• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/04127-bis- ...    premesso che:     è in corso di discussione l'atto C. 4127-bis, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04127-bis-A/027presentato daCATALANO Ivantesto diVenerdì 25 novembre 2016, seduta n. 709

   La Camera,
   premesso che:
    è in corso di discussione l'atto C. 4127-bis, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019;
    il problema dell'inquinamento delle aree urbane è oggi considerato prioritario, a livello nazionale quanto europeo, in virtù della sua diretta incidenza sulla qualità della vita e sulla salute della popolazione;
    il Libro Bianco sui Trasporti UE COM(2011) 144 Definitivo, prevede di «dimezzare entro il 2030 nei trasporti urbani l'uso delle autovetture alimentate con carburanti tradizionali ed eliminarlo del tutto entro il 2050; conseguire nelle principali città un sistema di logistica urbana a zero emissioni di CO2 entro il 2030»;
    fra le ragioni che hanno finora limitato la diffusione in Italia dei veicoli elettrici vi è l'elevato costo dei veicoli elettrici nuovi, che ne riduce l'appetibilità per i consumatori, anche se i progressi tecnologici nei sistemi d'accumulo lasciano prefigurare una possibile riduzione dei costi in futuro;
    esiste però una soluzione più economica, ma non meno efficace nel raggiungimento degli obbiettivi prefissati: la riqualificazione elettrica di veicoli circolanti, ossia la trasformazione di un veicolo con motore endotermico già circolante in un veicolo con esclusiva trazione elettrica, costituito almeno da un motopropulsore a monte degli organi di trasmissione, un pacco batterie e un'interfaccia con la rete per la ricarica dello stesso;
    l'articolo 17-terdecies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e rubricato «norme per il sostegno e lo sviluppo della riqualificazione elettrica dei veicoli circolanti», ha previsto che «per le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli in circolazione delle categorie internazionali L, M e N1, consistenti nella trasformazione degli stessi in veicoli il cui motore sia ad esclusiva trazione elettrica, si applica l'articolo 75, comma 3-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»;
    in forza di tale richiamo, gli interventi di riqualificazione elettrica conformi a quanto previsto nel relativo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (decreto 219 del 1o dicembre del 2015 contenente «norme specifiche per l'approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entità tecniche, nonché le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli»), sono esentati dalla necessità di ottenere l'eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo di cui all'articolo 236, secondo comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, con una significativa semplificazione delle procedure rispetto alla disciplina previgente;
    i significativi vantaggi in termini di costo rispetto ai veicoli elettrici nuovi consentono di controbilanciare uno dei maggiori limiti, sopra indicati, alla diffusione di veicoli a trazione elettrica, ossia l'elevato prezzo d'acquisto, così velocizzando il processo di differenziazione delle fonti energetiche nel settore automotive;
    al fine di favorire l'avvio del mercato della riqualificazione elettrica dei veicoli, attualmente in stato embrionale pare però opportuno prevedere un'aliquota IVA agevolata del 10 per cento per gli interventi di riqualificazione elettrica dei veicoli effettuati ai sensi del citato articolo 17-terdecies;
    trattandosi di un servizio e di un mercato totalmente nuovo, oggi rappresentato dalla produzione di pochissimi esemplari artigianali, gli oneri per lo Stato derivanti dalla previsione di un'aliquota IVA agevolata sono meramente virtuali e, anche con un'aliquota più bassa, è certo un aumento significativo del relativo gettito IVA, a fronte dell'espansione esponenziale del mercato derivante dal suo passaggio da una fase di prototipi ad una fase di produzione industriale e standardizzata,

impegna il Governo

a valutare l'introduzione, fra i servizi soggetti all'aliquota Iva del 10 per cento, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 63, degli interventi di riqualificazione elettrica dei veicoli effettuati ai sensi dell'articolo 17-terdecies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
9/4127-bis-A/27. Catalano.