• Testo DDL 1245

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Atto a cui si riferisce:
S.1245 Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di cognome dei coniugi e dei figli


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 1245
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa del senatore MALAN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GENNAIO 2014

Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di cognome
dei coniugi e dei figli

Onorevoli Senatori. -- La recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo induce a un intervento sulla disciplina del cognome dei figli.

Sull'argomento vi sono varie posizioni, legate a diverse concezioni culturali, o anche a diverse esperienze familiari.

È per questo che nel presente disegno di legge si tende a dare la massima libertà di scelta ai genitori, i quali, in linea di massima, si propone possano dare ai propri figli il cognome del padre, come si è sempre fatto in Italia e in molti altri paesi, oppure quello della madre, o ancora entrambi, nell'ordine da essi scelto. Quand'anche si ritenga una di queste essere la scelta migliore per tutti, occorre tener presente le diverse sensibilità personali e anche le situazioni specifiche, in presenza di cognomi particolari, il cui significato o la cui assonanza possano creare imbarazzo o legati a determinate personalità che nel corso degli anni hanno raggiunto grande fama. Non si deve temere la libertà di scelta, poiché da sempre i genitori hanno piena libertà di scelta tra un numero virtualmente infinito di nomi. Non c'è dunque problema nell'estendere la libertà di scelta tra quattro cognomi: quello del padre, quello della madre, o entrambi, in quest'ordine o in quello opposto.

Stabilito il principio di libertà, occorre intervenire nel caso non vi sia accordo tra i genitori o addirittura non vi sia alcuna espressione di scelta.

Nel testo si sceglie di dare la prevalenza, nel caso di mancato accordo, alla scelta del padre per ragioni sia storiche sia legate alla società di oggi. Sappiamo che la norma oggi vigente porta alla trasmissione del cognome del padre e questo è quanto avviene da secoli. Va poi tenuto presente che la società di oggi, con un numero molto maggiore di coppie con figli che si sciolgono o che comunque non sono sposate. La donna, cui la natura assegna il compito della gravidanza e del parto, ha un legame immediato e incomparabile con i figli, e, nella maggior parte delle coppie che si sciolgono, ha un ruolo prevalente nella cura dei figli. Proprio per questo è opportuno che sul cognome il padre abbia un ruolo particolare, sia come richiamo al suo dovere di contribuire in ogni caso alla loro educazione e al loro mantenimento, sia come ricordo del legame nei numerosi casi in cui padri separati dai figli hanno difficoltà a mantenere relazioni con essi. Del resto qui si parla non di cognome del padre, ma di scelta del padre, il quale potrà anche fare optare per un’altra soluzione.

Per i casi in cui non viene espressa alcuna scelta si ritiene di attribuire ai figli entrambi i cognomi dei genitori.

Quanto alle situazioni, già presenti oggi ma destinate ad essere prevalenti in futuro, di genitori che già abbiano doppio cognome, si ritiene di dare prevalenza al primo di essi, ma di concedere anche la possibilità di trasmettere tre cognomi.

Le soluzioni qui esposte si propongono di dare spazio alla libertà di innovare l'uso sinora seguito, ma anche di mantenerlo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Cognomi dei figli)

1. Dopo l'articolo 107 del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 107-bis. - (Cognome dei figli). -- Nell'atto di matrimonio i coniugi indicano, di comune accordo, se trasmettere ai figli il cognome della madre, del padre o di entrambi specificando l'ordine secondo il quale attribuirli. Tale scelta può essere modificata fino alla data di nascita del primo figlio. In mancanza di accordo tra i genitori si considera valida la scelta compiuta dal padre. In mancanza è valida la scelta compiuta dalla madre. In ulteriore mancanza sono attribuiti, nell'ordine, i cognomi del padre e della madre.

Il cognome o i cognomi assegnati al primo figlio comune, anche se nato fuori del matrimonio, sono attribuiti nello stesso ordine ai successivi figli comuni. I genitori, nel caso uno o entrambi abbiano un doppio cognome, possono decidere di trasmettere al figlio entrambi o solo uno di essi. Nel caso di mancato accordo o espressione di scelta, sono attribuiti, nell'ordine, il primo cognome del padre e il primo cognome della madre».

Art. 2.

(Cognome del figlio nato nel matrimonio)

1. Dopo l'articolo 143-bis del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 143-bis.1. - (Cognome del figlio nato nel matrimonio). -- Il figlio nato nel matrimonio assume il cognome scelto o individuato ai sensi dell'articolo 107-bis».

Art. 3.

(Cognome del figlio naturale)

1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 262. - (Cognome del figlio naturale). -- Al figlio naturale riconosciuto contemporaneamente da ambedue i genitori è assegnato il cognome secondo le modalità di cui all'articolo 107-bis. I cognomi assegnati al primo figlio sono attribuiti nello stesso ordine ai successivi figli comuni. In caso di riconoscimento da parte di un solo genitore, il figlio assume il cognome o i cognomi del genitore medesimo.

