• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/04127-bis- ...    premesso che:     l'articolo 20 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ha previsto che alle convenzioni e agli atti d'obbligo si applicasse il trattamento tributario di cui...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04127-bis-A/033presentato daGEBHARD Renatetesto diVenerdì 25 novembre 2016, seduta n. 709

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 20 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ha previsto che alle convenzioni e agli atti d'obbligo si applicasse il trattamento tributario di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ovvero un'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali;
    il secondo periodo dell'articolo 32, comma 2, specifica peraltro che, tale trattamento tributario agevolato debba valere anche per gli atti di cessione a titolo gratuito delle aree a favore dei comuni o loro consorzi nonché agli atti e contratti relativi all'attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale;
    già nella legge di stabilità per il 2016 è stato necessario intervenire con una norma di interpretazione autentica (articolo 1, comma 58, L. 28 dicembre 2015, n. 208) per chiarire che le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e ipotecaria e catastale di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applicassero anche agli atti di trasferimento delle aree che rientrano negli interventi di edilizia convenzionata, indipendentemente dal titolo di acquisizione della proprietà da parte degli enti locali;
    la questione del regime da applicare alle convenzioni urbanistiche sta creando diversi contenziosi con l'Agenzia delle Entrate, in quanto l'Amministrazione tende a considerare tali convenzioni alla stregua di un «trasferimento di diritti reali su beni immobili», quindi ne chiede la tassazione ordinaria e non agevolata, ma dinanzi alle commissioni tributarie viene poi riconosciuta l'agevolazione fiscale;
    in Provincia di Bolzano, il problema è maggiormente sentito, poiché è molto frequente che i comuni stipulino convenzioni con i privati per la cessione di terreni,

impegna il Governo

a chiarire che l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali si applica anche alle convenzioni di qualsiasi tipo e comunque denominate, nonché agli atti ad esse connessi e conseguenziali, stipulati dai comuni in attuazione dei piani urbanistici.

9/4127-bis-A/33. Gebhard, Schullian, Alfreider, Plangger, Ottobre.