• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/06717 CARDIELLO - Al Ministro dell'interno - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante: in data 24 giugno 2015 è stato proclamato il nuovo sindaco di Eboli e l'intera assise comunale, a...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-06717 presentata da FRANCO CARDIELLO
martedì 6 dicembre 2016, seduta n.731

CARDIELLO - Al Ministro dell'interno - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

in data 24 giugno 2015 è stato proclamato il nuovo sindaco di Eboli e l'intera assise comunale, a seguito dei risultati delle elezioni amministrative;

in data 1° luglio 2015, con nota prot. n. 23046, il consigliere comunale avvocato Damiano Cardiello avrebbe richiesto la verifica delle situazioni di incompatibilità del sindaco e dei consiglieri comunali, ex art. 63, commi 4-6, del testo unico degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000), così come imposto dall'articolo 41 del testo unico;

nel corso del primo Consiglio comunale, il consigliere "anziano" avrebbe invitato i consiglieri a comunicare le situazioni di incompatibilità, senza ricevere risposta alcuna sino alla chiusura della seduta;

in data 14 luglio 2015, la Prefettura di Salerno, con nota prot. pref. n. 0055095, avrebbe chiesto notizie in merito;

in data 28 luglio 2015 la Prefettura di Salerno, senza avere alcun riscontro alla precedente, con nota prot. pref. n. 0059196, avrebbe chiesto nuovamente notizie in merito;

il 31 luglio il responsabile del Settore tributi, con nota n. prot. 26570, avrebbe evidenziato che il sindaco di Eboli e 6 dei 24 consiglieri comunali (tra cui il presidente del Consiglio comunale, che ha la competenza per convocare il Consiglio stesso) avrebbero cartelle esattoriali pendenti nei confronti dell'ente;

in data 19 agosto 2015 il Settore avvocatura del Comune di Eboli, con nota prot. n. 28322, invece, avrebbe comunicato che il consigliere comunale Rossella Altieri ha un giudizio pendente nei confronti dell'ente;

la Prefettura di Salerno, in data 28 settembre 2015, avrebbe inviato la nota prot. pref. n. 0074879, con cui ha sollecitato il presidente del Consiglio comunale a porre tempestivamente tutti gli atti consequenziali;

in data 19 ottobre è stato convocato il Consiglio comunale, avente all'ordine del giorno: "Incompatibilità consiglieri comunali commi 4-5-6 art. 63 Tuel";

in data 23 ottobre 2015 il Consiglio comunale non è stato insediato per mancanza del numero legale (presenti solo 7 dei 24 consiglieri comunali, tra cui il consigliere Damiano Cardiello);

in data 13 novembre 2015 il Consiglio comunale di Eboli, con 16 voti favorevoli su 25, ha avviato la procedura di contestazione, ex art. 69 del testo unico degli enti locali, nei confronti del consigliere comunale Rossella Altieri e ha dato il termine di 10 giorni per presentare memorie difensive o sanare la propria posizione;

in data 26 novembre, dopo 13 giorni, è stata pubblicata sull'albo pretorio la delibera n. 30 sulle incompatibilità e l'allegato sub A, che specifica come la stessa abbia effetto dalla data di notifica, che è avvenuta in data 26 ottobre 2015;

sempre in data 26 novembre 2015 il primo non eletto della lista "Eboli 3.0", con nota indirizzata al prefetto di Salerno, al segretario comunale, al presidente del Consiglio comunale, alla Conferenza dei capigruppo e a tutti i consiglieri comunali, ha diffidato i destinatari a ottemperare alla disposizione dei commi 4 e 5 dell'articolo 69, convocando il Consiglio comunale in data 28 dicembre 2015, così come previsto per legge;

in data 7 dicembre 2015 sono state protocollate (n. 42974) le controdeduzioni del consigliere Rossella Altieri;

in data 14 dicembre 2015, alle ore 19.00, il Consiglio comunale di Eboli ha deliberato ritenendo legittime le deduzioni del consigliere comunale Altieri e ribaltando la decisione assunta in precedenza, dunque decidendo per la compatibilità della stessa;

in data 11 gennaio 2016 il consigliere Cardiello ha depositato ricorso, ex art. 22 del decreto legislativo n. 150 del 2011 e ex art. 702-bis del codice di procedura penale. Il primo dei non eletti nella lista n. 20 "Eboli 3.0", all'esito delle ultime elezioni amministrative tenutesi nel Comune (ballottaggio del 14 giugno 2015), ha chiesto di dichiarare, ai sensi dell'art. 63, comma 1, punto 4, del testo unico degli enti locali, l'incompatibilità del consigliere comunale Rossella Altieri;