Se la filiazione nei confronti di uno dei genitori viene accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento dell'altro genitore, entro due anni dal riconoscimento stesso il primo cognome del genitore che riconosce successivamente si aggiunge al cognome del genitore che ha riconosciuto per primo, oppure si sostituisce al secondo cognome attribuito all'atto del primo riconoscimento, salvo diverso accordo tra i genitori.

Qualora la filiazione nei confronti del secondo genitore di un minore sotto i dieci anni sia accertata o riconosciuta dopo due anni dal primo riconoscimento, il giudice decide sull'attribuzione del cognome in considerazione dell'interesse del minore, sentiti i genitori e il minore che sia capace di discernimento.

Se il figlio ha compiuto i dieci anni deve prestare il suo assenso all'acquisto del primo cognome del genitore che lo ha riconosciuto successivamente o di cui è dichiarata la genitorialità, indicando l'ordine dei suoi cognomi. Tale volontà deve essere espressa contestualmente al consenso al riconoscimento del secondo genitore o nel corso del procedimento che accerta la filiazione. In mancanza di espressa dichiarazione di volontà del minore, il giudice decide sull'attribuzione del cognome in relazione al suo interesse, sentiti i genitori e il minore stesso.

Spetta al figlio maggiore di età ogni decisione in ordine al cognome da assumere in caso di dichiarazione giudiziale della paternità o della maternità ovvero di riconoscimento tardivo da parte di uno o di entrambi i genitori».

Art. 4.

(Cognome dell'adottato maggiore di età)

1. L'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 299. - (Cognome dell'adottato). -- L'adottato assume uno dei cognomi dell'adottante, a scelta di questi e, se necessario, perde uno dei propri, a propria scelta.

Se l'adozione è fatta da coniugi, questi scelgono quale o quali dei loro cognomi attribuire all'adottato.

L'adottato può sostituire il proprio cognome con quello dell'adottante o con quelli indicati dai coniugi adottanti a norma dell'articolo 107-bis.

L'adottato, prima di prestare il consenso all'adozione, indica quale cognome intende assumere».

Art. 5.

(Cognome del figlio adottivo)

1. L'articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«Art. 27. -- 1. Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti.

2. L'adottato assume, se sotto i quattordici anni, il cognome ai sensi dell'articolo 107-bis del codice civile, fermo restando che i figli comuni di una coppia devono avere lo stesso cognome.

3. L'adottato che ha compiuto i quattordici anni, contestualmente alla prestazione del consenso all'adozione, può chiedere di mantenere il proprio cognome o di aggiungere o di anteporre il cognome di uno degli adottanti al proprio primo cognome. In mancanza di dichiarazione espressa, si applica il comma 2.

4. Se l'adozione è disposta nei confronti del coniuge separato, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, l'adottato assume il cognome o i cognomi dell'adottante.

5. Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali».

Art. 6.

(Adeguamento del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sullo stato civile)

1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le necessarie modificazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, in materia di ordinamento dello stato civile.

Art. 7.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge relative al cognome si applicano a tutti i nati dopo la data della sua entrata in vigore.

2. In ipotesi di matrimonio antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, la scelta dell'ordine dei cognomi da attribuire ai figli nati o adottati successivamente alla medesima data si effettua al momento della dichiarazione di nascita o dell'istanza di adozione.

3. I figli nati, adottati o riconosciuti dopo la data di entrata in vigore della presente legge da genitori che hanno già figli comuni assumono lo stesso cognome dei fratelli. I genitori possono decidere se mantenere a tutti i figli il cognome già attribuito al primo o se chiedere per tutti l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge; nel caso di figli che abbiano compiuto i dieci anni occorre il loro consenso. In tale ultimo caso l'ufficiale dello stato civile provvede ad annotare le variazioni.

4. I figli riconosciuti prima della data di entrata in vigore della presente legge da entrambi i genitori possono aggiungere a quello già posseduto il cognome dell'altro genitore.

5. Al figlio nato prima della data di entrata in vigore della presente legge, riconosciuto da un solo genitore già provvisto di due cognomi, può essere attribuito, ove non sia avvenuto nell'atto di nascita, il secondo cognome del genitore che ha effettuato il riconoscimento.

6. Al figlio nato dopo la data di entrata in vigore della presente legge e riconosciuto da un solo genitore che ha un solo cognome, il genitore stesso può attribuire come secondo cognome quello della propria madre. Se anche la madre del genitore è genitore unico, o vi è identità di cognomi, il genitore può attribuire il primo cognome differente nella linea degli ascendenti.