• Testo DDL 1100

link alla fonte  |  scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
S.1100 Semplificazioni in materia di prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio nel settore agricolo: modifica all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 1100
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, PAGLIARI, GAMBARO, SONEGO, DE PIN, COMPAGNONE e VILLARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 OTTOBRE 2013

Modifica all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di semplificazione della normativa relativa alle prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio nel settore agricolo

Onorevoli Senatori. -- La legge 28 giugno 2012, n. 92, recante disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, in vigore dal 18 luglio 2012, ha apportato una significativa innovazione nella disciplina del lavoro occasionale accessorio.

L'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, così come sostituito dall'articolo 1, comma 32, della legge sopra richiamata, definisce la prestazione di lavoro accessorio e l'ambito di applicazione.

Per remunerare le prestazioni di lavoro accessorio, cioè quelle prestazioni di lavoro svolte al di fuori di un normale contratto di lavoro in modo discontinuo e saltuario, vengono utilizzati i così detti buoni lavoro (o voucher).

L'utilizzo dei buoni lavoro regolamenta in modo molto snello e pratico le incombenze amministrative che caratterizzano la regolarizzazione di un rapporto di lavoro facilitando anche la lotta al lavoro illegale.

È possibile utilizzare i buoni lavoro in tutti i settori di attività e per tutte le categorie di prestatori.

Fa eccezione solo il settore agricolo in cui il lavoro occasionale accessorio è ammesso nei seguenti casi:

a) per le aziende con volume d'affari superiore a 7.000 euro esclusivamente tramite l'utilizzo di specifiche figure di prestatori (pensionati e giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'università) e -- per l'anno 2013 -- soggetti percettori di misure di sostegno al reddito, per lo svolgimento di attività agricole di carattere stagionale;

b) per le aziende con volume d'affari inferiore a 7.000 euro che possono utilizzare qualsiasi soggetto in qualunque tipologia di lavoro agricolo, anche se non stagionale purché non sia stato iscritto l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Nel settore agricolo però vi sono particolari esigenze di cui la normativa in materia di rapporti di lavoro non tiene conto.

In particolari periodi dell'anno, ossia in corrispondenza del periodo della vendemmia o della raccolta delle olive per esempio i produttori agricoli hanno bisogno di reperire rapidamente maggiore manodopera. Questa necessità di avere a disposizione in tempi ragionevoli manodopera mal si concilia con i tempi che richiede l'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato. Per cui, molti produttori agricoli, per non mandar perso gran parte del raccolto, con le relative conseguenze economiche, ricorrono all'aiuto di familiari, di amici e conoscenti che, stando alla normativa in vigore, dovrebbero essere quasi tutti inquadrati con un rapporto di lavoro subordinato.

Il presente disegno di legge intende quindi alleggerire gli adempimenti a carico dei produttori agricoli con volume d'affari superiore a 7.000 euro ma non a 15.000 permettendo loro di poter assumere, in particolari periodi dell'anno, attraverso i buoni lavoro, qualsiasi tipo di soggetto purché non sia stato iscritto l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

«a-bis) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale svolte a favore dei produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 15.000 euro, attività che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli».