• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/06730 D'ANNA - Ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze - Premesso che, secondo quanto risulta all'interrogante: in data 11 dicembre 2015, il Consiglio dei ministri ha...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-06730 presentata da VINCENZO D'ANNA
mercoledì 7 dicembre 2016, seduta n.732

D'ANNA - Ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze - Premesso che, secondo quanto risulta all'interrogante:

in data 11 dicembre 2015, il Consiglio dei ministri ha deliberato la nomina del dottor Joseph Polimeni a commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario in Campania, affiancandogli, in qualità di subcommissario unico, il dottor Claudio D'Amario;

il nuovo commissario ad acta ed il subcommissario unico si sono insediati in data 13 gennaio 2016;

nel corso dell'intero anno finanziario 2015, le strutture accreditate della Regione Campania hanno operato in assenza di programmazione, facendo affidamento sui volumi di prestazioni e sui correlati limiti di spesa applicati nel 2014;

solo a febbraio 2016 il commissario ad acta, con nota prot. n. 405/C del 2 febbraio 2016, ha dettato alcuni indirizzi transitori per il 2016 e, con decreto n. 8 del 16 febbraio 2016, ha definito la programmazione 2015 (ancorché parlare di programmazione ad anno finanziario interamente decorso sia un ossimoro);

con il decreto n. 8 del 2016 la struttura commissariale ha introdotto significative modifiche alla regolamentazione vigente nel 2014, su cui le strutture sanitarie accreditate avevano fatto affidamento, stante l'assenza di programmazione per tutto il 2015;

il decreto, poi, prevedeva all'art. 11 dello schema di contratto la cosiddetta clausola di salvaguardia, per cui, sottoscrivendo il contratto stesso, le strutture private accreditate avrebbero rinunciato (rectius, sarebbero state obbligate a rinunciare) a qualsiasi azione giudiziaria intrapresa o da intraprendere avverso i provvedimenti di definizione della spesa e delle tariffe;

le previsioni contenute nel decreto, e nelle note che lo avevano preceduto, hanno suscitato l'immediato malcontento di tutte le principali sigle sindacali di settore. I profili di criticità si sono appuntati prevalentemente sulla previsione di un tetto singolo di struttura su base mensile per il 2016, nonché sulla presenza della cosiddetta clausola di salvaguardia nei contratti previsti per il 2015, sulle rilevanti modifiche impresse retroattivamente alle modalità di distribuzione del tetto di spesa e, più in generale, sull'inadeguatezza del tetto assegnato, del tutto insufficiente a coprire il fabbisogno dell'utenza;

la struttura commissariale ha accolto, in parte, le criticità sollevate dalle associazioni sindacali e, con nota protocollo n. 1617 del 22 marzo 2016, ha dapprima confermato il tetto di branca per la macroarea della specialistica ambulatoriale e, con successiva nota prot. 1772/C del 31 marzo 2016, ha chiarito, re melius perpensa, che il limite di spesa per dodicesimi non può considerarsi applicabile alla disciplina dei tetti di branca, con ciò, in sostanza, riportando il sistema al meccanismo di monitoraggio previgente;

il decreto n. 8 del 2016 è stato impugnato da numerose strutture accreditate con ricorso assegnato alla prima sezione del TAR di Napoli (n.r.g. 1727/2016): l'istanza di misure cautelari monocratiche, ancorché limitatamente al secondo comma della cosiddetta clausola di salvaguardia, è stata accolta con decreto n. 655 del 21 aprile 2016;

la struttura commissariale, pertanto, con circolare prot. 2424/l del 26 aprile 2016, ha disposto che le Asl sottoponessero alle strutture private un contratto, per l'anno 2015, privo del secondo comma della suddetta clausola;

anche il 2016 è sostanzialmente trascorso senza programmazione alcuna, che è intervenuta solo con il decreto n. 89 dell'8 agosto 2016, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 55 del 16 agosto 2016;

prima di allora, i commissari, a luglio 2016, si erano formalmente impegnati con le associazioni di categoria a condividere e a trasmettere una bozza del nuovo contratto per il 2016, prima di approvare i relativi decreti;

la struttura commissariale, contravvenendo all'impegno assunto, ha calato dall'alto il decreto n. 89 del 2016 in pieno agosto;

il decreto non solo ripresenta le medesime criticità del decreto n. 8 del 2016, ma le acuisce sensibilmente, anche perché estende i suoi effetti anche all'anno finanziario 2017;

esso, infatti, da un lato riproduce, negli schemi di contratto, la cosiddetta clausola di salvaguardia di cui all'art. 11, secondo comma, della bozza approvata con il decreto n. 8 del 2016; dall'altro, conserva tutte le criticità che avevano caratterizzato il precedente provvedimento in ordine all'adeguatezza del budget rispetto al fabbisogno (o meglio, dell'assoluta insensibilità dei limiti di spesa introdotti rispetto all'effettivo fabbisogno), aggravando, se possibile, lo scostamento tra esigenze del territorio e risorse messe a disposizione; ciò malgrado nello stesso decreto impugnato si abbia cura di precisare che «tra gli acta della delibera del Consiglio dei Ministri del 11/12/2015, al punto VIII) è assegnato il compito di provvedere alla "definizione e sottoscrizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati, in coerenza con il fabbisogno assistenziale e con quanto previsto dal punto i" (adozione ed attuazione del piano di riorganizzazione della rete ospedaliera)"»;

