• Testo DDL 1139

link alla fonte  |  scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
S.1139 Disposizioni in materia di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed istituzione dell'Agenzia nazionale "Verdissima"


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 1139
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori RUTA, CHITI, SCALIA, RICCHIUTI, SAGGESE, DE PIN e COMPAGNONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 2013

Disposizioni in materia di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed istituzione dell'Agenzia nazionale «Verdissima»

Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge, composto da sette articoli, ha l'obiettivo di rivisitare ed ordinare il sistema degli enti vigilati o controllati, direttamente o indirettamente, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, attraverso l'istituzione di un'Agenzia nazionale di ricerca in agricoltura e per lo sviluppo agroalimentare e forestale denominata «Verdissima».

La scelta dell'aggettivo «Verdissima» quale denominazione per l'Agenzia nazionale, vuole indicare ad un tempo la missione assegnata, il traguardo da raggiungere, le politiche di sviluppo da mettere in campo, in una parola la tonalità su cui scommettere per il progresso del nostro Paese, per la sua crescita ecocompatibile, per il benessere e la qualità della vita dei propri cittadini.

Il disegno di legge ha quattro obiettivi prioritari:

1) la reductio ad unum, con l'istituzione di un'agenzia nazionale e la contestuale soppressione di ben otto enti e il subentro nella quota maggioritaria del SIN da parte dell'Agenzia stessa, con la finalità di assicurare un'unica regia alle politiche di sostegno e di servizio a supporto del comparto agricolo e delle filiere agroalimentari, fatta salva la competenza delle regioni, evitando le sovrapposizioni e duplicazioni di interventi come la mancata relazione tra le azioni poste in essere dai vari enti esistenti e consentendo l'uso più efficiente delle risorse umane;

2) riduzione dei costi attuali dovuti alla molteplicità di centri decisionali e delle loro governance;

3) la conservazione dell'autonomia funzionale di settori di interesse strategico come la ricerca attraverso la costituzione, in forza di previsione normativa, di quattro dipartimenti con le corrispondenti autonome aree funzionali (ricerca, controllo, erogazione contributi e promozione), insistenti nella struttura dell'agenzia, favorendo tuttavia la corretta comunicazione e conoscenza intersettoriale di tutti i dati utili all'ottimizzazione degli interventi;

4) la prossimità dello Stato agli operatori del comparto agricolo ed agroalimentare con la previsione normativa di sedi territoriali dotate delle funzioni di tutte le quattro aree, garantendo altresì un servizio, in ciascuna regione, di sportello global service tale da rendere possibile per l'utente avere a disposizione ogni informazione e tutti i servizi offerti attualmente dallo Stato in un unico luogo fisico regionale, servito da un unico sistema informatico.

L'Agenzia come denominata (articolo 1), con personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Mipaaf (articolo 2), ha come propri compiti la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli, ittici ed alimentari italiani, la ricerca e la sperimentazione per l'agricoltura e per la sicurezza alimentare, la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione dei dati riguardanti i mercati alimentari, agricoli, forestali ed ittici anche ai fini statistici e socio-economici, il coordinamento dei soggetti pagatori, le erogazioni in agricoltura e la relativa funzione di controllo, lo sviluppo della ruralità, della forestazione, dell'agricoltura e delle filiere agroalimentari, il supporto ed il sostegno globale alle attività imprenditoriali agricole, anche creditizio e finanziario fino alla partecipazione societaria, l'agevolazione del ricambio generazionale e la mobilità del mercato fondiario rurale, oltre ogni funzione già svolta dall'ISMEA, dall'AGEA, dall'INEA, dal CRA, dall’ISA, dal SGFA srl, da ISI srl, dal SIN e da AGECONTROL, in forza delle rispettive leggi istitutive e delle successive disposizioni normative.

Come detto, l'Agenzia nazionale sostituisce otto enti esistenti sottoposti alla vigilanza del Mipaaf e subentra ad AGEA nel controllo del SIN. L'unico ente escluso dalla proposta di riordino è l'Ente nazionale risi per la sua marcata territorialità e la sua forma associata di gestione.

