• C. 3917-A EPUB (richiesta autorizzazione a riferire oralmente il 18 ottobre 2016); CAUSIN Andrea, Relatore

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Atto a cui si riferisce:
C.3917 Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati:a) Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei, con Allegato, fatto a Roma il 24 settembre 2002, con Accordo per l'introduzione di emendamenti, fatto a Roma il 16 aprile 2012;b) Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, con Allegati, fatto ad Algeri il 22 gennaio 2013;c) Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, con Allegati, fatto a Roma il 21 giugno 2013;d) Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 14 novembre 2012;e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Pristina il 24 luglio 2014;f) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 19 settembre 1997;g) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di sua altezza serenissima il Principe di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Roma l'8 novembre 2012;h) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 12 marzo 2014;i) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto ad Ancona il 15 ottobre 2013;l) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Go


Frontespizio Pareri Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3917-A


DISEGNO DI LEGGE
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(RENZI)
e dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(GENTILONI SILVERI)
di concerto con il ministro dell'interno
(ALFANO)
con il ministro della difesa
(PINOTTI)
con il ministro della giustizia
(ORLANDO)
con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)
con il ministro dello sviluppo economico
(CALENDA)
e con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(DELRIO)
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei, con Allegato, fatto a Roma il 24 settembre 2002, con Accordo per l'introduzione di emendamenti, fatto a Roma il 16 aprile 2012; b) Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, con Allegati, fatto ad

NOTA: La III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), il 18 ottobre 2016, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge n. 3917. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
Algeri il 22 gennaio 2013; c) Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, con Allegati, fatto a Roma il 21 giugno 2013; d) Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 14 novembre 2012; e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Pristina il 24 luglio 2014; f) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 19 settembre 1997; g) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di sua altezza serenissima il Principe di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Roma l'8 novembre 2012; h) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 12 marzo 2014; i) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto ad Ancona il 15 ottobre 2013; l) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sul trasporto marittimo, fatto a Roma il 14 luglio 2014; m) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2015
Presentato il 21 giugno 2016
(Relatore: CAUSIN)
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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 3917 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei, con Allegato, fatto a Roma il 24 settembre 2002, con Accordo per l'introduzione di emendamenti, fatto a Roma il 16 aprile 2012; b) Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, con Allegati, fatto ad Algeri il 22 gennaio 2013; c) Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, con Allegati, fatto a Roma il 21 giugno 2013; d) Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 14 novembre 2012; e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Pristina il 24 luglio 2014; f) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 19 settembre 1997; g) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di sua altezza serenissima il Principe di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Roma l'8 novembre 2012; h) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 12 marzo 2014; i) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto ad Ancona il 15 ottobre 2013; l) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sul trasporto marittimo, fatto a Roma il 14 luglio 2014; m) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2015;

            rilevato che il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 3917 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei, con Allegato, fatto a Roma il 24 settembre 2002, con Accordo per l'introduzione di emendamenti, fatto a Roma il 16 aprile 2012; b) Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, con Allegati, fatto ad Algeri il 22 gennaio 2013; c) Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, con Allegati, fatto a Roma il 21 giugno 2013; d) Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 14 novembre 2012; e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Pristina il 24 luglio 2014; f) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 19 settembre 1997; g) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di sua altezza serenissima il Principe di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Roma l'8 novembre 2012; h) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 12 marzo 2014; i) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto ad Ancona il 15 ottobre 2013; l) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sul trasporto marittimo, fatto a Roma il 14 luglio 2014; m) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2015;

