• Testo DDL 1106

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Atto a cui si riferisce:
S.1106 Abrogazione della legge 6 novembre 1989, n. 368, istitutiva del Consiglio Generale degli italiani all'estero (CGIE)


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 1106
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori RAZZI, AIELLO, ALICATA, AMORUSO, BARANI, BOCCA, BRUNI, CARIDI, CERONI, CHIAVAROLI, COLUCCI, FASANO, FLORIS, GALIMBERTI, GENTILE, LIUZZI, MANDELLI, MILO, MINZOLINI, PICCOLI, Luciano ROSSI, SERAFINI, SIBILIA, SCOMA, TARQUINIO e TORRISI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 OTTOBRE 2013

Abrogazione della legge 6 novembre 1989, n.368, istitutiva del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE)

Onorevoli Senatori. -- Il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) è stato istituito dalla legge 6 novembre 1989, n. 368, la quale ha individuato nello stesso l'organismo di riferimento per i connazionali residenti all'estero.

Il 23 ottobre 2003 è stata promulgata la legge n. 286, disciplinante i Comitati degli italiani all'estero (COMITES).

Con la legge 27 dicembre 2001, n. 459, è stato attribuito il diritto di voto ai cittadini italiani residenti all'estero.

Quest'ultima è senza dubbio e per sua natura la manifestazione del principio, espresso dall'articolo 67 Costituzione, per il quale «ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato».

Essa individua dunque nel parlamentare in genere -- ed in quello eletto nella circoscrizione estero in particolare -- il massimo «rappresentante» delle comunità italiane presenti fuori dai nostri confini. Tale «rappresentanza» è ovviamente la massima espressione di piena democrazia di cui il nostro sistema si è dotato, eliminando la disparità di trattamento (tra cittadini italiani residenti in Italia e quelli residenti all'estero) che si protraeva sin dalla nascita del sistema repubblicano.

Da un attento esame delle funzioni e dei compiti dei COMITES e del CGIE, si evidenza una loro sostanziale identità.

È comunque di tutta evidenza la circostanza che questi due organismi abbiano poteri rappresentativi che non esito a definire «minori» rispetto a quelli -- assoluti -- assegnati dalla Costituzione al parlamentare, attorno al quale -- proprio per tale suo mandato istituzionale e costituzionale -- dovrà necessariamente ruotare la riforma legislativa sui COMITES, consacrando il primo quale soggetto di raccordo tra le esigenze delle italianità residenti all'estero e le istituzioni centrali.

Si pensi, ad esempio, al fatto che molte funzioni CGIE sono, tra l'altro, svolte oggi da altre strutture (in via esemplificativa e non anche esaustiva, dagli Istituti italiani di cultura, dall'Istituto per il commercio estero).

Il funzionamento dell'apparato CGIE costa, al contribuente italiano, qualcosa come sei milioni di euro circa all'anno, risorse che possono e debbono invece essere destinate al potenziamento dei compiti e delle mansioni dei COMITES e delle strutture consolari all'uopo funzionalmente delegate.

L'eliminazione del CGIE, il rafforzamento delle funzioni e del ruolo dei COMITES in sinergia con le rappresentanze consolari territoriali, la ufficializzazione e la istituzionalizzazione di mansioni effettive nelle materie riguardanti la collettività italiana all'estero per i parlamentari qui eletti sono a mio avviso le direttrici su cui muoversi ed indirizzare la riforma del sistema della rappresentanza degli Italiani all'estero.

Per tali ragioni, con il presente disegno di legge composto da un solo articolo si intende sopprimere il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La legge 6 novembre 1989, n. 368, istitutiva del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), è abrogata.

2. Le risorse liberate a seguito dell’abrogazione di cui al comma 1 sono destinate, in via eccezionale e per il primo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Fondo di cui al comma 4.

3. Per gli anni successivi, le risorse di cui al comma 2 sono destinate al potenziamento dei compiti e delle mansioni dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, e delle strutture consolari all'uopo delegate, anche tramite l'avvio di corsi di formazione, a cura del Ministero degli affari esteri, di giovani italiani residenti all'estero da impiegare presso quelle strutture.

4. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il «Fondo straordinario per la ricostruzione delle infrastrutture danneggiate dal terremoto del 6 aprile 2009 in Abruzzo e per l'aiuto alle popolazioni colpite dal sisma».

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di utilizzo e gestione del Fondo di cui al comma 4.