la situazione era addirittura paradossale nel caso delle strutture di laboratorio, interessate da un radicale piano di riassetto, ma, ciononostante, con il decreto n. 89 del 2016, la struttura commissariale aveva imposto a tutti i laboratori di sottoscrivere, entro il 30 settembre 2016, anche i contratti per il 2017, pur sapendo (o, comunque, non potendo ignorare) che la stragrande maggioranza di tali strutture, a partire dall'anno venturo, non potrà più intrattenere un autonomo rapporto con il Servizio sanitario nazionale, in ragione del piano di riassetto della rete dei laboratori (il che la dice lunga sull'approssimazione che caratterizza, in questa fase, l'attività istruttoria a monte dell'attività di programmazione);

anche il decreto n. 89 del 2016 è stato impugnato dinanzi al TAR Campania: l'istanza di misure cautelari monocratiche è stata accolta con decreto presidenziale 23 settembre 2016, n. 1517, limitatamente al secondo comma della clausola di salvaguardia;

la struttura commissariale, a questo punto, anziché adeguarsi alle statuizioni del TAR, dunque espungendo dallo schema di contratto il secondo comma dell'art. 11, con decreto commissariale 30 settembre 2016, n. 103 (DCA 103), si è limitata ad aggiungere alla disposizione impugnata il seguente periodo: "aventi effetti temporalmente circoscritti alla/alle annualità di erogazione delle prestazioni, regolate con il presente accordo/contratto", spostando il termine per la relativa sottoscrizione al 16 ottobre (che, peraltro, cade di domenica), anche "in considerazione della prossimità dell'udienza del 12/10/2016 in cui il TAR esaminerà in seduta collegiale l'intera clausola di salvaguardia" (dimenticando che proprio l'approvazione del DCA 103 rende improcedibile il ricorso introduttivo del presente giudizio in assenza del presente gravame per motivi aggiunti che, tuttavia, non potrà essere deliberato alla camera di consiglio del 12 ottobre per l'impossibilità di rispettare il termine minimo di cui all'art. 55, comma 5, del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010);

il commissario ad acta, poi, avvedutosi del grossolano errore in cui era incorso in relazione agli schemi di contratto predisposti per i laboratori di analisi, nel DCA 103 ha precisato che, "ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al DCA n. 89/2016 per le prestazioni già rese nel 2016, è in corso di definizione un adeguamento dello schema contrattuale che tenga conto della successione dell'Aggregazione nel rapporto di accreditamento e che sarà comunicato alle aziende in tempo utile per la sottoscrizione dei contratti entro il termine del 15 ottobre 2016": con decreto 6 ottobre 2016, n. 111;

tutte le associazioni di categoria hanno, a più riprese e in diverse occasioni, rimarcato l'assoluta inadeguatezza dei commissari Polimeni e D'Amario, come risulta, ad esempio, dagli esiti della conferenza stampa del 3 ottobre 2016;

vi è, inoltre, un insanabile contrasto tra i commissari e il presidente della Giunta regionale;

i commissari, infatti, non appena il presidente della Giunta avvia iniziative tese a contemperare le esigenze degli utenti e delle strutture accreditate si affrettano a smentirlo formalmente, creando un fortissimo disorientamento tra gli operatori;

il presidente De Luca, infatti, con nota prot. 2016-0028079/UDCP/GAB/CO del 13 ottobre 2016, ha stabilito, tra l'altro, quanto segue: "La Regione si impegna a costituire una commissione mista per per definire, in modo corretto, sulla base di un aggiornamento del fabbisogno, i tetti di spesa. In relazione a quanto sopra, si ritiene di limitare la stipula dei contratti al 2016 (…) La Regione impegna i Direttori Generali delle AA.SS.LL. ad individuare da subito, dopo la sottoscrizione dei contratti, nell'ambito delle risorse finanziarie correnti, somme disponibili a remunerare i meri costi di produzione di quelle prestazioni ritenute essenziali, che si siano realizzate a fine 2016, al di fuori dei tetti";

i commissari, per tutta risposta, con nota prot. 55183/2016 del 20 ottobre 2016, hanno scritto alle Asl campane invitandoli a non dare alcuna attuazione alla nota, precisando, fra l'altro, che i direttori generali dovranno "in caso di esaurimento del tetto di spesa degli Erogatori Privati, garantire le prestazioni essenziali ricorrendo alle strutture sanitarie pubbliche, se necessario anche di altre ASL e Aziende Ospedaliere";

i limiti di spesa, alla data del 20 ottobre 2016, tuttavia, erano già abbondantemente esauriti, evidentemente a causa di un non adeguato stanziamento da parte dei commissari stessi, ed è noto a chiunque, non solo agli operatori del settore, che le strutture pubbliche campane non sono in grado di garantire le prestazioni essenziali nemmeno quando sono affiancate da quelle accreditate, per cui immaginare che possano caricarsi anche dell'utenza che normalmente si rivolge al settore accreditato è indice di una totale a giudizio dell'interrogante incapacità di governo dei sistemi,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza delle vicende descritte;

se non ritengano opportuno promuovere, nei limiti delle rispettive competenze, una verifica ispettiva, al fine di valutare l'eventuale sostituzione dei commissari, a causa ad avviso dell'interrogante della loro evidente inadeguatezza a ricoprire il delicato ruolo loro affidato.

(4-06730)