• C. 4136 EPUB Proposta di legge presentata il 4 novembre 2016

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Atto a cui si riferisce:
C.4136 Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernenti la sottoscrizione delle liste elettorali, delle candidature, delle richieste di referendum, dell'iniziativa legislativa popolare e degli altri istituti di democrazia diretta in modalità digitale


Organo inesistente

Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4136


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
MUCCI, CATALANO, GALGANO, MENORELLO, QUINTARELLI
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernenti la sottoscrizione delle liste elettorali, delle candidature, delle richieste di referendum, dell'iniziativa legislativa popolare e degli altri istituti di democrazia diretta in modalità digitale
Presentata il 4 novembre 2016


      

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge è pensata per agevolare la raccolta delle firme, garantendo ai cittadini un pieno accesso agli strumenti di partecipazione popolare costituzionalmente previsti, con l'utilizzo di metodi attualmente disponibili di identificazione dell'identità con modalità digitale.
      L'esigenza nasce dai numerosi casi di fallimenti di raccolta delle firme, siano essi per promuovere la richiesta di referendum, proposte di legge di iniziativa popolare o sottoscrizione alle liste elettorali, dipesi da irregolarità nella raccolta delle firme stesse.
      I fallimenti più noti nella raccolta delle firme sono quelli riguardanti il prossimo referendum costituzionale, per il quale il «comitato del No» non ha raccolto le 500.000 firme previste dalla legge, fermandosi a circa 300.000, salvati dunque dalla richiesta sottoscritta da un quinto dei parlamentari, modo alternativo previsto dalla Costituzione per i referendum confermativi sulle revisioni costituzionali, obiettivo raggiunto in poco più di mezz'ora. Altri esempi di recenti flop nella raccolta delle firme sono quelli di Coordinamento democrazia costituzionale per i due referendum abrogativi relativi alla legge elettorale Italicum, fermi sotto le 400.000 firme, la raccolta firme per i referendum sociali della Cgil e quelli inerenti alla riforma della scuola. Sono anche noti i fallimenti nella raccolta delle firme del Movimento 5 stelle sulla proposta di referendum del 2015 per l'uscita dall'Euro, ferma a sole 200.000 firme (raccolta per la quale il gruppo politico si era posto il traguardo ambizioso di tre milioni di firme), quella promossa dal neonato gruppo Possibile, nonché le meno recenti raccolte di firme promosse dai Radicali per ottenere il divorzio breve, l'abolizione dell'otto per mille alla Chiesa cattolica o il superamento delle leggi Bossi-Fini e Fini-Giovanardi. Falliscono altresì le raccolte delle firme per le consultazioni di indirizzo anche a livello comunale – vedi il referendum consultivo sulle Olimpiadi 2024 promosso dai Radicali Italiani –, e si registrano irregolarità su quelle che raggiungono il limite, in particolar modo riguardanti la presentazione di liste elettorali.
      Le denunce e gli esposti sono ormai un fatto periodico, l'accertamento delle irregolarità da parte degli uffici elettorali e della magistratura un fatto endemico.
      I motivi della difficoltà nella raccolta firme sono evidenti. E incidono in particolar modo sui gruppi più piccoli, siano essi politici, che di liberi cittadini o associazioni. Le firme per essere valide devo infatti essere raccolte alla presenza di un pubblico ufficiale in grado di autenticarle. Sono pubblici ufficiali i sindaci o i consiglieri comunali, che possono autenticare le firme nel loro territorio di appartenenza. I gruppi che dunque non possiedono consiglieri comunali non sono in grado di autenticare le firme. L'alternativa diventa chiedere un piacere a un consigliere «amico» o ritrovarsi obbligati a pagare un oneroso notaio. Tutto questo perché per legge serve certificare l'identità del soggetto firmatario. Oggi questo è possibile anche in modalità digitale, non capiamo dunque perché non ci sia un aggiornamento delle norme sugli aspetti legati alla raccolta delle firme per referendum e liste elettorali, allo stesso modo di quanto sta già avvenendo per i procedimenti amministrativi della pubblica amministrazione, che già oggi si può avvalere di sistemi che attestino l'identità digitale.
      Con la presente proposta di legge si mira a semplificare il procedimento elettorale e referendario attraverso l'introduzione della possibilità di raccogliere in formato digitale le firme per la presentazione delle liste di candidati alle elezioni, per promuovere la richiesta di referendum e per presentare proposte di legge di iniziativa popolare.
      L'articolo 1 modifica il testo unico per le elezioni della Camera dei deputati al fine di consentire la raccolta telematica delle sottoscrizioni alle liste dei candidati.
      Tale disposizione si applica automaticamente anche alle elezioni del Senato, in forza dell'articolo 9, comma 5, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica (decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533) che, per quanto riguarda le modalità di sottoscrizione delle candidature rinvia alla legge elettorale della Camera.
      Inoltre, si applica anche alle elezioni europee in virtù della clausola prevista dall'articolo 51 della legge per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (legge 24 gennaio 1979, n. 18) che stabilisce: «Salvo quanto disposto dalla presente legge, per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».
      L'articolo 2 estende anche alle elezioni per il rinnovo degli organi comunali la possibilità di raccolta telematica delle firme necessarie per la presentazione delle candidature. In parte tale possibilità si realizza in virtù del rinvio operato dalla legge 25 marzo 1993, n. 81 (articolo 3, comma 4), all'articolo 20, quinto comma, del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera, modificato dalla presente proposta di legge.
      La disposizione dell'articolo 2 si applica direttamente anche alle elezioni regionali in assenza di specifiche previsioni dettate dalla legge regionale, dal momento che la materia elettorale regionale è di competenza legislativa delle regioni (legge 17 febbraio 1968, n. 108, articolo 1, comma 6).
      In ogni caso, l'articolo 4 prevede che le disposizioni della presente proposta di legge costituiscono princìpi fondamentali per le elezioni regionali e che pertanto le regioni devono consentire la raccolta delle sottoscrizioni in maniera digitale laddove previste dall'ordinamento regionale.
      L'articolo 3 concerne la raccolta in modalità digitale delle firme per la richiesta di referendum e per la presentazione di proposte di legge di iniziativa popolare.
      L'articolo 5 concerne la raccolta in modalità digitale delle firme richieste per la promozione degli istituti di partecipazione popolare e democrazia diretta nelle regioni e gli enti locali.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Raccolta in modalità digitale delle sottoscrizioni per le elezioni della Camera dei deputati).

