• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/06700 URAS, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, STEFANO, BAROZZINO, CERVELLINI, CAMPANELLA, SIMEONI, BENCINI, MUSSINI, FUCKSIA, MOLINARI, Maurizio ROMANI - Al Ministro dell'istruzione,...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-06700 presentata da LUCIANO URAS
giovedì 24 novembre 2016, seduta n.730

URAS, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, STEFANO, BAROZZINO, CERVELLINI, CAMPANELLA, SIMEONI, BENCINI, MUSSINI, FUCKSIA, MOLINARI, Maurizio ROMANI - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:

a seguito della riforma avviata con il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, proseguita con il successivo decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, le istituzioni AFAM (alta formazione artistica, musicale e coreutica) sono state elevate di rango, e sono definite «istituzioni di livello universitario»;

l'articolo 1, commi da 102 a 107, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013), ha aggiornato le precedenti norme che equiparavano i diplomi accademici dei diversi livelli alle equipollenti lauree rilasciate dal sistema universitario nazionale;

nell'ambito del necessario percorso di statizzazione degli istituti musicali pareggiati trasformatisi in istituti superiori di studi musicali ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 27 dicembre 1999, n. 508, il disegno di legge AS n. 322 prevede la loro graduale statizzazione;

la statizzazione avviene su richiesta degli istituti interessati, quali istituzioni autonome ovvero come sedi decentrate dei conservatori di musica statali presenti nel medesimo territorio, i quali subentrano ad essi in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi con specifici e differenziati tempi e modalità, sulla base di apposite convenzioni tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e gli enti finanziatori degli istituti esistenti;

il relativo personale docente, amministrativo e ausiliario con contratto a tempo indeterminato è posto gradualmente in sovrannumero nei ruoli dello Stato con assorbimento sui posti dell'organico che si rendono vacanti e disponibili;

in questo contesto, circa 200 docenti si troverebbero esclusi dall'inserimento nelle graduatorie nazionali ad esaurimento, valide per le assunzioni a tempo indeterminato, malgrado siano in possesso dei requisiti previsti per l'inserimento nelle graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ovvero almeno 3 anni accademici di insegnamento nelle istituzioni AFAM con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o con contratto di collaborazione ai sensi dell'articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (almeno 180 giorni di servizio per ogni anno accademico) oppure con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o altra tipologia contrattuale (almeno 125 ore di insegnamento per ogni anno accademico);

considerato che:

scopo precipuo del disegno di legge n. 322, espresso anche nella relazione di accompagnamento al provvedimento, è quello di "evitare infrazioni europee dovute alla violazione delle norme sulla non rinnovabilità dei contratti oltre un certo periodo di tempo", mentre la totalità dei lavoratori suddetti rientra proprio nella fattispecie di quei docenti che sono già potenziali portatori di interesse avverso lo Stato per la stipula di contratti di lavoro di durata superiore al limite consentito dalle norme comunitarie;

l'eventuale esclusione di questi docenti dalle graduatorie ad esaurimento comporterebbe una palese disparità di trattamento, considerato che nella graduatoria nazionale stilata a norma della legge n. 128 del 2013 sono presenti anche numerosi docenti che in questi anni hanno rifiutato gli incarichi loro proposti e che quindi al momento possiedono addirittura meno anni di servizio rispetto a chi si nel frattempo ha continuato a prestare servizio presso le istituzioni AFAM accettando incarichi di supplenza annuale;

la corretta applicazione del principio di continuità didattica deve essere garantito non solo nei confronti degli studenti dei docenti di ruolo, ma anche nei confronti degli alunni formati dai docenti abilitati precari,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere affinché i suddetti docenti vengano inseriti in coda alle redigende graduatorie nazionali ad esaurimento subito dopo i colleghi delle graduatorie nazionali ex lege n. 128 del 2013 (decreto ministeriale 30 giugno 2014, n. 526), i quali sarebbero comunque collocati in posizione prioritaria a tutela dei loro diritti acquisiti.

(4-06700)