• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/04127-bis- ...    premesso che:     il « ticket di licenziamento» (previsto dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 – cosiddetta riforma Fornero), è l'importo che va corrisposto in caso di...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04127-bis-A/129presentato daROSTELLATO Gessicatesto diVenerdì 25 novembre 2016, seduta n. 709

   La Camera,
   premesso che:
    il « ticket di licenziamento» (previsto dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 – cosiddetta riforma Fornero), è l'importo che va corrisposto in caso di licenziamento di un lavoratore con un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, compreso il rapporto intermittente, il tempo parziale ed i rapporti trasformati da tempo determinato a tempo indeterminato;
    in base a quanto previsto dalla circolare Inps n. 48 del 14 marzo 2016, il contributo, per l'anno 2016, dovuto dai datori di lavoro in caso di licenziamento di un lavoratore a tempo indeterminato, è pari a 489,95 euro per ogni anno di lavoro effettuato fino ad un massimo di 3 anni (l'importo massimo del contributo è pari a 1.469,85 euro per rapporti di lavoro della durata pari o superiore a 36 mesi);
    detto contributo è calcolato sul 41 per cento dell'indennità NASpI che è stata rivalutata, sempre per il 2016, a 1.195 euro;
    nel settore della pesca, in presenza di inabilità temporanea assoluta del lavoratore, sia per malattia generica che per infortunio, certificato dal Sasn, uno degli obblighi del datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 343 del Codice della Navigazione, è quello di disporne lo sbarco, che si traduce obbligatoriamente nell'interruzione del rapporto di lavoro, casistica questa, estremamente frequente nel settore, considerato il rischio lavorativo;
    visto che all'articolo 23 del testo in esame è previsto l'esonero dal pagamento del ticket nei casi di cui all'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92 vale a dire nei casi in cui il licenziamento non dà diritto alla relativa indennità di disoccupazione;
    considerato che, per il settore della Pesca, il licenziamento rappresenta una peculiarità non di poco conto dal momento che l'interruzione del rapporto lavorativo non è l'espressione di una volontà datoriale, ma l'imposizione procedurale del sistema che norma le regole della gente di mare, e che lo stesso non dà diritto all'erogazione della relativa indennità di disoccupazione per i dipendenti sbarcati, quindi licenziati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di un intervento normativo, per il comparto della pesca, che escluda il ticket di licenziamento nei casi espressamente previsti in premessa come lo sbarco immediato a seguito di malattia generica o infortunio.
9/4127-bis-A/129. Rostellato.