Sono previste sedi territoriali in ciascun capoluogo di regione come anche l'articolazione, pure nelle sedi regionali dell'Agenzia stessa, in quattro dipartimenti corrispondenti ad autonome aree funzionali cosi composte:

Verdissima ricerca, che esercita le funzioni in materia di promozione e controllo delle attività di ricerca e di sperimentazione nel settore agroalimentare e che esercita l'indirizzo e il coordinamento, assieme a regioni e soggetti privati, delle attività di ricerca e sperimentazione gestite da società territoriali partecipate, come rete di spin-off universitari, così da permettere altresì una maggiore cooperazione tra gli enti pubblici nazionali di ricerca e il sistema delle autonomie regionali; esercita altresì le funzioni in materia di trattamento delle informazioni e l'analisi di dati in materia agricola, ittica e agroalimentare, nonché la costruzione delle elaborazioni socioeconomiche a supporto delle politiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, attraverso l'utilizzo di dati raccolti unitariamente ed in maniera esclusiva dall'ISTAT;

Verdissima controlla, che esercita le funzioni in materia di controllo e di ispezione delle imprese agricole e agroalimentari e opera in stretto collegamento con gli organi di controllo e di repressione delle frodi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e degli altri Ministeri;

Verdissima eroga, che esercita le funzioni in materia di gestione dei flussi finanziari derivanti dalla Politica agricola comune (PAC) e il coordinamento degli organismi pagatori, al fine di realizzare gradualmente un sistema di pagamenti effettuati da istituti di credito convenzionati con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le regioni;

Verdissima promuove, che esercita le funzioni in materia di gestione dei servizi economico–finanziari a sostegno delle imprese agricole e, di sviluppo e sostegno dei consorzi fidi per la concessione di garanzie alle imprese operanti nel settore agroalimentare.

Sono altresì disciplinati gli organi dell'Agenzia e precisamente il presidente, il consiglio, composto da tre membri, nominati tra personalità di indiscussa moralità e di alta qualificazione professionale e il collegio dei revisori dei conti (articolo 4).

In sede di prima applicazione lo statuto è adottato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per disciplinare l'assetto organizzativo e funzionale dell'Agenzia.

Con l'entrata in vigore dello statuto sono soppressi gli enti vigilati dal Mipaaf prima citati ad eccezione del SIN. L'Agenzia succede a titolo universale agli enti soppressi (articolo 5).

Il Governo viene delegato ad adottare gli ulteriori provvedimenti che risultassero necessari alla costituzione dell'Agenzia medesima, sentita la Conferenza Stato-regioni.

Nell'ultima disposizione normativa è specificato che dall'attuazione della legge non devono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 7).

È da evidenziare che la proposta illustrata è preceduta da altre proposte riformatrici del settore avanzate anche nella precedente legislatura, come in quella attuale, in entrambi i rami del Parlamento: a titolo esemplificativo quella d'iniziativa della collega Pignedoli ed altri (A.S. 137 e 139) che punta a riordinare e ridurre a quattro enti rispetto all'attuale sistema, quella d'iniziativa della collega Faenzi ed altri (A.C. 995) che prevede il conferimento di una delega al Governo per la costituzione di un'Agenzia nazionale in sostituzione di sei enti vigilati, per citarne solo alcune.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di procedere a una razionalizzazione degli enti e degli organismi pubblici vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché delle società strumentali dagli stessi controllate, è istituita, con sede legale in Roma, l'Agenzia nazionale di ricerca in agricoltura e per lo sviluppo agroalimentare e forestale denominata «Verdissima», che ha come propri compiti la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli, ittici e alimentari italiani e delle relative filiere agroalimentari, la ricerca e la sperimentazione per l'agricoltura e per la sicurezza alimentare, la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione dei dati riguardanti i mercati alimentari, agricoli, forestali e ittici anche ai fini statistici e socio-economici, il coordinamento dei soggetti pagatori, le erogazioni in agricoltura e la relativa funzione di controllo, lo sviluppo della ruralità, della forestazione, dell'agricoltura e delle filiere agroalimentari, il supporto e il sostegno globale alle attività imprenditoriali agricole, anche creditizio e finanziario fino alla partecipazione societaria, l'agevolazione del ricambio generazionale e la mobilità del mercato fondiario rurale, oltre ogni funzione già svolta dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dall’Istituto nazionale di economia agraria (INEA), dal Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), dall’Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) spa, dalla Società di gestione fondi per l’agroalimentare (SGFA) srl, da Investimento per lo sviluppo (ISI) srl, dal Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell’agricoltura (SIN) e dell’Agenzia pubblica per i controlli in agricoltura (AGECONTROL), in forza delle rispettive leggi istitutive e delle successive disposizioni normative.

Art. 2.

1. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, è ente di ricerca in agricoltura ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3.

