• Testo DDL 1271

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Atto a cui si riferisce:
S.1271 Disposizioni in materia di promozione e di svolgimento dell'attività di home food


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 1271
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa del senatore ALICATA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 2014

Disposizioni in materia di promozione e di svolgimento
dell'attività di home food

Onorevoli Senatori. -- Per «home food» si intendono le attività finalizzate all'erogazione del servizio di ristorazione esercitato da persone fisiche all'interno delle proprie strutture abitative.

L'home food tende a creare un circuito virtuoso, nel quale antiche ricette, senso dell'ospitalità, peculiarità del territorio, valorizzazione del prodotto tipico, si fondono in una proposta che caratterizza non solo la regione, ma anche la singola provincia.

L'home food tende a costruire una rete su tutta la penisola, in modo da offrire la possibilità di trovare in molte località italiane una tavola accogliente e tradizionale.

Il presente disegno di legge disciplina l'attività di home food, allo scopo di valorizzare e tutelare il patrimonio enogastronomico locale e nazionale, creando anche nuove opportunità reddituali di tipo complementare.

Si tratta di un'attività volta a mantenere viva non soltanto l'ospitalità tipica del luogo, ma anche le tradizioni culinarie, attraverso antiche ricette che caratterizzano la singola città, senza trascurare gli aspetti di natura sociologica insiti nella convivialità domestica.

D'altra parte, i sapori ed i prodotti tipici della nostra penisola sono infiniti, considerate anche le diverse tradizioni, non solo culinarie, che caratterizzano il Nord, il Centro ed il Sud. Un modo insolito per poter gustare tutto questo può essere rappresentato dalla possibilità di recarsi presso le abitazioni di chi, per hobby o per lavoro, intende mettere a disposizione la propria arte, cucinando ed illustrando i piatti proposti, nella loro tradizione e nella loro preparazione.

Il contesto nel quale tutto ciò può svolgersi può variare dalla semplice casa di campagna alla villa o al palazzo, così come i piatti possono esser tipici, popolari, borghesi o aristocratici. Quello che è essenziale è il particolare rapporto turistico, culturale, enogastronomico e sociale che si instaura attraverso questa particolare attività di riscoperta di tradizioni ormai dimenticate o sommerse dalle cucine straniere.

Il presente disegno di legge rappresenta per molte casalinghe, ma anche per i giovani un'opportunità occupazionale che, anche se in forma diversa, in qualche misura è già stata sperimentata attraverso il bed and breakfast, la cui formula è simile all'home food come di seguito specificato.

L'articolo 1 definisce l'oggetto e la finalità del provvedimento in esame.

L'articolo 2 entra nel dettaglio dell'attività di home food.

Si prevede, in particolare, che i soggetti interessati utilizzino la propria abitazione, fino ad un massimo di due locali, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari stabiliti dalla normativa in materia.

Per l'avvio dell'home food è sufficiente una comunicazione di inizio attività al comune competente, corredata di relazione di asseveramento, redatta da un tecnico abilitato.

Infine, il comma 6 stabilisce l'applicazione del regime fiscale previsto per la attività saltuarie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. Ai fini della presente legge, per «home food» si intendono le attività finalizzate all'erogazione del servizio di ristorazione esercitato da persone fisiche all'interno delle proprie strutture abitative.

2. La presente legge ha lo scopo di valorizzare e diffondere l'home food, la cultura del cibo tradizionale e la cultura del prodotto tipico e del territorio.

Art. 2.

(Attività di home food )

1. Per lo svolgimento delle attività di home food, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, si avvalgono della propria organizzazione familiare e utilizzano parte della propria struttura abitativa, anche se in affitto, fino ad un massimo di due camere, per espletare il servizio di home food, per un numero massimo di venti coperti al giorno, a prescindere dal numero di camere adibite alla somministrazione.

2. Al fine dell'esercizio dell'home food, i locali della struttura abitativa di cui al comma 1 devono possedere i requisiti igienico-sanitari per l'uso abitativo previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

3. L'esercizio delle attività di home food non costituisce e non necessita alcun cambio di destinazione d'uso della struttura abitativa di cui al comma 1 e comporta, per i proprietari o conduttori della struttura medesima, l'obbligo di adibirla ad abitazione personale.

4. Al fine dell'esercizio dell'home food i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti a comunicare al comune competente l'inizio dell'attività, unitamente ad una relazione di asseveramento redatta da un tecnico abilitato. Non è necessaria l'iscrizione al registro esercenti il commercio.

5. Il comune destinatario della comunicazione di cui al comma 4 provvede ad effettuare apposito sopralluogo al fine di confermare l'idoneità della struttura abitativa di cui al comma 1 all'esercizio delle attività di home food.

6. Alle attività di home food si applica il regime fiscale previsto dalla normativa vigente per le attività saltuarie.