• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
S.9/02595/017 in sede di esame dell'AS 2595 di Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di...



Atto Senato

Ordine del Giorno 9/2595/17 presentato da ANNA BONFRISCO
giovedì 24 novembre 2016, seduta n. 730

Il Senato,
in sede di esame dell'AS 2595 di Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili;
considerato che:
all'articolo 7-quater, si dettano disposizioni in materia di semplificazione fiscale;
Alcuni sistemi della bilateralità, disciplinati dalla contrattazione collettiva, garantiscono diverse forme di tutela, tra cui l'assistenza sanitaria integrativa anche ai datori di lavoro. La prospettiva verso cui le parti sociali si stanno muovendo è quella di un welfare contrattuale inclusivo, nell'ambito del quale siano destinatari dei servizi offerti dal sistema della bilateralità tutti coloro che operano all'interno della struttura produttiva, dipendenti e datori di lavoro.
Appare necessario agevolare l'estensione ai lavoratori autonomi non datori di lavoro, che non possono beneficiare di forme assistenziali perché eccessivamente costose o comunque poco fruibili, della possibilità di aderire alla bilateralità e di godere delle relative tutele. La misura in particolare sarebbe rivolta ai titolari di partita iva che non hanno lavoratori dipendenti e che, mediante una contribuzione volontaria di importo contenuto, potrebbero accedere a quelle vantaggiose forme di copertura che un sistema mutualistico come quello bilaterale assicura.
Tale prospettiva inclusiva non è supportata dall'attuale legislazione in materia fiscale che non consente di dedurre i contributi che il lavoratore autonomo versa volontariamente per coperture di assistenza sanitaria integrativa. Si ravvisa pertanto l'opportunità di introdurre una soglia di deducibilità, anche modesta, che consenta ai professionisti di beneficiare delle prestazioni della bilateralità senza subire penalizzazioni rispetto a coloro che, in quanto datori di lavoro, possono goderne. Tale soglia , ragionevolmente, appare sostenibile in 150 euro per anno,
Impegna il Governo:
A prevedere le opportune modifiche al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, affinché i contributi versati volontariamente da parte dei lavoratori autonomi per l'assistenza sanitaria gestita ed erogata da enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, dei settori in cui essi operano, o ad altre forme mutualistiche attraverso polizze collettive, siano deducibili nel limite di 150 euro annui.
(numerazione resoconto Senato G7-quater.100)
(9/2595/17)
BONFRISCO