1. L'Agenzia ha sedi territoriali in ciascun capoluogo di regione ed è articolata, anche nelle sedi regionali, in quattro dipartimenti corrispondenti alle seguenti autonome aree funzionali:

a) Verdissima ricerca, che esercita le funzioni in materia di promozione e controllo delle attività di ricerca e di sperimentazione nel settore agroalimentare e che esercita l'indirizzo e il coordinamento, assieme a regioni e soggetti privati, delle attività di ricerca e sperimentazione gestite da società territoriali partecipate, come rete di spin-off universitari, così da permettere altresì una maggiore cooperazione tra gli enti pubblici nazionali di ricerca e il sistema delle autonomie regionali; esercita altresì le funzioni in materia di trattamento delle informazioni e l'analisi di dati in materia agricola, ittica e agroalimentare, nonché la costruzione delle elaborazioni socio-economiche a supporto delle politiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, attraverso l'utilizzo di dati raccolti unitariamente ed in maniera esclusiva dall'ISTAT;

b) Verdissima controlla, che esercita le funzioni in materia di controllo e di ispezione delle imprese agricole e agroalimentari e opera in stretto collegamento con gli organi di controllo e di repressione delle frodi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e degli altri Ministeri;

c) Verdissima eroga, che esercita le funzioni in materia di gestione dei flussi finanziari derivanti dalla Politica agricola comune (PAC) e il coordinamento degli organismi pagatori, al fine di realizzare gradualmente un sistema di pagamenti effettuati da istituti di credito convenzionati con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le regioni;

d) Verdissima promuove, che esercita le funzioni in materia di gestione dei servizi economico-finanziari a sostegno delle imprese agricole e del sistema produttivo della filiali agroalimentari, di sviluppo e sostegno dei consorzi fidi per la concessione di garanzie alle imprese operanti nel settore agroalimentare, anche creditizio e finanziario fino alla partecipazione societaria.

Art. 4.

1. Sono organi dell'Agenzia:

a) il presidente;

b) il consiglio;

c) il collegio dei revisori.

2. Il presidente, scelto tra personalità di indiscussa moralità e di alta qualificazione professionale anche in materia di politiche agricole, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Il presidente è il legale rappresentante dell'Agenzia e presiede il consiglio.

4. Il consiglio è composto dal presidente e da due consiglieri scelti tra persone di indiscussa moralità oltre che di elevata qualificazione professionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.

5. Al consiglio spetta l'amministrazione generale dell'Agenzia. In particolare il consiglio:

a) adotta il regolamento organizzativo dell'Agenzia;

b) delibera in ordine al trattamento economico del personale dipendente dell'Agenzia e adotta il relativo regolamento;

c) adotta i provvedimenti di nomina, assegnazione, promozione, cessazione dal servizio dei dipendenti;

d) conferisce gli incarichi di livello dirigenziale;

e) esamina e approva il bilancio;

f) esercita le ulteriori competenze indicate dallo statuto.

6. Il collegio dei revisori è composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, che assume le funzioni di presidente. I revisori devono essere iscritti nel Registro di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

7. Il collegio dei revisori svolge le funzioni di controllo e di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile.

Art. 5.

1. In sede di prima applicazione lo statuto dell'Agenzia è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Lo statuto detta disposizioni in ordine all'assetto organizzativo dell'Agenzia e in particolare:

a) stabilisce norme di dettaglio sulle competenze degli organi dell'Agenzia;

b) disciplina il funzionamento degli organi e, in tale ambito, stabilisce i quorum costitutivi e deliberativi di quelli collegiali;

c) stabilisce norme in materia di incompatibilità e principi per l'adozione di un codice etico sia per i dipendenti che per i componenti degli organi;

d) definisce norme relative alla consulenza e rappresentanza in giudizio dell'Agenzia.

3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono nominati gli organi di cui all'articolo 4.

4. Alla data di entrata in vigore dello statuto, gli enti di cui all'articolo 1 sono soppressi, ad eccezione del SIN, per il quale l'Agenzia subentra ad AGEA nella titolarità delle azioni da essa possedute. L'Agenzia succede agli enti soppressi in tutte le loro funzioni, competenze, poteri e facoltà come in tutti i loro rapporti attivi e passivi. All'Agenzia sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali degli enti soppressi.

5. L'Agenzia subentra come datore di lavoro nei contratti di lavoro del personale degli enti soppressi, con il medesimo trattamento giuridico, economico e previdenziale in essere.

6. La dotazione organica dell'Agenzia è pari alle unità di personale di ruolo a tempo indeterminato in forza alla data del 31 dicembre 2012 agli enti soppressi.

7. Entro sessanta giorni dalla data di subentro dell'Agenzia nelle funzioni degli enti soppressi il consiglio definisce il piano di riassetto organizzativo che tenga conto dei principi dettati dallo statuto e dall'articolazione territoriale.

Art. 6.

1. Il Governo è delegato ad adottare prima dell'entrata in vigore dello statuto dell'Agenzia, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, i provvedimenti ulteriori che risultassero necessari, finalizzati all'organizzazione e costituzione dell'Agenzia medesima, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 7.

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.