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

                per ciò che concerne gli Accordi sui servizi aerei, dalle esenzioni da dazi doganali ed altri diritti concesse dall'articolo 6 dell'Accordo con il Qatar e dall'articolo 10 dell'Accordo con il Vietnam non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, neanche nella forma del minor gettito, poiché le disposizioni in parola sono in linea con quanto previsto dall'articolo 24 della Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, ratificata dall'Italia con legge n. 561 del 1956, della quale Qatar e Vietnam sono Stati firmatari;

                anche dalle esenzioni previste dall'Accordo sui servizi aerei tra Italia e Algeria non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, neanche nella forma di mancato introito, in quanto la norma riproduce il contenuto dell'articolo 5 dell'Accordo del 1965 attualmente in vigore;

                per quanto riguarda gli Accordi sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e merci sottoscritti dall'Italia con Kosovo, Moldova, Principato di Monaco, Montenegro, Serbia e Andorra, le rispettive Commissioni miste non possono decidere autonomamente facilitazioni fiscali che non siano già consentite a legislazione vigente, avendo solo facoltà di proposta per l'eventuale attivazione delle procedure normative interne necessarie;

                inoltre, alle Commissioni miste partecipano rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, competenti in materia ed in grado di valutare opportunità e possibili effetti delle proposte;

                le esenzioni relative ai veicoli immatricolati nell'altra Parte contraente, con particolare riferimento al carburante, alle provviste personali e di viaggio, ai pezzi di ricambio e ai lubrificanti che si trovano a bordo – espressamente previste per gli Accordi con Kosovo, Moldova, Montenegro e Serbia – sono, ovviamente, previste a titolo di reciprocità, come qualsiasi altra eventuale facilitazione, e si riferiscono esclusivamente alle dotazioni necessarie e strettamente indispensabili all'espletamento del trasporto;

                non discendono pertanto in alcun modo effetti apprezzabili sul gettito, mentre è da evidenziare che le Commissioni miste perseguono l'obiettivo dello sviluppo del trasporto e del commercio con gli Stati interessati e le relative sinergie di sviluppo industriale, con conseguente incremento del gettito stesso;

                con riferimento agli Accordi che prevedono l'istituzione di una Commissione mista (Accordi sui trasporti marittimi e sull'autotrasporto internazionale), a tutti gli incontri della Commissione mista – ivi compresi eventuali incontri straordinari, ulteriori rispetto a quello annuale già contemplato espressamente – si farà fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

                come si evince anche dalla relazione tecnica, la norma di copertura, di cui all'articolo 3, comma 1, opera una distinzione tra

oneri «valutati», ossia quelli derivanti dalle spese di missione per l'invio all'estero di personale italiano, che si realizzano quando la riunione degli Organismi misti specificatamente previsti da ciascuno degli Accordi medesimi ha luogo, ad anni alterni, presso il Paese controparte, ed oneri «autorizzati», ossia quelli legati alle spese di interpretariato, che si realizzano invece quando la riunione dei citati organismi ha luogo, sempre ad anni alterni, in Italia;

                con riferimento ai citati oneri connessi alle spese di interpretariato, si osserva – in linea con quanto è dato evincere dalla relazione tecnica – che gli stessi, per quanto si verifichino ad anni alterni, presentano tuttavia carattere permanente e non appaiono limitati al solo anno 2017, come sembrerebbe invece potersi desumere dal tenore letterale del citato articolo 3, comma 1;

                l'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica reca una apposita clausola di salvaguardia, volta ad imputare eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al precedente comma 1 a taluni specifici programmi di spesa iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

                la legge n. 163 del 2016, recante la riforma del bilancio dello Stato, ha di recente introdotto – all'articolo 17, comma 12 e seguenti, della legge di contabilità pubblica – una nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa, determinando in tal modo il sostanziale superamento delle clausole di salvaguardia medesime;

                per quanto la clausola di salvaguardia di cui al citato articolo 3 non appaia incoerente rispetto alla nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa, anche in considerazione del fatto che il provvedimento è in prima lettura presso la Camera, appare necessario adeguare la formulazione del testo all'entrata in vigore della nuova disciplina, provvedendo conseguentemente a sopprimere, all'articolo 3 del presente disegno di legge di ratifica, i commi 2 e 3, giacché deve ormai ritenersi applicabile, senza necessità di un apposito richiamo nel testo del provvedimento, la predetta nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa;

