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato, in cui si espongono problematiche e impegni relativi alla tariffazione del servizio idrico integrato;
l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas ha nuovamente «colpito» nel silenzio delle feste. Il 27 dicembre, infatti, fu approvato il Metodo tariffario idrico 2014-2015 confermando quanto contenuto nel Metodo tariffario transitorio e sancendo nuovamente, nei fatti, la negazione dei referendum del giugno 2011, infatti le criticità già evidenziate permangono tutte, compresa l'incapacità del nuovo metodo tariffario di garantire gli investimenti necessari al comparto idrico. Investimenti che, come i numeri dimostrano da più di 20 anni, non trovano spazio nel metodo del full cost recovery, cioè nell'assioma che vuole tutti i costi del servizio coperti dalla bolletta, profitti del gestore compresi –:
se e con quali iniziative di sua competenza il Ministro abbia intenzione di dare finalmente attuazione al risultato referendario, che i cittadini attendono da più di 2 anni, in particolare con riferimento alle questioni relative alla tariffazione del servizio idrico integrato;
se e con quali iniziative intenda portare avanti i principi della proposta di legge di iniziativa popolare «Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizione per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato», depositata dal Forum italiano dei movimenti dell'acqua nel 2007 al fine di avviare un percorso di ripubblicizzazione del Servizio idrico integrato;
se intenda riportare nell'ambito delle competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici, togliendo tali competenze all'Autorità per l'energia elettrica e il gas il cui operato come si evince dalle premesse non ha assolutamente tenuto conto dell'esito referendario e ha fallito il suo mandato non tenendo in considerazione «la tutela di utenti e consumatori»;
se e con quali iniziative di competenza intenda avviare la predisposizione di un nuovo metodo tariffario che recepisca integralmente l'esito del referendum popolare del 12-13 giugno 2011, con particolare riferimento all'eliminazione dalla tariffa di qualsiasi voce riconducibile alla remunerazione del capitale investito e che preveda il rimborso ai cittadini delle quote indebitamente percepite dai gestori dal 2011 ad oggi, un metodo tariffario che oltre che garantire gli investimenti necessari per la ristrutturazione delle reti e la costruzione di nuove opere soprattutto fognarie e di depurazione, superi il principio del full cost recovery e quindi preveda congiuntamente alla leva tariffaria, anche strumenti di finanza pubblica e fiscalità generale;
se i lavori del tavolo di lavoro con i diversi segmenti del settore idrico, citato in premessa e annunciato dal Ministro il 9 ottobre 2013, abbiano preso avvio e soprattutto quali siano gli obiettivi che si è dato e le tempistiche per realizzarli;
se e quali iniziative intenda promuovere per quanto di competenza per avviare tutti gli interventi necessari per l'immediata e duratura soluzione della grave contaminazione delle acque potabili di molti comuni italiani, in particolare a causa della concentrazione di arsenico, floruri e vanadio;
se e quali iniziative intenda assumere per garantire che gli investimenti per i servizi pubblici essenziali vengano esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno che «strangolano» sempre di più gli enti locali.
(2-00409) «Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Barbanti, Ruocco, Cancelleri, Alberti, Pesco, Pisano, Villarosa, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Dell'Orco, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Battelli».