• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/02112 KIPOINT spa nasce nel 2002 ed è, ancora oggi, la rete di negozi in franchising di SDA Gruppo Poste italiane che opera come centro servizi per spedizioni nazionali e internazionali, servizi di...



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-02112presentato daSCAGLIUSI Emanueletesto diMartedì 11 febbraio 2014, seduta n. 171

SCAGLIUSI, MANNINO, DE LORENZIS, L'ABBATE e MANLIO DI STEFANO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri . — Per sapere – premesso che:
KIPOINT spa nasce nel 2002 ed è, ancora oggi, la rete di negozi in franchising di SDA Gruppo Poste italiane che opera come centro servizi per spedizioni nazionali e internazionali, servizi di imballaggio, servizi di fotocopisteria ed invio fax, stampa digitale, mailing e direct mailing e come rivenditore a catalogo di prodotti di cancelleria e cartoleria;
Sviluppo Italia (oggi Invitalia), che agisce su mandato del Governo come si legge nella mission sul proprio sito istituzionale www.invitalia.it, proponeva nella propria rete di franchisor convenzionati KIPOINT;
tra il 2005 e il 2010 oltre 100 franchisee hanno chiuso il proprio punto vendita KIPOINT dal momento che le previsioni, indicate dai proponenti il franchising, di fatturato annuo realizzabile «a regime» di 200.000 euro, sono risultate a dir poco azzardate, inattendibili e infondate;
l'Associazione CODICI di Pescara si è fatta portavoce di 107 piccoli imprenditori affiliati al franchising KIPOINT per denunciare Poste Shop Spa;
altre numerose denunce individuali di aderenti all'iniziativa KIPOINT si sono susseguite nel corso di questi ultimi anni;
in data 30 marzo 2010, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (bollettino n. 13 del 19 aprile 2010 provv. N. 20951) ha condannato a una sanzione amministrativa pecuniaria di 100.000 euro Posteshop spa per aver ingannato gli aspiranti franchisee con una serie di messaggi definibili nella «fattispecie di pubblicità ingannevole»;
nello specifico, le informazioni acquisite in fase istruttoria, evidenziano il carattere ingannevole, ai sensi degli articoli 1, 2, 3 del decreto legislativo n. 145 del 2007, dei messaggi diffusi da Posteshop sulle riviste AZ Franchising e Millionaire nel 2008 e 2009 e tramite la brochure e i dépliant diffusi negli stessi anni;
dopo che il TAR del Lazio ha confermato la sentenza dell'Antitrust; con l'ordinanza collegiale n. 201206636, in data 21 dicembre 2012 il Consiglio di Stato ha sospeso il giudizio e rinviato a una pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea;
nel frattempo, la maggior parte dei piccoli imprenditori che avevano aderito a KIPOINT, hanno perso decine di migliaia di euro in investimenti e rischiano di vendere la propria prima abitazione per rispettare gli impegni economici presi con gli istituti di credito;
oggi KIPOINT non è più fra i franchisor convenzionati con Invitalia –:
se sia al corrente della situazione e quali provvedimenti intenda adottare per affrontare le difficoltà in cui versano più di un centinaio di aderenti e delle rispettive famiglie;
quali siano stati i requisiti che, fino a qualche anno fa, hanno permesso al marchio KIPOINT di figurare tra i franchisor convenzionati con l'allora Sviluppo Italia e quali siano le ragioni per le quali oggi KIPOINT non sia più tra questi;
se non ritenga urgente valutare l'assunzione di iniziative per l'erogazione in tempi rapidissimi di un indennizzo sufficiente a consentire ai franchisee danneggiati di ottemperare agli impegni economici intrapresi, evitando soluzioni limite, quali la vendita della prima casa. (5-02112)