                appare necessario riformulare in maniera conforme alla prassi vigente la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 4 del disegno di legge di ratifica, in modo da specificare che dall'attuazione delle disposizioni degli Accordi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c) non «devono derivare» nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

            all'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), valutati in euro 4.560 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese dell'Accordo medesimo, pari a euro 1.700 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2017, agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), valutati in euro 4.000 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese dell'Accordo medesimo, pari a euro 1.700 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2017, agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), valutati in euro 4.000 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese dell'Accordo medesimo, pari a 1.700 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2017, agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), valutati in euro 4.360 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese dell'Accordo medesimo, pari a 1.700 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2017, agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), valutati in euro 4.000 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese dell'Accordo medesimo, pari a 1.700 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2017, agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i), valutati in euro 4.000 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese dell'Accordo medesimo, pari a 1.700 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2017, agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), valutati in euro 4.400 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese dell'Accordo medesimo, pari a 1.700 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2017, e agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), valutati in euro 4.000 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese dell'Accordo medesimo, pari a 1.700 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

            all'articolo 3, sopprimere i commi 2 e 3;

            all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: non derivano con le seguenti: non devono derivare.


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 3917, recante Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei, con Allegato, fatto a Roma il 24 settembre 2002, con Accordo per l'introduzione di emendamenti, fatto a Roma il 16 aprile 2012; b) Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, con Allegati, fatto ad Algeri il 22 gennaio 2013; c) Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, con Allegati, fatto a Roma il 21 giugno 2013; d) Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 14 novembre 2012; e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Pristina il 24 luglio 2014; f) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 19 settembre 1997; g) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di sua altezza serenissima il Principe di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Roma l'8 novembre 2012; h) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 12 marzo 2014; i) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto ad Ancona il 15 ottobre 2013; l) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sul trasporto marittimo, fatto a Roma il 14 luglio 2014; m) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2015;

            rilevato come gli Accordi bilaterali, di cui si propone la ratifica, riguardino sostanzialmente tre ambiti materiali, rappresentati dai servizi di trasporto aereo, dai servizi di trasporto marittimo e dai servizi di autotrasporto di viaggiatori e merci;

            evidenziato come i predetti Accordi rispondano a diverse, condivisibili esigenze, quali, rispettivamente, aggiornare il quadro pattizio bilaterale alle sostanziali innovazioni e alla omogeneizzazione intervenuta a livello europeo nella normativa di settore sui trasporti aerei, riaffermare il principio della libertà della navigazione, nonché

contribuire alla regolarità e allo sviluppo dei viaggi e dell'interscambio di merci tra le Parti attraverso i servizi di autotrasporto,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

        La IX Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3917, recante Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei, con Allegato, fatto a Roma il 24 settembre 2002, con Accordo per l'introduzione di emendamenti, fatto a Roma il 16 aprile 2012; b) Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, con Allegati, fatto ad Algeri il 22 gennaio 2013; c) Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, con Allegati, fatto a Roma il 21 giugno 2013; d) Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 14 novembre 2012; e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Pristina il 24 luglio 2014; f) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 19 settembre 1997; g) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di sua altezza serenissima il Principe di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Roma l'8 novembre 2012; h) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 12 marzo 2014; i) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto ad Ancona il 15 ottobre 2013; l) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sul trasporto marittimo, fatto a Roma il 14 luglio 2014; m) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra concernente

la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2015;

            valutati i contenuti di interesse della Commissione,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
PARERE FAVOREVOLE

Testo
del disegno di legge
torna su
Testo
della Commissione
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:

      Identico.

          a) Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei, con Allegato, fatto a Roma il 24 settembre 2002, con Accordo per l'introduzione di emendamenti, fatto a Roma il 16 aprile 2012;  
          b) Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, con Allegati, fatto ad Algeri il 22 gennaio 2013;  
          c) Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, con Allegati, fatto a Roma il 21 giugno 2013;  
          d) Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 14 novembre 2012;  
          e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Pristina il 24 luglio 2014;  
          f) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 19 settembre 1997;  
          g) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di sua
altezza serenissima il Principe di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Roma l'8 novembre 2012;  
          h) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 12 marzo 2014;  
          i) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto ad Ancona il 15 ottobre 2013;  
          l) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sul trasporto marittimo, fatto a Roma il 14 luglio 2014;  
          m) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2015.  
Art. 2.
(Ordine di esecuzione).
Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 23 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), dall'articolo 28 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), dall'articolo 20 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), dall'articolo 20 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), dall'articolo 29 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), dall'articolo 28 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), dall'articolo

      Identico.