      1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 18-bis, comma 1, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Le sottoscrizioni possono essere raccolte in modalità digitale, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale o della firma elettronica qualificata, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;

          b) all'articolo 20:

              1) al secondo comma, dopo le parole: «anche in atti separati» sono inserite le seguenti: «e in modalità digitale»;

              2) al quarto comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche in modalità digitale»;

              3) al quinto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le firme degli elettori possono altresì essere apposte in modalità digitale, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale o della firma elettronica qualificata, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; in tali casi non è necessaria l'autenticazione delle sottoscrizioni».

Art. 2.
(Raccolta in modalità digitale delle sottoscrizioni per le elezioni comunali).

      1. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 28, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le sottoscrizioni possono essere raccolte in modalità digitale, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale o della firma elettronica qualificata, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;

          b) all'articolo 32, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le sottoscrizioni possono essere raccolte in modalità digitale, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale o della firma elettronica qualificata, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

Art. 3.
(Raccolta in modalità digitale delle firme per i referendum e per i progetti di legge di iniziativa popolare).

      1. Alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 7 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

          «I rappresentanti dei comitati promotori o gli elettori di cui al comma precedente possono presentare alle segreterie comunali anche moduli in formato elettronico per consentire la raccolta di firme in modalità digitale, secondo le procedure di cui all'articolo 8-bis»;

          b) all'articolo 8, sesto comma, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I sindaci rilasciano tali certificati, anche in modalità digitale, entro 48 ore dalla relativa richiesta»;

          c) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

          «Art. 8-bis. - Ciascun comune pubblica nel proprio sito internet istituzionale i moduli per la raccolta di firme in modalità digitale. I cittadini possono sottoscrivere le richieste di referendum accedendo

al sito del comune attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, di cui all'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o comunque attraverso tutte le modalità e tutti i sistemi idonei di verifica dell'identità digitale previsti dagli articoli 64 e 65 del medesimo codice»;

          d) all'articolo 9, primo comma, dopo le parole: «di tutti i fogli contenenti le firme» sono inserite le seguenti: «, delle sottoscrizioni raccolte in modalità digitale e trasmesse dai sindaci in modalità digitale»;

          e) all'articolo 27, primo comma, dopo le parole: «di cui all'articolo 7» sono inserite le seguenti: «e nei moduli di cui all'articolo 8-bis»;

          f) all'articolo 28, dopo le parole: «di tutti i fogli contenenti le firme» sono inserite le seguenti: «, delle copie delle sottoscrizioni raccolte in modalità digitale»;

          g) all'articolo 49, secondo comma, le parole: «le disposizioni degli articoli 7 e 8» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni degli articoli 7, 8 e 8-bis».

Art. 4.
(Elezioni regionali).

      1. Le disposizioni della presente legge costituiscono princìpi fondamentali concernenti il sistema di elezione del presidente e degli altri componenti della giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione.

Art. 5.
(Raccolta in modalità digitale delle firme richieste per la promozione degli istituti di partecipazione popolare e di democrazia diretta nelle regioni e negli enti locali).

      1. Le regioni e gli enti locali provvedono, con propri atti, all'attuazione dei princìpi di cui alla presente legge per le richieste di

promozione di istituti di partecipazione popolare e democrazia diretta previsti dall'articolo 123 della Costituzione, disciplinati negli statuti regionali e nelle leggi regionali attuative che regolano l'esercizio del diritto di iniziativa, e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della regione, nonché per garantire la partecipazione popolare dei cittadini negli enti locali, prevista dall'articolo 8 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.