nonostante il Comune di Eboli non dovesse avere alcun interesse in una vertenza tra 2 privati, in data 2 aprile 2016 si è svolto il Consiglio comunale con l'inserimento di un punto all'ordine del giorno, recante: "Richiesta Consigliere Rosa Altieri prot. 12273 del 22.3.2016: Provvedimenti". Nella seduta, il Consiglio comunale, ad eccezione di un singolo consigliere comunale di minoranza, ha deciso di far costituire l'ente in giudizio, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ernesta Iorio e Nelso Buccella;

in data 28 novembre 2016 alle ore 9.21, a mezzo di posta elettronica certificata, con ricevuta di consegna, il Tribunale civile di Salerno avrebbe trasmesso al procuratore legale del consigliere Cardiello, al Comune di Eboli e ai legali della signora Rossella Altieri l'ordinanza n. 150/2016, con cui è stato accolto totalmente il ricorso citato e disposta l'incompatibilità di Rossella Altieri a ricoprire la carica di consigliere comunale, e i legali dell'ente alle ore 12.15, con nota prot. n. 52350, avrebbero trasmesso la stessa al sindaco, al presidente del Consiglio comunale e al segretario comunale;

in data 28 novembre 2016, alle ore 16:20, a mezzo pec, con ricevuta di consegna, l'avvocato del consigliere Cardiello ha notificato al Comune l'ordinanza citata e l'attestazione di conformità con ricevuta di consegna ed anche al prefetto di Salerno;

su esplicita richiesta del consigliere Cardiello, con ulteriore nota pec delle ore 17.04, il legale del signor Giuseppe Pellegrino ha inviato anche apposito invito ad ottemperare all'ordinanza indirizzandolo al sindaco di Eboli e al presidente del Consiglio comunale;

il sistema di ricezione dell'e-mail pec del Comune di Eboli è sempre attivo, 24 ore su 24, controllabile da tutti gli uffici, compresa la segreteria comunale. Sin dal mattino, dunque, l'ordinanza era a conoscenza di tutto il Comune, organi politici compresi;

alle ore 18.00 il Consiglio comunale si è regolarmente insediato e un consigliere comunale di minoranza avrebbe depositato un'istanza di sospensiva per far sì che le disposizioni previste dai giudici venissero messe subito in atto;

il presidente del Consiglio comunale e il segretario comunale, con dichiarazioni registrate con sistema di fonoregistrazione, avrebbero impedito al consigliere proponente di mettere ai voti il documento e non ottemperato a quanto disposto dal giudice;

lo stesso presidente del Consiglio comunale avrebbe dichiarato di non aver ricevuto alcuna notifica, mentre gli uffici ne avevano disposto l'invio in mattinata;

il Consiglio comunale sarebbe terminato senza prendere atto di un provvedimento del giudice civile;

ritenuto che l'art. 68 del testo unico degli enti locali, rubricato "Perdita delle condizioni di eleggibilità e incompatibilità", prevede che "La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dal presente capo importa la decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle predette cariche",

si chiede di sapere:

se risultino le motivazioni per cui il segretario del Comune di Eboli (Salerno), il presidente del Consiglio comunale ed il sindaco non abbiano ottemperato all'ordinanza esecutiva n. 150/2016 del Tribunale di Salerno, in composizione collegiale;

se risulti al Ministro in indirizzo perché sia stato dichiarato dagli organi istituzionali citati di non aver ricevuto alcuna notifica se, sin dalle ore 9.20 del giorno 28 novembre 2016, il Comune di Eboli, per il tramite dei propri legali, che successivamente hanno trasmesso l'ordinanza alle ore 12.15, era a conoscenza dell'ordinanza stessa;

se intenda nominare un commissario ad acta per far ottemperare al provvedimento citato;

quali provvedimenti di propria competenza intenda adottare nei confronti del segretario comunale, quale responsabile anticorruzione dell'ente, che nella seduta di Consiglio comunale del 28 novembre 2016, a giudizio dell'interrogante con faziosità estrema, ha permesso con proprie dichiarazioni a verbale, di non mettere ai voti una questione sospensiva di un consigliere di minoranza ed addirittura di non ottemperare ad un provvedimento di un giudice, avendone avuto comunicazione alle ore 12.15, bensì dichiarando il contrario.

(4-06717)