19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), dall'articolo 29 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), dall'articolo 29 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i), dall'articolo 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), e dall'articolo 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m).  
Art. 3.
(Copertura finanziaria).
Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), valutati in euro 4.560 per l'anno 2016, pari a euro 1.700 per l'anno 2017 e valutati in euro 4.560 a decorrere dall'anno 2018, agli oneri derivanti dall'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), valutati in euro 4.000 per l'anno 2016, pari a euro 1.700 per l'anno 2017 e valutati in euro 4.000 a decorrere dall'anno 2018, agli oneri derivanti dall'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), valutati in euro 4.000 per l'anno 2016, pari a euro 1.700 per l'anno 2017 e valutati in euro 4.000 a decorrere dall'anno 2018, agli oneri derivanti dall'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), valutati in euro 4.360 per l'anno 2016, pari a euro 1.700 per l'anno 2017 e valutati in euro 4.360 a decorrere dall'anno 2018, agli oneri derivanti dall'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), valutati in euro 4.000 per l'anno 2016, pari a euro 1.700 per l'anno 2017 e valutati in euro 4.000 a decorrere dall'anno 2018, agli oneri derivanti dall'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i), valutati in euro 4.000 per l'anno 2016, pari a euro 1.700 per l'anno 2017 e valutati in euro 4.000 a decorrere dall'anno 2018, agli oneri derivanti dall'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), valutati in euro 4.400 per l'anno 2016, pari a euro 1.700 per l'anno 2017 e valutati in euro 4.400 a decorrere dall'anno 2018, e agli oneri derivanti dall'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), valutati in

      1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione dell’Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), valutati in euro 4.560 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese dell'Accordo medesimo, pari a euro 1.700 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2017, agli oneri derivanti dalle spese di missione dell’Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), valutati in euro 4.000 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese dell'Accordo medesimo, pari a euro 1.700 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2017, agli oneri derivanti dalle spese di missione dell’Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), valutati in euro 4.000 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese dell'Accordo medesimo, pari a euro 1.700 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2017, agli oneri derivanti dalle spese di missione dell’Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), valutati in euro 4.360 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese dell'Accordo medesimo, pari a euro 1.700 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2017, agli oneri derivanti dalle spese di missione dell’Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), valutati in euro 4.000 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese dell'Accordo medesimo, pari a euro 1.700 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2017, agli oneri derivanti dalle spese di missione dell’Accordo di cui al

euro 4.000 per l'anno 2016, pari a euro 1.700 per l'anno 2017 e valutati in euro 4.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. l'articolo 1, comma 1, lettera i), valutati in euro 4.000 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese dell'Accordo medesimo, pari a euro 1.700 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2017, agli oneri derivanti dalle spese di missione dell’Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), valutati in euro 4.400 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese dell'Accordo medesimo, pari a euro 1.700 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2017, e agli oneri derivanti dalle spese di missione dell’Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), valutati in euro 4.000 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese dell'Accordo medesimo, pari a euro 1.700 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
      2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma 2       Soppresso
«Autotrasporto e intermodalità», del programma 4 «Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo», del programma 9 «Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne» e, comunque, della missione 13 «Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.  
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.       Soppresso
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.       2. Identico.
Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria).
Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria).

      1. Dalle disposizioni degli Accordi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e i soggetti interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

      1. Dalle disposizioni degli Accordi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e i soggetti interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 5.
(Entrata in vigore).
Art. 5.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

      Identico.